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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 07704/2026

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iato la seguente SENTENZA suiricorsi propost i da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenzadel 3/03/2025 del la [OSCURATO:PERSONA] PALERMOvisti gli atti,il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero,in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità deiricorsi; udito,l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] D’AMICO,che, per la parte civile [OSCURATO:PERSONA], si è riportato alle conclusioni depositate a mezzo PEC in data 01/12/2025 e depositate anche in udienza unitamente alla nota spese e alla procura speciale e che,per la parte civile F.A.I. [OSCURATO:PERSONA],si è riportato alle conclusioni a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] D’ANTONI,che ha depositato in udienza unitamente alla nota spese; udito,l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che,per le parti civili S.O.S. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.C.S. [OSCURATO:PERSONA], si è riportato alle conclusioni depositate a mezzo PEC in data 01/12/2025 e ha depositato nota spese; e che, per le parti civili [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] L’ITALIA, [OSCURATO:PERSONA],si è riportato alle conclusioni depositate a mezzo PEC in data 01/12/2025 dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] e ha depositato,altresì,le relative note spese; udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA],che ha insistito per l’accoglimento del ricorso presentato dall’imputato [OSCURATO:PERSONA]; udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA],che ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi presentati dagli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 3 marzo 2025 la Corte di appello di Palermo ha confermatola sentenza del Tribunale di Palermo in data 10 febbraio 2024 con la quale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] era no stat i condannati: il primo, alla pena di 20 anni di reclusione in quanto ritenuto responsabile del delitto di partecipazione, con ruolo direttivo/organizzativo, all'associazione mafiosa armata denominata [OSCURATO:PERSONA] nostra, commesso in Palermo dal 21 gennaio 2016 sino all’attualità(capo 1), nonché degli ulteriori delitti di tentata estorsione pluriaggravata in danno di [OSCURATO:PERSONA] , commesso in Palermo nei mesi di settembre e ottobre 2016 (capo 3) e di estorsione pluriaggravata, commessa in concorso con [OSCURATO:PERSONA] , in danno di [OSCURATO:PERSONA], commesso in Palermo nel maggio 2018 (capo 4); il secondo e il terzo alla pena di 12 anni di reclusione in quanto riconosciuticolpevoli d i partecipazione all'associazione mafiosa armata denominata [OSCURATO:PERSONA] nostra contestata al capo 2) della rubrica,con condanna di tutti gli imputati al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite.

L’affermazione di responsabilità degli imputati è stata fondata su un’articolata attività di indagine avviata dalla D.I.A. di Palermo dal gennaio 2016 in seguito alla scarcerazione, dopo una lunga detenzione, di [OSCURATO:PERSONA], già condannato per associazione mafiosa quale capo della famiglia dell’[OSCURATO:PERSONA], ricompresa nel mandamento palermitano di Resuttana di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], dopo essere stato attinto, il 15 luglio 1993, da un’ordinanza cautelare in carcere per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, si era reso latitante fino al 7 agosto 2001, quando era stato arrestato in Liguria.

Durante la sua latitanza, [OSCURATO:PERSONA], reggente pro temporedel mandamento di Resuttana, aveva affidato la gestione della famiglia dell’[OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] e a StefanoFidanzati, fino alla scarcerazione, nel gennaio 2007, del fratello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che aveva affiancato [OSCURATO:PERSONA] nella reggenza della cosca, alternandosi ai cugini [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Costoro erano stati arrestati nel 2014 nell’ambito del procedimento penale cd.

“Apocalisse” e, indi, condannati con sentenza definitiva. [OSCURATO:PERSONA] era rimasto in detenzione sino al 21 gennaio 2016, ma all’indomani della sua scarcerazione aveva riassunto il comando della cosca, mantenendo rapporti con esponenti di altre famiglie mafiose, dirimendo controversie anche tra estranei al sodalizio, che a lui si rivolgevano per problematiche della più varia natura, e riacquistando il controllo delle attività estorsive nei confronti di imprenditori e commercianti della zona, in precedenza gestite grazie al fratello, [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] e al “luogotenente” PietroMagrì, e, quindi, direttamente coordinate dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] tramite l’altro fratello, [OSCURATO:PERSONA], e tramite PaoloGalioto, grazie ai quali egli si era dedicato anche al controllo mafioso del mercato illegale del tonno e del pesce spada e all’autorizzazione all’apertura di attività economiche nel territorio di competenza della cosca.

Inoltre, da numerose intercettazioni, svolte insieme a mirati servizi di osservazione e controllo supportati da videoriprese, è stata tratta la prova dei delitti-fine contestati ai capi 3) e 4) della rubrica, costituiti, rispettivamente, dalla tentata estorsione aggravata ai danni del titolare della [OSCURATO:PERSONA] catering s.r.l., e dall’estorsione aggravata in danno di SalvatoreScartato, venditore ambulante di frattaglie, che operava, con la propria bancarella, in piazza Tonnara, all’[OSCURATO:PERSONA].

E’ stata, infine, ritenuta provata la partecipazione all’associazione mafiosa di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]: il primo per avere, dal marzo 2013, collaborato con [OSCURATO:PERSONA] nella reggenza della cosca dell’[OSCURATO:PERSONA] durante l’assenza del fratello, organizzando e mettendo in atto estorsioni ai danni di operatori economici del quartiere e provvedendo, sebbene in modo discontinuo, al mantenimento del fratello detenuto; il secondo per avere fatto parte della famiglia mafiosa di [OSCURATO:PERSONA], occupandosi materialmente della riscossione del “pizzo”, compito che aveva assolto pure all’[OSCURATO:PERSONA] agli ordini di [OSCURATO:PERSONA] e dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] e PieroScotto.

In tale prospettiva è stata valorizzata la conversazione ambientale del 7 agosto 2016, dimostrativa del fatto che [OSCURATO:PERSONA], “esattore” di [OSCURATO:PERSONA] nostra, aveva consegnato, per molti anni, ingenti somme di denaro ai fratelli [OSCURATO:PERSONA] e PierinoScotto, i quali, anziché destinarle alla consorteria e al mantenimento del fratello detenuto, le avevano distratte, in gran parte, per esigenze personali, suscitando forti fibrillazioni con il congiunto.

Inoltre, sono stati valorizzati gli esiti delle intercettazioni eseguite sia tramite captatore informatico attivato nello smartphone in uso a [OSCURATO:PERSONA], sia attraverso captatori installati sulle vetture in uso a SilvioBenanti e a [OSCURATO:PERSONA] PaoloScotto.

In tali frangenti [OSCURATO:PERSONA], con i suoi interlocutori (individuati attraverso un’attività di osservazione e controllo e di materiale riscontro dei dati acquisiti), discuteva apertamente, in vari punti del quartiere [OSCURATO:PERSONA] tra cui il bar Bruno, di argomenti di interesse mafioso, nel contesto di conversazioni connotate da chiarezza, genuinità e assenza di ambiguità.

La piattaforma probatoria è stata ulteriormente integrata da numerose sentenze irrevocabili e dalle propalazioni di alcuni collaboratori di giustizia, tra cui [OSCURATO:PERSONA] che ha reso dichiarazioni accusatorie -reputate intrinsecamente credibili - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], descrivendone il ruolo di esattore a servizio del mandamento di Resuttana sin dal 1995.

Viceversa, sono stati ritenuti irrilevanti i testi a discolpa dello stesso [OSCURATO:PERSONA], che hanno riferito genericamente sull’attività lavorativa dal medesimo prestata alle dipendenze di un’impresa edile.

Le sentenze di merito hanno anche ritenuto sussistente l’aggravante di cui al quarto comma dell’art. 416-biscod. pen., richiamando, accanto al cd. notorio giudiziale relativo alla disponibilità di armi in capo a [OSCURATO:PERSONA] nostra, quale «elemento coessenziale alla loro esistenza», gli accertamenti di fatto sulla disponibilità di armi contenuti nelle sentenze passate in giudicato acquisite al fascicolo per il dibattimento (tra tutte, la condanna di AntoninoMadonia, n. 426/2021 r.g. sent., 8481/20 R.G.

Gip, emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Palermo il 19 marzo 2021, per l’omicidio del poliziotto [OSCURATO:PERSONA] e della moglie Ida GiovannaCastelluccio).

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appelloper mezzo del difensore di fiducia , deducendo cinque distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione exart. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo,il ricorso lamenta , ai sensi dell ’ art. 606 , comma 1 , lett. b) ede), cod. proc. pen. , la inosservanza o erronea applicazione dell ’ art. 416 - bis,commi secondo e terzo, c od . p en . , nonché la mancanza , contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] si sia avvalso della forza di intimidazione del sodalizio e che fosse a capo dell a famiglia mafiosa dell’[OSCURATO:PERSONA].

La Corte territoriale avrebbe illogicamente ri tenuto che la presenza dell’imputato a bordo dell ’ imbarcazione che accompagnava la “ vara ” di Sant’[OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata indicativa del suo ruolo «di indiscusso capo»del sodalizio,senza spiegare in che modo si sia estrinsecata la forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione diassoggettamento e di omertà propri della consorteriamafiosa.

Del pari , la sentenza impugnata avrebbe valorizzato , in modo illogico,la conversazione ambientale del 7 agosto 2016 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ritenendo che essa costituisse « indirettamente » un «importantissimo elemento di prova»anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] , senza peròspiegare i n che termini la prova lo coinvolgerebbe « indirettamente » .

La Corte territorialeriterrebbe dimostrato che l ’ imputato abbia « riattiva to » i l mai abiurato vincolo associativo e la sua concreta «messa a disposizione» per gli scopi e le attività criminose della coscadell ’[OSCURATO:PERSONA], se nza indica re gli elementi concreti da cui è stato tratto tale convincimento,non essendo sufficiente che egli abbiaprogressivamente r iallacciato le relazion i con esponenti mafiosi in assenza dicondotte partecipative.

E ssa , inoltre , rimprover erebbe all ’ i mputato di non avere fornitoun’alternativa chiave di lettura agli elementi istruttori raccolti , con una inversione dell’onere della prova, senza spiega re perché le condotte ascrittegli debbano ritenersi di caratteremafioso.

Sotto altro profilo,la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto tardive le deduzioni contenute nella memoria difensiva depositata all ’ udienza del 16 dicembre 2024, con le quali si eccepiva l ’ insussistenza del ruolo di « capo » dell’imputato,ricavata,in modo illogico, dai due reati - fine , ascrittigli a partire da circostanze,mai contestate , occorse durante l a su a carcerazione e durante il periodo di permanenza in libertà, comunque non corrispondenti alle condizioni indicate dal terzo comma dell’art. 416 - bis c od . p en .

In particolare , non sarebbe dato comprendere da dove sia stato ricavato che [OSCURATO:PERSONA] sia stato «costretto»a mandargli « giacche , cose » e a consegnargli « una busta » , rifiutata dal ricorrente,come evidenziato nel la memoria a firma dell ’ A vv .

Scozzola.

Né l a sentenza impugnata avrebberispostoal motivo di appello con cui era stata dedotta l’insussistenza delle condizioni,oggettive e soggettive, per la configurabilità del delitto associativo, limita ndosi a richiamare le fonti accusatorie e omettendo di indicare lecircostanze comprova nt i l ’ intenzionalità e l ’ adeguatezza della condotta .

Ancora, la difesa deduce la manifesta i llogicità e irragionevolezza della motivazione con cui le intercettazioni sonostate poste a fondamento del giudizio di responsabilità nonostante le ded uzioni difensive secondo cui da ess e non potesse trarsi una condotta di partecipazione alla cosca .

In particolare , l a conversazione n. 18170 dell’8maggio 2017 sarebbe stata interpretata in maniera illogica,posto che l’imputato si sarebbe limitatoa consigliare di non far frequentare il locale a soggetti che delinquono; condottain contrasto con i programmi di un’associazione mafiosa.Né le ulteriori argomentazioni aggiungerebberoalcunché in termini di ruoli e di gestione degli affari della cosca,atteso che, tra l’altro, esse nonavrebbero formato oggetto di puntuale contestazione da parte dell ’ a ccusa .

In ogni caso le condotte indicate non sarebbero offensiv e , non essendo funzionali al sodalizio .

Inoltr e , egli non sarebbe ma i stato intercettato i n conversazioni illecitee nei due reati - fine contestati gli la condotta non sarebbe stata funzionale alla causa dell’organizzazionecriminale.

La sentenza , ome ttendo di motivare circa il contributo offerto ovvero l’apportoobiettivamente idoneo alla conservazione o al rafforzamento dell’organizzazione mafiosa , non a vrebbe adeguatamente spiegato come l ’appartenenza ad essa costituisca condotta di partecipazionein rapporto alla forza di intimidazione del vincolo associativo e a lla condizione diassoggettamento e di omertà.

2.2. Con il secondo motivo,il ricorso censura, ex art. 606 , comma 1 , lett. b ) ed e),cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli art. 56 , 110 , 629 cod.pen. e 192 cod . p roc . p en . , nonché la mancanza , contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione eil travisamento della prova in relazione alla tentata estorsioneai danni della società di cateringdei [OSCURATO:PERSONA].

Con l ’ atto di appello erastata evidenziata l a mancata integrazione del tentativo essendo emerso dalle intercettazioni che la vittima designata non erastata «acchiappata», s icché non sarebbe statoprovato che essa avesse ricevuto larichiesta estorsiva,tenuto conto che la frase «no,quello si è spaventato » non p ot eva riferirsi a [OSCURATO:PERSONA] in quanto costui non era stato ancora «acchiappato».Tali obiezioni sarebbero confermate, in tesi,dalle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA],secondo cui era stato lui a sottoporre a estorsione i [OSCURATO:PERSONA] su autorizzazione di [OSCURATO:PERSONA] ; dichiarazioni la cui omissione configurerebbeun travisamento della prova e il cui contenuto contraddirebbeil materiale intercettativo, sottoposto a una lettura , da parte delle sentenze di merito,contrastante con i canoni della logica.

Sotto altro profilo,la sentenza non avrebbe motivato in ordine alla idoneità e non equivocità degli atti compiuti rispettoalla comm issione del delitto estorsivo , chei Giudici di merito avrebbero dovuto sottoporre ad attenta verifica a partire dall’intenzione manifestatadall’agente.

2.3. Con il terzo motivo,il ricorso denuncia, ai sensi dell ’ art. 606 , comma 1 , lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli art t . 629 cod.pen. e 192 cod. p roc . p en . e la manifesta illogicità del la motivazione in relazioneal delitto di estorsione ai dann i di [OSCURATO:PERSONA] , contestato al capo 4).

La motivazione non si sarebbeconfrontata con l ’ articolato motivo di appello e con la memoria ivi richiamata, ribadendo apod i ttica mente il coinvolgimento d i [OSCURATO:PERSONA] nell’estorsione ai danni del venditore ambulantequale mandante e finanche quale concorrente materiale dell’esecuzione.

Inrealtà,nella conversazione del 10 maggio 2018 (riportata alle pagg. 163 e 164 della sentenza di primo grado) l’imputato avrebbe affermatochiaramente che la questione non gli interessava e che [OSCURATO:PERSONA] se la doveva sbrigare con « Palu » , con ciò dimostrando di avere desistito e di non avere portato a termine il proposito criminoso « perché non voleva discussioni».

2.4. Con il quarto motivo,il ricorso deduce, ex art. 606 , comma 1 , lett. b ) ed e),cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell ’ art. 416 - bis , comma quarto,cod. pen.

L a circostanza dell ’ essere l ’ associazione armata non avrebbetrovato oggettivo riscontro , né sarebbe stato congruamente motivato il fatto che gli odierni imputatidisponessero di un armamento per il conseguimento delle finalità dell ’associazione.

Il richiamo della sentenza impugnata a quanto riportato nella sentenza che relativa a giudizio abbreviato a carico di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe illegittimo.

Inoltre,la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per l’omicidio dell’agenteAgostino non sarebbeancora definitiva mentre la sentenza di condanna del coimputatoper tale fatto, [OSCURATO:PERSONA] , sarebbe stata annu llata da lla Corte di legittimità.

2.5. Con il quinto motivo,il ricorso lamenta, ex art. 606 , comma 1 , lett. d ) ed e),cod. proc. pen.,la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 81 , 62 - bis e 133 cod. p en . , nonché l ’ omessa motivazione i n relazione al contenimento dell’aumento per la continuazionee a l riconoscimento delle circostanze attenua n ti generiche.

La sentenza,su ta l e ultimo punto , si sarebbe limitata a l riferimento alla gravità della condotta e ai diversi precedenti penali d i [OSCURATO:PERSONA] , sfugg endo al confronto con lecensur e difensiv e e omettendo , nella sostanza , di i ndicare le ragioni a sostegno del rigetto dellarelativa richiest a.

