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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 settembre 2025

Cassazione n. 19942/2026

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e di Sorveglianza di Veneziaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiestodichiararsi inammissibile il ricorso;letta la memoria depositata dalla difesa;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 21 ottobre 2025, il Tribunale di sorveglianza di Venezia,accogliendo la proposta del magistrato di sorveglianza in sede del 30 settembre2025, revocava la misura alternativa alla detenzione della semilibertà concessa aLevacovic Gigante con provvedimento dell’8 ottobre 2024.

Osservava che ilcondannato si era mostrato immeritevole della fiducia accordatagli e aveva resomanifesto il fallimento del percorso di reinserimento sociale, per non aver avvisato ipropri referenti della sospensione del rapporto di lavoro a seguito di interventodell’Ispettorato del lavoro, rientrando nella casa di detenzione solo alle 18(nonostante la sospensione del lavoro avvenuta alle 12 circa) e tentando di uscireanche il giorno successivo, pur nella consapevolezza della persistente sospensionedell’attività lavorativa.

Osservava che gli screenshot e la mail prodotta al fine didimostrare il tentativo di comunicazione dell’accaduto ai propri referenti noncostituivano prova idonea in quanto dai documenti non si comprendeva ildestinatario delle chiamate e in quanto, comunque, il ricorrente non aveva fattorientro in istituto.2.

Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrentededucendo che il 26.9.2025, nel cantiere ove egli prestava attività lavorativa vi erastata una visita dell’Ispettorato del lavoro, a seguito della quale gli ispettoriallontanavano due operai privi di contratto di assunzione, dicendo a Levacovic cheegli, invece, poteva continuare a lavorare.

Per tale motivo, egli era rimasto nellasede di lavoro, provando, al contempo, di avvisare sia il datore di lavoro sia i proprireferenti, senza riuscirvi.

Riferiva, inoltre, che il datore di lavoro gli aveva comunicatoche, a causa della sospensione, nei giorni successivi avrebbe dovuto effettuarealcuni lavori e, per tale motivo, il giorno successivo egli era convinto di doversirecare al lavoro.

A conferma di quanto affermato, allegava documenti e rivendicavala propria buona fede e affermava che non era stata sua intenzione violare leprescrizioni.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Haosservato che, ai fini della revoca del beneficio, assumono rilievo condotte che, pernatura e modalità di commissione, siano tali da arrecare un grave vulnus al rapportofiduciario che deve esistere tra il condannato semilibero e gli organi del trattamentoe che, nel caso di specie, il tribunale di sorveglianza ha adeguatamente motivato inordine alle ragioni che hanno determinato il venir meno della fiducia.4.

Con memoria depositata l’11.3.2026, il difensore ha integrato i motivi di ricorsodenunciando mancanza e manifesta illogicità della motivazione.

Ha rilevato che ilprovvedimento di sospensione dell’attività dell’impresa, presso la quale il ricorrentepresta la sua attività, era rivolto alla sola impresa e non esplicava i propri effetti sulricorrente il quale, quindi, in assenza di qualsiasi prescrizione proveniente daisoggetti competenti ad impartire l’ordine di rientro, non era tenuto a rientrare inistituto.

Con tale circostanza, il Tribunale non si è confrontato, così incorrendo nelvizio di motivazione denunciato.

Con un secondo motivo, lamenta che il Tribunaleabbia omesso di valutare l’atteggiamento soggettivo della condotta del ricorrente, ilquale, pur in assenza di prescrizione di abbandonare il luogo di lavoro, ha tentato dicontattare i suoi referenti, ma invano, con comportamento incompatibile con unavolontaria violazione delle prescrizioni.

Con il terzo motivo, lamenta che il tribunalenon abbia tenuto in alcuna considerazione la documentazione costituita dalladichiarazione del datore di lavoro che, invece, costituisce importante elemento diconferma della veridicità della tesi sostenuta dal ricorrente.

Con il quarto motivo,eccepisce la sproporzione tra la violazione e la revoca della misura, tenuto contoche il ricorrente era ammesso alla semilibertà dall’ottobre 2024 ed era in faseavanzata nel percorso di reinserimento, avendo il fine pena fissato all’aprile 2026.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Preliminarmente, si osserva che, ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., leparti possono presentare motivi nuovi fino a quindici giorni prima dell’udienza.

Nelcaso in esame, la memoria della difesa è stata depositata l’11.3.2026 e quindi benoltre la scadenza del termine.

Tale circostanza comporta l’inammissibilità delmotivo nuovo relativo ai limiti soggettivi del provvedimento amministrativo disospensione dell’attività d’impresa.

Possono essere, invece, valutati gli ulteriorimotivi in quanto costituiscono mero sviluppo di quelli già proposti, e integrano unamemoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale.2.

