CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 febbraio 2024
Cassazione n. 34265/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Prima Sezione di questa Corte di cassazione, ha rigettato - per quanto qui di interesse - il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di Appello di Napoli, la quale aveva confermato la decisione del Tribunale della medesima città del 16.03.2021, che aveva dichiarato il Daniello colpevole del reato di partecipazione all'associazione di tipo camorristico condannandolo alla pena di giustizia. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso straordinario per cassazione il Daniello, tramite il proprio difensore di fiducia, affidando le censure ad un unico motivo. Con esso si rappresenta che col ricorso per cassazione si era invocata pronuncia di annullamento della sentenza della Corte di appello di Napoli per violazione e falsa applicazione degli articoli 125, 192 del codice di procedura penale e 416-bis cod. pen., e per motivazione contraddittoria ed illogica, oltre che meramente apparente, per avere la Corte di merito ritenuto integrati gli estremi della "mafiosità" del gruppo associativo Esposito-Genidoni contestato al capo A) dell'imputazione sulla scorta di argomentazioni viziate. La Corte di cassazione nel rigettare il ricorso proposto in tali termini è incorsa in errore percettivo in ordine alla qualificazione giuridica causato da un lapsus nella lettura degli atti e per effetto di ciò ha omesso la valutazione in concreto di specifiche argomentazioni sviluppate con il ricorso sicuramente dirimenti, vizi questi senz'altro denunciabili a mezzo ricorso straordinario ex art. 625-bis del codice di rito. In altri termini, la Corte di cassazione ha errato nel ritenere immune da vizzi la sentenza della Corte di appello in punto di qualificazione giuridica del fatto associativo, in tal modo omettendo di considerare í vari profili che si erano posti in rilievo con l'impugnazione. Tali profili riguardavano in particolare: a) l'insussistenza di un rapporto di continuità tra il gruppo Genidoni-Esposito e la cosca storica nota come clan Torino di cui avevano fatto parte [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; B) la »insussistenza dei requisiti integranti la fattispecie di cui all'art. 416-bis; la forza di intimidazione e il conseguente assoggettamento erano stati ritenuti sussistenti senza alcuna concreta acquisizione probatoria circa il "patimento" del territorio di asserita pertinenza del sodalizio di quell'assoggettamento ed omertà conseguente alla forza dì intimidazione del gruppo associativo, richiesta dalla norma incriminatrice. In materia di associazioni aventi le caratteristiche della "mafiosità" necessita l'accertamento dell'ottenimento da parte della nuova consorteria dell'effettivo dominio nel contesto socio-economico del territorio di riferimento, avente i connotati della forza di intimidazione e della conseguente omertà. E' l'associazione, e soltanto essa, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, indipendentemente dal compimento di specifici atti di intimidazione da parte dei singoli associati, a dovere esprimere il metodo mafioso e la sua capacità di sopraffazione. Nella delineata prospettiva il ricorrente ritiene che nel valutare i temi sopraindicati si sia incorso, per mera svista, nel denunciato errore materiale cui è conseguita l'omessa valutazione delle doglianze in ordine alla presunta derivazione del clan Genidoni dal clan Torino, con erronea affermazione della "traslazione" dell'avviamento criminale ascrivibile (così testualmente in ricorso). 3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell'art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 11, comma 7, d. I. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla I. del 23.2.2024 n. 18, per le impugnazioni proposte sino al 30.6.2024 - senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, non essendo proposto ai fini della correzione di errori materiale o di fatto contenuti nella sentenza e collocandosi, dunque, al di fuori dei limiti previsti dall'art. 625-bis cod. proc. pen. L'errore materiale e l'errore di fatto, ìndicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo — che è quello che sì è ritenuto far valere nel caso di specie col ricorso in scrutinio - in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (cfr. per tutte, Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018 Rv. 273193 — 01). In particolare, l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità, e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Dunque, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio (ex plurimis, Sez. 3, n. 47316 del 01/06/2017, Rv. 271145; Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Rv, 221280). Anche l'omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen., nè determina incompletezza della motivazione della sentenza allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso