CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 26738/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i Monzavisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento del ricorso limitatamenteal periculum in mora.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazioneavverso l’ordinanza del 19 marzo 2026 con la quale il Tribunale di Monza harigettato il riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanzacon la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza, in data23 febbraio 2026, ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confiscadelle somme di denaro in via diretta e per equivalente fino alla concorrenza di €2.319.180.2. La ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta la violazionedegli artt. 125, 292, 321, 324 cod. proc. pen.Secondo la difesa il provvedimento del Tribunale è privo di autonoma valutazionedelle condizioni di applicabilità e legittimità del vincolo ablativo imposto.L’ordinanza impugnata si fonderebbe su una motivazione meramente apparentein quanto si riporta integralmente alla motivazione del provvedimento disequestro preventivo che a sua volta rimanda alle argomentazioni contenutenella richiesta avanzata dal Pubblico Ministero, entrambi i provvedimentigiurisdizionali non conterrebbero, quindi, un’autonoma valutazione dellecircostanze logico-fattuali poste a base del sequestro con conseguente nullitàdegli stessi.3. Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, deduce violazione degliartt. 125, 321 cod. proc. pen. nonché mancanza di motivazione in ordine allasussistenza del periculum in mora.Il Tribunale, così come il giudice per le indagini preliminari, avrebbe omesso dispecificare le ragioni per cui è stato ritenuto che, nelle more del giudizio, ildenaro sottoposto a vincolo reale, potrebbe essere disperso, utilizzato o alienato,con conseguente necessità dell’immediata sottoposizione a sequestro stante ilrischio della sopravvenuta impraticabilità della confisca; la motivazione sarebbe,pertanto, carente in ordine all’attualità e concretezza del periculum in mora enon terrebbe conto di quanto affermato dalla difesa in ordine al fatto che,nonostante i reati siano stati commessi tra il maggio 2022 ed il giugno 2023, lesomme sottoposte a sequestro non siano state oggetto di alcuna condottaindicativa di un reale pericolo di dispersione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Entrambi i motivi appaiono o manifestamente infondati ovvero non proponibiliperché mai dedotti nella precedente fase ed il ricorso deve, pertanto, esseredichiarato inammissibile.1.1. Ed invero, con riguardo alla prima doglianza, è sufficiente osservare come ilprovvedimento genetico del giudice delle indagini preliminari dopo avereriportato gli esiti delle indagini ricavati dal provvedimento del P.M. emesso in viadi urgenza, riportava alle successive pagine 8-13 una serie di specificheargomentazioni autonome del giudice in punto di ricostruzione delle modalità diconsumazione dei fatti di truffa tramite utilizzo di false fatturazioni e richieste dibonus facciate per lavori mai effettuati, qualificazione giuridica delle condotte esussistenza delle fattispecie di reati finanziari, che appaiono esprimerevalutazioni del tutto autonome dell’organo giudicante. E sul punto, il Tribunaledel riesame, già chiamato a valutare l’eccezione difensiva, ha già risposto conargomenti ineccepibili rilevando proprio l’insussistenza del dedotto vizio delprovvedimento genetico così che il motivo appare meramente reiterativo.2. Il secondo motivo è inammissibile posto che nel corso del giudizio di riesamenon risulta essere stato proposto alcun specifico motivo né in sede diimpugnazione originaria né nel corpo della memoria di specificazione dei motiviavente ad oggetto la contestazione del periculum. Al proposito va fattaapplicazione del principio secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazioneavverso il provvedimento del Tribunale del riesame con cui si deducano, per laprima volta, in sede di legittimità motivi di censura inerenti al decreto disequestro preventivo che non avevano costituito oggetto di doglianza dinanzi allostesso tribunale (Sez. 2, n. 9434 del 27/01/2023, Rv. 284419 - 01). Il principiorisulta ribadito anche da altra successiva pronuncia secondo cui in tema diimpugnazioni cautelari reali, la parte che propone richiesta di riesame, per lanatura di mezzo di gravame della stessa, è tenuta ad articolare appositi motivi,sicché, ove successivamente proponga ricorso per cassazione avverso ladecisione del tribunale del riesame, è tenuta a dedurre motivi corrispondenti aquelli con i quali erano state fatte valere le questioni a questo prospettate, penal'inammissibilità delle deduzioni, siccome nuove (Sez. 3, n. 29366 del23/04/2024, Rv. 286752 - 01).E nel caso in esame alcuna doglianza era stata specificamente prospettatadinanzi al giudice del riesame avente ad oggetto il periculum posto che i tremotivi proposti avevano avuto ad oggetto il difetto di autonoma valutazione(motivo n.1) nonché l’insussistenza del fumus in relazione ai delitti di cui ai capiC), motivo n.2, e D), motivo n.3. Ne consegue l’inammissibilità della doglianza.3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che,ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determinaequitativamente in € 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELE [OSCURATO:PERSONA]