CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 11602/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 07/07/2025 della Corte d’appello di Triestevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleRoberto [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 07/07/2025, la Corte d’appello di Trieste confermava la sentenzadel 07/06/2023 del Tribunale di Trieste, emessa in esito a giudizio abbreviato, con la qualeEmanuele [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di un anno e otto mesi di reclusione per ireati, unificati dal vincolo della continuazione, di sostituzione di persona di cui al capo a),tentata appropriazione indebita di un’autovettura Ferrari di cui al capo b) (violazione ritenutapiù grave) e falsificazione materiale di una carta d’identità e di una patente di cui al capo c).2. Avverso l’indicata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d’appello di Trieste, haproposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], affidato a tre motivi.2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., la mancanza della motivazione in ordine ai motivi nuovi di appello che eranostati tempestivamente presentati dal suo difensore il 14/06/2025 e con i quali era statalamentata: 1) «la irrilevanza degli elementi probatori posti a fondamento della sentenza dicondanna di primo grado» per la «insussistenza di riscontri estrinseci atti a corroborare i solielementi a supporto della tesi accusatoria (dichiarazioni della persona offesa ericonoscimento fotografico)»; 2) «la mancata assoluzione in relazione al capo di imputazioneb) per carenza degli elementi probatori rilevanti alla integrazione della fattispecie di reato» e«degli elementi costitutivi» di esso, «in quanto il contratto di noleggio della autovettura nonaveva avuto alcuna scadenza».2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., l’inosservanza e/o l’erronea applicazione dell’art. 133 cod. pen. «inordine a tutti i capi d’imputazione».Deduce che, poiché, con riguardo al più grave reato di tentata appropriazione indebitadi cui al capo b) non era stata contestata la circostanza aggravante di cui all’art. 61, primocomma, n. 7), cod. pen., nel determinare la pena base per tale reato, la Corte d’appello diTrieste non avrebbe potuto valorizzare, come invece ha fatto, l’elemento dell’«elevato valorecommerciale» dell’autovettura che costituiva l’oggetto dell’appropriazione, cioè l’elementodel danno patrimoniale che avrebbe potuto essere cagionato dal reato alla persona offesa.Ne discenderebbe che «la relativa voce di aumento della pena» dovrebbe «essereespunta dal calcolo sulla pena base per il delitto di cui al capo b), rideterminando la penacomplessiva anche in relazione ai reati di cui ai capi sub a) e sub c), in quanto per questiultimi è stata determinata la pena in continuazione rispetto al capo sub b)».2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., la «motivazione insufficiente o apparente in relazione al capo di imputazioneb)».[OSCURATO:PERSONA] denuncia che la Corte d’appello di Trieste, con riguardo alla determinazionedella pena il reato di cui al capo b), si sarebbe limitata a ritenere congrua la diminuzionedella metà (rispetto alla pena stabilita per il delitto di appropriazione indebita) per il tentativo,senza che sia possibile comprendere «per quale ragione si debba ritenere congrua lariduzione della metà della pena base solo perché superiore al minimo di un terzo, ancorché,con l’appello originariamente proposto, il precedente difensore abbia specificamentecensurato la sentenza di condanna resa nel primo grado di giudizio».La Corte d’appello di Trieste avrebbe dovuto motivare «in modo puntuale e specifico,tenendo conto di tutte le circostanze occorse nel caso di specie, anche quelle a favore delsignor [OSCURATO:PERSONA], ossia che l’autovettura era stata lasciata non già in dipendenza di un’attivitàdi bloccaggio da parte della polizia giudiziaria, e che l’autovettura medesima non fosse stataaffatto abbandonata all’Estero, bensì in Italia». Circostanze, queste, che avrebbero dovuto«costituire oggetto di una puntuale motivazione».