Analogamente , manc herebbe una motivazionesull’aumento,asseritamente sproporzionato , disposto , a titolo di continuazione, con riferimento ai delitt i di tentata estorsione e di estorsione consumata.

3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione per mezzo del difensore di fiducia,deducendo tre distinti motivi di impugnazione , di seguito enunciatinei limiti strettamente necessari per la motivazione exart. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1.

Con il primo motivo,il ricorso lamenta, ai sensi dell ’ art. 606 , comma 1 , lett. d) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione de g l i artt.220 e 603 cod. proc. pen.e il vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di disporre una perizia,formulata con i motivi d’appello e finalizzata ad accertare il primo luogo della registrazione delle conversazioni captate,avendo la difesa dedotto che il segnale del captatore avesse “rimbalzato” presso altro server , non presente nei locali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo.

Il rigetto della Corte sarebbe stato disposto sul presupposto che al le intercettazionisi sia proceduto esclusivamente attraverso impianti della locale Procura della Repubblica ai quali venivanotrasmessi i dati captati dal la centrale dell’operatore telefonico memorizzati nel server dello stesso ufficio requirente , secondo quanto confermato,in primo grado , dal d ott.

S tefano [OSCURATO:PERSONA] , vice questore in servizio presso la D.I.A.,e dall’ingegnere Gius epp e [OSCURATO:PERSONA] , amministratore della società Innova che avev a noleggiato le apparecchiature utilizzate per le intercettazioni.

T uttavia , la Corte non avrebbe motiva to sulle specifiche competenze tecniche dei duetestimoni, né avrebbe considerato che essi ben avrebbero potuto essere mossi,nelle loro valutazioni , da interessi personali .

3.2. Con il secondo motivo,il ricorso censura, ex art. 606 , comma 1 , lett. c ) ed e),cod. proc. pen.,la inosservanza o erronea applicazione degli art t . 271 , 267 e 268 cod.proc.p en .

Quanto alla correttezza giuridica dei decreti di autorizzazione delle intercettazionirese in altro procedimento (7671/07 n.r. g. relativo all ’ omicidio dell’agente [OSCURATO:PERSONA] e della moglie Castelluccio),la Corte di merito avrebbe motivatosolo parzialmente in ordine ad alcune doglianze difensive sulla durata delle operazioni,la quale,in tesi difensiva,non poteva superare i limiti di cui all ’ art.268 cod. proc. pen.,dato che il duplice omicidio si era verificato il 5 agosto 1989 quando non esisteva l’art.7 , d.lgs. n. 152 del 1991.

Al contrario , secondo l’impugnata sentenza, i risultati d i qu elle captazioni riguarda vano fatti di criminalità mafiosa, come l ’ omicidio dell ’ agente [OSCURATO:PERSONA] , secondo quanto confermato daplurime evidenze investigative e d a lle propalazioni di alcuni collaboratori di giustizia,sicché a i sensi de ll ’ art. 13 , d . l . n. 152 del 1 9 91 , e in deroga all’art. 267cod. p roc . p en . , il termine di durata era pari a 40 giorni , di talché nessuna delle captazioni sarebbe fuori termine.

A parere della difesa , invece,la riconducibilità del duplice omicidio all’associazione mafiosa sarebbe priva di riscontro, dovendo ancora essere depositata la sentenza nei confronti d i [OSCURATO:PERSONA] avendo la Prima Sezione penale della Corte di c assazione , con sentenza n. 12217 in data 30gennaio 2025,annullato la condanna del coimputato, [OSCURATO:PERSONA] , evidenzia ndo fondati dubbi su l contesto in cui maturò la decisionedell’omicidio e su l ruolo d ello stesso [OSCURATO:PERSONA] , tenuto del le dichiarazioni del collaboratore Brusca,secondo cui, poiché all ’ interno di [OSCURATO:PERSONA] vi erano dubbi sul coinvolgimento dell’organizzazione nel delitto , egli aveva chiesto informazioni a [OSCURATO:PERSONA],il quale gli aveva detto che di quel fatto s i erano occupati Nino e SalvoMadonia.

Dunque, i l compendio delle captazioni da cui trae origine l ’ odierno procedimento non soggiacerebbe all ’ art . 13 , d . l . n . 152 del 19 91 , dovendo conseguentemente ridursi i terminidi durata delle captazioni a quelli ordinari.

Con i motivi aggiunti all’appello si era evidenziato come i decreti di intercettazione del precedente procedimento a vesser o una motivazione apparente,riportando tutti, pedissequamente , il contenuto della prima nota di polizia giudiziaria(del 26 ottobre 2015) non riportante indizi gravi e/o sufficienti , avendo sul punto la Corte del merito rilevato chetutti i decreti emessi dal Giudice per le indagini preliminarinel procedimento n. 7671/07 RGNR richiamavano per relationeme con argomentazioni tutt’altro che stereotipate o apparentile richieste del Pubblico ministero e le corpose note informative dellaD.I.A., [OSCURATO:PERSONA] di Palermo,dando contezza della ricorrenza di entrambi i presupposti previsti per legge (elementi sufficienti e necessità di avvalersidello strumento di captazione).

Quanto alla sussistenza dei graviindizi di colpevolezza , essi sarebbero esclusi dallungo e ininterrotto periodo di detenzione,dal 2001 al2016, d i [OSCURATO:PERSONA] , nei cui confronti erano stati attivati i servizi di ascolto i l giorno della sua scarcerazione inlogica assenza di alcuna iniziativa in attività criminali, sicché non ricorrerebbero i requisiti di « sufficienza » indiziaria.

Tanto più che [OSCURATO:PERSONA] era sottoposto al regime dell’art. 41-bis Ord . p en . , che certamente gli impedi va qualunque collegamento con la cosca .

Pertanto , l ’ oggetto delle conversazioni poteva solo riguardare l a circostanza nuov a costituita dal l ’ esito dell ’ incidente probatorio deidue collaboratori, il cui contenuto era noto e favorevole a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non potendo l ’ intercettazione supportare alcuna responsabilità del detenuto e apparendo pertanto non assolutamente indispensabile ai fini della prova.

Solo formale sarebbe la motivazione dell a sentenza nella parte in cui ritiene che i decreti di intercettazione ambientale telefonica e telematica disposti nel presente procedimentoabbiano motivato congruamente le ragioni di condivis i o ne delle note informative della polizia giudiziaria,richiamate per re l ationem , dalle quali si trarrebbero plurimi e gravi elementiindiziari per ritenere che [OSCURATO:PERSONA],all’indomani della sua scarcerazione, avesse ripreso le leve di comando della famiglia mafiosadell’[OSCURATO:PERSONA],anche a vv alendosi del contributo dei familiari.

In particolare,la sentenza non motiv erebbe sull e ragioni della permanenza delle esigenze che giustificavanol’intercettazione.

3.3. Con il terzo motivo,il ricorso denuncia, ai sensi dell ’ art. 606 , comma 1 , lett. b) ed e),cod. proc. pen.,la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 416 bis,primo e terzo comma, cod. pen .

Lapartecipazione al sodalizio di [OSCURATO:PERSONA] verrebbe fondata sul la conversazione del 7 agosto 2016con [OSCURATO:PERSONA], che si risolve rebbe « in una vera e propria confessione del lorostabile,dinamico e funzionale inserimento nella consorteria mafiosa da diverso tempo»e che disvelerebbe «le fibrillazioni relative all’indebita appropriazione di somme spettanti al capofamiglia».

Taleconclusione sarebbein contrasto con le conversazioni riportate nei motivi di appello e di cui il Giudice non avrebbetenuto conto.

Dunqu e , le intercettazioni non offrirebbero concreti elementi per ritenere sussistenti gli scopi descritti dal terzo comma dell’art. 416-biscod. pen., non risulta ndo da esse alcuna iniziativa d i retta all’acquisizione di attività economiche,di concessioni, di autorizzazioni , di appalti e servizi pubblicio per realizzare profitti o vantaggi ingiusti oper impedire il libero esercizio di voto o di procurare asé o ad altri voti nelle competizioni elettorali.

Pertanto,sarebbe carente la m o tivazione con riferimento alla riconducibilità delle condottealla compagine di [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto dell’assenza di contatti con altri esponenti di famiglie mafiosee che [OSCURATO:PERSONA],una volta scarcerato, aveva rifiutato la carica di capomandamento ritenendosi fortunato per avere riacquistato la libertà da innocente(v. la conversazione del 14 luglio 2017 – progr. 30407),ciò che non avrebbe potuto fare se fosse stato un affilia to , posto che l e regole di [OSCURATO:PERSONA] consentono a nessuno di uscire dal sodalizio .

La stessa conversazione del 7 agosto 2016 , da cui emergerebbe che [OSCURATO:PERSONA] accusava il fratello diessersi appropriato di somme a lui spettanti , logicam e nte escluderebbequalunque intervento diretto a garantire le fin al i tà dell ’ associa zione.

Peraltro,in tale conversazione [OSCURATO:PERSONA] negherebbe di avere parlato con [OSCURATO:PERSONA], c on c i ò contraddi cendo la motivazione ove essa evidenzia c h e costui sarebbe stato informato da [OSCURATO:PERSONA] della condotta tenuta dal fratello [OSCURATO:PERSONA],a riprova d i una valutazione parcellizzata delle conversazioni presenti in atti.Ciò inoltre dimostrerebbe come la presunta appropriazionedi somme da parte diFrancesco Pa o lo [OSCURATO:PERSONA] si fondi solo sulle dichiarazioni del fratello [OSCURATO:PERSONA] , che anche con il nipote,[OSCURATO:PERSONA], si lamenterebbe dell ’ appropriazione di sue somme da parte dei fratelli (v. conversazione del 1settembre 2016 riportata a pag. 79 della sentenza).Erronea sarebbe,inoltre, la ricerca di un riscontro esterno alla parte della conversazione in cui [OSCURATO:PERSONA] negherebbedi aver parlato con [OSCURATO:PERSONA],ammetterebbe di non avere dato somme a [OSCURATO:PERSONA] l o [OSCURATO:PERSONA] , ma a l fratello“[OSCURATO:PERSONA]” e ribad i rebb e ( v. progr . 2244) che il suo interlocutore non aveva preso soldi,e in cui [OSCURATO:PERSONA] negherebbela ricezione di danaro , non applicandosi alle conversazioni intercettate le regole processuali di valutazione della prova.

Peraltro,la sentenza non considererebbe che essendo costui l’alter egodel fratello, ben avrebbe pot uto ricever e ta l i somme senza dover e dar e conto ad alcuno sulla loro destinazioneanche per scopi personali.

Ancora,con riferimento alla ricezione di700 euro daparte di [OSCURATO:PERSONA] , pur avendo questi ammesso di aver raccoltodanaro fino al 2006, periodo non ricompreso nel capo di imputazione,la Corte, senza tener conto di tale collocazione temporale , riterrebbe che egli « si era adoperato nella riscossione dei proventi estorsivi durante lo stato di detenzionedi [OSCURATO:PERSONA], che si è protratto da l 2001 a l 2016; che per moltianni aveva raccolto e consegnato mensilmente ai fratelli [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] ingenti somme di denaro; che disattendendo la raccomandazione prudenziale rivo l tagli da [OSCURATO:PERSONA] nel 2006 di non fare più estorsioni a VergineMaria perché in caso di arresto non vi erano soldi sufficienti per mantenerlo in carcere , aveva prestato la sua disponibilità a servizio del sodalizio dell’[OSCURATO:PERSONA]»(v. pag. 78 della sentenza).

In ogni caso , la consegna d i danaro da parte didiversi soggetti durante la detenzione d i Ga etano [OSCURATO:PERSONA] , ricavabile daaltre conversazioni, sarebbe avvenuta ai fratelli d i [OSCURATO:PERSONA] l o [OSCURATO:PERSONA],senza che sia possibile ritenerla indicativa di una partecipazione mafiosa , posto che ciò avrebbe richiesto che il denaro fosse destinato ad un fondo di solidarietà,la cd. colletta , a favor e dei detenuti inseriti nell ’ associazione mafiosa , mentredalle conversazioni riportate in sentenza sarebbe emerso che gl i [OSCURATO:PERSONA] avrebberotrattenuto le somme a fini personali , “ truffando ” il fratello detenuto .

Una ricostruzione in contrasto con le logiche associative e con le conversazioni indicatenei motivi di appello (conversazioni del 26 luglio 20 16 , progr . 1929 decr . 510/16 ore13.03 e del 30 luglio 2016 , progr . 2030 decr . 510/16) e non riportate in sentenza, nelle quali [OSCURATO:PERSONA] ribadi rebb e di essere stato costretto a chiedereun prestito bancario per mantenere il fratello, al quale non sarebbe ricorso,se avesse ricevuto somme illecite.

E illogica sarebbe la sentenza nella parte in cuiindicherebbe ( pag . 74) che nella conversazione in esame [OSCURATO:PERSONA] ammetta « di essere responsabile soltanto di un ammanco » in relazione a un’estorsione alla [OSCURATO:PERSONA],smentita dal passaggio della motivazione in cui si riferiva che GaetanoScotto, da latitante , a veva dato disposizioni affinché [OSCURATO:PERSONA],titolare della [OSCURATO:PERSONA],fosse lascia to fuo ri d a l pagamento.

Altra conversazione valorizzata in sentenza a carico di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe quella del 14 luglio 2017,che sarebbe stata però sottoposta a un’analisi parcellizzata, riportando pochi passaggi e svilendone la portata, in realtà favorevole al ricorrente, secondo quanto emergerebbe dall ’allegata trascrizione compiuta a seguito di perizia (all. 1, progr . 30447 e 30448 decreti nn . 216/217 perizia Caiozzo).

Da essa emergerebbe che gli interlocutori parlavano di somme da riscuotere, riferendosi però a circostanze non databili , finanche antecedenti all’adozione dell’euro,facendosi riferimento a un «milione e mezzo», oltre che a soggetti o imprese non individuate.

Inoltre, nella prosecuzione della conversazione, omessa in sentenza , sarebbe riportata l ’ affermazione che la consegna da parte di un soggetto non identificato era stata fatta a “[OSCURATO:PERSONA]”e avendo [OSCURATO:PERSONA] concluso che a lui nulla era stato dato, con conseguente venir meno del riscontro circa l’attiva partecipazione di costui in favore dell’associazione mafiosa.

Nel proseguo della conversazione, inoltre , [OSCURATO:PERSONA] direbbe che «quello della [OSCURATO:PERSONA]» aveva dato i soldi non per [OSCURATO:PERSONA] ma per lui,sicché le somme che questi gli doveva erano personali; e, ancora,che il colpo grosso era stato solo alla [OSCURATO:PERSONA], che i soldi se li erano «divisi tutti»; che [OSCURATO:PERSONA] gli dava il 3%,pari a 1.500 euro al mese, ma che lui non li voleva.

Quanto alla vicenda della Mercedessi ribadisce che [OSCURATO:PERSONA] aveva da sempre escluso che si procedesse ad una qualunque richiesta estorsiva,sicché l’eventuale dazione di danaro da parte di [OSCURATO:PERSONA] in favore degli [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata di natura lecita,tenuto conto dei rapporti tra il titolare della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],tali da far sì che il primo si recasse spontaneamente a prenderlo all’uscita dal carcere all’atto della sua scarcerazione: condotta che mal si concilierebbe con il pagamento del “pizzo”.

Altra conversazione che secondo lasentenza sosterrebbe la condotta illecita d i [OSCURATO:PERSONA] quella del 24 luglio 2017 delle ore 21.09 (v . p ag . 81 sentenza),di cui la Corte territoriale forzerebbeil contenuto riportando solo alcune affermazioni che gli interlocutori non avrebbero mai riferito.

In particolare , sarebbe assente l’affermazioneriportata in sentenza a pag.82 «tutti e due i fratelli ci sono andati picciuliassai . .. (inteso soldi tanti) ci sono andati » , rinven endosi , invece,solo l’affermazione « C ’ è andato [OSCURATO:PERSONA] » (soggetto diverso da [OSCURATO:PERSONA]) «tutti e due fratelli ci sonoandati».

E dal momento che i fratelli era no 4 ([OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), non vi sarebbe certezza sui soggetti che avrebbero posto in essere quella condotta.

Del pari non vi sarebbe alcun passaggio nella trascrizionedella conversazione in cui «[OSCURATO:PERSONA]» abbia riferito che «aveva saputo da [OSCURATO:PERSONA] che questi fin dal 1997 era solito consegnare mensilmente due milioni e mezzo di lire al fratello [OSCURATO:PERSONA] il quale si recava a ritirarli presso i locali della [OSCURATO:PERSONA],ove [OSCURATO:PERSONA] svolgeva mansioni di custode,facendosi accompagnare – per non destare sospetti - dalla propria moglie»;affermazioni non riferite all’imputato.

