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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 maggio 2026

Cassazione n. 13546/2026

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difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] DiGiovine del foro di Bologna-ricorrente-controComune di Bologna – [OSCURATO:PERSONA] – Ufficio ICI, inpersona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.tiCaterina Siciliano e [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Bologna-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’EmiliaRomagna n. 1099/2022, depositata il 29.08.2022, non notificataNumero registro generale 5668/2023Numero sezionale 2858/2026Numero di raccolta generale 13546/2026Data pubblicazione 10/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Comune di Bologna notificava a DI GIOVINEEmanuele l’avviso di accertamento n. 98051/2010, per ottenere ilpagamento della maggiore imposta dovuta a titolo di ICI, oltre ad interessilegali e spese, in relazione all’anno di imposta 2010.

L’atto impositivo erastato emesso in relazione ad un immobile sito in Bologna alla via de’ Ruinin. 1, per il quale era stato omesso il versamento dell’imposta.2.

Avverso l’avviso di accertamento proponeva ricorso presso laCommissione Tributaria Provinciale competente il contribuente, deducendo:- che l’immobile di via de’ Ruini era di sua proprietà e che ivi aveva egliaveva la residenza anagrafica nell’anno di imposta oggetto dell’avviso; - cheera, altresì, proprietario di ulteriori immobili in relazione ai quali non avevausufruito di alcuna agevolazione per l’ICI; - che, a suo parere, ricorrevanoi presupposti per godere dell’esenzione per l’abitazione principale inrelazione al predetto immobile.3.

Il Comune si costituiva in giudizio, deducendo che non ricorrevano ipresupposti relativi all’esenzione per l’abitazione principale, in quanto ifamiliari del contribuente non risiedevano in via de’ Ruini: la moglie di DIGIOVINE Emanuele, MEZZINO Filomena, infatti, aveva la residenzaanagrafica a Lucera insieme al figlio della coppia Davide.

Gli altri due figlidei coniugi [OSCURATO:PERSONA]/MEZZINO risiedevano in due diversi immobili siti inBologna.4.

Con sentenza n. 704/06/17, pubblicata il 06.02.2017, la C.T.P. diBologna accoglieva il ricorso, ritenendo che il contribuente avesse fornito laNumero registro generale 5668/2023Numero sezionale 2858/2026Numero di raccolta generale 13546/2026Data pubblicazione 10/05/2026prova di avere fissato la propria abitazione principale presso l’immobileindicato nell’avviso.5.

Avverso la sentenza proponeva appello del 23.02.2018, il [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la riforma.6. [OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:PERSONA],accoglieva l’impugnazione.7.

In particolare, il giudice di appello osservava:- che l’art. 8 del d.lgs. n. 504/1992, che prevedeva l’esenzione perl’ICI relativa all’abitazione principale, era norma di strettainterpretazione;- che la norma prevedeva congiuntamente due requisiti: - la fissazionedella residenza da parte del contribuente presso l’immobile; - chequest’ultimo fosse, al contempo, dimora abituale sia del contribuenteche dei familiari;- che la norma era finalizzata ad evitare comportamenti elusivi, cosìda impedire che il medesimo nucleo familiare potesse godere delbeneficio per l’abitazione principale due volte, solo sul presuppostoformale della fissazione della residenza in luoghi diversi da parte diciascuno dei coniugi;- che il contribuente non risultava separato dalla moglie, residente aLucera, per cui doveva presumersi, salva prova contraria, che nonavesse contravvenuto all’obbligo di convivenza e fissazione della casaconiugale in unico luogo ex art. 143 c.c.;- che la moglie del contribuente aveva pacificamente usufruitodell’esenzione dell’abitazione principale in relazione alla casa diLucera;- che, in ogni caso, due figli della coppia risultavano risiedere aBologna, ma in immobili diversi da quello di via de’ Ruini; il terzoNumero registro generale 5668/2023Numero sezionale 2858/2026Numero di raccolta generale 13546/2026Data pubblicazione 10/05/2026figlio, Davide, pur studiando giurisprudenza nello stesso centro,aveva mantenuto la residenza anagrafica a Lucera con la madre;- che non era stata fornita la prova della “disgregazione familiare” cheavesse comportato la fissazione di dimore abituali diverse da partedei coniugi [OSCURATO:PERSONA]/MEZZINO.8.

