CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 05415/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29689-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 00107570566, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - ISTITUTO N [OSCURATO:PERSONA] 80078750587, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO;-controricorrente - avverso la sentenza n. 1636/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 31/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1. con sentenza 31 maggio 2021, la Corte d’appello di Roma ha accertato la legittimità dell’avviso di addebito 8 luglio 2017 (per la somma complessiva di € 18.059,41), limitatamente alla minor somma di € 12.971,03, a titolo di contributi, sanzioni ed interessi, oltre sanzioni maturate e maturande fino al saldo, annullato per la somma residua: in accoglimento dell’appello principale dell’[OSCURATO:PERSONA] e conseguente riforma della sentenza di primo grado, che aveva invece dichiarato prescritto il suo credito contributivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (conseguente alla condanna di questa al pagamento della somma di € 26.930,02, in favore del dipendente [OSCURATO:PERSONA] per il riconoscimento di una superiore qualifica); e ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale condizionato della società, per la tardiva proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi, così in parte qualificata la sua opposizione esecutiva e per novità della doglianza, formalmente identica nella formulazione all’originaria contestazione ma di contenuto diverso, relativa alla parte qualificata opposizione all’esecuzione; 2. essa ha ritenuto la vigenza della prescrizione quinquennale per i versamenti contributivi in oggetto e la spettanza all’[OSCURATO:PERSONA], secondo la sua richiesta, dei contributi non prescritti, riconoscendo l’effetto interruttivo della sua costituzione (in epoca prossima alla proposizione della domanda del lavoratore) nel giudizio instaurato tra il dipendente e la società datrice, contenente una domanda di condanna di questa in relazione al rapporto contributivo, con la conseguente sospensione fino al passaggio in giudicato della sentenza; 3. con atto notificato il 27 novembre 2021, la societàhaproposto ricorso per cassazionecon due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380bisc.p.c., cui ha resistito l’[OSCURATO:PERSONA] con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] 1. la ricorrente deduce violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. con riguardo agli artt. 2727, 2729 c.c., per mancata documentazione della data di costituzione dell’[OSCURATO:PERSONA] nel giudizio tra lavoratore e società datrice definito con sentenza della Corte d’appello di Roma n. 10136/2014, ricavata da una serie di elementi presuntivi né precisi (la narrazione dello svolgimento del primo grado del processo Maffia da cui “si evince che le parti si sono costituite prima dell’effettuazione dell’attività istruttoria, consistita nell’audizione di testimoni e nell’espletamento di c.t.u. contabile”), né giuridicamente corretti (l’argomentazione logica, secondo cui nella sentenza di primo grado si legge che “Per mera omissione materiale, non emendabile in questa sede, non è stata pronunziata la condanna della resistente al versamento dei contributi e degli accessoriin favore dell’[OSCURATO:PERSONA], sulle somme come sopra accertate”, immediatamente seguita dalla seguente:“È pacifico, quindi, che il giudice di primo grado abbia ritenuto che sulle differenze retributive accertate, dall’11 febbraio 2002 al 25 marzo 2003, non fosse maturata la prescrizione dei contributi, altrimenti l’avrebbe dichiarata in motivazione invece di affermare che L’Istituto può peraltro recuperare d’ufficio i predetti contributi e somme aggiuntive, per ciò essendo sufficiente la semplice conoscenza dell’obbligazione retributiva ”), esitati in una conclusione non ragionevole (di prossimità temporale della costituzione in giudizio dell’[OSCURATO:PERSONA] alla proposizione della domanda del lavoratore), irrispettosa del paradigma di precisione e concordanza del ragionamento presuntivo (primo motivo); 2. esso è manifestamente infondato; 3.in sede di legittimità è possibile denunciare la violazione degli artt. 2727 e2729 c.c. solo allorché ricorra il cd. vizio di sussunzione, ovvero quando il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornire la prova presuntiva oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisi, né concordanti, li reputi tuttavia sufficienti a dimostrare il fatto controverso (Cass. 26 giugno 2008, n. 17535; Cass. 4 agosto 2017, n. 19485; Cass. 16 novembre 2018, n. 29635; Cass. 13 febbraio 2020, n. 3541); non potendo prospettarsi violazione dell’art.2729 c.c. quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma (Cass. 21 marzo 2022, n. 9054), né svolgere argomentazioni dirette ad infirmarne la plausibilità (criticando la ricostruzione delfatto ed evocando magari altri fatti che non risultino dalla motivazione), in quanto vizio deducibile, ricorrendone i presupposti, nei limiti di ammissibilità stabiliti dal novellato testo dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.(Cass. 30 giugno 2021, n. 18611); 3.1. nel caso di specie, non si configura l’error in iudicando formulato, mascherando la censura in realtà la mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta dalla Corte capitolina, in base all’argomentato apprezzamento di una serie di elementi ritenuti, per gravità, precisione e concordanza, idonei a fornire la prova presuntiva (in particolare, dal primo al penultimo capoverso di pg. 4 della sentenza):così offrendo la ricorrente una diversa ricostruzione delle circostanze fattuali; 4. essa deduce quindi violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c. con riguardo all’art. 2697 c.c., per mancanza di prova, in assenza dei presupposti di applicazione del ragionamento presuntivo, della pretesa contributiva, acarico dell’[OSCURATO:PERSONA] in quanto attore sostanziale nel giudizio di opposizione (secondo motivo); 5. esso è inammissibile; 6. la sentenza di appello non ha, infatti , trattato la questione della mancanza di prova della pretesa contributiva dell’[OSCURATO:PERSONA], avendo anzi rilevato che le sentenze prodotte dall’Istituto dimostrano l’esistenza del credito contributivo (al primo capoverso del p.to 2 di pg. 2 della sentenza), né la ricorrente ha indicato in quale atto del giudizio di merito l’abbia prospettata, né tanto meno nel giudizio di appello: sicché il motivo si caratterizza per un profilo di novità, che ne comporta l’inammissibilità (Cass. 22 dicembre 2005, n. 28480; Cass. 13 dicembre 2019, n. 32804; Cass. 8 novembre 2021, n. 32512); 7. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con la regolazione delle spese secondo il regime di soccombenza e il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ric