Benché tutti gli interlocutori convengano sul fatto che le somme erano state date a «[OSCURATO:PERSONA]», la Corte di merito ricondurrebbe , immotivatamente , le dazioni a [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre,nella conversazione richiamata fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] questi si difenderebbe dalle accuse di appropriazioni di danaro,senza che la Corte ne tenga conto,essendo inverosimile che egli potesse dire il falso parlando con colui che gli avrebbe dato il denaro.

Sarebbe pertanto forzata la riconducibilità dell’estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA], che secondo la sentenza impugnata si ricaverebbe solo dalla circostanza che egli «fosse solito farsi accompagnare dalla moglie» e che la Corte ricondurrebbe a tale imputato per il contenuto della conversazione del 25 marzo 2017 fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Anche in questo caso la conversazione verrebbe riportatanella sentenza impugnata,ma inopinatamente la Corte conclude rebbe che [OSCURATO:PERSONA] «mensilmente sin dal1996 consegnava a [OSCURATO:PERSONA] un milione e mezzo di lire»non essendo riportato il nome del ricorrente, essendo pertanto la conclusione illogica e non motivata.

Come nelle precedenti conversazioni solo [OSCURATO:PERSONA] affermerebbeche [OSCURATO:PERSONA] gli avrebbe detto«un milione e mezzo al mese»; inoltre la vittima dell ’ estorsione avrebbe indicato il percettore della somma con il genericoriferimento a un « lui » e non a FrancescoPaolo [OSCURATO:PERSONA].

Anzi proprio l’affermazione del fratello più grande, [OSCURATO:PERSONA] , indicativa dell’intento di far pervenire carcere in alcune informazioni, considerato che [OSCURATO:PERSONA] non è mai stato attinto da misure cautelari,consentirebbe di escludere che il riferimento fosse a tale imputato,tanto più che la sentenza impugnata nulla direbbe sulla riconducibilità a [OSCURATO:PERSONA] delle estorsioni ai danni di [OSCURATO:PERSONA].

Quanto,poi,all’affermazione della Corte territoriale secondo «il mantenimento dei detenuti è notoriamente una delle caratteristiche più salienti dell’organizzazione mafiosa», sicché [OSCURATO:PERSONA] sarebbe affiliato avendo ricevuto, per moltissimi anni , da [OSCURATO:PERSONA] notevoli somme da destinare alle esigenze della famiglia,essa sarebbe in evidente contrasto logico con il prestito ribadito anche da [OSCURATO:PERSONA] nella conversazione del 24 luglio 2017.

Né la Corte avrebbe considerato il vincolofamiliare e morale che legava i due fratelli,prescindente da qualunque pactum sceleris.

Infine,la sentenza non avrebbe valorizzato le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), ritenuti credibili , avendo il primo affermato di conoscerlo,di sapere che esercitava l’attività di muratore,ma di non sapere di delitti dallo stesso commessi e di non averlo mai visto negli incontri con altri esponenti della cosca; mentre il secondo avrebbe confermato di conoscerlo, ma non come uomo d’onore.

4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione per mezzo del difensore di fiducia,deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari alla motivazione exart. 173 disp. att. cod. proc. pen. 4.1.

Con il primo motivo,il ricorso lamenta, ai sensi dell ’ art. 606 , comma 1 , lett. b),c)ed e), cod. proc. pen. , la inosservanza o erronea applicazione de gli artt. 416-biscod. p en . , 125 , 191 , 192 , 530 , 533 e 546 , comma 1 , lett. e ) , c od . p roc . pen.,con riferimento al delitto associativo contestato al capo 2) della rubrica .

La Corte di appello motiverebbe l’affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato associativo a partire datalune sentenze irrevocabili e dalle propalazioni di alcuni collaboratori di giustizia,tra cui [OSCURATO:PERSONA] , il quale avrebbe riferito che [OSCURATO:PERSONA] era un « esattore » a l servizio del l a cosca d i Resuttana s i n d a l 1995 , precisamentenelle due borgate limitrofe di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , dapprima agli ordini diLo [OSCURATO:PERSONA] e, indi , di [OSCURATO:PERSONA] e dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] ePierino; e che , i n tale veste , egli avrebbe costantemente foraggia t o , con ingenti somme,la consorteria mafiosa, per poi venire marginalizzato con il subentro di [OSCURATO:PERSONA] al vertice del sodalizioa causa della sua parentela con un poliziotto e per la scarsaconsiderazione in cui lo teneva i l capo - famiglia.

E accanto alle dichiarazioni di Scarparo sarebbe stata valorizzata soltanto la conversazione con [OSCURATO:PERSONA],intercettata il 7 agosto 2016 , su cui avrebbe riferito il teste di polizia giudiziaria [OSCURATO:PERSONA].

Secondo la difesa,tuttavia, lo stesso teste avrebbe riferito che prima di quella conversazione [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe mai stato “attenzionato”dagli inquirenti e che, dopo di essa,non sarebbero stati individuati ulteriori elementi di prova a suo carico.

Quanto alledichiarazioni rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA],si osserva che all’udienza del 16 marzo 2023costui avrebbe dapprima riferito di condotte tenute da [OSCURATO:PERSONA] nel 1995 e nel periodo 2007–2008; e , tuttavia , in sede di controesame,sarebbe, invece , emerso che i l 16 dicembre 2008 egli aveva escluso che [OSCURATO:PERSONA] facesse parte di [OSCURATO:PERSONA] in quanto era il cognato del poliziotto Schifani,della scorta del magistrato [OSCURATO:PERSONA] .

Dunque , ta l i dichiarazioni sarebbero caratterizzate da una allarmante « progressione accusatoria » e sarebbero,inoltre, prive dei necessari « riscontri esterni individualizzanti » , non potendo ritenersi riscontrate dal contenuto della citata conversazione d el 2016 , avvenuta tantissimi anni dopo i fatti narrati dal collaboratore .

In ogni caso , l e dichiarazioni del collaboratoredelineerebbero «un fatto nuovo» rispetto a ll ’ odierna contestazione e sarebbero,quindi,inutilizzabili ai sensi degli artt. 518 e 521 c od . proc. p en . , avendo [OSCURATO:PERSONA] fatto riferimento a episodi estorsivi non meglio precisati e mai contestati n el presente procedimento.

Quest ’ ultimo aspetto delineerebbe un ulteriore profilo di illogicità della ricostruzione,posto che a [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato contestato,da un lato, di avere mantenuto , tra l ’ agosto 2016 e il 4 dicembre 2020, rapporti con esponenti mafiosi di altre famiglie , di avere «organizzato e coordinato attività estorsive,nonché atti ritorsivi nei confronti di imprenditori/commercianti della zona»e di avere « provveduto al mantenimento degli affiliati detenuti e alla corresponsione pro quotadei proventi dell’associazione mafiosa»; e, tuttavia , dall ’ altro lato , non gli sarebbe stato contestato alcun episodio di estorsione o di danneggiamento o di minaccia o altro «delitto-fine» dell’associazione.

In definitiva,la sentenza impugnata fonderebbe la colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato associativo sulle frequentazioni con il solo [OSCURATO:PERSONA], in realtà dovute a una causale lecita; sicché sarebbe rimasto sostanzialmente indimostrato che egli abbia concretamente assunto un « ruolo» all ’ interno del sodalizio,alla cui vita egli abbia dato un effettivo apporto causale «prendendovi parte»,non potendo ritenersi sufficiente un’astratta «messa a disposizione», non seguita da comportamenti visibili significativi dello svolgimento di quel «ruolo», come chiarito dalle sentenze “Mannino”e “Modaffari”,secondo cui il soggetto deve avere fornito un qualsivoglia «apporto concreto», sia pur minimo , alla vita dell’associazione,tale da fare ritenere avvenuto l’inserimento attivo con carattere di stabilità e consapevolezza oggettiva.

Nel caso di specie,infatti, la sentenza impugnata opererebbe una inammissibile doppia presunzione,posto che al fine di dimostrare la «partecipazione» di [OSCURATO:PERSONA] al reato associativo presumerebbe la commissione di condotte estorsive da cui presumerebbe,ulteriormente, la sua «intraneità» al sodalizio mafioso.

Infatti , a nulla varrebbe la « scorciatoia » probatoria utilizzata in sentenza ovvero che la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio venga ritenuta provata ad agosto 2016 e che,al contempo, essa sia ritenuta risalente nel tempo,come dichiarato da [OSCURATO:PERSONA].

4.2. Con il secondo motivo,il ricorso censura, ex art. 606 , comma 1 , lett. b ) , c) ed e),cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione de gli artt. 416 - bis,quarto comma, c od . p en . , 125 e 546 , comma 1 , lett. e ) , c od . p roc . p en . , con riferimento alcapo 2) dell’imputazione,per avere la sentenza ritenuto sussistente, nei confronti d i [OSCURATO:PERSONA] , l ’ aggravante d el carattere armato dell ’ associazione mafiosa, senza che , nell ’ ambito del presente processo , s i a stato provato il possesso di armi da parte di [OSCURATO:PERSONA] né da parte dell’organizzazionecriminale nel suo complesso.Infatti, l ’aggravante sarebbe stata motivata con i l fatto che [OSCURATO:PERSONA] è notoriamente un sodalizio armato , con ciò confondendosi la realtà sociologico-criminale caratterizzante tale associazione con quella riferibile alla specificastruttura criminale in cui si sarebbe realizzata , nella specie , la condotta partecipativa.Infatti, i l possesso d i un ’ arma da parte dell ’ imputato sarebbe stato accertato,masenza uno spec i fico collegamento con la realtà associativa.

4.3. Con il terzo motivo,il ricorso denuncia, ai sensi dell ’ art. 606 , comma 1 , lett. b),c) ed e),cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 62-bis,132 e 133 cod. p en . , 125 e 546 , comma 1 , lett. e ) , c od . p roc . p en .

La sentenza impugnata avrebbe motivato i l mancat o riconoscimento delle attenuanti generichecon la rilevante gravità dei reati , l ’ intensità e riprovevolezza del dolo,l’assenza di qualsiasielemento suscettibile di favorevole valutazione , non avendo gli imputati manifestato alcun tangibile segno di resipiscenza.

Essa avrebbe,dunque,fornito una motivazione «apparente» siccome comprensiva delle posizioni ditutti gli imputati,senza distinguere per ciascuno di essi.

Inoltre,la sentenza impugnata sarebbe censura bile i n quanto mancante di adeguata motivazione in ordine alla commisurazione della pena , determinata in misura non prossima ai minimi edittali.

5. In 28 novembre 2025 il Procuratore generale ha depositato in Cancelleria una sua memoria contenente [OSCURATO:PERSONA],con cui ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi degli imputati.

6. In data 1° dicembre 2025 è pervenuta una memoria a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che in rappresentanza della parte civile [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA],in persona del presidente pro tempore, ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti alla refusione degli onorari e delle spese sostenute dalla parte civile per il presente grado di giudizio,come da nota spese allegata.

7. In data 1° dicembre 2025 è pervenuta una memoria a firma dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA],che in rappresentanza della parte civile [OSCURATO:PERSONA] , in persona del presidente pro tempore,ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.

8. In data 1° dicembre 2025 è pervenuta una memoria a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che in rappresentanza delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] del Commercio, del Turismo , dei Servizi , delle Professioni e delle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Palermo,[OSCURATO:PERSONA] per l’Italia Palermo e [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e dei Servizi – [OSCURATO:PERSONA] di Palermo , ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi o il loro rigetto.

9. In data 1° dicembre 2025 è pervenuta una memoria a firma dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA]Amico,che in rappresentanza della parte civile [OSCURATO:PERSONA] per la Lotta contro le Illegalità e le Mafie “[OSCURATO:PERSONA]”,ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi o il loro rigetto.

10. In data 1° dicembre 2025 è pervenuta una memoria a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA],che in rappresentanza delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] S.C.S. -[OSCURATO:PERSONA] e S.O.S. [OSCURATO:PERSONA],ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.

11. In data 2 dicembre 2025 è pervenuta una memoria a firma dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA],che in rappresentanza della parte civile [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Iricorsiproposti nell’interesse degli imputati sono, nel complesso , in fondat i e,pertanto,devono essere integralmente rigettati .

2. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in cinque motivi.

2.1. Con il primo motivo,il ricorso deduce violazione di legge e illogicità della motivazione nella parte in cui,con riferimento al delitto previsto dall’art. 416-bis, secondo e terzocomma,cod . p en . , ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] si fosse avval so della forza d’intimidazione propria del sodalizio e avesse rivestito il ruolo dicapo dell’organizzazionemafiosa.

Va preliminarmente ricordato che,secondo la giurisprudenza di legittimità, la condotta di partecipazione ad un’associazione di tipo mafioso si sostanzia nello stabile inserimento dell’agente nella struttura organizzativa delsodalizio,che deve dimostrarsi idoneo,per le caratteristiche assunte nel caso concreto, a dare luogo alla «messa a disposizione»della consorteria, per il perseguimento dei comuni fini criminosi(Sez.

U n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari , Rv. 281889 – 01) .

In altri termini, va consid erato partecipe dell ’ organizzazione criminale l’affiliato che «prende parte»attiva al fenomeno associativo, attraverso una condotta fattiva a favore della consorteria,estrinsecantesi in un contributo , anche in forme atipiche , ma effettivo,concreto e visibile alla vita dell’organizzazione criminale, tale da presentare uncarattere di stabilità, che in genere è dimostrato dal la fidelizzazione dei comportamenti,dal rispetto delle gerarchie e delle regole e da l puntuale adempimento degli ordini ricevuti dal gruppo di appartenenza.

La sentenza impugnata si è ben allineata all’anzidetta cornice di principio , dando atto,in primo luogo, d i una fitta e articolata trama relazionale intessuta dall’imputatocon esponenti mafiosiappartenenti anche ad altre famiglie e ad altri mandamenti (tra cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , SalvatoreDi [OSCURATO:PERSONA]),che è stata riattivata subito dopo la sua scarcerazione per avvenuta in data 21 gennaio 2016 a seguito dell’espiazione della pena inflittagli con sentenza della Corte di assise di appello di Palermo in data 18 marzo 2002 , irrevocabile il 3luglio 2003, per il delitto di partecipazione all ’associazione mafiosa [OSCURATO:PERSONA] nostra, commessodagli anni ‘90 sino all’arresto in data 9 agosto 2001.

Indi , la Corte territoriale ha sottolineato una serie di specifici elementi di fatto indicativi del ruolo rivestito daGaetano [OSCURATO:PERSONA] non già come mero partecipe , quanto come soggetto investito di un ruolo apicale del sodalizio,ovvero:le condotte con cui egli avevaautorizza to o , all ’ opposto , vieta to le attività economic he , talora financo illecite,nel territorio della borgata di competenza della famiglia dell’[OSCURATO:PERSONA] e nel contiguo territorio di [OSCURATO:PERSONA] (si vedano,in proposito, la conversazione del 4 febbraio 2016,citata a pag. 48 della sentenza impugnata ; quella del 8 maggio 2017,n. 18170, tra lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , riportata a pag. 49 di essa ; quelle del2 giugno 2017 e del 25 luglio 2017 , indicate a pag. 50; quella del 2 maggio 2017,riportata a pag. 51 della sentenza impugnata);la fruizione, durante la detenzione,di « cose , giacche , tante cose » fornitegli da [OSCURATO:PERSONA] , titolare del “Trizzano”,noto ristorante della zona , il quale aveva anche tentato, incautamente, di consegnargli, dopo la scarcerazione,una busta con il denaro oggetto del consueto “pizzo”(v. conversazione del 15 aprile 2017 , a pag. 52 della sentenzaimpugnata); le richieste di intercession e da parte di imprenditori locali , come quella per la fornitura di calcestruzzo a favore della società edile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., confiscata nel 2011 dalla Corte di appello di Palermo (v. la conversazione intercettata i l 30 settembre 2016 , a pag. 53); l e richieste di intervento rivoltegli per la risoluzione di controversie,in particolareper il recupero di crediti(v. le conversazioni del 12, 19 e 24 febbraio 2017 , indicate alle pag g . 53 - 54); il sostegno elettorale richiesto gli in occasione delle ele zioni comunali palermitane del 2017 (v. l’intercettazione del16 febbraio 2017di cui all a pag. 54 della sentenza impugnata);il controllo del mercato del pescespada e del tonno nella borgata, realizzato impo nendo , ai commercianti di zona , il prezzo per l’acquisto all’ingrosso della merce (v. quanto riportato alle pag g . 55 e 56 in particolare con riferimento alla telefonata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]); i l controllo delle attività estorsive realizzato per conto e nell’interesse della famiglia mafiosa (v. le conversazioni in data1 settembre 2016 tra [OSCURATO:PERSONA] e il nipote [OSCURATO:PERSONA] ein data 19 marzo 2018tra lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],riportate alle pagg. 56 – 60 della sentenza impugnata).