Avverso la sentenza proponeva ricorso per la sua cassazione ilcontribuente, con unico motivo afferente il merito, ossia la falsaapplicazione dell’art. 8 comma 2 del d.lgs n. 504 del 1992.

In particolare,riteneva potessero applicarsi anche in materia di ICI i principi di dirittoespressi dalla nota pronuncia della Corte Costituzionale n. 209/2022,riguardante il concetto di “abitazione principale” in materia di IMU.Chiedeva, in subordine, ove la Corte non condividesse l’interpretazionecostituzionalmente orientata sulla quale si fondava il motivo di merito,sollevarsi davanti alla Consulta questione di illegittimità costituzionale dellanorma citata, con sospensione del procedimento.9.

Il Comune resisteva con controricorso.10.

Veniva fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].11.

Il ricorrente e il controricorrente depositavano, in vista dell’udienza,due memorie a sostegno delle proprie istanze.12.

Con ordinanza interlocutoria del 14.06.2024, la causa(conformemente a richiesta del ricorrente avanzata nella sua memoria)veniva rinviata a nuovo ruolo, in attesa del deposito della decisione delleSezioni Unite rimessa con ordinanza interlocutoria del 27.02.2023 n. 5870,per stabilire se fosse corretta e costituzionalmente orientatal’interpretazione dell’art. 8 cit., nel senso di riconoscere l’agevolazioneprevista anche nel caso di contribuente possessore dell’immobile a titolo diproprietà o di altro diritto reale che ivi dimorasse abitualmente senza i suoifamiliari.Numero registro generale 5668/2023Numero sezionale 2858/2026Numero di raccolta generale 13546/2026Data pubblicazione 10/05/202613.

Con le ordinanze nn. 26774 e 26776, rese in esito alla camera diconsiglio del 26 marzo 2024, e depositate il 15 ottobre 2024, le SezioniUnite Civili sollevavano davanti alla Corte Costituzionale questione diillegittimità sospendevano i giudizi in attesa della decisione dell’incidente dicostituzionalità.14.

A seguito della pronuncia della Corte Cost. n. 112/2025, venivafissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].15.

Entrambe le parti presentavano memoria in vista dell’udienza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1.

Deve premettersi che, nelle more del giudizio, è intervenutala sentenza Consulta n. 112 del 2025 (G.U.030 del 23.07.2025), che hadichiarato la parziale illegittimità dell’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504 del1992.1.2.

Come già indicato in premessa, la problematica della correttaqualificazione della nozione di “abitazione principale” ai fini dell’accessoall’esenzione ICI “prima casa” è stata oggetto di rimessione, comequestione di particolare rilevanza, alle Sezioni Unite con le ordinanzeinterlocutorie della Sezione Tributaria n. 5870 del 2023 (resa nel proc.n.2205 del 2019) e n. 5878 del 2023 (resa nel proc. n. 14210 del 2019).

Lecitate ordinanze sollecitavano le Sezioni Unite a valutare la percorribilità diun’interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8, comma 2, d.lgs.n. 504 del 1992, alla stregua dei principi espressi dalla Corte cost. con lasentenza n. 209 del 2022 in tema di IMU, nel senso di riconoscerel’esenzione dal pagamento dell’ICI “prima casa” anche con riguardoall’abitazione “principale”, da intendersi come immobile nel quale colui chelo possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dimoraabitualmente, ma senza i suoi familiari.Numero registro generale 5668/2023Numero sezionale 2858/2026Numero di raccolta generale 13546/2026Data pubblicazione 10/05/20261.3.

In particolare, con riferimento alle ipotesi di residenzedisgiunte dei componenti del nucleo familiare apparivano possibili duediverse interpretazioni: quella basata sul tenore letterale della norma e sullaritenuta necessità di adozione del criterio di stretta interpretazione dellenorme agevolative" (interpretazione che riteneva necessaria la prova daparte del contribuente della natura di dimora abituale dell’immobile nonsolo per sé, ma anche per i propri familiari); l’altra, adottata talvolta dallagiurisprudenza di merito, e basata sulla analogia strutturale e finalistica diIMU e ICI e sull’intervento della Consulta n. 209 del 2022, che riteneva nonnecessario che l’immobile oggetto di imposizione fosse dimora abituale,oltre che del contribuente, anche dei suoi familiari, ammettendo provacontraria.1.4.