L’art. 51 Ord. pen. dispone che il provvedimento di semilibertà puòessere in ogni tempo revocato quando il soggetto non si appalesi idoneo altrattamento.

Ai fini del giudizio occorre stabilire se il comportamentocomplessivamente valutato sia tale da dimostrare l'inidoneità al trattamento stessoe l'esito conseguentemente negativo dell'esperimento.

Non è quindi, sufficiente lamera violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina dellamisura stessa, ma è necessario che il giudice, nell’esercizio della propriadiscrezionalità, valuti se la condotta sia tale, in relazione alle caratteristiche dellastessa e al contesto, da determinare un vulnus nel rapporto fiduciario e dacostituire condotta incompatibile con la prosecuzione della prova, dando conto,con adeguata motivazione, delle ragioni sottese alla valutazione.

3. Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza non ha fatto correttaapplicazione di tali principi.

A fronte delle giustificazioni addotte e delladocumentazione allegata, non ha fornito motivazione delle ragioni che hannoindotto il Tribunale a ritenere che la condotta del condannato sia statacaratterizzata da un connotato fraudolento, avendo volutamente taciuto lasospensione del lavoro ed avendo tentato di raggiungere il posto di lavoro il giornosuccessivo.

Invero, il Tribunale non ha chiarito le ragioni per le quali ha ritenutoirrilevante, sotto il profilo soggettivo, la mail inviata all’educatrice per avvisarladell’accaduto ed ha del tutto mancato di argomentare sulle ragioni per le quali haritenuto inadeguata a giustificare la condotta o, quantomeno, a caratterizzarlasotto il profilo soggettivo, la lettera del datore di lavoro che dava conto dellaragioni per le quali, l’odierno ricorrente si era trattenuto presso l’azienda fino alritorno del datore di lavoro.Tali carenze motivazionali, valutate unitamente alla circostanza che nessunavalutazione comparativa ha fatto il Tribunale circa la condotta complessivamente tenuta dalcondannato nei mesi precedenti al fine di verificare se, effettivamente, l’episodio, per le suecaratteristiche, fosse idoneo ad inficiare e a porre nel nulla il giudizio prognostico a basedella concessione della misura alternativa, determinano l’annullamento dell’ordinanza conrinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Venezia perché proceda a nuovogiudizio tenendo conto dei principi di diritto enunciati e colmando le lacune motivazionali.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza diVenezia.Così è deciso, 19/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e di Sorveglianza di Veneziaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiestodichiararsi inammissibile il ricorso;letta la memoria depositata dalla difesa;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 21 ottobre 2025, il Tribunale di sorveglianza di Venezia,accogliendo la proposta del magistrato di sorveglianza in sede del 30 settembre2025, revocava la misura alternativa alla detenzione della semilibertà concessa aLevacovic Gigante con provvedimento dell’8 ottobre 2024. Osservava che ilcondannato si era mostrato immeritevole della fiducia accordatagli e aveva resomanifesto il fallimento del percorso di reinserimento sociale, per non aver avvisato ipropri referenti della sospensione del rapporto di lavoro a seguito di interventodell’Ispettorato del lavoro, rientrando nella casa di detenzione solo alle 18(nonostante la sospensione del lavoro avvenuta alle 12 circa) e tentando di uscireanche il giorno successivo, pur nella consapevolezza della persistente sospensionedell’attività lavorativa. Osservava che gli screenshot e la mail prodotta al fine didimostrare il tentativo di comunicazione dell’accaduto ai propri referenti noncostituivano prova idonea in quanto dai documenti non si comprendeva ildestinatario delle chiamate e in quanto, comunque, il ricorrente non aveva fattorientro in istituto.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrentededucendo che il 26.9.2025, nel cantiere ove egli prestava attività lavorativa vi erastata una visita dell’Ispettorato del lavoro, a seguito della quale gli ispettoriallontanavano due operai privi di contratto di assunzione, dicendo a Levacovic cheegli, invece, poteva continuare a lavorare. Per tale motivo, egli era rimasto nellasede di lavoro, provando, al contempo, di avvisare sia il datore di lavoro sia i proprireferenti, senza riuscirvi. Riferiva, inoltre, che il datore di lavoro gli aveva comunicatoche, a causa della sospensione, nei giorni successivi avrebbe dovuto effettuarealcuni lavori e, per tale motivo, il giorno successivo egli era convinto di doversirecare al lavoro. A conferma di quanto affermato, allegava documenti e rivendicavala propria buona fede e affermava che non era stata sua intenzione violare leprescrizioni.