Accanto a tali specifiche circostanze,la sentenza impugnata ha anche valorizzato la presenza dell’imputato,il 13 giugno 2016 , a bordo del peschereccio che accompagnava in mare la “vara”di Sant’[OSCURATO:PERSONA], patrono dell’[OSCURATO:PERSONA].Tale presenza,considerato che a bordo del natante erano stati ammessi soltanto il conducente, la banda musicale e alcuni religiosi , è stata sottolineata , con apprezzamento di merito non manifestamente illogic o , quale circostanz a evocativa,sul piano simbolico,del ruolo riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] nel contesto di riferimento, trattandosi di una cerimonia cui partecipava l’intero quartiere, rientrante nella «competenza territoriale» della famiglia mafiosa.

A fronte dell’ampia e articolata motivazioneresa dalla Corte territoriale, che ha individuato una serie di specifici indicatori fattuali del ruolo attivo rivestito da [OSCURATO:PERSONA], finalisticamente orientato al la preservazione del la famiglia mafiosa dell’[OSCURATO:PERSONA],il ricorso,lungi dal confronta rsi criticamente con tale quadro complessivo,attraverso il quale la sentenza impugnata ha dato congrua risposta ai motivi di appello,si è invece soffermato, in maniera rapsodica e frammentaria , soltanto su alcun i passaggi motivazionali , strumentalmente richiamati per sollecitare una rilettura alternativa degli elementi fattuali del la decisione , pacificamente inammissibile in sede di legittimità.

Così come inammissibile si rivela il tentativo della difesa di suggerire una differente interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate,peraltro selezionate in maniera ancora una volta frammentata,atteso che l’attribuzione di significato aldato intercettativo costituisce questione di fatto,rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale,ove risulti rispettosa, come nella specie, d e i criteri di congruità e razionalità , si sottrae alla possibilità del sindacato di legittimità (Sez.

U , n. 22741 del 26/02/2015,Sebbar, Rv. 263715 - 01).

Pertanto, il primo motivo di doglianza si configura , in conclusione, come complessivamenteaspecifico e, in ogni caso , come manifestamente infondato.

2.2. Con il secondo motivo,il ricorso prospetta la violazione degli artt. 56, 110 , 629 cod. pen. e 192 cod. proc. pen., nonché l ’ assenza e l ’illogicità della motivazione e il travisamento della prova in relazione a ll ’ intercettazione del 4 ottobre 2016,riportata a pag. 62 della sentenza impugnata, dalla quale , secondo la difesa,si ricaverebbe che la vittima, [OSCURATO:PERSONA] , doveva ancora essere avvicinata,di tal che la persona che i loquenti indicavano come « spaventata » potrebbe non essere costui.

Una conclusione , questa , che secondo il ricor rente sarebbe stata confermata dal racconto del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA],secondo cui i [OSCURATO:PERSONA] erano stati sottoposti ad estorsione dallo stesso collaboratoresu autorizzazione di [OSCURATO:PERSONA] .

Tali circostanze , secondo la tesi difensiva, escluderebbero, sul piano logico, l’avvenuta integrazione del tentativo di estorsione contestato.

Osserva, sul punto, il Collegio che la lettura del dato probatorio offerta dalla difesa non consente, anche nel confronto con le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] , di configurare alcun travisamento della prova, che la giurisprudenza di legittima rinvienein presenza di una motivazione che abbia rappresentato il dato probatorio in maniera difforme da quello realmente acquisito,quando ciò sia avvenuto in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili,il riscontro di una siffatta non corrispondenza .

Al contrario , quella accreditata dal ricorso è soltanto una delle possibili interpretazioni del contenuto dell’intercettazione acquisita,per il tramite di un captatore informatico,il 4 ottobre 2016,sicché deve ritenersi preclusa, in questa sede , ogni operazione rivalutativa intesa a delineare scenari alternativi di ricostruzione della concreta vicenda fattuale.

La Corte territoriale, in fatti , ha evidenziato , in particolare a lla pag. 61 , che l’impresa [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.era stata,per anni , sottoposta a estorsione da parte del mandamento mafioso di Resuttana,fin dal periodo in cui esso era diretto da [OSCURATO:PERSONA],anche attraverso l’imposizione di un servizio di vigilanza privata; e, all’uopo,ha ricostruito la successione nella titolarità del diritto alla riscossione, secondo una scansione del tutto armonica, sul piano logico , rispetto al le dichiarazioni diMacaluso.

Costui , infatti , ha riferito di essere stato autorizzato all’estorsione da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA],capo mandamento di Resuttana, descrive ndo una modalità operativamantenuta sino al momento del suo arresto nel 2017; laddove la nuova imposizione era stata, invece, realizzata , do po il subentro di [OSCURATO:PERSONA],aun livello organizzativo “ inferiore ” rispetto a quello del mandamento, cioè al livellodella famiglia mafiosa dell’[OSCURATO:PERSONA].

Pertanto, il racconto del collaboratore non contraddice affatto , sul piano logico , la lettura dell ’ intercettazione del 4 ottobre 2016 offerta dalle due sentenze di merito.

Inoltre,la sentenza impugnata ha interpretato la frase «lo stanno andando ad acchiappare» come riferita a un precedente avvicinamento di [OSCURATO:PERSONA] per costringerlo a pagare (attestato dalla conversazione di cui al progressivo n. 5236 tra lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e il nipote,[OSCURATO:PERSONA], avvenuta la notte dell ’ 1 settembre 2016,nella quale il primo diceva «ora lo acchiappo. [OSCURATO:PERSONA], questi di qua ... perché non ha pagato») e agli effetti che questo pregresso episodio aveva prodotto («quello si è spaventato»: v. la conversazione del 4 ottobre 2016 con il fratello [OSCURATO:PERSONA]),per arrivare a concludere che , diversamente da quanto opinato dalla difesa,la pretesa estorsiva era già stata avanzata nei confronti de lla vittima che, seppur spaventata , non aveva ancora pagato , sicché dovevano ritenersi integrati gli estremi del tentativo punibile.

E quanto alla chiara identificazione del proposito criminoso,che il ricorso ha genericamente posto in dubbio,essa è stata puntualmente posta in luce attraverso il riferimento alle chiare espressioni utilizzate nelle conversazioni intercettate (v. pag. 62 della sentenza, «questi devono pagare»).Una valutazione , que lla compiuta dai Giudici di merito , che è stata resa con motivazione che, collocandosi nell ’ alveo di una fisiologica opinabilità di apprezzamento del dato probatorio, si rivela immune d a i profili di illogicitàdedotti dalla difesa dell ’ imputato .

2.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce la violazione ederronea applicazione degli artt. 629 cod. pen. e 192 cod. proc. pen.e il vizio di motivazione in relazione al delitto di estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA],contestato al capo 4).

Osserva il Collegio che la motivazione resa,sul punto, dalle due sentenze di merito ha puntualmente ripercorso la genesi dell’episodio estorsivo ascritto,quale mandante,a [OSCURATO:PERSONA] e, quale esecutore materiale , a [OSCURATO:PERSONA] , il quale è stato condannato,in via definitiva, in altro procedimento penale.

In particolare,dalla conversazione intercettata il 10 maggio 2018 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],riportata alle pagine 67 e 68 della sentenza impugnata , è emerso che il primo aveva dato ordine ai suoi subordinati,dapprima Navarra e,poi, a fronte del rifiuto opposto dacostui, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] , di costringere [OSCURATO:PERSONA] ad allontanarsi dalluogo in cui vendeva anche la birra in assenza dell ’ autorizzazione del clan ([OSCURATO:PERSONA]: «c’è uno che è cornutello, rompigli le corna… » ) ; e che [OSCURATO:PERSONA] , condividendo gli ordini ricevuti , aveva riconosciuto che l ’ ambulante aveva sbagliato verso il capo del sodalizio(«…ha sbagliato nei suoi confronti, zio… » ).

Tale ricostruzione,operata con motivazione congrua e logica,è stata avversata a partire da una sorta di travisamento per omissionein cui sarebbe incorsa la sentenza, costituito dalla mancata considerazione di un passaggio della conversazione del 10 maggio 2018 nel quale [OSCURATO:PERSONA] avrebbe affermato chiaramente che la questione non gli interessava e che [OSCURATO:PERSONA] se la doveva sbrigare con «Palu’»,dal momento che egli «non voleva discussioni».

In realtà , tale passaggio non si presta affatto,come invece vorrebbe la difesa, a un ’ unica interpretazione, suscettibile di attribuire ictu oculi un opposto significato alla conversazione in parola,quanto a una delle possibili opzioni di senso attribui bili alla conversazione,sicché la censura mossa dalla difesa si configura, in definitiva , come un sindacato della valutazione del dato probatorio da parte del Giudice di merito,pacificamente non consentita in sede di legittimità.

2.4. Con il quarto motivo il ricorso censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 416-bis,quarto comma, cod. pen. e degli artt. 125 , 546 , comma 1 , lett. e),cod. proc. pen.,nonché il vizio della motivazione in relazione alla configurabilità dell’aggravante concernente il carattere armato dell’associazione mafiosa.

Osserva,in proposito, il Collegio che , ai sensi dell ’ a rt. 416 - bis , quarto comma , cod. pen.l’associazione mafiosa si considera armata quando i partecipanti abbiano la disponibilità,per il conseguimento delle finalità dell’associazione stessa, di armi o di esplosivi, anche se occultati o tenuti in luogo di deposito e anche se concretamente e fisicamente non siano stati individuati (Sez. 6 , n. 55748 del 14/09/2017,Macrì,Rv. 271743 - 01; Sez. 1 , n. 14255 del 14/06/2016 , dep. 2017 , Ardizzone,Rv. 269839 - 0 1).

La consolidata giurisprudenza di legittimità qualifica l’aggravante in parola come oggettiva,per la cui applicazione a carico del singolo partecipe è,dunque, richiesto che costui sia consapevole del possesso , da parte di altri associati,di armi strumentali agli interessi della cosca; o che , comunque , egli lo ignori per errore determinato da colpa (Sez.

U,n. 25191 del 27/02/2014, Iavarazzo,Rv. 259589 -01).

Tale disponibilità è stata accertata,nel presente processo, a partire da una serie di elementi di prova,costituiti dai contenuti di alcune sentenze irrevocabili, acquisite nel giudizio di appello e legittimamente utilizzabili ai sensi dell’art. 238- biscod. proc. pen.

In questa prospettiva, è stato evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] ha fatto parte di [OSCURATO:PERSONA] nostrafin dai primi anni ‘90,come accertato con la sentenza di condanna in data 18 marzo 2002 riportata al n. 5 del casellario; e che,in passato,è statocondannato, con sentenza irrevocabile , per reati di violazione della disciplina delle armi.

Inoltre, è stato sottolineato che la famiglia mafiosa dell’[OSCURATO:PERSONA] fa parte del mandamento di Resuttana,i cui esponenti sono stati condannati,con plurime sentenze irrevocabili acquisite in giudizio, per reati di sangue.

E soprattutto dalla sentenza della Corte di appello di Palermo emessa,in data 30 giugno 2022,nel parallelo procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (irrevocabile il 7 giugno 2023),è emerso, in più occasioni , che gli associati avevano la disponibilità di armi (si citano le conversazioni intercettate il 15 giugno 2017 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e il 10 gennaio 2018 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).

Inoltre,[OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile, unico tra gli odierni imputati,dei delitti di estorsione consumata e tentata, ovvero di reati che, in quanto commessi con minaccia o violenza alla persona , postulavano,inevitabilmente, la possibilità dell ’ uso di armi , la cui disponibilità in capo al sodalizio non avrebbe potuto essere, incolpevolmente , ignorata dall’imputato.

Il motivo è,dunque, complessivamente infondato.

2.5. Con il quinto motivo il ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 81,62-bis,133 cod. pen. nonché l’omessa motivazione in relazione alla commisurazione degli aumenti di pena disposti per i reati satellite e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

2.5.1. Con riferimento al primo profilo, va ricordato che in tema di reato continuato,il giudice, nel determinare la pena complessiva , oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base,deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.

U,n. 47127 del 24/06/2021,Pizzone, Rv. 282269 - 01).

Nel caso di specie la Corte territoriale ha sottolineato che gli aumenti disposti a titolo di continuazione,determinati dal primo Giudice in 2 anni di reclusione per l’estorsione consumata e in 1 anno di reclusione per quella tentata , dovevano ritenersi congrui,trattandosi di reati pluriaggravati e di elevato allarme sociale , commessi da un soggetto pluripregiudicato e socialmentepericoloso.

Ne consegue che la deduzione difensiva relativa a un ’ omessa motivazione sul punto deve ritenersi manifestamente infondata.

2.5.2. Quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche va ricordato che secondo l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,essopuò essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo,a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis,disposta con il dl. 23 maggio 2008,n. 92,convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008,n. 125, per effetto della quale , ai fini della concessione della riduzione di pena, non è più sufficiente l a sol a condizione di incensuratezza dell’imputato (cfr.,ex multis, Sez. 1 , n. 39566 del 16/02/2017 , Starace,Rv. 270986 - 01).

Nel caso esaminato la Corte territorialesi è uniformata alla anzidetta cornice di principio,rilevando l’assenza di specifici elementi di fatto in grado di giustificare la riduzione della pena e ha , al contrario , sottolineato la gravità dei reati e l’intensità del dolo, nonché l ’ allarmante biografia criminale dell ’ imputato , indicativa di una spiccatissima pericolosità sociale.

Ne consegue,pertanto, la manifesta infondatezza della censura.

3. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in tre motivi.

3.1. Con il primo motivo il ricorso deduce la violazione degli art. 220 e 603 cod.proc. p en . in relazione al rigetto della richiesta di rinnovazione dell ’ istruzione dibattimentale formulata ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen. al fine di disporre una perizia diretta ad accertare «se il primo luogo della registrazione delle conversazioni captate sia avvenuto unicamente presso il server della Procura» , tenuto conto di un asserito anomalo disallineamento temporale di alcune intercettazioni trascritte nei brogliacci.

3.1.1. Va premesso che a norma dell’art. 268,comma 3, cod. proc. pen. , le operazioni di intercettazione possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati presso gli uffici requirenti procedenti.

Secondo la giurisprudenza di legittimità tale disposizione non si riferisce al l’ascolto delle conversazioni captate,il quale, al pari delle attività di verbalizzazione ed eventuale riproduzione dei dati,può avvenire “ in remoto ” presso gli uffici della polizia giudiziaria,ma si riferisce, invece, all ’ attività di registrazione , la qu ale , dunque , deve essere avvenuta nei locali della procura della Repubblica mediante l’utilizzo degli impianti ivi esistenti(così Sez.

U, n. 36359 del 26/06/2008 , Carli , Rv. 240395 - 01; nella giurisprudenza più recente v. , in termini , Sez. 5 , n. 1781 del 28/10/2021,dep. 2022, Turiano , Rv. 282427 – 01) .

Ne consegue , altresì , che la registrazione non può essere effettuata nemmeno presso l’operatore telefonico,il quale deve limitarsi a trasferire il flusso comunicativo, deviandolo presso gli impianti installati presso gli uffici requirenti procedenti,presso i quali, come detto , le intercettazioni devono essere memorizzate.

3.1.2. Nel caso di specie,come già osservato, la difesa aveva adombrato , a partire daun asserito disallineamento temporale di alcune intercettazioni trascritte nei brogliacci,che il segnale del captatore fosse rimbalz ato presso altro server , non presente presso la Procura di Palermo,per poi giungere presso i banchi di ascolto di riferimento,sicché la registrazione del segnale sarebbe avvenut a solo successivamente presso la locale Procura.

Ora,già così formulata, la richiesta avrebbe reso superfluo l ’ approfondimento invocato,peraltro richiesto, a pag. 4 dell ’ atto di appello , in maniera del tutto generica, ovverosul presupposto che le questioni difensive avessero trovato una replica,da parte del Tribunale, attraverso obiezioni « non provate » , articolate attraverso «mere valutazioni prive di rilievi tecnici».

Infatti, come detto , ciò che rileva,ai sensi dell’art. 268, comma 3 , cod. proc. pen. , è che la registrazione sia avvenuta attraverso gli impianti presenti negli uffici della Procura della Repubblica e non già che il segnale possa essere transitato ilserver dell ’ operatore telefonico .

E che,del resto, i dati catturati da captatore informativo , oggetto di registrazione attraverso gli impianti della locale Procura della Repubblica e di successiva memorizzazione nel server dello stesso ufficio , fossero trasmessi dal la centrale dell’operatore telefonico, è circostanza che la stessa sentenza ha dato per acquisito.