Il quesito di rimessione alle Sezioni Unite era, dunque, il seguente:«Se, a seguito della decisione intervenuta in tema di IMU con la sentenzadella Corte costituzionale n. 209/2022, depositata il 13 ottobre 2022, possaritenersi giuridicamente corretta e costituzionalmente orientatal’interpretazione dell’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504/1992, comemodificato dall’art. 1, comma 173, lett. b), della l. n. 296/2006, nel sensoche l’agevolazione debba essere riconosciuta anche nel caso di abitazioneprincipale «nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà,usufrutto o altro diritto reale», dimori abitualmente senza i suoi familiari».1.5.

Con le ordinanze nn. 26774 e 26776, rese in esito alla camera diconsiglio del 26 marzo 2024, e depositate il 15 ottobre 2024, le SezioniUnite hanno sollevato questione di illegittimità costituzionale, aderendo allalettura più rigida della norma e non ritenendo la possibilità di superare ilcontrasto tra la norma e la Costituzione solo in via interpretativa, senzal’intervento della Consulta.1.6.

Con la sentenza n. 112 del 24 giugno 2025, la Corte costituzionale– in continuità con il precedente arresto n. 209 del 2022 in materia di IMUNumero registro generale 5668/2023Numero sezionale 2858/2026Numero di raccolta generale 13546/2026Data pubblicazione 10/05/2026– ha dichiarato l’illegittimità Costituzionale, per violazione degli artt. 3, 29,31 e 53, primo comma, Cost., dell’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504 del1992, come modificato dall’art. 1, comma 173, lett. b), della l. n. 296 del2006 nella parte in cui stabilisce che «per abitazione principale si intendequella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà,usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente»,anziché «per abitazione principale si intende quella nella quale ilcontribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro dirittoreale, dimora abitualmente».1.7.

In particolare, osserva la Consulta, poiché l’ICI, come l’IMU, hanatura di imposta reale, ad assumere rilievo ai fini della esenzione sono solo«elementi oggettivi relativi all’immobile (in particolare la circostanza dirisiedervi anagraficamente e di dimorarvi abitualmente), e non anche allostatus soggettivo del contribuente in relazione alla sua convivenza o menocon i familiari», con la conseguenza che «il riferimento ai familiari contenutonella disposizione censurata non è quindi un criterio idoneo a selezionare gliimmobili meritevoli di esenzione in quanto effettivamente adibiti adabitazione principale del contribuente».2.

Fatta tale premessa, esclusa, a seguito della dichiarazione diparziale illegittimità dell’art. 8, comma 2, cit., la necessità che ilcontribuente possa fruire dell’esenzione “prima casa” in relazione a propriadimora abituale che sia tale anche per i propri familiari, il passaggio logicosuccessivo è quello dell’analisi del concetto di “abitazione principale”,fondato, a sua volta, su quello di “dimora abituale”.2.1.

Quest’ultima, in coerenza con i principi consolidatisi sul temanella giurisprudenza di questa Corte, oltre che con quelli sottesi allepronunce della Consulta richiamate, si caratterizza per l'elemento oggettivodella permanenza in un determinato luogo e per l'elemento soggettivodell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita eNumero registro generale 5668/2023Numero sezionale 2858/2026Numero di raccolta generale 13546/2026Data pubblicazione 10/05/2026dallo svolgimento delle normali relazioni sociali (cfr. Cass., n. 6029 del2025; Cass. n. 8245/2023; Cass. n. 5870/2023; Cass., n. 3841/2021,Cass., n. 25726/2011; vedi anche, nella giurisprudenza più risalente, Cass.,n. 1738/1986).

