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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 giugno 2026

Cassazione n. 18137/2026

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virtù di procura rilasciatain calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eMARIA [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del primodifensore, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 2– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore– intimato –per la cassazione della sentenza n. 3585 del 2024 della CORTED’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 24 dicembre 2024 (R.G.N.1981/2022).Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 30aprile 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1.– Il Tribunale di Tivoli ha accolto il ricorso della signora AntoniaOrati, annullando l’iscrizione d’ufficio nella Gestione coltivatori diretti edichiarando l’illegittimità dei tre avvisi d’addebito notificati dall’INPS, eha compensato per un mezzo le spese del giudizio, condannandoNumero registro generale 14013/2025Numero sezionale 2167/2026Numero di raccolta generale 18137/2026Data pubblicazione 05/06/2026l’[OSCURATO:PERSONA] a rifondere la quota residua alla ricorrente, nell’importoliquidato in Euro 2.402,00, oltre alle spese generali e agli accessori dilegge, con attribuzione al procuratore distrattario.2.– La signora [OSCURATO:PERSONA] ha censurato la sentenza del Tribunaleper l’omessa pronuncia sull’assoggettamento all’obbligo contributivodal 2010 e sulla compensazione delle spese di lite per un mezzo.L’appello è stato accolto.I giudici del gravame, anzitutto, hanno escluso l’iscrivibilitàdell’appellante «nella gestione speciale lavoratori autonomi agricoli,relativamente ai periodi già oggetto dell’annullamento disposto dalTribunale nella sentenza impugnata» (pagina 7 della pronunciad’appello).La Corte territoriale ha quindi condannato l’INPS all’integralerifusione delle spese del giudizio di primo grado, liquidandole incomplessivi Euro 3.500,00, con distrazione a favore del procuratoreantistatario, e ha compensato le spese del grado d’appello.A fondamento della decisione, per quanto ancora nel presentegiudizio rileva, la Corte di merito ha osservato che ha errato il Tribunalenel compensare per un mezzo le spese di lite, in difetto della novità edella complessità delle questioni dibattute.

Del tutto generico, inoltre,è il riferimento della pronuncia impugnata agli orientamenti difformisull’onere della prova.Le spese del giudizio d’appello possono essere compensate, inquanto «la parte appellata non si è opposta rimanendo contumace»(pagina 6 della pronuncia d’appello).3.– La signora [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenzad’appello, formulando quattro motivi.4.– L’INPS, pur evocato ritualmente in giudizio, non ha svolto inquesta sede attività difensiva.5.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.6.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.- 2 -Numero registro generale 14013/2025Numero sezionale 2167/2026Numero di raccolta generale 18137/2026Data pubblicazione 05/06/20267.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.112 e 324 cod. proc. civ. e censura la sentenza d’appello per averliquidato le spese del giudizio dinanzi al Tribunale in un importoinferiore a quello già riconosciuto dal giudice di prime cure, importooramai intangibile a fronte di una contestazione circoscritta alla solacompensazione.1.1.– Il motivo è fondato.1.2.– L’accoglimento del gravame proposto dalla parte, in favoredella quale il giudice di prime cure abbia già pronunciato la condannaalla rifusione delle spese di lite, non implica, in difetto d’impugnazionesul punto, la caducazione di tale condanna.

Ne discende che lapreclusione derivante dal giudicato impedisce al giudicedell’impugnazione di modificare la pronuncia sulle spese dellaprecedente fase di merito, qualora nel giudizio di gravame lacomplessiva situazione sia stata valutata in senso finanche piùfavorevole alla parte vittoriosa in primo grado (Cass., sez.

III, 27ottobre 2019, n. 27606).Né l’impugnazione può tramutarsi in una reformatio in peius adanno di chi l’abbia proposta (Cass., sez.