Tuttavia, come ben spiegato da i Giudici di merito , ciò non aveva comportato affatto il transito dei dati nel server della società noleggiatrice delle apparecchiature,dovendo il ricordato disallineamento temporale imputarsi, nei casi di scarsa copertura,a una procedura di sicurezza che viene attivata in caso di assenza del segnale e in attesa delsuo ripristino, allorché la prima registrazione della conversazione viene memorizzata momentaneamente sul dispositivo, venendo dapprima messa in coda,per poi riprendere la trasmissione ove il device, dopo il ritorno del segnale, dovesse ritentare un nuovo inoltro.Per questa ragione, dunque, ad alcune captazioni era stato attribuito un numero progressivo successivo a quello attribuito a captazioni precedenti,posto che le prime erano state momentaneamente messe in codain attesa del ripristino del segnale.

Laricostruzione ora sintetizzata è stata compiuta dai Giudicidi merito a partire dai puntuali chiarimenti forniti, in sede di esame testimoniale , dal vicequestore [OSCURATO:PERSONA],in servizio presso la D.I.A di Palermo, e dall ’ ingegner [OSCURATO:PERSONA], amministratore delegato della società Innova che aveva dato a noleggio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo le apparecchiature tecniche utilizzate per le intercettazioni (si vedanole pagg. da 27 a30 della sentenza impugnata).

A partire da tali informazioni la Corte territoriale ha,dunque, ritenuto non necessario procedere al richiesto approfondimento peritale.

Tale valutazione è stata adeguatamente motivata,tenuto conto del carattere meramente esplorativo e finanche congetturale della richiesta difensiva , che non è stata formulata , da quanto si ricava dalla sentenza e dal ricorso,a partire da un alternativo scenario ricostruttivo di natura tecnica,mai compiutamente illustrato in sede di appello e di motivi aggiunti.

In altri termini,in assenza di valide obiezioni di natura tecnica rispetto alle informazioni acquisite in sede di esame testimoniale , la Corte di appello ha legittimamente ritenuto di non dove r proceder e ad ulteriori approfondimentiattraverso lo strumento della perizia.

In questa sede, tuttavia , il ricorso pare soffermarsi non sol tanto sull’ingiustificato rigetto di disporre una perizia sulle modalità della captazione e della relativa registrazione dei dati acquisiti per tale via,ma anche sull’assenza di competenze tecniche in capo ai due testimoni; profilo evidentemente correlato al precedente ma non legato ad esso da un rapporto di implicazione necessaria.

In proposito, anche a prescindere dal connotato di novità della censura dedotta,deve osservarsi che il motivo è, comunque , generico e apoditticamente articolato, muovendo esso da un presupposto indimostrato , ovvero che le informazioni riferite dai due testi richiedessero competenze tecniche che essi non possedevano,non rientrando esse n el bagaglio professionale da loro acquisito nel tempo.

E tutto ciò,si ribadisce, senza nemmeno ipotizzare spiegazioni alternative a quelle da costoro offerte e senza censurare eventuali imprecisioni espositive o la commissione di veri e propri errori tecnici nella ricostruzione delle modalità di trasmissione dei dati intercettati dal captatore informatico.

Donde la complessiva inammissibilità delle relative censure,siccome generiche, aspecifiche e , in ogni caso,manifestamente infondate.

3.2. Con il secondo motivo il ricorso prospetta,invece, la violazione degli artt. 271,267 e 268 cod. p roc . p en . e ciò sotto due distinti profili.

3.2.1. Sotto un primo aspetto la difesa deduce che le intercettazioni disposte in altro procedimento,e precisamente in quello contrassegnato con il n. 7671/07 e relativo all’omicidio dell’agente [OSCURATO:PERSONA] e della moglie,sarebbero affette, nel presente processo,da inutilizzabilità patologica.

Ciò in quanto all ’ epoca in cui fu commesso il delitto,il 5 agosto 1989, non era in vigore l’art. 13, l egge n . 203 del 1991,sicché non sarebbe stato possibile applicare la disciplina dettata, in materia di intercettazioni,per i delitti di criminalità organizzata , in relazione ai quali è richiesta la mera esistenza di sufficienti indizi di reitàed è previsto un termine più lungo di durata delle intercettazioni rispetto a quello ordinario contemplato dall’art.268 cod. proc. pen.In ogni caso, si opina che i fatti oggetto delle captazioni in parola non avrebbero riguardato fatti di criminalità mafiosa, posto che l a riconducibilità a tale ambito dell’anzidetto duplice omicidio non sarebbe stata dimostrata,non essendo la condanna di [OSCURATO:PERSONA] divenuta definitiva ed essendo stata la condanna del coimputato,[OSCURATO:PERSONA],annullata con rinvio dalla Corte di cassazione.

Osserva,in proposito, il Collegio che la prima deduzione è manifestamente infondata.

È, infatti , evidente , stante la natura processuale della disciplina in parola,che per stabilire il regime applicabile non deve farsi riferimento a quello vigente nel momento di commissione del reato,quanto a quello in vigore nel momento in cui erano state autorizzate le intercettazioni,sicché non ha alcun rilievo il fatto che,nel 1989,la disciplina dettata dall’art. 13, legge n. 203 del 1991 non fosse già stata introdotta.

Quanto,poi, alle ulteriori argomentazioni difensive , la circostanza che non sia stata ancora dimostrata,con sentenza definitiva, la matrice mafiosa del duplice omicidio non ne impedisce affatto l ’ acquisizione nel presente procedimento , essendo necessario,ai fini della legittima applicazione della disciplina speciale dettata dall’art. 13,legge n. 203 del 1991, che la motivazione del decreto autorizzativo abbiafatto riferimento alla esistenza di sufficienti indizi in ordine alla commissione di un delittodi criminalità organizzata e non certo che vi sia stata una sentenza di condanna definitiva che abbia confermato l’ipotesi accusatoria.

Fermo restando che proprio la condanna, sia pure non ancora definitiva , di [OSCURATO:PERSONA] per tale duplice omicidio costituisce il più significativo riscontro alla correttezza dell’originaria qualificazione da parte dei relativi decreti autorizzativi.In ogni caso,questi ultimi sono stati ritenuti motivati in maniera del tutto adeguata attraverso il rinvio alle informative della D.I.A.,sia con riguardo alla sussistenza di sufficienti indizi di reità, sia in relazione alla necessità di avvalersi di tali mezzi investigativi (sul punto si vedano, in particolare,le pagg. 33 e 34 della sentenza impugnata).

3.2.2. Sotto un secondo profilo, la difesa deduce il carattere apparente della motivazione resa con riferimento ai decreti di autorizzazione delle intercettazioni emessi nel presente procedimento; e ciò in quanto essi riport erebber o , pedissequamente,il contenuto della prima nota di polizia giudiziaria del 26 ottobre 2015,la qualenon riporterebbe l’esistenza di indizi gravi e/o sufficienti,atteso che nel lungo e ininterrotto periodo di detenzionedi [OSCURATO:PERSONA], dal 2001 al 2016 , non sarebbero emersi a suo carico indizi di coinvolgimento in attività criminali , anche perché egli era sottoposto al regime dell’art. 41-bis Ord. pen. , che gli impediva qualunque collegamento con la cosca.

Pertanto, l ’ oggetto delle intercettazioni avrebbe potuto riguardare soltanto la circostanza nuova costituita dall’esito dell’incidente probatorio dei due collaboratori,il cui contenuto era noto e favorevole a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],non potendo l’intercettazione supportare alcuna responsabilità del detenuto e apparendo, pertanto , non assolutamente indispensabile ai fini della prova.Solo formale sarebbe, dunque , la motivazione della sentenza nella parte in cui riterrebbe che i decreti disposti nel presente procedimento abbiano motivato congruamente le ragioni di condivisione delle note della polizia giudiziaria, dalle quali si trarreb bero elementi per ritenere che lo stesso [OSCURATO:PERSONA], all’indomani della sua scarcerazione , avesse ripreso il comando della famiglia mafiosa dell’[OSCURATO:PERSONA],anche avvalendosi del contributo dei familiari.

In particolare,la sentenza non motiverebbe sulle ragioni della permanenza delle esigenze che giustificavano l’intercettazione.

In proposito deve,nondimeno, rilevarsi che i decreti di autorizzazione delle intercettazioni disposte nel presente procedimento,come pure i decreti di proroga, risultanocongruamente motivati, innanzitutto sotto il profilo della configurabilità dei sufficienti indizi.I provvedimenti in questione, infatti, hanno fatto puntuale richiamo alle informative di reato nelle quali sono stati indicati plurimi elementi di fatto in ordine al contributo reso da [OSCURATO:PERSONA] alla riorganizzazione della famiglia mafiosa dell’[OSCURATO:PERSONA] da parte del fratello [OSCURATO:PERSONA],subito dopo la sua scarcerazione.Del pari, essi hanno indicato , secondo quanto stabilito dagli artt. 266 e 271 cod. proc. pen.,le ragioni della assoluta necessità delle proroghe (si veda quanto esattamente riportato alle pagg. da 34 a 36 della sentenza impugnata).

Ne consegue, dunque, la complessiva infondatezza delle censure svolte con il secondo motivo.

3.3. Con il terzo motivo il ricorso denuncia la violazione dell’art. 416-bis,primo e terzo comma,cod. pen., in relazione al l ’ erronea configurabilità della fattispecie associativaa carico dell ’ imputato , anche sotto il profilo del vizio di motivazione .

Richiamate le considerazioni già svolte nell’analisi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] per quanto concerne i principi giurisprudenziali in materia di condotta partecipativa a un’associazione mafiosa,deve osservarsi che la Corte territoriale ha posto a fondamento dell’affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] innanzitutto il dialogo del 7 agosto 2016 con il coimputato [OSCURATO:PERSONA] , valorizzando,altresì, talune conversazioni ritenute utili al fine di stabilire quale fosse la finalità dell’incontro tra i due.

In particolare,secondo la ricostruzione accolta dalle sentenze di merito,l’abboccamento era stato concordato al fine di accertare chi avesse portato a conoscenza di [OSCURATO:PERSONA] il fatto che i fratelli di quest’ultimo,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , durante la sua detenzione si erano appropriati di gran parte del denaro provento dell’attività estorsivache era stato ad essi consegnato proprio da Costae,dunque, senza destinarlo , se non in minima parte,al mantenimento in carcere del congiunto.Dall’intercettazione in parola era , in particolare, emerso che [OSCURATO:PERSONA] aveva interpellato le vittime delle estorsioni compiute dallo stessoCosta, individuate in [OSCURATO:PERSONA] e in [OSCURATO:PERSONA];e che quest’ultimoaveva indicato nei fratelli dello stesso [OSCURATO:PERSONA] i destinatari finali delle somme estorte.

C oerentemente con tale premessa le sentenze dimerito hanno evidenziato come, in occasione del dialogo del 7 agosto 2016,[OSCURATO:PERSONA] amme sso di avere ritirato da [OSCURATO:PERSONA] , insieme al fratello,denaro derivante dalle estorsioni, negando di averlo ricevuto in al tr e occasioni ma venendo smentito dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] , che gli r icordava di avere effettuato delle ulteriori dazioni di denaro destinate alla famiglia mafiosa e al fratello detenuto, soggiungendo però di non sapere quale fosse stato il loro successivo utilizzo (si vedano, sul punto, le pag ine da 73 a 76 della sentenza impugnata).Inoltre, le sentenze hanno richiamato i dialoghi tra [OSCURATO:PERSONA] e il nipote,[OSCURATO:PERSONA] , i n data 1 settembre 2016 , in cui i l primo si lamentava dell’ingente quantità di denaro dell’organizzazione che era stato «mangiato»dai fratelli (v.pag. 79 della sent enza impugnata) ; nonché la conversazione del 14 luglio 2017,nella quale [OSCURATO:PERSONA] rimproverava il fratello [OSCURATO:PERSONA] di avere estorto , insieme al l ’ altro fratello [OSCURATO:PERSONA] , del denaro nel quartiere («prendevano soldi da chiunque», riportata alle pag. 337 e 338 della perizia , secondo quanto indicato a pag. 80 della sentenza impugnata),ma di non averlo utilizzato per le esigenze della famiglia mafiosa e per il suo mantenimento («se ne sono mangiati assai…»,v. pag. 80 della sentenza) , ricevendo l ’ ammissione del fratello di avere ricevuto dei soldi dall ’ imprenditore [OSCURATO:PERSONA] , seppure in misura inferiore aquanto indicato dal fratello («[OSCURATO:PERSONA] mi diceva a me, mi diceva due milioni al mese vi davo…»,v. p ag. 81 della sent enza impugnata).

Infine , le sentenze hanno riportato la conversazione del 24 luglio 2017 tra [OSCURATO:PERSONA], la sorella Gaetana,la madre [OSCURATO:PERSONA] e la nipote , [OSCURATO:PERSONA] , nella quale il primo raccontava ai familiari di avere scoperto che,per moltissimi anni, i fratelli,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si erano appropriati dei proventi delle estorsioni raccolte,per loro conto,da [OSCURATO:PERSONA], facendo riferimento ai soldi corrisposti da un gioielliere,rimasto ignoto, e dall ’ imprenditore [OSCURATO:PERSONA] ; e , in particolare , di averesaputo da llo stesso [OSCURATO:PERSONA] che costui , fin dal 1997 , era solito consegnare mensilmente due milioni e mezzo di lire a [OSCURATO:PERSONA] PaoloScotto (si vedano le pag. 82 e ss. della sentenza impugnata).

Ancora,nella conversazione del 25 marzo 2017,[OSCURATO:PERSONA], parlando col fratello [OSCURATO:PERSONA] , gli raccontava di avere appreso da [OSCURATO:PERSONA],vittima di estorsione, che costui , dal 1996 , aveva consegnato ogni mese a [OSCURATO:PERSONA] un milione e mezzo di lire (v. pag. 84-85 della sentenza impugnata).Infine, l a Corte ha riporta to la conversazion e del10 aprile 2017, relativa alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla programmazione di un danneggiamento - a fini estorsivi - verso l ’ imprenditore FrancoTramuto.

Dal complesso di tali acquisizioni istruttorie,la Corte di appello ha tratto concreti elementi per pervenire, alla stregua di un corretto procedimento di inferenza logico-giuridica, alla conclusione che l ’ imputato si fosse reso responsabile della contestata partecipazione alla consorteria mafios a , avuto riguardo al suo stabile impegno nel settore delle estorsionie nella gestione della cassa della famiglia mafiosa dell’Arenelladurante la detenzione del fratello,nonché all’esercizio in prima persona dell’attività estorsiva nell’interesse del sodalizio , essendo stato in ciò coinvolto dal fratello [OSCURATO:PERSONA] successivamente al la sua scarcerazione.

A fronte di un’interpretazione delcontenuto delle intercettazioni caratterizzate daun linguaggio tutt ’ altro che criptico , il ricorso , per converso, ha finito per proporre una lettura alternativa di esse,senza sostanzialmente confrontarsi con le motivazioni della sentenza impugnata,che aveva già correttamente valutato tali argomenti,oggetto dei motivi di appello.

Un ’ operazione , questa, non consentita nel giudiziodi legittimità, ove può essere dedotto unicamente un travisamento del contenuto di un’intercettazione(o di un qualunque dato probatorio), c he deve accompagnarsiall’indicazione di un contenuto difforme da quello reale e sempre che la difformità risulti decisiva e incontestabile.Ciò che, come condivisibilmente evidenziato in sede di requisitoria scritta dal Procuratore generale,deve essere esclusonel caso di specie.

4. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] si articola in tre motivi.

4.1. Con il primo motivo,il ricorso deduce la violazione degli artt. 416 - bis cod. pen.,125, 191 , 192 , 530 , 533 , 546 , comma 1 , lett. e ) , cod. proc. pen. e la incompletezza, contradditorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al capo 2) dell’imputazione.Nel dettaglio la difesa lamenta che le sentenze di merito avrebberodesunto l’affiliazione al sodalizio mafioso di [OSCURATO:PERSONA] dalla conversazionedel 7 agosto 2016 con [OSCURATO:PERSONA], nonché dalle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA],in realtà riferibili a vicende antecedenti ai fatti in contestazione e, dunque , in violazione del principio di correlazione tra fatto contestato e sentenza;dichiarazioni, quelle di [OSCURATO:PERSONA], che sarebbero, comunque, inattendibili , poiché affette da progressione accusatoria , intrinsecamente contraddittorie e prive di riscontri estrinseci individualizzanti.

Osserva il Collegio che le due sentenz e di merito ha nno valorizzato una pluralità diconversazioni (come quelle del 7 agosto 2016 , del 24 luglio 2017 , del 19 marzo 2018),nelle quali [OSCURATO:PERSONA] era uno dei direttiinterlocutori o nelle quali a ltri sodalifacevano specifici riferimenti alla sua persona, a partire dalle quali è stato delineato,in maniera tutt’altro che illogica, il ruolo dal medesimo ricoperto quale addetto alla riscossione del “pizzo” imposto a d alcuni imprenditori (tra cui [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e un gioielliere non meglio individuato ) , i cui proventi venivano poi versati alla famiglia mafiosa.