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Haosservato che, ai fini della revoca del beneficio, assumono rilievo condotte che, pernatura e modalità di commissione, siano tali da arrecare un grave vulnus al rapportofiduciario che deve esistere tra il condannato semilibero e gli organi del trattamentoe che, nel caso di specie, il tribunale di sorveglianza ha adeguatamente motivato inordine alle ragioni che hanno determinato il venir meno della fiducia.4. Con memoria depositata l’11.3.2026, il difensore ha integrato i motivi di ricorsodenunciando mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Ha rilevato che ilprovvedimento di sospensione dell’attività dell’impresa, presso la quale il ricorrentepresta la sua attività, era rivolto alla sola impresa e non esplicava i propri effetti sulricorrente il quale, quindi, in assenza di qualsiasi prescrizione proveniente daisoggetti competenti ad impartire l’ordine di rientro, non era tenuto a rientrare inistituto. Con tale circostanza, il Tribunale non si è confrontato, così incorrendo nelvizio di motivazione denunciato. Con un secondo motivo, lamenta che il Tribunaleabbia omesso di valutare l’atteggiamento soggettivo della condotta del ricorrente, ilquale, pur in assenza di prescrizione di abbandonare il luogo di lavoro, ha tentato dicontattare i suoi referenti, ma invano, con comportamento incompatibile con unavolontaria violazione delle prescrizioni. Con il terzo motivo, lamenta che il tribunalenon abbia tenuto in alcuna considerazione la documentazione costituita dalladichiarazione del datore di lavoro che, invece, costituisce importante elemento diconferma della veridicità della tesi sostenuta dal ricorrente. Con il quarto motivo,eccepisce la sproporzione tra la violazione e la revoca della misura, tenuto contoche il ricorrente era ammesso alla semilibertà dall’ottobre 2024 ed era in faseavanzata nel percorso di reinserimento, avendo il fine pena fissato all’aprile 2026.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Preliminarmente, si osserva che, ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., leparti possono presentare motivi nuovi fino a quindici giorni prima dell’udienza. Nelcaso in esame, la memoria della difesa è stata depositata l’11.3.2026 e quindi benoltre la scadenza del termine. Tale circostanza comporta l’inammissibilità delmotivo nuovo relativo ai limiti soggettivi del provvedimento amministrativo disospensione dell’attività d’impresa. Possono essere, invece, valutati gli ulteriorimotivi in quanto costituiscono mero sviluppo di quelli già proposti, e integrano unamemoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale.2. L’art. 51 Ord. pen. dispone che il provvedimento di semilibertà puòessere in ogni tempo revocato quando il soggetto non si appalesi idoneo altrattamento. Ai fini del giudizio occorre stabilire se il comportamentocomplessivamente valutato sia tale da dimostrare l'inidoneità al trattamento stessoe l'esito conseguentemente negativo dell'esperimento. Non è quindi, sufficiente lamera violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina dellamisura stessa, ma è necessario che il giudice, nell’esercizio della propriadiscrezionalità, valuti se la condotta sia tale, in relazione alle caratteristiche dellastessa e al contesto, da determinare un vulnus nel rapporto fiduciario e dacostituire condotta incompatibile con la prosecuzione della prova, dando conto,con adeguata motivazione, delle ragioni sottese alla valutazione. 3. Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza non ha fatto correttaapplicazione di tali principi. A fronte delle giustificazioni addotte e delladocumentazione allegata, non ha fornito motivazione delle ragioni che hannoindotto il Tribunale a ritenere che la condotta del condannato sia statacaratterizzata da un connotato fraudolento, avendo volutamente taciuto lasospensione del lavoro ed avendo tentato di raggiungere il posto di lavoro il giornosuccessivo. Invero, il Tribunale non ha chiarito le ragioni per le quali ha ritenutoirrilevante, sotto il profilo soggettivo, la mail inviata all’educatrice per avvisarladell’accaduto ed ha del tutto mancato di argomentare sulle ragioni per le quali haritenuto inadeguata a giustificare la condotta o, quantomeno, a caratterizzarlasotto il profilo soggettivo, la lettera del datore di lavoro che dava conto dellaragioni per le quali, l’odierno ricorrente si era trattenuto presso l’azienda fino alritorno del datore di lavoro.Tali carenze motivazionali, valutate unitamente alla circostanza che nessunavalutazione comparativa ha fatto il Tribunale circa la condotta complessivamente tenuta dalcondannato nei mesi precedenti al fine di verificare se, effettivamente, l’episodio, per le suecaratteristiche, fosse idoneo ad inficiare e a porre nel nulla il giudizio prognostico a basedella concessione della misura alternativa, determinano l’annullamento dell’ordinanza conrinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Venezia perché proceda a nuovogiudizio tenendo conto dei principi di diritto enunciati e colmando le lacune motivazionali. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza diVenezia.Così è deciso, 19/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]
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