III, 5 ottobre 2023, n.28136).1.3.– Da tali princìpi, che orientano anche nell’inquadramento delleodierne censure, si è discostata la Corte di merito.Nessuna critica la ricorrente ha indirizzato nei confronti dellaliquidazione operata dal Tribunale di Tivoli, limitandosi a censurare lascelta di compensare per un mezzo le spese di lite, e tale liquidazioneneppure è stata fatta segno, per altro verso, d’impugnazioneincidentale ad opera della parte soccombente.- 3 -Numero registro generale 14013/2025Numero sezionale 2167/2026Numero di raccolta generale 18137/2026Data pubblicazione 05/06/2026La Corte territoriale, pur accogliendo il gravame in relazione alledoglianze sull’omessa pronuncia e sulla compensazione, hadeterminato l’importo delle spese del giudizio dinanzi al Tribunale insenso meno favorevole rispetto alla pronuncia impugnata, cosìtravalicando il perimetro delle questioni che le erano statespecificamente devolute.In tal modo, all’accoglimento del gravame e al delinearsi di unasituazione sostanziale più vantaggiosa fa riscontro, sul versante dellaliquidazione delle spese, un esito deteriore, in contrasto con la logicache presiede al sistema delle impugnazioni.2.– Con il secondo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), la ricorrente deduce, in subordine, violazione e falsa applicazionedell’art. 274 cod. proc. civ., dell’art. 9 del decreto-legge 24 gennaio2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012,n. 27, dell’art. 13 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, del decretodel Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, dell’art. 1 del decretodel Ministro della giustizia 8 marzo 2018, n. 37.La sentenza d’appello meriterebbe comunque censura per averliquidato le spese del giudizio dinanzi al Tribunale «in violazione deiminimi inderogabili» (pagina 14 del ricorso per cassazione).2.1.– Dall’accoglimento della prima censura discendel’assorbimento dell’esame della seconda, proposta in via gradata.3.– Con la terza critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), la ricorrente prospetta violazione e falsa applicazione dell’art.111, sesto comma, Cost. e dell’art. 132 cod. proc. civ. e lamenta chela Corte di merito abbia liquidato le spese per il giudizio dinanzi alTribunale senza offrire gli indispensabili ragguagli sulle tabelleapplicate, sullo scaglione di riferimento, sull’importo per le singole fasi,sulle voci escluse.3.1.– Anche la disamina della terza critica rimane assorbita, in virtùdell’accoglimento del primo motivo.- 4 -Numero registro generale 14013/2025Numero sezionale 2167/2026Numero di raccolta generale 18137/2026Data pubblicazione 05/06/20264.– Con la quarta censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), la ricorrente addebita alla Corte di merito di aver violato efalsamente applicato gli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., compensandointegralmente le spese del giudizio d’appello con una motivazione «deltutto illogica ed erronea» (pagina 18 del ricorso per cassazione), inantitesi con il principio di causalità che permea la materia in esame.4.1.– La censura coglie nel segno.4.2.– Le ragioni addotte dal giudice a sostegno dellacompensazione delle spese possono essere censurate in sede dilegittimità a condizione che si risolvano in una enunciazione astratta,avulsa dalle risultanze di causa (Cass., sez.

II, 16 maggio 2022, n.15495), oppure illogica ed erronea (Cass., sez. lav., 21 maggio 2024,n. 14036, e Cass., sez.

VI-L, 9 aprile 2019, n. 9977).Sulla compensazione questa Corte esercita un vaglio di nonimplausibilità (Cass., sez.

VI-III, 26 luglio 2021, n. 21400), in virtùdella “elasticità” costituzionalmente necessaria che caratterizza ilpotere giudiziale di compensare le spese di lite (di recente, Cass., sez.lav., 26 agosto 2025, n. 23914, punto 6 delle Ragioni della decisione).4.3.– Le giustificazioni che i giudici d’appello hanno enunciato asupporto dell’integrale compensazione delle spese del gravame nonsuperano il sindacato di non implausibilità che compete a questa Corte.Per giurisprudenza consolidata, la contumacia della contropartenon è idonea a integrare le gravi ed eccezionali ragioni prescritte dalcodice di rito ai fini della compensazione.

In tale ipotesi, permane,difatti, una posizione di sostanziale soccombenza, che dev’essereadeguatamente riconosciuta ai fini della suddivisione del carico dellespese, anche alla stregua del principio di causalità (Cass., sez.

