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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 febbraio 2022

Cassazione n. 13754/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG

3. fleyee c..t.te-e-ki D-3 cex c-05--e,s."-t.tain-e70 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in data 16 febbraio 2022 il Tribunale di Salerno - quale giudice della esecuzione - ha disposto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la revoca del beneficio della pena sospesa di cui alla sentenza emessa dalla Corte di Appello di Salerno in data 19 aprile 2017 (irr. il 20 novembre 2018).

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 II ricorrente evidenzia che - come si evince dalla stessa motivazione della ordinanza impugnata - il giudice della cognizione aveva piena contezza delle cause ostative al riconoscimento della pena sospesa, risultando già annotate nel certificato penale (acquisito agli atti) le precedenti decisioni di condanna con sospensione condizionale.

Vi sarebbe, pertanto, violazione del principio di diritto espresso da questa Corte di legittimità nella decisione Sez.

U n. 37345 del 2015.

3. Il ricorso è fondato. 3.1 Va premesso che, così come evidenziato dal ricorrente, le Sezioni Unite di questa Corte di cassazione (sent. n.37345 del 23.4.2015, Longo) hanno da tempo affermato il principio per cui il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. 3.2 Nel caso in esame è lo stesso giudice della esecuzione a dare atto della acquisizione in sede di cognizione del certificato penale del Cascetta contenente le annotazioni ostative, sicchè la statuizione favorevole realizza un errore di giudizio che andava all'epoca dedotto in sede di impugnazione.

La decisione impugnata va pertanto annullata senza rinvio, con notizia al PM titolare del rapporto esecutivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.Manda la cancelleria per la comunicazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno.

Così deciso il 22 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG 3. fleyee c..t.te-e-ki D-3 cex c-05--e,s."-t.tain-e70 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 16 febbraio 2022 il Tribunale di Salerno - quale giudice della esecuzione - ha disposto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la revoca del beneficio della pena sospesa di cui alla sentenza emessa dalla Corte di Appello di Salerno in data 19 aprile 2017 (irr. il 20 novembre 2018). 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 II ricorrente evidenzia che - come si evince dalla stessa motivazione della ordinanza impugnata - il giudice della cognizione aveva piena contezza delle cause ostative al riconoscimento della pena sospesa, risultando già annotate nel certificato penale (acquisito agli atti) le precedenti decisioni di condanna con sospensione condizionale. Vi sarebbe, pertanto, violazione del principio di diritto espresso da questa Corte di legittimità nella decisione Sez. U n. 37345 del 2015. 3. Il ricorso è fondato. 3.1 Va premesso che, così come evidenziato dal ricorrente, le Sezioni Unite di questa Corte di cassazione (sent. n.37345 del 23.4.2015, Longo) hanno da tempo affermato il principio per cui il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. 3.2 Nel caso in esame è lo stesso giudice della esecuzione a dare atto della acquisizione in sede di cognizione del certificato penale del Cascetta contenente le annotazioni ostative, sicchè la statuizione favorevole realizza un errore di giudizio che andava all'epoca dedotto in sede di impugnazione. La decisione impugnata va pertanto annullata senza rinvio, con notizia al PM titolare del rapporto esecutivo. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.Manda la cancelleria per la comunicazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno. Così deciso il 22 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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