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo non è consentito perché erano inammissibili i motivi “nuovi” di appelloche erano stati presentati dal difensore del [OSCURATO:PERSONA] e sui quali la Corte d’appello di Triestenon ha motivato.Secondo il costante orientamento della Corte di cassazione, in tema di termini perl’impugnazione, la facoltà dell’impugnante di presentare motivi “nuovi” incontra il limite delnecessario riferimento ai motivi principali dei quali i motivi ulteriori devono rappresentaremero sviluppo o migliore esposizione, anche per ragioni eventualmente non evidenziate, masempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, con la conseguenza che sono ammissibilisoltanto motivi aggiunti con i quali, a fondamento del petitum dei motivi principali, si alleghinoragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intendaallargare l’ambito del predetto petitum, introducendo censure non tempestivamenteformalizzate entro i termini per l’impugnazione (Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Tobi, Rv.280294-01; Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012, dep. 2013, Platamone, Rv. 254301-01).Richiamato tale orientamento della Corte di cassazione, al quale il Collegio,condividendolo, ritiene senz’altro di aderire, si deve rilevare che, con i motivi di appello cheaveva originariamente proposto a norma dell’art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., ilMazzola aveva denunciato esclusivamente: 1) la determinazione della misura della penabase per il più grave reato di cui al capo b) e della misura degli aumenti di pena per lacontinuazione con i meno gravi reati di cui ai capi a) e c) («I Motivo: Trattamentosanzionatorio: Esorbitanza pena base - Rivisitazione della pena in ordine agli indici di gravitàdel fatto e pericolosità dell’autore ex art. 133 c.p. - esorbitante aumento per la continuazione- omessa motivazione»); 2) la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche(«II Motivo: Omessa concessione delle attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p. - concessionein ragione della marginalità sociale - motivazione del tutto assente - nullità della sentenza inparola»).Con tali motivi principali di appello, il [OSCURATO:PERSONA] non aveva pertanto in alcun modocontestato l’affermazione della sua responsabilità per i tre reati che gli erano stati attribuiti,ma solo, appunto, la determinazione della misura della pena per gli stessi reati e la mancataconcessione delle circostanze attenuanti generiche. Con i motivi “nuovi” di appello presentati dal suo difensore il 14/06/2025, il Mazzolaaveva invece lamentato, secondo quanto è indicato nel motivo di ricorso: 1) «la irrilevanzadegli elementi probatori posti a fondamento della sentenza di condanna di primo grado» perla «insussistenza di riscontri estrinseci atti a corroborare i soli elementi a supporto della tesiaccusatoria (dichiarazioni della persona offesa e riconoscimento fotografico)»; 2) «lamancata assoluzione in relazione al capo di imputazione b) per carenza degli elementiprobatori rilevanti alla integrazione della fattispecie di reato» e «degli elementi costitutivi» diesso, «in quanto il contratto di noleggio della autovettura non aveva avuto alcunascadenza».Tali motivi “nuovi”, in quanto evidentemente attinenti all’affermazione di responsabilitàper i reati in contestazione, erano, dunque, del tutto estranei all’originario suindicatodevolutum – che era stato formalizzato entro i termini per proporre l’appello –, con laconseguenza gli stessi motivi “nuovi” erano, per quanto si è detto, inammissibili.Tale inammissibilità, ancorché non sia stata rilevata dalla Corte d’appello di Trieste –che non ha menzionato i motivi “nuovi” presentati dal [OSCURATO:PERSONA] – deve però essereriscontrata e dichiarata dal Collegio, ai sensi del comma 4 dell’art. 591 cod. proc. pen.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.Il fatto che, con riguardo al più grave reato di appropriazione indebita di cui al capo b),non fosse stata contestata la circostanza aggravante di cui all’art. 61, primo comma, n. 7),cod. pen., se esclude, a norma dell’art. 522 cod. proc. pen., che il giudice potessepronunciare su tale circostanza aggravante e potesse irrogare il relativo aumento di pena (ilche non è nella specie avvenuto), diversamente da quanto è ritenuto dal ricorrente, nonesclude invece affatto che lo stesso giudice e, nella specie, la Corte d’appello di Trieste,potesse determinare la pena base per il suddetto reato avendo riguardo, come ha fatto,anche al parametro del «valore commerciale» («elevato») del bene che ne aveva costituitol’oggetto.Ciò in quanto, in forza della generale previsione di cui all’art. 133, primo comma, n. 2),cod. pen., la «gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato»possono conferire maggiore gravità al reato e possono quindi incidere sulla determinazionedella misura della pena.3. Il terzo motivo non è consentito.La determinazione della pena nel caso di delitto tentato – che costituisce una figuraautonoma di reato – può essere indifferentemente effettuata con il cosiddetto metodo direttoo sintetico, cioè senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesidi delitto consumato, oppure con il metodo bifasico, mediante scissione dei due momentiindicati, fermi restando la necessità del contenimento della riduzione della pena prevista peril reato consumato nei limiti di legge e l’obbligo di dar conto in motivazione della sceltacommisurativa (Sez. 5, n. 40020 del 18/06/2019, Halilovic, Rv. 277528-01; Sez. 5, n. 3526del 15/10/2013, dep. 2014, Birra, Rv. 258461-01; Sez. 5, n. 39475 del 19/06/2013, Brescia,Rv. 256711-01).Nel caso di specie, la Corte d’appello di Trieste ha legittimamente determinato la penaper il delitto di tentata appropriazione indebita con il metodo bifasico, riducendo della metà lapena base che aveva stabilito per l’appropriazione indebita consumata, omettendo peraltrodi irrogare la pena pecuniaria (in «conseguenza di una mera omissione materiale»; primoparagrafo della pag. 7 della sentenza di primo grado).Ciò detto, si deve anzitutto rilevare che la pena detentiva applicabile ratione temporis alfatto di cui al capo b), che è stato commesso il 29/04/2015, è quella della reclusione fino atre anni che era prevista dall’art. 646 cod. pen. prima della modifica che è stata apportata atale articolo dall’art. 1, comma 1, lett. u), della legge 9 gennaio 2019, n. 3, con il quale lapena edittale detentiva per il reato di appropriazione indebita è stata aumentata alla misurada due a cinque anni di reclusione.Tenuto conto di ciò, considerato che la pena edittale minima per il delitto tentato eraquindi di quindici giorni di reclusione (atteso che, come è stato chiarito da Sez. 3, n. 29985del 03/06/2014, Lan, Rv. 260263-01, tale limite minimo assoluto di cui all’art. 23 cod. pen. èinvalicabile anche in relazione ai delitti tentati) e che la pena edittale massima per lo stessodelitto era quindi di due anni di reclusione (tre anni di reclusione meno un terzo), nediscende che la media edittale della pena detentiva applicabile ratione temporis al tentativodi appropriazione indebita era pari ad un anno e dieci giorni di reclusione.Ne risulta che la pena di un anno e tre mesi di reclusione che è stata irrogata dai giudicidel merito (due anni e sei mesi diminuiti della metà) è leggermente superiore alla misuramedia della pena edittale.Ciò richiedeva, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, una spiegazionedel ragionamento seguito per determinare la suddetta pena (Sez. 2, n. 36104 del27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01, la quale ha peraltro affermato il principio con riferimentoai casi in cui la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale).Invero, diversamente da quanto mostra di ritenere il ricorrente, la Corte d’appello diTrieste ha fornito tale spiegazione. Essa ha infatti chiarito che la pena irrogata trovavagiustificazione sia nelle modalità particolarmente allarmanti dell’azione – la quale, oltre adavere avuto a oggetto un’autovettura di elevato valore commerciale, era stata commessafalsificando una carta d’identità e una patente, attribuendosi le false generalità di un altrosoggetto, scappando all’estero e rendendosi poi irreperibile – sia nei numerosissimi e graviprecedenti penali del [OSCURATO:PERSONA], il quale era gravato da ben 33 precedenti.In tale modo, la Corte d’appello di Trieste si deve ritenere aver adeguatamente assoltoall’onere di spiegare le ragioni dell’irrogazione di una pena superiore alla misura media dellapena edittale, con la conseguenza che, poiché tale determinazione, se adeguatamentemotivata, come nella specie, rientra nella discrezionalità del giudice del merito, essa sisottrae a censure in questa sede di legittimità.4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguentecondanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento dellespese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazionedella causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore dellaCassa delle ammende.