CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 marzo 2022
Cassazione n. 09951/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16643/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 19 - ricorrenti - e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Pordenone e [OSCURATO:PERSONA], del foro di Roma, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, Via G.G. Belli 36 - ricorrente successiva - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16643/2020 contro [OSCURATO:PERSONA] sezionale 10491/2021Numero di raccolta generale 9951/2022 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, rappresentato e difeso Data pubblicazione 28/03/2022 dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliato; - controricorrente- avverso la sentenza n. 228/2018 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 25/10/2019, NRG 45/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Trieste, riformando la sentenza del Tribunale di Pordenone, ha rigettato la domanda dei docenti di ruolo della scuola pubblica meglio indicati in epigrafe, con cui essi avevano chiesto che, nella ricostruzione della loro carriera scolastica a fini giuridici ed economici, si tenesse conto anche dei periodi di lavoro svolto presso le scuole paritarie; 2. la sentenza è stata impugnata dai docenti con quattro motivi, resistiti da controricorso del Ministero; 3. la docente Pastina ha proposto autonomo ricorso per cassazione con due motivi, anch’esso resistito dal Ministero con controricorso e riunito al ricorso degli altri docenti ai sensi dell’art. 335 c.p.c.; 4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] 1. iniziando dal ricorso proposto dai docenti che per primi hanno impugnato per cassazione, la prima censura denuncia (art. 360 n. 3 c.p.c.) la violazione F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16643/2020 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 10491/2021 dell’art. 2, co.2, d.l. 255/2001, convertito in L. 333/2001, eccesso di potere, [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 9951/2022Data pubblicazione 28/03/2022 violazione dell’art. 3 della Costituzione per disparità di trattamento ed illogicità, nonché violazione del principio di buon andamento e imparzialità della P.A., rimarcando come l’equiparazione dei servizi fosse stabilita espressamente dall’art. 2 cit., in coerenza con i fondamenti costituzionali ed eurounitari; 2. il secondo motivo è dedicato alla violazione e\o falsa applicazione della L. 62/2000, contenente norme sulla parità scolastica e denuncia altresì eccesso di potere ed nonché ancora violazione dell’art. 3 della Costituzione per disparità di trattamento ed illogicità, avendo la predetta legge riconosciuto che il sistema nazionale di istruzione è costituito, non solo dalle scuole statali, ma anche da quelle paritarie, principio in ragione del quale erano previsti penetranti controlli e rigorose prescrizioni, tali da assicurare l’omogeneità della funzione docente nei due ambiti; 3. il terzo motivo assume (art. 360 n. 3 c.p.c.) l’errata applicazione dell’art. 485 d. lgs. 297/1994, rilevando come la norma risalisse ad epoca anteriore alla disciplina delle scuole “paritarie” richiamate nel secondo motivo, sicché il regime rigoroso che riguardava queste ultime non le poteva sottrarre dall’applicazione di una normativa di ricostruzione della carriera che, appunto all’art. 483 cit., già comprendeva le scuole “pareggiate”; 4. infine il quarto motivo adduce la violazione o falsa applicazione dell’art.33 Cost., della L. 62/2000, del d.l. 255/2001 e del d.l. 250/2005, nonché dell’art. 3 della Costituzione e ciò in ragione del riconoscimento costituzionale delle scuole private e della rilevanza loro attribuita dal sistema legale di cui alle normative citate; 5. il primo motivo proposto dalla docente Pastina è formulato come violazione e falsa applicazione degli artt. 485 d. lgs. 297/1994, nonché 1,2 ,3 4 e 5 L. 62/2000, art. 1-bis d.l. 250/2005, conv. in L. 27/2006 e degli artt. 3, 33 e 97 della Costituzione, sulla base di ragioni analoghe a quelle sostenute con i motivi degli originari ricorrenti per cassazione; F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16643/2020 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 10491/2021 6. il secondo motivo della Pastina propone esplicitamente la questione di [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 9951/2022Data pubblicazione 28/03/2022 legittimità costituzionale dell’art. 485 cit., per violazione degli artt. 3, 33 e 97 della Costituzione nella parte in cui non riconosce espressamente il diritto dei docenti delle scuole paritarie alla ricostruzione