Secondo quanto emerso dal complesso delle acquisizioni istruttorie, tale attività di riscossione è stata svolta , nel tempo , dapprima su disposizione di [OSCURATO:PERSONA], indi di [OSCURATO:PERSONA] e , ancora , durante la detenzione di [OSCURATO:PERSONA],dei fratelli di costui, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; e all’atto della scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA] la manifestazione di disponibilità associativa è statada [OSCURATO:PERSONA] mantenuta anche verso quest’ultimo ( v . quanto riportato alle pagg. da 71 a89 della sentenza impugnata),tanto da indurlo ad avanzare la richiesta, presentata a [OSCURATO:PERSONA], di una formale affiliazione alla cosca , come attestato d a lla conversazione del 19 marzo 2018 (progr.n. 168 ) riportata alle pag g . 85 e 86 della sentenza impugnata.

Su tali basi,la Corte territoriale ha correttamente respinto il rilievo difensivo , avanzato con il primomotivo di appello, circa un eventuale difetto di correlazione tra l’imputazione e la statuizione di condanna, atteso che le condotte ascritte a [OSCURATO:PERSONA] sono state ritenute indicative, in maniera tutt’altro che illogica, della sua stabilemessa a disposizione a servizio della consorteria mafiosa e d ella piena consapevolezza e volontà di contribuireal perseguimento degli scopi e del programma criminoso delsodalizio.

E ciò conformemente al consolidato indirizzo secondo cui, trattandosi di delitto «a forma libera», la condotta di partecipazione all’associazione può assumere forme e contenuti differenti,indipendentemente da un atto formale di affiliazione, nella specie, come detto, mancante (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 4864 del 17/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 269207 - 01).

Del pari la Corte di appello hacondivisibilmente rigettato la censura difensiva, riproposta con l’odierno ricorso,circa la rilevanza della mancata contestazione di reati-scopo ai fini della configurabilità di una sua partecipazione al sodalizio mafioso,richiamando il consolidato orientamento interpretativo secondo cui la commissione di reati-fine non è necessaria né in relazione a lla sussistenza dell’associazione,né con riferimento alla prova della sussistenza della condotta di partecipazione (v. per i reati associativi in genere, ex multisSez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Scarcello,Rv. 280703 – 02 ; e, per il delitto di associazione mafiosa, Sez. 5, n. 32020 del 16/03/2018, Capraro, Rv. 273571 -01).

Quanto, poi,alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], oggetto dei rilievi difensivi sia nell’atto di appello, sia nell’odierno ricorso, la sentenza impugnata ha sottolineato che esse non sono state utilizzate per l ’ a ffermazione della responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], che è stata fondata su un ampio compendio intercettativo e sulle risultanze dei servizi mirati di osservazione, controllo e pedinamento (v. quanto riportato, al riguardo, a pag. 29 della sentenza di appello).

4.2. Con il secondo motivo la difesa deduce violazione degli artt. 416 - bis , quarto comma,cod. pen., 125 , 546 , comma 1 , lett. e ) , cod. proc. pen. , nonché il vizio della motivazione in relazione alla configurabilitàdell’aggravante prevista dal quarto comma dell’art. 416-biscod. pen., concernente il carattere armato dell’associazione mafiosa.

In particolare, il ricorso deduce la mancata dimostrazione,nell’ambito del presente processo,del possesso di armi da parte di [OSCURATO:PERSONA],sicché la configurabilità dell’aggravante sarebbe stata motivata sulla base di un mero dato sociologico-criminale.

Richiamate le considerazioni già svolte,in termini generali, con riferimento al quarto motivo del ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],osserva il Collegio cheanche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] , come degli altri due imputati , neè stata evidenziata la risalente appartenenza alla consorteria mafiosa, tale da consentirglidi essere a conoscenza della presenza di armi nella disponibilità del sodalizio,incardinato in un mandamento , quello di Resuttana , i cui appartenenti si sono resi responsabili, negli anni , di episodi assai sanguinosi , ovviamente commessi con l’uso di armi.

Nel caso specifico di [OSCURATO:PERSONA],inoltre, il su o stabile ruolo di esattore del “pizzo”alle dirette dipendenze,da ultimo, proprio di [OSCURATO:PERSONA] non gli consentiva,in ogni caso,di ignorare incolpevolmente la disponibilità di armi da parte del sodalizio mafios o , tenuto conto che il settore criminale cui era preposto,quello dei reati estorsivi, rendeva inevitabile che alle armi dovesse farsi ricorso,stante la commissione degli stessi con minaccia o violenza alla persona.

4.3. Con l’ultimo motivo,la difesa deduce laviolazione d egli artt. 62 - bis, 132 , 133 cod. pen.,125 e 546,comma 1, lett. e ) , cod. proc. pen. , anche sotto il profilo della mancanza o apparenza della motivazione, in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generichee in relazione alla concreta commisurazione della pena.

4.3.1. Con riferimento al primo profilo,la Corte territoriale ha evidenziato la mancata acquisizione di concreti elementi di fatto in grado di giustificar n e l’applicazione e ha,per converso, sottolineato , al fine di motivare la conclusione sfavorevole all’imputato,la gravità dei reati commessi nonché l a significativa intensità del dolo.Ora, a prescindere dal fatto che dall ’ incontestata sintesi dei motivi di appello contenuti nella sentenza impugnata non erano stati allegati specifici elementi valutabilifavorevolmente per la riduzione di pena, va osservato che nemmeno l’odierno ricorso indica le ragioni per cui le attenuanti generiche avrebbe dovuto essere riconosciute, le quali rendano , dunque , viziata la motivazione con cui i Giudici di merito hanno esercitato il potere discrezionale loro riconosciuto in tale ambito.

E ciò tanto più ove si consideri l’ormai consolidato principio giurisprudenziale secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo,a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis,disposta con il d.l. 23 maggio 2008,n. 92,convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008,n. 125, per effetto della quale , ai fini della concessione della riduzione di pena, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato(così Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri,Rv. 283489 - 01 ) .

Ne consegue che,pertanto, non può in alcun modo condividersi la prospettazione difensiva secondo cui,nella specie, si sarebbe al cospetto di una motivazione «apparente».