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11602/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daANDREA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 305/2026LUCIANO [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI R.G.N. 43296/2025IGNAZIO [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 07/07/2025 della Corte d’appello di Triestevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleRoberto [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 07/07/2025, la Corte d’appello di Trieste confermava la sentenzadel 07/06/2023 del Tribunale di Trieste, emessa in esito a giudizio abbreviato, con la qualeEmanuele [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di un anno e otto mesi di reclusione per ireati, unificati dal vincolo della continuazione, di sostituzione di persona di cui al capo a),tentata appropriazione indebita di un’autovettura Ferrari di cui al capo b) (violazione ritenutapiù grave) e falsificazione materiale di una carta d’identità e di una patente di cui al capo c).2. Avverso l’indicata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d’appello di Trieste, haproposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], affidato a tre motivi.2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., la mancanza della motivazione in ordine ai motivi nuovi di appello che eranostati tempestivamente presentati dal suo difensore il 14/06/2025 e con i quali era statalamentata: 1) «la irrilevanza degli elementi probatori posti a fondamento della sentenza dicondanna di primo grado» per la «insussistenza di riscontri estrinseci atti a corroborare i solielementi a supporto della tesi accusatoria (dichiarazioni della persona offesa ericonoscimento fotografico)»; 2) «la mancata assoluzione in relazione al capo di imputazioneb) per carenza degli elementi probatori rilevanti alla integrazione della fattispecie di reato» e«degli elementi costitutivi» di esso, «in quanto il contratto di noleggio della autovettura nonaveva avuto alcuna scadenza».2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., l’inosservanza e/o l’erronea applicazione dell’art. 133 cod. pen. «inordine a tutti i capi d’imputazione».Deduce che, poiché, con riguardo al più grave reato di tentata appropriazione indebitadi cui al capo b) non era stata contestata la circostanza aggravante di cui all’art. 61, primocomma, n. 7), cod. pen., nel determinare la pena base per tale reato, la Corte d’appello diTrieste non avrebbe potuto valorizzare, come invece ha fatto, l’elemento dell’«elevato valorecommerciale» dell’autovettura che costituiva l’oggetto dell’appropriazione, cioè l’elementodel danno patrimoniale che avrebbe potuto essere cagionato dal reato alla persona offesa.Ne discenderebbe che «la relativa voce di aumento della pena» dovrebbe «essereespunta dal calcolo sulla pena base per il delitto di cui al capo b), rideterminando la penacomplessiva anche in relazione ai reati di cui ai capi sub a) e sub c), in quanto per questiultimi è stata determinata la pena in continuazione rispetto al capo sub b)».2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., la «motivazione insufficiente o apparente in relazione al capo di imputazioneb)».[OSCURATO:PERSONA] denuncia che la Corte d’appello di Trieste, con riguardo alla determinazionedella pena il reato di cui al capo b), si sarebbe limitata a ritenere congrua la diminuzionedella metà (rispetto alla pena stabilita per il delitto di appropriazione indebita) per il tentativo,senza che sia possibile comprendere «per quale ragione si debba ritenere congrua lariduzione della metà della pena base solo perché superiore al minimo di un terzo, ancorché,con l’appello originariamente proposto, il precedente difensore abbia specificamentecensurato la sentenza di condanna resa nel primo grado di giudizio».La Corte d’appello di Trieste avrebbe dovuto motivare «in modo puntuale e specifico,tenendo conto di tutte le circostanze occorse nel caso di specie, anche quelle a favore delsignor [OSCURATO:PERSONA], ossia che l’autovettura era stata lasciata non già in dipendenza di un’attivitàdi bloccaggio da parte della polizia giudiziaria, e che l’autovettura medesima non fosse stataaffatto abbandonata all’Estero, bensì in Italia». Circostanze, queste, che avrebbero dovuto«costituire oggetto di una puntuale motivazione».