Secondo il richiamato orientamento, la stabile permanenzasussiste anche quando la persona si rechi a lavorare o a svolgere altraperiodo prolungato apprezzabile (c.d. elemento oggettivo), ma tale che nondebba essere necessariamente prevalente sotto un profilo quantitativo,dovendo tale elemento coniugarsi con quello altrettanto rilevante, anzidirimente, dell'intenzione di stabilirvisi stabilmente (c.d. elementosoggettivo), rivelata dalle proprie consuetudini di vita e dalle proprierelazioni familiari e sociali, così che l’abitazione debba ritenersi il luogo nelquale si estrinseca in maniera piena la personalità dell’interessato e che necostituisce il costante punto di riferimento dal punto di vista spaziale.2.2.

Nel caso di specie, la C.T.R. per l’[OSCURATO:PERSONA] ha fondatola propria decisione sull’interpretazione più rigida, fondata sul tenoreletterale della norma dichiarata illegittima, ritenuta di “strettainterpretazione” in quanto riguardante un’esenzione e opinando comefondamentale l’assenza del presupposto (v. punti a, d ed e pagg. 5-6 dellamotivazione) il fatto che i familiari del contribuente non avessero fissato laresidenza in via de’ Ruini.3.

Alla luce della pronuncia della Corte, la situazione del contribuentedeve essere valutata nuovamente nel merito, al fine di verificare lasussistenza dei presupposti ai fini del riconoscimento della qualità di“abitazione principale” del contribuente, nell’accezione in precedenzadescritta, all’immobile ove lo stesso risulta risiedere anagraficamente, aprescindere dal formale mantenimento della residenza della moglie e deifigli in altri luoghi.Numero registro generale 5668/2023Numero sezionale 2858/2026Numero di raccolta generale 13546/2026Data pubblicazione 10/05/20264.