4.3.2. Quanto,poi, alle censure in punto di motivazione sulla commisurazione della pena,va osservato che già la sentenza di primo grado aveva precisato che la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] erastata determinata in misura corrispondente al minimo edittale (v. pag. 170 della sentenza di primo grado), sicché non è dato comprendere il senso della censura, se non rispetto alla riproposizione della questione, testé ritenuta infondata , relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti ritenuti esistenti.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono,i ricorsidevono essere rigettat i , con condanna deiricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Inoltre, gli imputati devono essere condannatialla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] nazionale per la lotta contro le illegalità e le mafie “ [OSCURATO:PERSONA]”, [OSCURATO:PERSONA] S.C.S. [OSCURATO:PERSONA] , S . o . s . [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] imprese per l’Italia Palermo, [OSCURATO:PERSONA] delle associazioni antiracket e antiusura italiane eCentro studi ed iniziative culturali [OSCURATO:PERSONA] che devono essere liquidate in complessivi 4.500 euro in favore ciascuna di esse, ai sensi degli artt. 12 e 16, d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37 del 2018, tenuto conto -in relazione alle voci precisate nella nota spese depositata - dell’attività svolta e delle questioni trattate, cui devono aggiungersi gli accessori di legge, costituiti, ex art. 2, d.m. n. 55 del 2014, dalle spese forfettarie, da calcolarsi in misura del 15%, oltre all’IVA e al contributo per la Cassa previdenziale, da computarsi sull’imponibile. [OSCURATO:PERSONA] essere, altresì, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute, nel presente giudizio,dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che, tenuto conto degli anzidetti parametri, devono essere liquida t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA suiricorsi propost i da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenzadel 3/03/2025 del la [OSCURATO:PERSONA] PALERMOvisti gli atti,il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero,in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità deiricorsi; udito,l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] D’AMICO,che, per la parte civile [OSCURATO:PERSONA], si è riportato alle conclusioni depositate a mezzo PEC in data 01/12/2025 e depositate anche in udienza unitamente alla nota spese e alla procura speciale e che,per la parte civile F.A.I. [OSCURATO:PERSONA],si è riportato alle conclusioni a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] D’ANTONI,che ha depositato in udienza unitamente alla nota spese; udito,l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che,per le parti civili S.O.S. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.C.S. [OSCURATO:PERSONA], si è riportato alle conclusioni depositate a mezzo PEC in data 01/12/2025 e ha depositato nota spese; e che, per le parti civili [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] L’ITALIA, [OSCURATO:PERSONA],si è riportato alle conclusioni depositate a mezzo PEC in data 01/12/2025 dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] e ha depositato,altresì,le relative note spese; udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA],che ha insistito per l’accoglimento del ricorso presentato dall’imputato [OSCURATO:PERSONA]; udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA],che ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi presentati dagli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 3 marzo 2025 la Corte di appello di Palermo ha confermatola sentenza del Tribunale di Palermo in data 10 febbraio 2024 con la quale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] era no stat i condannati: il primo, alla pena di 20 anni di reclusione in quanto ritenuto responsabile del delitto di partecipazione, con ruolo direttivo/organizzativo, all'associazione mafiosa armata denominata [OSCURATO:PERSONA] nostra, commesso in Palermo dal 21 gennaio 2016 sino all’attualità(capo 1), nonché degli ulteriori delitti di tentata estorsione pluriaggravata in danno di [OSCURATO:PERSONA] , commesso in Palermo nei mesi di settembre e ottobre 2016 (capo 3) e di estorsione pluriaggravata, commessa in concorso con [OSCURATO:PERSONA] , in danno di [OSCURATO:PERSONA], commesso in Palermo nel maggio 2018 (capo 4); il secondo e il terzo alla pena di 12 anni di reclusione in quanto riconosciuticolpevoli d i partecipazione all'associazione mafiosa armata denominata [OSCURATO:PERSONA] nostra contestata al capo 2) della rubrica,con condanna di tutti gli imputati al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite. L’affermazione di responsabilità degli imputati è stata fondata su un’articolata attività di indagine avviata dalla D.I.A. di Palermo dal gennaio 2016 in seguito alla scarcerazione, dopo una lunga detenzione, di [OSCURATO:PERSONA], già condannato per associazione mafiosa quale capo della famiglia dell’[OSCURATO:PERSONA], ricompresa nel mandamento palermitano di Resuttana di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], dopo essere stato attinto, il 15 luglio 1993, da un’ordinanza cautelare in carcere per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, si era reso latitante fino al 7 agosto 2001, quando era stato arrestato in Liguria. Durante la sua latitanza, [OSCURATO:PERSONA], reggente pro temporedel mandamento di Resuttana, aveva affidato la gestione della famiglia dell’[OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] e a StefanoFidanzati, fino alla scarcerazione, nel gennaio 2007, del fratello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che aveva affiancato [OSCURATO:PERSONA] nella reggenza della cosca, alternandosi ai cugini [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Costoro erano stati arrestati nel 2014 nell’ambito del procedimento penale cd. “Apocalisse” e, indi, condannati con sentenza definitiva. [OSCURATO:PERSONA] era rimasto in detenzione sino al 21 gennaio 2016, ma all’indomani della sua scarcerazione aveva riassunto il comando della cosca, mantenendo rapporti con esponenti di altre famiglie mafiose, dirimendo controversie anche tra estranei al sodalizio, che a lui si rivolgevano per problematiche della più varia natura, e riacquistando il controllo delle attività estorsive nei confronti di imprenditori e commercianti della zona, in precedenza gestite grazie al fratello, [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] e al “luogotenente” PietroMagrì, e, quindi, direttamente coordinate dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] tramite l’altro fratello, [OSCURATO:PERSONA], e tramite PaoloGalioto, grazie ai quali egli si era dedicato anche al controllo mafioso del mercato illegale del tonno e del pesce spada e all’autorizzazione all’apertura di attività economiche nel territorio di competenza della cosca. Inoltre, da numerose intercettazioni, svolte insieme a mirati servizi di osservazione e controllo supportati da videoriprese, è stata tratta la prova dei delitti-fine contestati ai capi 3) e 4) della rubrica, costituiti, rispettivamente, dalla tentata estorsione aggravata ai danni del titolare della [OSCURATO:PERSONA] catering s.r.l., e dall’estorsione aggravata in danno di SalvatoreScartato, venditore ambulante di frattaglie, che operava, con la propria bancarella, in piazza Tonnara, all’[OSCURATO:PERSONA]. E’ stata, infine, ritenuta provata la partecipazione all’associazione mafiosa di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]: il primo per avere, dal marzo 2013, collaborato con [OSCURATO:PERSONA] nella reggenza della cosca dell’[OSCURATO:PERSONA] durante l’assenza del fratello, organizzando e mettendo in atto estorsioni ai danni di operatori economici del quartiere e provvedendo, sebbene in modo discontinuo, al mantenimento del fratello detenuto; il secondo per avere fatto parte della famiglia mafiosa di [OSCURATO:PERSONA], occupandosi materialmente della riscossione del “pizzo”, compito che aveva assolto pure all’[OSCURATO:PERSONA] agli ordini di [OSCURATO:PERSONA] e dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] e PieroScotto. In tale prospettiva è stata valorizzata la conversazione ambientale del 7 agosto 2016, dimostrativa del fatto che [OSCURATO:PERSONA], “esattore” di [OSCURATO:PERSONA] nostra, aveva consegnato, per molti anni, ingenti somme di denaro ai fratelli [OSCURATO:PERSONA] e PierinoScotto, i quali, anziché destinarle alla consorteria e al mantenimento del fratello detenuto, le avevano distratte, in gran parte, per esigenze personali, suscitando forti fibrillazioni con il congiunto. Inoltre, sono stati valorizzati gli esiti delle intercettazioni eseguite sia tramite captatore informatico attivato nello smartphone in uso a [OSCURATO:PERSONA], sia attraverso captatori installati sulle vetture in uso a SilvioBenanti e a [OSCURATO:PERSONA] PaoloScotto. In tali frangenti [OSCURATO:PERSONA], con i suoi interlocutori (individuati attraverso un’attività di osservazione e controllo e di materiale riscontro dei dati acquisiti), discuteva apertamente, in vari punti del quartiere [OSCURATO:PERSONA] tra cui il bar Bruno, di argomenti di interesse mafioso, nel contesto di conversazioni connotate da chiarezza, genuinità e assenza di ambiguità. La piattaforma probatoria è stata ulteriormente integrata da numerose sentenze irrevocabili e dalle propalazioni di alcuni collaboratori di giustizia, tra cui [OSCURATO:PERSONA] che ha reso dichiarazioni accusatorie -reputate intrinsecamente credibili - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], descrivendone il ruolo di esattore a servizio del mandamento di Resuttana sin dal 1995. Viceversa, sono stati ritenuti irrilevanti i testi a discolpa dello stesso [OSCURATO:PERSONA], che hanno riferito genericamente sull’attività lavorativa dal medesimo prestata alle dipendenze di un’impresa edile. Le sentenze di merito hanno anche ritenuto sussistente l’aggravante di cui al quarto comma dell’art. 416-biscod. pen., richiamando, accanto al cd. notorio giudiziale relativo alla disponibilità di armi in capo a [OSCURATO:PERSONA] nostra, quale «elemento coessenziale alla loro esistenza», gli accertamenti di fatto sulla disponibilità di armi contenuti nelle sentenze passate in giudicato acquisite al fascicolo per il dibattimento (tra tutte, la condanna di AntoninoMadonia, n. 426/2021 r.g. sent., 8481/20 R.G. Gip, emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Palermo il 19 marzo 2021, per l’omicidio del poliziotto [OSCURATO:PERSONA] e della moglie Ida GiovannaCastelluccio). 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appelloper mezzo del difensore di fiducia , deducendo cinque distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione exart. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo,il ricorso lamenta , ai sensi dell ’ art. 606 , comma 1 , lett. b) ede), cod. proc. pen. , la inosservanza o erronea applicazione dell ’ art. 416 - bis,commi secondo e terzo, c od . p en . , nonché la mancanza , contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] si sia avvalso della forza di intimidazione del sodalizio e che fosse a capo dell a famiglia mafiosa dell’[OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale avrebbe illogicamente ri tenuto che la presenza dell’imputato a bordo dell ’ imbarcazione che accompagnava la “ vara ” di Sant’[OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata indicativa del suo ruolo «di indiscusso capo»del sodalizio,senza spiegare in che modo si sia estrinsecata la forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione diassoggettamento e di omertà propri della consorteriamafiosa. Del pari , la sentenza impugnata avrebbe valorizzato , in modo illogico,la conversazione ambientale del 7 agosto 2016 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ritenendo che essa costituisse « indirettamente » un «importantissimo elemento di prova»anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] , senza peròspiegare i n che termini la prova lo coinvolgerebbe « indirettamente » . La Corte territorialeriterrebbe dimostrato che l ’ imputato abbia « riattiva to » i l mai abiurato vincolo associativo e la sua concreta «messa a disposizione» per gli scopi e le attività criminose della coscadell ’[OSCURATO:PERSONA], se nza indica re gli elementi concreti da cui è stato tratto tale convincimento,non essendo sufficiente che egli abbiaprogressivamente r iallacciato le relazion i con esponenti mafiosi in assenza dicondotte partecipative. E ssa , inoltre , rimprover erebbe all ’ i mputato di non avere fornitoun’alternativa chiave di lettura agli elementi istruttori raccolti , con una inversione dell’onere della prova, senza spiega re perché le condotte ascrittegli debbano ritenersi di caratteremafioso. Sotto altro profilo,la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto tardive le deduzioni contenute nella memoria difensiva depositata all ’ udienza del 16 dicembre 2024, con le quali si eccepiva l ’ insussistenza del ruolo di « capo » dell’imputato,ricavata,in modo illogico, dai due reati - fine , ascrittigli a partire da circostanze,mai contestate , occorse durante l a su a carcerazione e durante il periodo di permanenza in libertà, comunque non corrispondenti alle condizioni indicate dal terzo comma dell’art. 416 - bis c od . p en . In particolare , non sarebbe dato comprendere da dove sia stato ricavato che [OSCURATO:PERSONA] sia stato «costretto»a mandargli « giacche , cose » e a consegnargli « una busta » , rifiutata dal ricorrente,come evidenziato nel la memoria a firma dell ’ A vv . Scozzola. Né l a sentenza impugnata avrebberispostoal motivo di appello con cui era stata dedotta l’insussistenza delle condizioni,oggettive e soggettive, per la configurabilità del delitto associativo, limita ndosi a richiamare le fonti accusatorie e omettendo di indicare lecircostanze comprova nt i l ’ intenzionalità e l ’ adeguatezza della condotta . Ancora, la difesa deduce la manifesta i llogicità e irragionevolezza della motivazione con cui le intercettazioni sonostate poste a fondamento del giudizio di responsabilità nonostante le ded uzioni difensive secondo cui da ess e non potesse trarsi una condotta di partecipazione alla cosca . In particolare , l a conversazione n. 18170 dell’8maggio 2017 sarebbe stata interpretata in maniera illogica,posto che l’imputato si sarebbe limitatoa consigliare di non far frequentare il locale a soggetti che delinquono; condottain contrasto con i programmi di un’associazione mafiosa.Né le ulteriori argomentazioni aggiungerebberoalcunché in termini di ruoli e di gestione degli affari della cosca,atteso che, tra l’altro, esse nonavrebbero formato oggetto di puntuale contestazione da parte dell ’ a ccusa . In ogni caso le condotte indicate non sarebbero offensiv e , non essendo funzionali al sodalizio . Inoltr e , egli non sarebbe ma i stato intercettato i n conversazioni illecitee nei due reati - fine contestati gli la condotta non sarebbe stata funzionale alla causa dell’organizzazionecriminale. La sentenza , ome ttendo di motivare circa il contributo offerto ovvero l’apportoobiettivamente idoneo alla conservazione o al rafforzamento dell’organizzazione mafiosa , non a vrebbe adeguatamente spiegato come l ’appartenenza ad essa costituisca condotta di partecipazionein rapporto alla forza di intimidazione del vincolo associativo e a lla condizione diassoggettamento e di omertà. 2.2. Con il secondo motivo,il ricorso censura, ex art. 606 , comma 1 , lett. b ) ed e),cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli art. 56 , 110 , 629 cod.pen. e 192 cod . p roc . p en . , nonché la mancanza , contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione eil travisamento della prova in relazione alla tentata estorsioneai danni della società di cateringdei [OSCURATO:PERSONA]. Con l ’ atto di appello erastata evidenziata l a mancata integrazione del tentativo essendo emerso dalle intercettazioni che la vittima designata non erastata «acchiappata», s icché non sarebbe statoprovato che essa avesse ricevuto larichiesta estorsiva,tenuto conto che la frase «no,quello si è spaventato » non p ot eva riferirsi a [OSCURATO:PERSONA] in quanto costui non era stato ancora «acchiappato».Tali obiezioni sarebbero confermate, in tesi,dalle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA],secondo cui era stato lui a sottoporre a estorsione i [OSCURATO:PERSONA] su autorizzazione di [OSCURATO:PERSONA] ; dichiarazioni la cui omissione configurerebbeun travisamento della prova e il cui contenuto contraddirebbeil materiale intercettativo, sottoposto a una lettura , da parte delle sentenze di merito,contrastante con i canoni della logica. Sotto altro profilo,la sentenza non avrebbe motivato in ordine alla idoneità e non equivocità degli atti compiuti rispettoalla comm issione del delitto estorsivo , chei Giudici di merito avrebbero dovuto sottoporre ad attenta verifica a partire dall’intenzione manifestatadall’agente. 2.3. Con il terzo motivo,il ricorso denuncia, ai sensi dell ’ art. 606 , comma 1 , lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli art t . 629 cod.pen. e 192 cod. p roc . p en . e la manifesta illogicità del la motivazione in relazioneal delitto di estorsione ai dann i di [OSCURATO:PERSONA] , contestato al capo 4). La motivazione non si sarebbeconfrontata con l ’ articolato motivo di appello e con la memoria ivi richiamata, ribadendo apod i ttica mente il coinvolgimento d i [OSCURATO:PERSONA] nell’estorsione ai danni del venditore ambulantequale mandante e finanche quale concorrente materiale dell’esecuzione. Inrealtà,nella conversazione del 10 maggio 2018 (riportata alle pagg. 163 e 164 della sentenza di primo grado) l’imputato avrebbe affermatochiaramente che la questione non gli interessava e che [OSCURATO:PERSONA] se la doveva sbrigare con « Palu » , con ciò dimostrando di avere desistito e di non avere portato a termine il proposito criminoso « perché non voleva discussioni». 2.4. Con il quarto motivo,il ricorso deduce, ex art. 606 , comma 1 , lett. b ) ed e),cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell ’ art. 416 - bis , comma quarto,cod. pen. L a circostanza dell ’ essere l ’ associazione armata non avrebbetrovato oggettivo riscontro , né sarebbe stato congruamente motivato il fatto che gli odierni imputatidisponessero di un armamento per il conseguimento delle finalità dell ’associazione. Il richiamo della sentenza impugnata a quanto riportato nella sentenza che relativa a giudizio abbreviato a carico di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe illegittimo. Inoltre,la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per l’omicidio dell’agenteAgostino non sarebbeancora definitiva mentre la sentenza di condanna del coimputatoper tale fatto, [OSCURATO:PERSONA] , sarebbe stata annu llata da lla Corte di legittimità. 2.5. Con il quinto motivo,il ricorso lamenta, ex art. 606 , comma 1 , lett. d ) ed e),cod. proc. pen.,la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 81 , 62 - bis e 133 cod. p en . , nonché l ’ omessa motivazione i n relazione al contenimento dell’aumento per la continuazionee a l riconoscimento delle circostanze attenua n ti generiche. La sentenza,su ta l e ultimo punto , si sarebbe limitata a l riferimento alla gravità della condotta e ai diversi precedenti penali d i [OSCURATO:PERSONA] , sfugg endo al confronto con lecensur e difensiv e e omettendo , nella sostanza , di i ndicare le ragioni a sostegno del rigetto dellarelativa richiest a. Analogamente , manc herebbe una motivazionesull’aumento,asseritamente sproporzionato , disposto , a titolo di continuazione, con riferimento ai delitt i di tentata estorsione e di estorsione consumata. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione per mezzo del difensore di fiducia,deducendo tre distinti motivi di impugnazione , di seguito enunciatinei limiti strettamente necessari per la motivazione exart. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Con il primo motivo,il ricorso lamenta, ai sensi dell ’ art. 606 , comma 1 , lett. d) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione de g l i artt.220 e 603 cod. proc. pen.e il vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di disporre una perizia,formulata con i motivi d’appello e finalizzata ad accertare il primo luogo della registrazione delle conversazioni captate,avendo la difesa dedotto che il segnale del captatore avesse “rimbalzato” presso altro server , non presente nei locali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo. Il rigetto della Corte sarebbe stato disposto sul presupposto che al le intercettazionisi sia proceduto esclusivamente attraverso impianti della locale Procura della Repubblica ai quali venivanotrasmessi i dati captati dal la centrale dell’operatore telefonico memorizzati nel server dello stesso ufficio requirente , secondo quanto confermato,in primo grado , dal d ott. S tefano [OSCURATO:PERSONA] , vice questore in servizio presso la D.I.A.,e dall’ingegnere Gius epp e [OSCURATO:PERSONA] , amministratore della società Innova che avev a noleggiato le apparecchiature utilizzate per le intercettazioni. T uttavia , la Corte non avrebbe motiva to sulle specifiche competenze tecniche dei duetestimoni, né avrebbe considerato che essi ben avrebbero potuto essere mossi,nelle loro valutazioni , da interessi personali . 3.2. Con il secondo motivo,il ricorso censura, ex art. 606 , comma 1 , lett. c ) ed e),cod. proc. pen.,la inosservanza o erronea applicazione degli art t . 