III, 19ottobre 2015, n. 21083) che la stessa ricorrente non manca dirichiamare.- 5 -Numero registro generale 14013/2025Numero sezionale 2167/2026Numero di raccolta generale 18137/2026Data pubblicazione 05/06/20265.– In ultima analisi, il ricorso è accolto con riferimento al primo eal quarto motivo e la sentenza d’appello è cassata in parte qua, conassorbimento della seconda e della terza censura.6.– La causa è rinviata alla Corte d’appello di Roma, che, in diversacomposizione, procederà a un nuovo esame in conformità ai princìpioggi ribaditi e liquiderà anche le spese del presente giudizio.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo e il quarto motivo; dichiara assorbiti ilsecondo e il terzo mezzo; cassa la sentenza impugnata in relazione allecensure accolte; rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese delpresente giudizio, alla Corte d’appello di Roma, in diversacomposizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 30 aprile 2026.La PresidenteGabriella Marchese- 6 -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
virtù di procura rilasciatain calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eMARIA [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del primodifensore, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 2– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore– intimato –per la cassazione della sentenza n. 3585 del 2024 della CORTED’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 24 dicembre 2024 (R.G.N.1981/2022).Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 30aprile 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1.– Il Tribunale di Tivoli ha accolto il ricorso della signora AntoniaOrati, annullando l’iscrizione d’ufficio nella Gestione coltivatori diretti edichiarando l’illegittimità dei tre avvisi d’addebito notificati dall’INPS, eha compensato per un mezzo le spese del giudizio, condannandoNumero registro generale 14013/2025Numero sezionale 2167/2026Numero di raccolta generale 18137/2026Data pubblicazione 05/06/2026l’[OSCURATO:PERSONA] a rifondere la quota residua alla ricorrente, nell’importoliquidato in Euro 2.402,00, oltre alle spese generali e agli accessori dilegge, con attribuzione al procuratore distrattario.2.– La signora [OSCURATO:PERSONA] ha censurato la sentenza del Tribunaleper l’omessa pronuncia sull’assoggettamento all’obbligo contributivodal 2010 e sulla compensazione delle spese di lite per un mezzo.L’appello è stato accolto.I giudici del gravame, anzitutto, hanno escluso l’iscrivibilitàdell’appellante «nella gestione speciale lavoratori autonomi agricoli,relativamente ai periodi già oggetto dell’annullamento disposto dalTribunale nella sentenza impugnata» (pagina 7 della pronunciad’appello).La Corte territoriale ha quindi condannato l’INPS all’integralerifusione delle spese del giudizio di primo grado, liquidandole incomplessivi Euro 3.500,00, con distrazione a favore del procuratoreantistatario, e ha compensato le spese del grado d’appello.A fondamento della decisione, per quanto ancora nel presentegiudizio rileva, la Corte di merito ha osservato che ha errato il Tribunalenel compensare per un mezzo le spese di lite, in difetto della novità edella complessità delle questioni dibattute. Del tutto generico, inoltre,è il riferimento della pronuncia impugnata agli orientamenti difformisull’onere della prova.Le spese del giudizio d’appello possono essere compensate, inquanto «la parte appellata non si è opposta rimanendo contumace»(pagina 6 della pronuncia d’appello).3.– La signora [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenzad’appello, formulando quattro motivi.4.– L’INPS, pur evocato ritualmente in giudizio, non ha svolto inquesta sede attività difensiva.5.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.6.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.- 2 -Numero registro generale 14013/2025Numero sezionale 2167/2026Numero di raccolta generale 18137/2026Data pubblicazione 05/06/20267.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.112 e 324 cod. proc. civ. e censura la sentenza d’appello per averliquidato le spese del giudizio dinanzi al Tribunale in un importoinferiore a quello già riconosciuto dal giudice di prime cure, importooramai intangibile a fronte di una contestazione circoscritta alla solacompensazione.1.1.– Il motivo è fondato.1.2.– L’accoglimento del gravame proposto dalla parte, in favoredella quale il giudice di prime cure abbia già pronunciato la condannaalla rifusione delle spese di lite, non implica, in difetto d’impugnazionesul punto, la caducazione di tale condanna. Ne discende che lapreclusione derivante dal giudicato impedisce al giudicedell’impugnazione di modificare la pronuncia sulle spese dellaprecedente fase di merito, qualora nel giudizio di gravame lacomplessiva situazione sia stata valutata in senso finanche piùfavorevole alla parte vittoriosa in primo grado (Cass., sez. III, 27ottobre 2019, n. 27606).Né l’impugnazione può tramutarsi in una reformatio in peius adanno di chi l’abbia proposta (Cass., sez. III, 5 ottobre 2023, n.28136).1.3.