perché incompatibile con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima, ovvero quando l'omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall'esame di altro motivo preso in considerazione, giacché, in tal caso, esse sono state comunque valutate, pur essendosene ritenuta superflua la trattazione per effetto della disamina del motivo ritenuto assorbente; mentre, esso, deve essere ricondotto alla figura dell'errore di fatto quando sia dipeso da una vera e propria svista materiale, cioè da una disattenzione di ordine meramente percettivo che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura, la cui presenza sia immediatamente e oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso (Sez. U, Sentenza n. 16103 del 27/03/2002, Rv. 221283 - 01; questa Corte in motivazione ha precisato che la mera qualificazione della svista in questione come errore di fatto non può tuttavia giustificare, di per sè, l'accoglimento del ricorso straordinario proposto a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen., possibile solo ove si accerti che la decisione del giudice di legittimità sarebbe stata diversa se fosse stato vagliato il motivo di censura dedotto; conf. Sez. un., 27 marzo 2002 n. 16104, [OSCURATO:PERSONA], non massimata; cfr. altresì Sez. 2, Sentenza n. 53657 del 17/11/2016, Rv. 268982 - 01; ovvero solo ove il vaglio del motivo sarebbe stato decisivo ai fini della diversa decisione invocata). L'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste, invero, in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. U, Sentenza n. 16103, Rv. 221280 - 01 cit., questa Corte ha precisato in motivazione che: 1) - qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio; 2) - sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie; 3) - l'operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall'effettiva portata della norma in quanto l'errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale. Conf. Sez. un., 27 marzo 2002 n. 16104, [OSCURATO:PERSONA], non massimata). Principi di diritto questi alla stregua dei quali si è imposta la decisione qui assunta.Nella specie si contesta la qualificazione giuridica di associazione ai sensi dell'art. 416 bis c.p. del gruppo associativo dì cui al capo A) della imputazione, lamentando un errore di fatto consistito nel ritenere dimostrato che il gruppo riferibile a [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] fosse uno sviluppo del sodalizio pregresso, il clan Torino, per il solo fatto che di esso facevano parte [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], ed avesse utilizzato - volto a proprio vantaggio - la notorietà e l'assoggettamento omertoso derivante dalla operatività di tale clan (quale gruppo mafioso già occupante in maniera stabilmente radicata il quartire napoletano della Sanità). Le doglianze che si è inteso sollevare attengono quindi al tema della qualificazione giuridica del fenomeno associativo di cui al capo A) dell'imputazione, qualificato dai giudici di merito con decisione che la Corte di cassazione ha ritenuto immune da censura. Esse, di là dell'inquadramento generale della fattispecie criminosa in argomento teso ad evidenziare i tratti essenziali dell'impostazione in diritto che ad essa si attaglia, impingono punti specifici della sentenza impugnata, segnatamente passaggi argomentativi estrapolati dal complesso motivazionale sulla cui base si è inteso costruire l'assetto deduttivo oggetto del ricorso in scrutinio, che pecca quindi di una visuale del tutto parziale. La sentenza impugnata, infatti, nel fornire puntuale risposta alle censure azionate in quella sede, ha solo in parte fondato il suo convincimento circa la bontà della ricostruzione qualificatoria dei giudici di merito sulla evidenziazione della derivazione del clan in argomento da quello Torino - evocata soprattutto al fine di spiegare la rapidità della sua imposizione sul territorio - avendo in premessa posto in rilievo ben altri indicatori. Ha innanzitutto posto in evidenza questa Corte nella sentenza impugnata che la pronuncia della Corte di appello - costituente un unico corpo argomentativo con quella di primo grado - aveva analiticamente indicato i plurimi elementi sintomatici della natura mafiosa del gruppo desunti principalmente da numerose conversazioni intercettate, interpretate alla luce della correlata attività investigativa di riscontro, delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e delle risultanze dì separati procedimenti penali, solo genericamente contestate. In particolare, ha precisato in premessa la sentenza impugnata che la Corte di appello aveva fatto riferimento innanzitulto alla struttura gerarchicamente organizzata con una distribuzione dei ruoli; ali`assoggettamento dei sodali alle direttive dell'apicale [OSCURATO:PERSONA]; al programma criminale indeterminato articolato in una pluralità di condotte criminose in diversi settori dì interesse, quali il