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo non è consentito perché erano inammissibili i motivi “nuovi” di appelloche erano stati presentati dal difensore del [OSCURATO:PERSONA] e sui quali la Corte d’appello di Triestenon ha motivato.Secondo il costante orientamento della Corte di cassazione, in tema di termini perl’impugnazione, la facoltà dell’impugnante di presentare motivi “nuovi” incontra il limite delnecessario riferimento ai motivi principali dei quali i motivi ulteriori devono rappresentaremero sviluppo o migliore esposizione, anche per ragioni eventualmente non evidenziate, masempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, con la conseguenza che sono ammissibilisoltanto motivi aggiunti con i quali, a fondamento del petitum dei motivi principali, si alleghinoragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intendaallargare l’ambito del predetto petitum, introducendo censure non tempestivamenteformalizzate entro i termini per l’impugnazione (Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Tobi, Rv.280294-01; Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012, dep. 2013, Platamone, Rv. 254301-01).Richiamato tale orientamento della Corte di cassazione, al quale il Collegio,condividendolo, ritiene senz’altro di aderire, si deve rilevare che, con i motivi di appello cheaveva originariamente proposto a norma dell’art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., ilMazzola aveva denunciato esclusivamente: 1) la determinazione della misura della penabase per il più grave reato di cui al capo b) e della misura degli aumenti di pena per lacontinuazione con i meno gravi reati di cui ai capi a) e c) («I Motivo: Trattamentosanzionatorio: Esorbitanza pena base - Rivisitazione della pena in ordine agli indici di gravitàdel fatto e pericolosità dell’autore ex art. 133 c.p. - esorbitante aumento per la continuazione- omessa motivazione»); 2) la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche(«II Motivo: Omessa concessione delle attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p. - concessionein ragione della marginalità sociale - motivazione del tutto assente - nullità della sentenza inparola»).Con tali motivi principali di appello, il [OSCURATO:PERSONA] non aveva pertanto in alcun modocontestato l’affermazione della sua responsabilità per i tre reati che gli erano stati attribuiti,ma solo, appunto, la determinazione della misura della pena per gli stessi reati e la mancataconcessione delle circostanze attenuanti generiche. Con i motivi “nuovi” di appello presentati dal suo difensore il 14/06/2025, il Mazzolaaveva invece lamentato, secondo quanto è indicato nel motivo di ricorso: 1) «la irrilevanzadegli elementi probatori posti a fondamento della sentenza di condanna di primo grado» perla «insussistenza di riscontri estrinseci atti a corroborare i soli elementi a supporto della tesiaccusatoria (dichiarazioni della persona offesa e riconoscimento fotografico)»; 2) «lamancata assoluzione in relazione al capo di imputazione b) per carenza degli elementiprobatori rilevanti alla integrazione della fattispecie di reato» e «degli elementi costitutivi» diesso, «in quanto il contratto di noleggio della autovettura non aveva avuto alcunascadenza».Tali motivi “nuovi”, in quanto evidentemente attinenti all’affermazione di responsabilitàper i reati in contestazione, erano, dunque, del tutto estranei all’originario suindicatodevolutum – che era stato formalizzato entro i termini per proporre l’appello –, con laconseguenza gli stessi motivi “nuovi” erano, per quanto si è detto, inammissibili.Tale inammissibilità, ancorché non sia stata rilevata dalla Corte d’appello di Trieste –che non ha menzionato i motivi “nuovi” presentati dal [OSCURATO:PERSONA] – deve però essereriscontrata e dichiarata dal Collegio, ai sensi del comma 4 dell’art. 591 cod. proc. pen.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.Il fatto che, con riguardo al più grave reato di appropriazione indebita di cui al capo b),non fosse stata contestata la circostanza aggravante di cui all’art. 61, primo comma, n. 7),cod. pen., se esclude, a norma dell’art. 522 cod. proc. pen., che il giudice potessepronunciare su tale circostanza aggravante e potesse irrogare il relativo aumento di pena (ilche non è nella specie avvenuto), diversamente da quanto è ritenuto dal ricorrente, nonesclude invece affatto che lo stesso giudice e, nella specie, la Corte d’appello di Trieste,potesse determinare la pena base per il suddetto reato avendo riguardo, come ha fatto,anche al parametro del «valore commerciale» («elevato») del bene che ne aveva costituitol’oggetto.Ciò in quanto, in forza della generale