della carriera ma solo ai docenti di scuola pareggiate o parificate; 7. i motivi di entrambi i ricorsi possono essere esaminati congiuntamente e vanno disattesi, avendo questa S.C. già ritenuto che «ai fini dell'inquadramento e del trattamento economico dei docenti non è riconoscibile il servizio preruolo prestato presso le scuole paritarie in ragione della non omogeneità dello status giuridico del personale, che giustifica il differente trattamento, nonché della mancanza di una norma di legge che consenta tale riconoscimento, contrariamente a quanto avviene ai fini della costituzione del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato per il servizio prestato nelle scuole pareggiate oltre che in quelle materne statali e comunali» ( C. 32386/2019, C. 33137/2019; C. 33134/2019, nonché, poi C. 25226/2020); 8. all'affermazione del principio, qui ribadito perché condiviso dal Collegio, questa Corte è pervenuta all'esito della ricostruzione del quadro normativo, alla quale si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c., dalla quale emerge che il legislatore se, da un lato, ha voluto garantire agli alunni delle scuole paritarie un trattamento equipollente a quello della scuola statale, sia in relazione al valore del titolo di studio che con riferimento alla qualità del servizio di istruzione, dall'altro non ha inteso equiparare il rapporto di lavoro che intercorre fra il docente e la scuola paritaria con quello instaurato in regime di pubblico impiego, perché già le diverse modalità di assunzione rendono evidente la non omogeneità dello status; 9. questa diversità, riscontrabile anche con i rapporti instaurati dalle scuole pareggiate (si rinvia al punto 10 della sentenza n. 32386/2019), esclude che le ricorrenti possano utilmente invocare in questa sede il principio di non discriminazione e la clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, perché «i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili» e la F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16643/2020 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 10491/2021 comparabilità va esclusa qualora vengano in rilievo rapporti che si svolgano [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 9951/2022Data pubblicazione 28/03/2022 alle dipendenze di datori di lavoro diversi e che siano assoggettati ad una diversa disciplina quanto all'instaurazione ed alla gestione; 10. alle medesime conclusioni è pervenuta la giurisprudenza amministrativa che, sia pure in altro contesto (riconoscimento dell'anzianità ai fini della mobilità territoriale), dopo avere evidenziato la diversità di status fra i docenti della scuola statale, della scuola paritaria e di quella pareggiata, ha ribadito il principio secondo cui non possono essere applicate estensivamente o analogicamente le norme che attribuiscono benefici particolari e, pertanto, ha ritenuto di stretta interpretazione l'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 e l'art. 2, comma 2, del d.l. n. 255/2001 che consente la valutazione dell'insegnamento prestato nella scuola paritaria ma ai soli fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e dell'attribuzione del relativo punteggio (C.d.S. n. 2717/2020); 11. infine, a completamento del quadro interpretativo e giurisprudenziale, Corte Costituzionale 180/2021, prendendo in considerazione anche l’orientamento di questa S.C. e della giurisprudenza amministrativa sopra citati, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 485 cit., sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione, affrontando il tema anche rispetto alle scuola pareggiate e esaminando altresì, nel contesto della pronuncia, la rilevanza, rispetto all’assetto giuridico della vicenda, di quanto previsto dall’art. 33 Cost. e tanto basta per apprezzare come manifestamente infondata la proposizione in questo giudizio di analoga questione da parte della ricorrente [OSCURATO:PERSONA]; 12. i ricorsi vanno quindi disattesi ma, tenuto conto che la loro proposizione e di poco posteriore alle pronunce di questa S.C. che qui si confermano ed anteriore alla decisione di rigetto del giudice delle leggi, risultano ricorrere gravi ed eccezionali motivi idonei a consigliare la compensazione delle spese del grado; F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16643/2020 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 10491/2021 P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 9951/2022Data pubblicazione 28/03/2022 La Corte rigetta i ricorsi e compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 23.11.2021. Il Presidente dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A