– Da tali princìpi, che orientano anche nell’inquadramento delleodierne censure, si è discostata la Corte di merito.Nessuna critica la ricorrente ha indirizzato nei confronti dellaliquidazione operata dal Tribunale di Tivoli, limitandosi a censurare lascelta di compensare per un mezzo le spese di lite, e tale liquidazioneneppure è stata fatta segno, per altro verso, d’impugnazioneincidentale ad opera della parte soccombente.- 3 -Numero registro generale 14013/2025Numero sezionale 2167/2026Numero di raccolta generale 18137/2026Data pubblicazione 05/06/2026La Corte territoriale, pur accogliendo il gravame in relazione alledoglianze sull’omessa pronuncia e sulla compensazione, hadeterminato l’importo delle spese del giudizio dinanzi al Tribunale insenso meno favorevole rispetto alla pronuncia impugnata, cosìtravalicando il perimetro delle questioni che le erano statespecificamente devolute.In tal modo, all’accoglimento del gravame e al delinearsi di unasituazione sostanziale più vantaggiosa fa riscontro, sul versante dellaliquidazione delle spese, un esito deteriore, in contrasto con la logicache presiede al sistema delle impugnazioni.2.– Con il secondo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), la ricorrente deduce, in subordine, violazione e falsa applicazionedell’art. 274 cod. proc. civ., dell’art. 9 del decreto-legge 24 gennaio2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012,n. 27, dell’art. 13 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, del decretodel Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, dell’art. 1 del decretodel Ministro della giustizia 8 marzo 2018, n. 37.La sentenza d’appello meriterebbe comunque censura per averliquidato le spese del giudizio dinanzi al Tribunale «in violazione deiminimi inderogabili» (pagina 14 del ricorso per cassazione).2.1.– Dall’accoglimento della prima censura discendel’assorbimento dell’esame della seconda, proposta in via gradata.3.– Con la terza critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), la ricorrente prospetta violazione e falsa applicazione dell’art.111, sesto comma, Cost. e dell’art. 132 cod. proc. civ. e lamenta chela Corte di merito abbia liquidato le spese per il giudizio dinanzi alTribunale senza offrire gli indispensabili ragguagli sulle tabelleapplicate, sullo scaglione di riferimento, sull’importo per le singole fasi,sulle voci escluse.3.1.– Anche la disamina della terza critica rimane assorbita, in virtùdell’accoglimento del primo motivo.- 4 -Numero registro generale 14013/2025Numero sezionale 2167/2026Numero di raccolta generale 18137/2026Data pubblicazione 05/06/20264.– Con la quarta censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), la ricorrente addebita alla Corte di merito di aver violato efalsamente applicato gli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., compensandointegralmente le spese del giudizio d’appello con una motivazione «deltutto illogica ed erronea» (pagina 18 del ricorso per cassazione), inantitesi con il principio di causalità che permea la materia in esame.4.1.– La censura coglie nel segno.4.2.– Le ragioni addotte dal giudice a sostegno dellacompensazione delle spese possono essere censurate in sede dilegittimità a condizione che si risolvano in una enunciazione astratta,avulsa dalle risultanze di causa (Cass., sez. II, 16 maggio 2022, n.15495), oppure illogica ed erronea (Cass., sez. lav., 21 maggio 2024,n. 14036, e Cass., sez. VI-L, 9 aprile 2019, n. 9977).Sulla compensazione questa Corte esercita un vaglio di nonimplausibilità (Cass., sez. VI-III, 26 luglio 2021, n. 21400), in virtùdella “elasticità” costituzionalmente necessaria che caratterizza ilpotere giudiziale di compensare le spese di lite (di recente, Cass., sez.lav., 26 agosto 2025, n. 23914, punto 6 delle Ragioni della decisione).4.3.– Le giustificazioni che i giudici d’appello hanno enunciato asupporto dell’integrale compensazione delle spese del gravame nonsuperano il sindacato di non implausibilità che compete a questa Corte.Per giurisprudenza consolidata, la contumacia della contropartenon è idonea a integrare le gravi ed eccezionali ragioni prescritte dalcodice di rito ai fini della compensazione. In tale ipotesi, permane,difatti, una posizione di sostanziale soccombenza, che dev’essereadeguatamente riconosciuta ai fini della suddivisione del carico dellespese, anche alla stregua del principio di causalità (Cass., sez. III, 19ottobre 2015, n. 21083) che la stessa ricorrente non manca dirichiamare.- 5 -Numero registro generale 14013/2025Numero sezionale 2167/2026Numero di raccolta generale 18137/2026Data pubblicazione 05/06/20265.– In ultima analisi, il ricorso è accolto con riferimento al primo eal quarto motivo e la sentenza d’appello è cassata in parte qua, conassorbimento della seconda e della terza censura.6.– La causa è rinviata alla Corte d’appello di Roma, che, in diversacomposizione, procederà a un nuovo esame in conformità ai princìpioggi ribaditi e liquiderà anche le spese del presente giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il primo e il quarto motivo; dichiara assorbiti ilsecondo e il terzo mezzo; cassa la sentenza impugnata in relazione allecensure accolte; rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese delpresente giudizio, alla Corte d’appello di Roma, in diversacomposizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 30 aprile 2026.La PresidenteGabriella Marchese- 6 -