previsione di cui all’art. 133, primo comma, n. 2),cod. pen., la «gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato»possono conferire maggiore gravità al reato e possono quindi incidere sulla determinazionedella misura della pena.3. Il terzo motivo non è consentito.La determinazione della pena nel caso di delitto tentato – che costituisce una figuraautonoma di reato – può essere indifferentemente effettuata con il cosiddetto metodo direttoo sintetico, cioè senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesidi delitto consumato, oppure con il metodo bifasico, mediante scissione dei due momentiindicati, fermi restando la necessità del contenimento della riduzione della pena prevista peril reato consumato nei limiti di legge e l’obbligo di dar conto in motivazione della sceltacommisurativa (Sez. 5, n. 40020 del 18/06/2019, Halilovic, Rv. 277528-01; Sez. 5, n. 3526del 15/10/2013, dep. 2014, Birra, Rv. 258461-01; Sez. 5, n. 39475 del 19/06/2013, Brescia,Rv. 256711-01).Nel caso di specie, la Corte d’appello di Trieste ha legittimamente determinato la penaper il delitto di tentata appropriazione indebita con il metodo bifasico, riducendo della metà lapena base che aveva stabilito per l’appropriazione indebita consumata, omettendo peraltrodi irrogare la pena pecuniaria (in «conseguenza di una mera omissione materiale»; primoparagrafo della pag. 7 della sentenza di primo grado).Ciò detto, si deve anzitutto rilevare che la pena detentiva applicabile ratione temporis alfatto di cui al capo b), che è stato commesso il 29/04/2015, è quella della reclusione fino atre anni che era prevista dall’art. 646 cod. pen. prima della modifica che è stata apportata atale articolo dall’art. 1, comma 1, lett. u), della legge 9 gennaio 2019, n. 3, con il quale lapena edittale detentiva per il reato di appropriazione indebita è stata aumentata alla misurada due a cinque anni di reclusione.Tenuto conto di ciò, considerato che la pena edittale minima per il delitto tentato eraquindi di quindici giorni di reclusione (atteso che, come è stato chiarito da Sez. 3, n. 29985del 03/06/2014, Lan, Rv. 260263-01, tale limite minimo assoluto di cui all’art. 23 cod. pen. èinvalicabile anche in relazione ai delitti tentati) e che la pena edittale massima per lo stessodelitto era quindi di due anni di reclusione (tre anni di reclusione meno un terzo), nediscende che la media edittale della pena detentiva applicabile ratione temporis al tentativodi appropriazione indebita era pari ad un anno e dieci giorni di reclusione.Ne risulta che la pena di un anno e tre mesi di reclusione che è stata irrogata dai giudicidel merito (due anni e sei mesi diminuiti della metà) è leggermente superiore alla misuramedia della pena edittale.Ciò richiedeva, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, una spiegazionedel ragionamento seguito per determinare la suddetta pena (Sez. 2, n. 36104 del27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01, la quale ha peraltro affermato il principio con riferimentoai casi in cui la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale).Invero, diversamente da quanto mostra di ritenere il ricorrente, la Corte d’appello diTrieste ha fornito tale spiegazione. Essa ha infatti chiarito che la pena irrogata trovavagiustificazione sia nelle modalità particolarmente allarmanti dell’azione – la quale, oltre adavere avuto a oggetto un’autovettura di elevato valore commerciale, era stata commessafalsificando una carta d’identità e una patente, attribuendosi le false generalità di un altrosoggetto, scappando all’estero e rendendosi poi irreperibile – sia nei numerosissimi e graviprecedenti penali del [OSCURATO:PERSONA], il quale era gravato da ben 33 precedenti.In tale modo, la Corte d’appello di Trieste si deve ritenere aver adeguatamente assoltoall’onere di spiegare le ragioni dell’irrogazione di una pena superiore alla misura media dellapena edittale, con la conseguenza che, poiché tale determinazione, se adeguatamentemotivata, come nella specie, rientra nella discrezionalità del giudice del merito, essa sisottrae a censure in questa sede di legittimità.4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguentecondanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento dellespese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazionedella causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore dellaCassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]