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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 giugno 2021

Cassazione n. 41244/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di utilizzo indebito di carta bancomat.

Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al diniego della condizione di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. e chiedendo la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

Il ricorso è inammissibile.

In primo luogo si rileva che il termine prescrizionale è decorso dopo la sentenza di appello, calcolati 336 giorni di sospensione ex art. 159 cod. pen.

Quanto al motivo relativo all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., si rileva che esso è pedissequamente reiterativo di quello oggetto dell'atto di appello e nella sentenza in esame v'è congrua, corretta e logica motivazione.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2021 Il cons iere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di utilizzo indebito di carta bancomat. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al diniego della condizione di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. e chiedendo la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Il ricorso è inammissibile. In primo luogo si rileva che il termine prescrizionale è decorso dopo la sentenza di appello, calcolati 336 giorni di sospensione ex art. 159 cod. pen. Quanto al motivo relativo all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., si rileva che esso è pedissequamente reiterativo di quello oggetto dell'atto di appello e nella sentenza in esame v'è congrua, corretta e logica motivazione. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 8 giugno 2021 Il cons iere estensore [OSCURATO:PERSONA]