La sentenza, pertanto, deve essere cassata con rinvio, per unanuova valutazione nel merito che tenga conto di quanto già esplicato inparte motiva in merito al concetto di abitazione principale e alla luce dellapronuncia della Corte Costituzionale n. 205 del 2025.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado dell’[OSCURATO:PERSONA], in diversacomposizione, per nuovo esame e per il regolamento delle spese del giudiziodi legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26.03.2026.Il PresidenteDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] DiGiovine del foro di Bologna-ricorrente-controComune di Bologna – [OSCURATO:PERSONA] – Ufficio ICI, inpersona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.tiCaterina Siciliano e [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Bologna-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’EmiliaRomagna n. 1099/2022, depositata il 29.08.2022, non notificataNumero registro generale 5668/2023Numero sezionale 2858/2026Numero di raccolta generale 13546/2026Data pubblicazione 10/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Comune di Bologna notificava a DI GIOVINEEmanuele l’avviso di accertamento n. 98051/2010, per ottenere ilpagamento della maggiore imposta dovuta a titolo di ICI, oltre ad interessilegali e spese, in relazione all’anno di imposta 2010. L’atto impositivo erastato emesso in relazione ad un immobile sito in Bologna alla via de’ Ruinin. 1, per il quale era stato omesso il versamento dell’imposta.2. Avverso l’avviso di accertamento proponeva ricorso presso laCommissione Tributaria Provinciale competente il contribuente, deducendo:- che l’immobile di via de’ Ruini era di sua proprietà e che ivi aveva egliaveva la residenza anagrafica nell’anno di imposta oggetto dell’avviso; - cheera, altresì, proprietario di ulteriori immobili in relazione ai quali non avevausufruito di alcuna agevolazione per l’ICI; - che, a suo parere, ricorrevanoi presupposti per godere dell’esenzione per l’abitazione principale inrelazione al predetto immobile.3. Il Comune si costituiva in giudizio, deducendo che non ricorrevano ipresupposti relativi all’esenzione per l’abitazione principale, in quanto ifamiliari del contribuente non risiedevano in via de’ Ruini: la moglie di DIGIOVINE Emanuele, MEZZINO Filomena, infatti, aveva la residenzaanagrafica a Lucera insieme al figlio della coppia Davide. Gli altri due figlidei coniugi [OSCURATO:PERSONA]/MEZZINO risiedevano in due diversi immobili siti inBologna.4. Con sentenza n. 704/06/17, pubblicata il 06.02.2017, la C.T.P. diBologna accoglieva il ricorso, ritenendo che il contribuente avesse fornito laNumero registro generale 5668/2023Numero sezionale 2858/2026Numero di raccolta generale 13546/2026Data pubblicazione 10/05/2026prova di avere fissato la propria abitazione principale presso l’immobileindicato nell’avviso.5. Avverso la sentenza proponeva appello del 23.02.2018, il [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la riforma.6. [OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:PERSONA],accoglieva l’impugnazione.7. In particolare, il giudice di appello osservava:- che l’art. 8 del d.lgs. n. 504/1992, che prevedeva l’esenzione perl’ICI relativa all’abitazione principale, era norma di strettainterpretazione;- che la norma prevedeva congiuntamente due requisiti: - la fissazionedella residenza da parte del contribuente presso l’immobile; - chequest’ultimo fosse, al contempo, dimora abituale sia del contribuenteche dei familiari;- che la norma era finalizzata ad evitare comportamenti elusivi, cosìda impedire che il medesimo nucleo familiare potesse godere delbeneficio per l’abitazione principale due volte, solo sul presuppostoformale della fissazione della residenza in luoghi diversi da parte diciascuno dei coniugi;- che il contribuente non risultava separato dalla moglie, residente aLucera, per cui doveva presumersi, salva prova contraria, che nonavesse contravvenuto all’obbligo di convivenza e fissazione della casaconiugale in unico luogo ex art. 143 c.c.;- che la moglie del contribuente aveva pacificamente usufruitodell’esenzione dell’abitazione principale in relazione alla casa diLucera;- che, in ogni caso, due figli della coppia risultavano risiedere aBologna, ma in immobili diversi da quello di via de’ Ruini; il terzoNumero registro generale 5668/2023Numero sezionale 2858/2026Numero di raccolta generale 13546/2026Data pubblicazione 10/05/2026figlio, Davide, pur studiando giurisprudenza nello stesso centro,aveva mantenuto la residenza anagrafica a Lucera con la madre;- che non era stata fornita la prova della “disgregazione familiare” cheavesse comportato la fissazione di dimore abituali diverse da partedei coniugi [OSCURATO:PERSONA]/MEZZINO.8. Avverso la sentenza proponeva ricorso per la sua cassazione ilcontribuente, con unico motivo afferente il merito, ossia la falsaapplicazione dell’art. 8 comma 2 del d.lgs n. 504 del 1992. In particolare,riteneva potessero applicarsi anche in materia di ICI i principi di