CassazionedecretoSezione 3Decisione del 23 aprile 2026
Cassazione n. 23509/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: Procuratore Generale presso Corte d'appello di Firenze nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2025 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio Depositata in Cancelleria 25 GIU. 202-6 [OSCURATO:PERSONA] Datr. i abennibitoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Prato ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno e mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 5 D.Ivo 74/2000 perché, quale titolare della ditta individuale, non presentava la dichiarazione annuale relativa all'anno 2015. 2.Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze deducendo, con unico motivo, violazione di legge in ordine all'omessa statuizione sulla confisca obbligatoria del profitto del reato a norma dell'art. 12 bis D.Ivo 74/2000, pur trattandosi di condanna per reato previsto dal suddetto decreto legislativo. Evidenzia che trattasi di statuizione obbligatoria, sottratta alla discrezionalità del giudice, salvo l'opportuna verifica della sussistenza di beni in capo al reo, da assoggettare a confisca diretta. 3.11 Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto l'annullamento con rinvio. 4. Il difensore d'ufficio dell'imputato ha depositato memoria difensiva in data 23/04/2026 e successiva memoria di replica alla requisitoria del PG in data 30/04/2026 con la quale si riporta ai motivi già illustrati nella memoria già depositata del 23/04/2026, ed insiste per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato l'imputato colpevole del delitto di cui all'art. 5, d.lgs. n. 74 del 2000 e lo ha condannato alla pena di due anni di reclusione. Nulla è stato disposto - né in motivazione, né in dispositivo - quanto alla confisca del profitto del reato. Tanto premesso, l'art. 12-bis, stesso decreto, stabilisce che nel caso di condanna o di applicàzione della pena su rithiesta delle parti a norma dell'articolo 444 dèl codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal d. Igs. n. 74 del 2000 in esame, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto. La previsione, dunque, ha carattere cogente e l'assenza di qualunque discrezionalità in capo al giudice, ove si eccettui la opportuna verifica in ordine alla perdurante presenza nella disponibilità del reo dei beni da assoggettare a confisca diretta, evidenzia la violazione di legge 1contestata; ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio - limitatamente alla mancata confisca - per nuovo giudizio sul punto. Il rinvio, peraltro, deve essere disposto al Tribunale, non alla Corte di appello (al riguardo, tra le altre, Sez. 3, n. 5041 del 24/11/2020, PG/Bilancioni), trattandosi di sentenza inappellabile, ragion per cui il ricorso per cassazione del pubblico ministero non è qualificabile come ricorso per saltum, trattandosi dell'unico mezzo di impugnazione esperibile dal requirente avverso la sentenza in esame. L'art. 593 1 comma 1, cod. proc. pen. stabilisce, infatti, che, salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, il pubblico ministero può appellare contro le medesime sentenze solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato. Ne deriva che l'omessa statuizione sulla confisca non rientra tra le ipotesi in cui il sistema processuale penale ammette l'appellabilità della sentenza. Dunque l'accoglimento del ricorso per cassazione proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello avverso la sentenza di condanna di primo grado, limitato all'omessa statuizione sulla confisca obbligatoria del profitto del reato tributario, ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, comporta l'annullamento con rinvio al Tribunale che ha pronunciato la decisione, e non alla Corte di appello, operando per il pubblico ministero i limiti generali di appellabilità di cui all'art. 593, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.3, n. 29228 del 03/07/2025, Rv. 288455). 2. La sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata limitatamente all'omessa statuizione della confisca, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Prato, in diversa composizione fisica. PQM Annulla la sentenza P.Q.M