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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 aprile 2023

Cassazione n. 19833/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la condanna in primo grado inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto aggravato anche dalla recidiva ex art. 99, comma 4 cod. pen. (fatto commesso in data 14 gennaio 2014); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; - che in data 11 aprile 2023 il difensore del ricorrente ha depositato memoria con la quale ha articolato motivo nuovo con il quale ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata per violazione di cui all'art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 131-bis c.p., come risultante dalla nuova formulazione derivante dalle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs 10 ottobre 2022, n. 150. [OSCURATO:PERSONA] - che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si denuncia la violazione degli artt. 81, 624 e 625 cod. pen. e degli artt. 546 e 533 comma 2 cod. proc. pen., sono generici per aspecificità, giacché riproducono le medesime doglianze articolate con i motivi di appello senza per nulla confrontarsi, men che meno in maniera critica, con la motivazione rassegnata nella sentenza impugnata, la quale ritiene che inutiliter datum è il motivo sull'esclusione del vincolo di continuazione, non essendovi traccia nella sentenza di un incremento di pena tale da far ritenere che il giudice di primo grado ne abbia ritenuta la sussistenza (cfr. pagg. 7 della sentenza impugnata); che, in ogni caso, tutte le ulteriori censure, vieppiù quelle di cui al secondo motivo, sono generiche per indeterminatezza, giacché affidate a deduzioni per lo più astratte e caratterizzate da scarsa pertinenza censoria; - che anche il motivo aggiunto è inammissibile, in quanto manifestamente infondato, posto che, trattandosi di furto pluri -aggravato, anche dalla recidiva qualificata, consumato (ossia, quello di cui all'art. 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, e 99, comma 4, cod. pen.), la pena base (pari ad anni tre di reclusione) non è contenuta entro il limite edittale minimo indicato dall'art. 131-bis c.p., nel testo novellato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, pari ad anni due di reclusione; - rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 aprile 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la condanna in primo grado inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto aggravato anche dalla recidiva ex art. 99, comma 4 cod. pen. (fatto commesso in data 14 gennaio 2014); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; - che in data 11 aprile 2023 il difensore del ricorrente ha depositato memoria con la quale ha articolato motivo nuovo con il quale ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata per violazione di cui all'art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 131-bis c.p., come risultante dalla nuova formulazione derivante dalle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs 10 ottobre 2022, n. 150. [OSCURATO:PERSONA] - che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si denuncia la violazione degli artt. 81, 624 e 625 cod. pen. e degli artt. 546 e 533 comma 2 cod. proc. pen., sono generici per aspecificità, giacché riproducono le medesime doglianze articolate con i motivi di appello senza per nulla confrontarsi, men che meno in maniera critica, con la motivazione rassegnata nella sentenza impugnata, la quale ritiene che inutiliter datum è il motivo sull'esclusione del vincolo di continuazione, non essendovi traccia nella sentenza di un incremento di pena tale da far ritenere che il giudice di primo grado ne abbia ritenuta la sussistenza (cfr. pagg. 7 della sentenza impugnata); che, in ogni caso, tutte le ulteriori censure, vieppiù quelle di cui al secondo motivo, sono generiche per indeterminatezza, giacché affidate a deduzioni per lo più astratte e caratterizzate da scarsa pertinenza censoria; - che anche il motivo aggiunto è inammissibile, in quanto manifestamente infondato, posto che, trattandosi di furto pluri -aggravato, anche dalla recidiva qualificata, consumato (ossia, quello di cui all'art. 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, e 99, comma 4, cod. pen.), la pena base (pari ad anni tre di reclusione) non è contenuta entro il limite edittale minimo indicato dall'art. 131-bis c.p., nel testo novellato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, pari ad anni due di reclusione; - rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 aprile 2
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