CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30173/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]:n. 87 N. 8513/26 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui all'art. 337 cod. pen.); Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con i quali si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato, non è consentito in sede di legittimità perché generico, posto che non si misura realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte di appello con diffuso, analitico e logico apparato argomentativo (cfr. pag.5-6 della sentenza impugnata): Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dich P.Q.M