dirittoespressi dalla nota pronuncia della Corte Costituzionale n. 209/2022,riguardante il concetto di “abitazione principale” in materia di IMU.Chiedeva, in subordine, ove la Corte non condividesse l’interpretazionecostituzionalmente orientata sulla quale si fondava il motivo di merito,sollevarsi davanti alla Consulta questione di illegittimità costituzionale dellanorma citata, con sospensione del procedimento.9. Il Comune resisteva con controricorso.10. Veniva fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].11. Il ricorrente e il controricorrente depositavano, in vista dell’udienza,due memorie a sostegno delle proprie istanze.12. Con ordinanza interlocutoria del 14.06.2024, la causa(conformemente a richiesta del ricorrente avanzata nella sua memoria)veniva rinviata a nuovo ruolo, in attesa del deposito della decisione delleSezioni Unite rimessa con ordinanza interlocutoria del 27.02.2023 n. 5870,per stabilire se fosse corretta e costituzionalmente orientatal’interpretazione dell’art. 8 cit., nel senso di riconoscere l’agevolazioneprevista anche nel caso di contribuente possessore dell’immobile a titolo diproprietà o di altro diritto reale che ivi dimorasse abitualmente senza i suoifamiliari.Numero registro generale 5668/2023Numero sezionale 2858/2026Numero di raccolta generale 13546/2026Data pubblicazione 10/05/202613. Con le ordinanze nn. 26774 e 26776, rese in esito alla camera diconsiglio del 26 marzo 2024, e depositate il 15 ottobre 2024, le SezioniUnite Civili sollevavano davanti alla Corte Costituzionale questione diillegittimità sospendevano i giudizi in attesa della decisione dell’incidente dicostituzionalità.14. A seguito della pronuncia della Corte Cost. n. 112/2025, venivafissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].15. Entrambe le parti presentavano memoria in vista dell’udienza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1. Deve premettersi che, nelle more del giudizio, è intervenutala sentenza Consulta n. 112 del 2025 (G.U.030 del 23.07.2025), che hadichiarato la parziale illegittimità dell’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504 del1992.1.2. Come già indicato in premessa, la problematica della correttaqualificazione della nozione di “abitazione principale” ai fini dell’accessoall’esenzione ICI “prima casa” è stata oggetto di rimessione, comequestione di particolare rilevanza, alle Sezioni Unite con le ordinanzeinterlocutorie della Sezione Tributaria n. 5870 del 2023 (resa nel proc.n.2205 del 2019) e n. 5878 del 2023 (resa nel proc. n. 14210 del 2019). Lecitate ordinanze sollecitavano le Sezioni Unite a valutare la percorribilità diun’interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8, comma 2, d.lgs.n. 504 del 1992, alla stregua dei principi espressi dalla Corte cost. con lasentenza n. 209 del 2022 in tema di IMU, nel senso di riconoscerel’esenzione dal pagamento dell’ICI “prima casa” anche con riguardoall’abitazione “principale”, da intendersi come immobile nel quale colui chelo possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dimoraabitualmente, ma senza i suoi familiari.Numero registro generale 5668/2023Numero sezionale 2858/2026Numero di raccolta generale 13546/2026Data pubblicazione 10/05/20261.3. In particolare, con riferimento alle ipotesi di residenzedisgiunte dei componenti del nucleo familiare apparivano possibili duediverse interpretazioni: quella basata sul tenore letterale della norma e sullaritenuta necessità di adozione del criterio di stretta interpretazione dellenorme agevolative" (interpretazione che riteneva necessaria la prova daparte del contribuente della natura di dimora abituale dell’immobile nonsolo per sé, ma anche per i propri familiari); l’altra, adottata talvolta dallagiurisprudenza di merito, e basata sulla analogia strutturale e finalistica diIMU e ICI e sull’intervento della Consulta n. 209 del 2022, che riteneva nonnecessario che l’immobile oggetto di imposizione fosse dimora abituale,oltre che del contribuente, anche dei suoi familiari, ammettendo provacontraria.1.4. Il quesito di rimessione alle Sezioni Unite era, dunque, il seguente:«Se, a seguito della decisione intervenuta in tema di IMU con la sentenzadella Corte costituzionale n. 209/2022, depositata il 13 ottobre 2022, possaritenersi giuridicamente corretta e costituzionalmente orientatal’interpretazione dell’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504/1992, comemodificato dall’art. 1, comma 173, lett. b), della l. n. 296/2006, nel sensoche l’agevolazione debba essere riconosciuta anche nel caso di abitazioneprincipale «nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà,usufrutto o altro diritto reale», dimori abitualmente senza i suoi familiari».1.5. Con le ordinanze nn. 26774 e 26776, rese in esito alla camera diconsiglio del 26 marzo 2024, e depositate il 15 ottobre 2024, le SezioniUnite hanno sollevato questione di illegittimità costituzionale, aderendo allalettura più rigida della norma e non ritenendo la possibilità di superare ilcontrasto tra la norma