CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 ottobre 2023
Cassazione n. 18281/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento per correzione di errore materiale d’ufficioiscritto al n.21386/2023 R.G. relativamente alla correzione dell’ ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 29965/2023 depositata i l 30/10/2023 nel proc. r.g.19386/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 87, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avv . [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROCCAPIEMONTE V.LIBERTA' 60, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende. -resistente- Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - l’ avv. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di procuratore costituito di [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio RG n. 19386/2019, ha chiesto la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 29965/2023, emessa dalla Corte di Cassazione – Prima Sezione Civile – con cui veniva dichiarato inammissibile il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA] e condannata la ricorrente alle spese, liquidate in euro 6.200,00, poiché nel dispositivo della stessa è stato omesso «con attribuzione al procuratore antistatario» come espressamente richiesto nelle conclusioni del controricorso del 3.7.2019; - è stato conseguentemente avviato il procedimento per la correzione d’ufficio del predetto errore; -la causa è stata trattata nella camera di consiglio del 26.6.2024 per la quale non sono state depositate memorie. Considerato che: - può accedersi alla richiesta di aggiungere l’attribuzione dei compensi in favore dell’avvocato intestatario provvedendovi questo Collegio ex officio, concretando la relativa mancanza errore materiale; - invero con un noto arresto (Cass. 24/07/2012, n. 12962) questa Corte ha ritenuto che «L'errore di fatto cd. revocatorio è l'erronea percezione degli atti di causa (come la supposizione di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa, oppure la supposizione dell'inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita), mentre l'errore determinato da una svista di carattere materiale rende esperibile il rimedio della correzione di errore materiale. (Nella specie, l'indicazione di uno solo dei due ricorrenti, sia in motivazione che nel dispositivo e, altresì, l'omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese avanzata dal difensore antistatario)”. Ciò alla stregua dell'orientamento seguito dalle Sezioni Unite, n. 16037/2010, che hanno ritenuto esperibile il rimedio della correzione di errore materiale, nel caso di omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese da parte del difensore antistatario, legittimato a proporre in proprio l'istanza. In conclusione: - l’istanza va accolta nel senso che laddove nell’ordinanza n. 29965/2023 di questa Corte (dal sedicesimo al diciassettesimo rigo della sesta pagina) è scritto «condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 6200,00» deve leggersi ed intendersi «condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 6200,00 con attribuzione all’avvocato antistatario [OSCURATO:PERSONA]». - non vi è luogo a provvedere sulle spese del procedimento (Cass. n. 12184 del 2020). - dispone che la correzione sia annotata a cura della Cancelleria sull’originale dell’ordinanza oggetto della correzione medesima. P.Q.M. Accoglie l’istanza e dispone che l’ordinanza n. 29965/2023 di questa Corte (dal sedicesimo al diciassettesimo rigo della sesta pagina) è scritto «condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 6200,00» deve leggersi ed intendersi «condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 6200,00 con attribuzione all’avvocato antistatario [OSCURATO:PERSONA]». Dispone che la correzione sia annotata a cura della Cancelleria sull’originale dell’ordinanza. Così deciso in Roma, il 26/06/2