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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 giugno 2023

Cassazione n. 33098/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di minaccia aggravata e di lesioni personali; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine ad un assunto travisamento della prova, oltre a non essere consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivo di profili di censura inerenti al quadro probatorio posto a fondamento della decisione impugnata, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 5-9 della sentenza impugnata) - e dunque affetto da genericità - è anche manifestamente infondato, perché inerente a presunto difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato (in particolare, la Corte territoriale si è espressa, con argomentazioni piane, articolate e certo non illogiche sull'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, che non si è costituita parte civile, sui riscontri esterni provenienti dalla versione della di lui figlia Hayal, dal certificato medico delle lesioni, dal rinvenimento del coltello nel lavabo della cucina di casa dell'imputato - che quest'ultimo ha sostanzialmente identificato nell'arma impropria causa del ferimento - e dalla complessiva ininfluenza e recessività, sotto il profilo probatorio, delle dichiarazioni dei vicini di casa, intervenuti sul luogo del fatto in un secondo momento); ribadito che non può formare oggetto di ricorso per cassazione la valutazione dei contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni dei fatti e l'indagine sull'attendibilità dei testimoni, salvo il controllo di congruità e logicità della motivazione; ed infatti, il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova rimane devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata ad alcuni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche od illogiche - come indubitabilmente avvenuto nel caso in esame - si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema (così Sez. 2, n.51192 del 2019, M., Rv. 278368). rilevato, in conclusione, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso ild4 giugno 2023 Il conig 'er

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di minaccia aggravata e di lesioni personali; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine ad un assunto travisamento della prova, oltre a non essere consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivo di profili di censura inerenti al quadro probatorio posto a fondamento della decisione impugnata, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 5-9 della sentenza impugnata) - e dunque affetto da genericità - è anche manifestamente infondato, perché inerente a presunto difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato (in particolare, la Corte territoriale si è espressa, con argomentazioni piane, articolate e certo non illogiche sull'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, che non si è costituita parte civile, sui riscontri esterni provenienti dalla versione della di lui figlia Hayal, dal certificato medico delle lesioni, dal rinvenimento del coltello nel lavabo della cucina di casa dell'imputato - che quest'ultimo ha sostanzialmente identificato nell'arma impropria causa del ferimento - e dalla complessiva ininfluenza e recessività, sotto il profilo probatorio, delle dichiarazioni dei vicini di casa, intervenuti sul luogo del fatto in un secondo momento); ribadito che non può formare oggetto di ricorso per cassazione la valutazione dei contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni dei fatti e l'indagine sull'attendibilità dei testimoni, salvo il controllo di congruità e logicità della motivazione; ed infatti, il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova rimane devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata ad alcuni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche od illogiche - come indubitabilmente avvenuto nel caso in esame - si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema (così Sez. 2, n.51192 del 2019, M., Rv. 278368). rilevato, in conclusione, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso ild4 giugno 2023 Il conig 'er
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