traffico di stupefacenti, le estorsioni, i reati in materia di armi, gli atti omicidiari anche eclatanti attuati in funzione dell'egemonizzazione del territorio; alla percezione da parte dei sodali di una "mesata" legata all'apporto assicurato all'attuazione del programma; all'accertata disponibilità di un numero considerevole di armi da fuoco strumentale alla realizzazione di azioni ai danni dei clan avversari, nonché all'esteriorizzazione della forza di intimidazione del sodalizio; alla consumazione di. una pluralità di reati-fine quali estorsioni e violazioni in materia di stupefacenti da cui erano tratte le risorse destinate ad alimentare la cassa del gruppo; alla pervasività del fenomeno criminale nel contesto territoriale desunta dalle condotte prevaricatorie e ritorsive effettuate dal gruppo in chiave antagonista rispetto ai clan rivali del [OSCURATO:PERSONA] e dei Vastarella, sfociate in più episodi omicidiari oggettivamente idonei, per la reiterazione e le modalità esecutive efferate ed incuranti dell'eventuale coinvolgimento di persone estranee, ad ingenerare un clima di paura e un forte condizionamento nel contesto sociale di riferimento; alla reazione che lo svolgimento dell'attività illecita in forma associata aveva generato nei clan storici operanti nello stesso territorio: addirittura il clan Vastarella aveva allontanato, o meglio, cacciato i familiari di Genidoni dai rione Sanità sigillando le porte delle rispettive abitazioni per assicurarsi del loro definitivo allontanamento. Sulla scorta della pluralità di tali indicatori la sentenza impugnata ha concluso che il giudice di appello avesse convincentemente rilevato come non potesse dubitarsi che la strutturata associazione per delinquere diretta da Genidoni, e prima della sua uccisione, da [OSCURATO:PERSONA], fosse dotata di forza intimidatrìce tale da ingenerare un clima di assoggettamento, sentimenti di omertà, di rispetto e di paura nella comunità del quartiere, conferendo alla socletas sceleris una chiara matrice mafiosa. Non ha mancato di sottolineare - sempre in risposta alle questioni sollevate in appello - come ai fini della prova deila matrice mafìosa dell'organizzazione militasse anche la circostanza che il clan Esposito-Genidoni avesse ingaggiato una vera e propria guerra di mafia con gli storici clan [OSCURATO:PERSONA] e Vastarella. Ha ritenuto che costituissero una significativa conferma della natura mafiosa della compagine in argomento sia il iivello di contrapposizione tra i gruppi criminali de quibus, sia il dato obiettivo che i clan rivali riconoscessero una forte pericolosità al gruppo "emergente" ritenendolo in grado di contrastare la propria egemonia sul territorio ed il controllo delle attività illegali su di esso insistenti, tanto da arrivare al punto di uccidere [OSCURATO:PERSONA] e di allontanare dal territorio controllato i familiari di [OSCURATO:PERSONA]. Non si tratta, invero, osserva la sentenza impugnata, di inferire il carattere mafioso di un gruppo da quello giudizialmente accertato dei gruppi contrapposti ma di attribuire adeguata rilevanza, ai fini della prova della capacità intimidatrice della nuova formazione, al chiaro riconoscimento da parte di esponenti di clan pacificamente mafiosi della pari capacità criminale della struttura facente capo a Genidoni, e prima della morte, anche ad Esposito, fonte di "preoccupazione" e di allarme per i gruppi "storici" nonostante il consolidato dominio sul territorio. Ciò posto, si deve rilevare che la sentenza impugnata non solo ha dato atto dei motivi che il ricorso in scrutinio assume non considerati - circostanza che a rigore potrebbe già di per sé escludere la configurabilità dell'errore percettivo - ma ha anche esaminato e vagliato le censure riportate, fornendo risposte certamente prive di errori percettivi a quelli che erano i dubbi sollevati già in appello e qui in buona sostanza riproposti, come si versasse in un ulteriore grado di giudizio. Il ricorso attraverso gli errori dedotti ha colpito solo una parte delle emergenze processuali sulle quali si fonda la sentenza di appello richiamata e confermata dalla pronuncia impugnata nella presente sede; di ben altri tasselli si compone infatti la ricostruzione recepita dai giudici di merito. Pertanto, quello che il ricorrente contesta sono in realtà essenzialmente le valutazioni effettuate dai giudici, ovvero aspetti che non sono censurabili ai sensi dell'art. 625-bis, c.p.p. (v. Sez. 2, n. 29450 del 08/05/2018, dep. 27/06/2018, Rv. 273060; Sez. 3, n. 26635 del 26/04/2013. Rv, 256293). Diversamente opinando, si finirebbe per fuoriuscire dai confini dell'istituto, che è stato introdotto nel sistema per eliminare í vizi dì percezione e non anche quelli di ragionamento (v. Sez. 3, n. 11172 del 15/12/2023 Cc. (dep. 18/03/2024) Rv. 286048 - 01); Sez. 1, n. 391 del 09/11/2023 Cc. (dep. 04/01/2024) Rv. 285553 - 01). 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle quest