e la Costituzione solo in via interpretativa, senzal’intervento della Consulta.1.6. Con la sentenza n. 112 del 24 giugno 2025, la Corte costituzionale– in continuità con il precedente arresto n. 209 del 2022 in materia di IMUNumero registro generale 5668/2023Numero sezionale 2858/2026Numero di raccolta generale 13546/2026Data pubblicazione 10/05/2026– ha dichiarato l’illegittimità Costituzionale, per violazione degli artt. 3, 29,31 e 53, primo comma, Cost., dell’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504 del1992, come modificato dall’art. 1, comma 173, lett. b), della l. n. 296 del2006 nella parte in cui stabilisce che «per abitazione principale si intendequella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà,usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente»,anziché «per abitazione principale si intende quella nella quale ilcontribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro dirittoreale, dimora abitualmente».1.7. In particolare, osserva la Consulta, poiché l’ICI, come l’IMU, hanatura di imposta reale, ad assumere rilievo ai fini della esenzione sono solo«elementi oggettivi relativi all’immobile (in particolare la circostanza dirisiedervi anagraficamente e di dimorarvi abitualmente), e non anche allostatus soggettivo del contribuente in relazione alla sua convivenza o menocon i familiari», con la conseguenza che «il riferimento ai familiari contenutonella disposizione censurata non è quindi un criterio idoneo a selezionare gliimmobili meritevoli di esenzione in quanto effettivamente adibiti adabitazione principale del contribuente».2. Fatta tale premessa, esclusa, a seguito della dichiarazione diparziale illegittimità dell’art. 8, comma 2, cit., la necessità che ilcontribuente possa fruire dell’esenzione “prima casa” in relazione a propriadimora abituale che sia tale anche per i propri familiari, il passaggio logicosuccessivo è quello dell’analisi del concetto di “abitazione principale”,fondato, a sua volta, su quello di “dimora abituale”.2.1. Quest’ultima, in coerenza con i principi consolidatisi sul temanella giurisprudenza di questa Corte, oltre che con quelli sottesi allepronunce della Consulta richiamate, si caratterizza per l'elemento oggettivodella permanenza in un determinato luogo e per l'elemento soggettivodell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita eNumero registro generale 5668/2023Numero sezionale 2858/2026Numero di raccolta generale 13546/2026Data pubblicazione 10/05/2026dallo svolgimento delle normali relazioni sociali (cfr. Cass., n. 6029 del2025; Cass. n. 8245/2023; Cass. n. 5870/2023; Cass., n. 3841/2021,Cass., n. 25726/2011; vedi anche, nella giurisprudenza più risalente, Cass.,n. 1738/1986). Secondo il richiamato orientamento, la stabile permanenzasussiste anche quando la persona si rechi a lavorare o a svolgere altraperiodo prolungato apprezzabile (c.d. elemento oggettivo), ma tale che nondebba essere necessariamente prevalente sotto un profilo quantitativo,dovendo tale elemento coniugarsi con quello altrettanto rilevante, anzidirimente, dell'intenzione di stabilirvisi stabilmente (c.d. elementosoggettivo), rivelata dalle proprie consuetudini di vita e dalle proprierelazioni familiari e sociali, così che l’abitazione debba ritenersi il luogo nelquale si estrinseca in maniera piena la personalità dell’interessato e che necostituisce il costante punto di riferimento dal punto di vista spaziale.2.2. Nel caso di specie, la C.T.R. per l’[OSCURATO:PERSONA] ha fondatola propria decisione sull’interpretazione più rigida, fondata sul tenoreletterale della norma dichiarata illegittima, ritenuta di “strettainterpretazione” in quanto riguardante un’esenzione e opinando comefondamentale l’assenza del presupposto (v. punti a, d ed e pagg. 5-6 dellamotivazione) il fatto che i familiari del contribuente non avessero fissato laresidenza in via de’ Ruini.3. Alla luce della pronuncia della Corte, la situazione del contribuentedeve essere valutata nuovamente nel merito, al fine di verificare lasussistenza dei presupposti ai fini del riconoscimento della qualità di“abitazione principale” del contribuente, nell’accezione in precedenzadescritta, all’immobile ove lo stesso risulta risiedere anagraficamente, aprescindere dal formale mantenimento della residenza della moglie e deifigli in altri luoghi.Numero registro generale 5668/2023Numero sezionale 2858/2026Numero di raccolta generale 13546/2026Data pubblicazione 10/05/20264. La sentenza, pertanto, deve essere cassata con rinvio, per unanuova valutazione nel merito che tenga conto di quanto già esplicato inparte motiva in merito al concetto di abitazione principale e alla luce dellapronuncia della Corte Costituzionale n. 205 del 2025. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado dell’[OSCURATO:PERSONA], in diversacomposizione, per nuovo esame e per il regolamento delle spese del giudiziodi legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26.03.2026.Il PresidenteDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]