271 , 267 e 268 cod.proc.p en . Quanto alla correttezza giuridica dei decreti di autorizzazione delle intercettazionirese in altro procedimento (7671/07 n.r. g. relativo all ’ omicidio dell’agente [OSCURATO:PERSONA] e della moglie Castelluccio),la Corte di merito avrebbe motivatosolo parzialmente in ordine ad alcune doglianze difensive sulla durata delle operazioni,la quale,in tesi difensiva,non poteva superare i limiti di cui all ’ art.268 cod. proc. pen.,dato che il duplice omicidio si era verificato il 5 agosto 1989 quando non esisteva l’art.7 , d.lgs. n. 152 del 1991. Al contrario , secondo l’impugnata sentenza, i risultati d i qu elle captazioni riguarda vano fatti di criminalità mafiosa, come l ’ omicidio dell ’ agente [OSCURATO:PERSONA] , secondo quanto confermato daplurime evidenze investigative e d a lle propalazioni di alcuni collaboratori di giustizia,sicché a i sensi de ll ’ art. 13 , d . l . n. 152 del 1 9 91 , e in deroga all’art. 267cod. p roc . p en . , il termine di durata era pari a 40 giorni , di talché nessuna delle captazioni sarebbe fuori termine. A parere della difesa , invece,la riconducibilità del duplice omicidio all’associazione mafiosa sarebbe priva di riscontro, dovendo ancora essere depositata la sentenza nei confronti d i [OSCURATO:PERSONA] avendo la Prima Sezione penale della Corte di c assazione , con sentenza n. 12217 in data 30gennaio 2025,annullato la condanna del coimputato, [OSCURATO:PERSONA] , evidenzia ndo fondati dubbi su l contesto in cui maturò la decisionedell’omicidio e su l ruolo d ello stesso [OSCURATO:PERSONA] , tenuto del le dichiarazioni del collaboratore Brusca,secondo cui, poiché all ’ interno di [OSCURATO:PERSONA] vi erano dubbi sul coinvolgimento dell’organizzazione nel delitto , egli aveva chiesto informazioni a [OSCURATO:PERSONA],il quale gli aveva detto che di quel fatto s i erano occupati Nino e SalvoMadonia. Dunque, i l compendio delle captazioni da cui trae origine l ’ odierno procedimento non soggiacerebbe all ’ art . 13 , d . l . n . 152 del 19 91 , dovendo conseguentemente ridursi i terminidi durata delle captazioni a quelli ordinari. Con i motivi aggiunti all’appello si era evidenziato come i decreti di intercettazione del precedente procedimento a vesser o una motivazione apparente,riportando tutti, pedissequamente , il contenuto della prima nota di polizia giudiziaria(del 26 ottobre 2015) non riportante indizi gravi e/o sufficienti , avendo sul punto la Corte del merito rilevato chetutti i decreti emessi dal Giudice per le indagini preliminarinel procedimento n. 7671/07 RGNR richiamavano per relationeme con argomentazioni tutt’altro che stereotipate o apparentile richieste del Pubblico ministero e le corpose note informative dellaD.I.A., [OSCURATO:PERSONA] di Palermo,dando contezza della ricorrenza di entrambi i presupposti previsti per legge (elementi sufficienti e necessità di avvalersidello strumento di captazione). Quanto alla sussistenza dei graviindizi di colpevolezza , essi sarebbero esclusi dallungo e ininterrotto periodo di detenzione,dal 2001 al2016, d i [OSCURATO:PERSONA] , nei cui confronti erano stati attivati i servizi di ascolto i l giorno della sua scarcerazione inlogica assenza di alcuna iniziativa in attività criminali, sicché non ricorrerebbero i requisiti di « sufficienza » indiziaria. Tanto più che [OSCURATO:PERSONA] era sottoposto al regime dell’art. 41-bis Ord . p en . , che certamente gli impedi va qualunque collegamento con la cosca . Pertanto , l ’ oggetto delle conversazioni poteva solo riguardare l a circostanza nuov a costituita dal l ’ esito dell ’ incidente probatorio deidue collaboratori, il cui contenuto era noto e favorevole a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non potendo l ’ intercettazione supportare alcuna responsabilità del detenuto e apparendo pertanto non assolutamente indispensabile ai fini della prova. Solo formale sarebbe la motivazione dell a sentenza nella parte in cui ritiene che i decreti di intercettazione ambientale telefonica e telematica disposti nel presente procedimentoabbiano motivato congruamente le ragioni di condivis i o ne delle note informative della polizia giudiziaria,richiamate per re l ationem , dalle quali si trarrebbero plurimi e gravi elementiindiziari per ritenere che [OSCURATO:PERSONA],all’indomani della sua scarcerazione, avesse ripreso le leve di comando della famiglia mafiosadell’[OSCURATO:PERSONA],anche a vv alendosi del contributo dei familiari. In particolare,la sentenza non motiv erebbe sull e ragioni della permanenza delle esigenze che giustificavanol’intercettazione. 3.3. Con il terzo motivo,il ricorso denuncia, ai sensi dell ’ art. 606 , comma 1 , lett. b) ed e),cod. proc. pen.,la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 416 bis,primo e terzo comma, cod. pen . Lapartecipazione al sodalizio di [OSCURATO:PERSONA] verrebbe fondata sul la conversazione del 7 agosto 2016con [OSCURATO:PERSONA], che si risolve rebbe « in una vera e propria confessione del lorostabile,dinamico e funzionale inserimento nella consorteria mafiosa da diverso tempo»e che disvelerebbe «le fibrillazioni relative all’indebita appropriazione di somme spettanti al capofamiglia». Taleconclusione sarebbein contrasto con le conversazioni riportate nei motivi di appello e di cui il Giudice non avrebbetenuto conto. Dunqu e , le intercettazioni non offrirebbero concreti elementi per ritenere sussistenti gli scopi descritti dal terzo comma dell’art. 416-biscod. pen., non risulta ndo da esse alcuna iniziativa d i retta all’acquisizione di attività economiche,di concessioni, di autorizzazioni , di appalti e servizi pubblicio per realizzare profitti o vantaggi ingiusti oper impedire il libero esercizio di voto o di procurare asé o ad altri voti nelle competizioni elettorali. Pertanto,sarebbe carente la m o tivazione con riferimento alla riconducibilità delle condottealla compagine di [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto dell’assenza di contatti con altri esponenti di famiglie mafiosee che [OSCURATO:PERSONA],una volta scarcerato, aveva rifiutato la carica di capomandamento ritenendosi fortunato per avere riacquistato la libertà da innocente(v. la conversazione del 14 luglio 2017 – progr. 30407),ciò che non avrebbe potuto fare se fosse stato un affilia to , posto che l e regole di [OSCURATO:PERSONA] consentono a nessuno di uscire dal sodalizio . La stessa conversazione del 7 agosto 2016 , da cui emergerebbe che [OSCURATO:PERSONA] accusava il fratello diessersi appropriato di somme a lui spettanti , logicam e nte escluderebbequalunque intervento diretto a garantire le fin al i tà dell ’ associa zione. Peraltro,in tale conversazione [OSCURATO:PERSONA] negherebbe di avere parlato con [OSCURATO:PERSONA], c on c i ò contraddi cendo la motivazione ove essa evidenzia c h e costui sarebbe stato informato da [OSCURATO:PERSONA] della condotta tenuta dal fratello [OSCURATO:PERSONA],a riprova d i una valutazione parcellizzata delle conversazioni presenti in atti.Ciò inoltre dimostrerebbe come la presunta appropriazionedi somme da parte diFrancesco Pa o lo [OSCURATO:PERSONA] si fondi solo sulle dichiarazioni del fratello [OSCURATO:PERSONA] , che anche con il nipote,[OSCURATO:PERSONA], si lamenterebbe dell ’ appropriazione di sue somme da parte dei fratelli (v. conversazione del 1settembre 2016 riportata a pag. 79 della sentenza).Erronea sarebbe,inoltre, la ricerca di un riscontro esterno alla parte della conversazione in cui [OSCURATO:PERSONA] negherebbedi aver parlato con [OSCURATO:PERSONA],ammetterebbe di non avere dato somme a [OSCURATO:PERSONA] l o [OSCURATO:PERSONA] , ma a l fratello“[OSCURATO:PERSONA]” e ribad i rebb e ( v. progr . 2244) che il suo interlocutore non aveva preso soldi,e in cui [OSCURATO:PERSONA] negherebbela ricezione di danaro , non applicandosi alle conversazioni intercettate le regole processuali di valutazione della prova. Peraltro,la sentenza non considererebbe che essendo costui l’alter egodel fratello, ben avrebbe pot uto ricever e ta l i somme senza dover e dar e conto ad alcuno sulla loro destinazioneanche per scopi personali. Ancora,con riferimento alla ricezione di700 euro daparte di [OSCURATO:PERSONA] , pur avendo questi ammesso di aver raccoltodanaro fino al 2006, periodo non ricompreso nel capo di imputazione,la Corte, senza tener conto di tale collocazione temporale , riterrebbe che egli « si era adoperato nella riscossione dei proventi estorsivi durante lo stato di detenzionedi [OSCURATO:PERSONA], che si è protratto da l 2001 a l 2016; che per moltianni aveva raccolto e consegnato mensilmente ai fratelli [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] ingenti somme di denaro; che disattendendo la raccomandazione prudenziale rivo l tagli da [OSCURATO:PERSONA] nel 2006 di non fare più estorsioni a VergineMaria perché in caso di arresto non vi erano soldi sufficienti per mantenerlo in carcere , aveva prestato la sua disponibilità a servizio del sodalizio dell’[OSCURATO:PERSONA]»(v. pag. 78 della sentenza). In ogni caso , la consegna d i danaro da parte didiversi soggetti durante la detenzione d i Ga etano [OSCURATO:PERSONA] , ricavabile daaltre conversazioni, sarebbe avvenuta ai fratelli d i [OSCURATO:PERSONA] l o [OSCURATO:PERSONA],senza che sia possibile ritenerla indicativa di una partecipazione mafiosa , posto che ciò avrebbe richiesto che il denaro fosse destinato ad un fondo di solidarietà,la cd. colletta , a favor e dei detenuti inseriti nell ’ associazione mafiosa , mentredalle conversazioni riportate in sentenza sarebbe emerso che gl i [OSCURATO:PERSONA] avrebberotrattenuto le somme a fini personali , “ truffando ” il fratello detenuto . Una ricostruzione in contrasto con le logiche associative e con le conversazioni indicatenei motivi di appello (conversazioni del 26 luglio 20 16 , progr . 1929 decr . 510/16 ore13.03 e del 30 luglio 2016 , progr . 2030 decr . 510/16) e non riportate in sentenza, nelle quali [OSCURATO:PERSONA] ribadi rebb e di essere stato costretto a chiedereun prestito bancario per mantenere il fratello, al quale non sarebbe ricorso,se avesse ricevuto somme illecite. E illogica sarebbe la sentenza nella parte in cuiindicherebbe ( pag . 74) che nella conversazione in esame [OSCURATO:PERSONA] ammetta « di essere responsabile soltanto di un ammanco » in relazione a un’estorsione alla [OSCURATO:PERSONA],smentita dal passaggio della motivazione in cui si riferiva che GaetanoScotto, da latitante , a veva dato disposizioni affinché [OSCURATO:PERSONA],titolare della [OSCURATO:PERSONA],fosse lascia to fuo ri d a l pagamento. Altra conversazione valorizzata in sentenza a carico di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe quella del 14 luglio 2017,che sarebbe stata però sottoposta a un’analisi parcellizzata, riportando pochi passaggi e svilendone la portata, in realtà favorevole al ricorrente, secondo quanto emergerebbe dall ’allegata trascrizione compiuta a seguito di perizia (all. 1, progr . 30447 e 30448 decreti nn . 216/217 perizia Caiozzo). Da essa emergerebbe che gli interlocutori parlavano di somme da riscuotere, riferendosi però a circostanze non databili , finanche antecedenti all’adozione dell’euro,facendosi riferimento a un «milione e mezzo», oltre che a soggetti o imprese non individuate. Inoltre, nella prosecuzione della conversazione, omessa in sentenza , sarebbe riportata l ’ affermazione che la consegna da parte di un soggetto non identificato era stata fatta a “[OSCURATO:PERSONA]”e avendo [OSCURATO:PERSONA] concluso che a lui nulla era stato dato, con conseguente venir meno del riscontro circa l’attiva partecipazione di costui in favore dell’associazione mafiosa. Nel proseguo della conversazione, inoltre , [OSCURATO:PERSONA] direbbe che «quello della [OSCURATO:PERSONA]» aveva dato i soldi non per [OSCURATO:PERSONA] ma per lui,sicché le somme che questi gli doveva erano personali; e, ancora,che il colpo grosso era stato solo alla [OSCURATO:PERSONA], che i soldi se li erano «divisi tutti»; che [OSCURATO:PERSONA] gli dava il 3%,pari a 1.500 euro al mese, ma che lui non li voleva. Quanto alla vicenda della Mercedessi ribadisce che [OSCURATO:PERSONA] aveva da sempre escluso che si procedesse ad una qualunque richiesta estorsiva,sicché l’eventuale dazione di danaro da parte di [OSCURATO:PERSONA] in favore degli [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata di natura lecita,tenuto conto dei rapporti tra il titolare della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],tali da far sì che il primo si recasse spontaneamente a prenderlo all’uscita dal carcere all’atto della sua scarcerazione: condotta che mal si concilierebbe con il pagamento del “pizzo”. Altra conversazione che secondo lasentenza sosterrebbe la condotta illecita d i [OSCURATO:PERSONA] quella del 24 luglio 2017 delle ore 21.09 (v . p ag . 81 sentenza),di cui la Corte territoriale forzerebbeil contenuto riportando solo alcune affermazioni che gli interlocutori non avrebbero mai riferito. In particolare , sarebbe assente l’affermazioneriportata in sentenza a pag.82 «tutti e due i fratelli ci sono andati picciuliassai . .. (inteso soldi tanti) ci sono andati » , rinven endosi , invece,solo l’affermazione « C ’ è andato [OSCURATO:PERSONA] » (soggetto diverso da [OSCURATO:PERSONA]) «tutti e due fratelli ci sonoandati». E dal momento che i fratelli era no 4 ([OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), non vi sarebbe certezza sui soggetti che avrebbero posto in essere quella condotta. Del pari non vi sarebbe alcun passaggio nella trascrizionedella conversazione in cui «[OSCURATO:PERSONA]» abbia riferito che «aveva saputo da [OSCURATO:PERSONA] che questi fin dal 1997 era solito consegnare mensilmente due milioni e mezzo di lire al fratello [OSCURATO:PERSONA] il quale si recava a ritirarli presso i locali della [OSCURATO:PERSONA],ove [OSCURATO:PERSONA] svolgeva mansioni di custode,facendosi accompagnare – per non destare sospetti - dalla propria moglie»;affermazioni non riferite all’imputato. Benché tutti gli interlocutori convengano sul fatto che le somme erano state date a «[OSCURATO:PERSONA]», la Corte di merito ricondurrebbe , immotivatamente , le dazioni a [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre,nella conversazione richiamata fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] questi si difenderebbe dalle accuse di appropriazioni di danaro,senza che la Corte ne tenga conto,essendo inverosimile che egli potesse dire il falso parlando con colui che gli avrebbe dato il denaro. Sarebbe pertanto forzata la riconducibilità dell’estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA], che secondo la sentenza impugnata si ricaverebbe solo dalla circostanza che egli «fosse solito farsi accompagnare dalla moglie» e che la Corte ricondurrebbe a tale imputato per il contenuto della conversazione del 25 marzo 2017 fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Anche in questo caso la conversazione verrebbe riportatanella sentenza impugnata,ma inopinatamente la Corte conclude rebbe che [OSCURATO:PERSONA] «mensilmente sin dal1996 consegnava a [OSCURATO:PERSONA] un milione e mezzo di lire»non essendo riportato il nome del ricorrente, essendo pertanto la conclusione illogica e non motivata. Come nelle precedenti conversazioni solo [OSCURATO:PERSONA] affermerebbeche [OSCURATO:PERSONA] gli avrebbe detto«un milione e mezzo al mese»; inoltre la vittima dell ’ estorsione avrebbe indicato il percettore della somma con il genericoriferimento a un « lui » e non a FrancescoPaolo [OSCURATO:PERSONA]. Anzi proprio l’affermazione del fratello più grande, [OSCURATO:PERSONA] , indicativa dell’intento di far pervenire carcere in alcune informazioni, considerato che [OSCURATO:PERSONA] non è mai stato attinto da misure cautelari,consentirebbe di escludere che il riferimento fosse a tale imputato,tanto più che la sentenza impugnata nulla direbbe sulla riconducibilità a [OSCURATO:PERSONA] delle estorsioni ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. Quanto,poi,all’affermazione della Corte territoriale secondo «il mantenimento dei detenuti è notoriamente una delle caratteristiche più salienti dell’organizzazione mafiosa», sicché [OSCURATO:PERSONA] sarebbe affiliato avendo ricevuto, per moltissimi anni , da [OSCURATO:PERSONA] notevoli somme da destinare alle esigenze della famiglia,essa sarebbe in evidente contrasto logico con il prestito ribadito anche da [OSCURATO:PERSONA] nella conversazione del 24 luglio 2017. Né la Corte avrebbe considerato il vincolofamiliare e morale che legava i due fratelli,prescindente da qualunque pactum sceleris. Infine,la sentenza non avrebbe valorizzato le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), ritenuti credibili , avendo il primo affermato di conoscerlo,di sapere che esercitava l’attività di muratore,ma di non sapere di delitti dallo stesso commessi e di non averlo mai visto negli incontri con altri esponenti della cosca; mentre il secondo avrebbe confermato di conoscerlo, ma non come uomo d’onore. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione per mezzo del difensore di fiducia,deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari alla motivazione exart. 173 disp. att. cod. proc. pen. 4.1. Con il primo motivo,il ricorso lamenta, ai sensi dell ’ art. 606 , comma 1 , lett. b),c)ed e), cod. proc. pen. , la inosservanza o erronea applicazione de gli artt. 416-biscod. p en . , 125 , 191 , 192 , 530 , 533 e 546 , comma 1 , lett. e ) , c od . p roc . pen.,con riferimento al delitto associativo contestato al capo 2) della rubrica . La Corte di appello motiverebbe l’affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato associativo a partire datalune sentenze irrevocabili e dalle propalazioni di alcuni collaboratori di giustizia,tra cui [OSCURATO:PERSONA] , il quale avrebbe riferito che [OSCURATO:PERSONA] era un « esattore » a l servizio del l a cosca d i Resuttana s i n d a l 1995 , precisamentenelle due borgate limitrofe di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , dapprima agli ordini diLo [OSCURATO:PERSONA] e, indi , di [OSCURATO:PERSONA] e dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] ePierino; e che , i n tale veste , egli avrebbe costantemente foraggia t o , con ingenti somme,la consorteria mafiosa, per poi venire marginalizzato con il subentro di [OSCURATO:PERSONA] al vertice del sodalizioa causa della sua parentela con un poliziotto e per la scarsaconsiderazione in cui lo teneva i l capo - famiglia. E accanto alle dichiarazioni di Scarparo sarebbe stata valorizzata soltanto la conversazione con [OSCURATO:PERSONA],intercettata il 7 agosto 2016 , su cui avrebbe riferito il teste di polizia giudiziaria [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la difesa,tuttavia, lo stesso teste avrebbe riferito che prima di quella conversazione [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe mai stato “attenzionato”dagli inquirenti e che, dopo di essa,non sarebbero stati individuati ulteriori elementi di prova a suo carico. Quanto alledichiarazioni rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA],si osserva che all’udienza del 16 marzo 2023costui avrebbe dapprima riferito di condotte tenute da [OSCURATO:PERSONA] nel 1995 e nel periodo 2007–2008; e , tuttavia , in sede di controesame,sarebbe, invece , emerso che i l 16 dicembre 2008 egli aveva escluso che [OSCURATO:PERSONA] facesse parte di [OSCURATO:PERSONA] in quanto era il cognato del poliziotto Schifani,della scorta del magistrato [OSCURATO:PERSONA] . Dunque , ta l i dichiarazioni sarebbero caratterizzate da una allarmante « progressione accusatoria » e sarebbero,inoltre, prive dei necessari « riscontri esterni individualizzanti » , non potendo ritenersi riscontrate dal contenuto della citata conversazione d el 2016 , avvenuta tantissimi anni dopo i fatti narrati dal collaboratore . In ogni caso , l e dichiarazioni del collaboratoredelineerebbero «un fatto nuovo» rispetto a ll ’ odierna contestazione e sarebbero,quindi,inutilizzabili ai sensi degli artt. 518 e 521 c od . proc. p en . , avendo [OSCURATO:PERSONA] fatto riferimento a episodi estorsivi non meglio precisati e mai contestati n el presente procedimento. Quest ’ ultimo aspetto delineerebbe un ulteriore profilo di illogicità della ricostruzione,posto che a [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato contestato,da un lato, di avere mantenuto , tra l ’ agosto 2016 e il 4 dicembre 2020, rapporti con esponenti mafiosi di altre famiglie , di avere «organizzato e coordinato attività estorsive,nonché atti ritorsivi nei confronti di imprenditori/commercianti della zona»e di avere « provveduto al mantenimento degli affiliati detenuti e alla corresponsione pro quotadei proventi dell’associazione mafiosa»; e, tuttavia , dall ’ altro lato , non gli sarebbe stato contestato alcun episodio di estorsione o di danneggiamento o di minaccia o altro «delitto-fine» dell’associazione. In definitiva,la sentenza impugnata fonderebbe la colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato associativo sulle frequentazioni con il solo [OSCURATO:PERSONA], in realtà dovute a una causale lecita; sicché sarebbe rimasto sostanzialmente indimostrato che egli abbia concretamente assunto un « ruolo» all ’ interno del sodalizio,alla cui vita egli abbia dato un effettivo apporto causale «prendendovi parte»,non potendo ritenersi sufficiente un’astratta «messa a disposizione», non seguita da comportamenti visibili significativi dello svolgimento di quel «ruolo», come chiarito dalle sentenze “Mannino”e “Modaffari”,secondo cui il soggetto deve avere fornito un qualsivoglia «apporto concreto», sia pur minimo , alla vita dell’associazione,tale da fare ritenere avvenuto l’inserimento attivo con carattere di stabilità e consapevolezza oggettiva. Nel caso di specie,infatti, la sentenza impugnata opererebbe una inammissibile doppia presunzione,posto che al fine di dimostrare la «partecipazione» di [OSCURATO:PERSONA] al reato associativo presumerebbe la commissione di condotte estorsive da cui presumerebbe,ulteriormente, la sua «intraneità» al sodalizio mafioso. Infatti , a nulla varrebbe la « scorciatoia » probatoria utilizzata in sentenza ovvero che la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio venga ritenuta provata ad agosto 2016 e che,al contempo, essa sia ritenuta risalente nel tempo,come dichiarato da [OSCURATO:PERSONA]. 4.2. Con il secondo motivo,il ricorso censura, ex art. 606 , comma 1 , lett. b ) , c) ed e),cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione de gli artt. 416 - bis,quarto comma, c od . p en . , 125 e 546 , comma 1 , lett. e ) , c od . p roc . p en . , con riferimento alcapo 2) dell’imputazione,per avere la sentenza ritenuto sussistente, nei confronti d i [OSCURATO:PERSONA] , l ’ aggravante d el carattere armato dell ’ associazione mafiosa, senza che , nell ’ ambito del presente processo , s i a stato provato il possesso di armi da parte di [OSCURATO:PERSONA] né da parte dell’organizzazionecriminale nel suo complesso.Infatti, l ’aggravante sarebbe stata motivata con i l fatto che [OSCURATO:PERSONA] è notoriamente un sodalizio armato , con ciò confondendosi la realtà sociologico-criminale caratterizzante tale associazione con quella riferibile alla specificastruttura criminale in cui si sarebbe realizzata , nella specie , la condotta partecipativa.Infatti, i l possesso d i un ’ arma da parte dell ’ imputato sarebbe stato accertato,masenza uno spec i fico collegamento con la realtà associativa. 4.3. Con il terzo motivo,il ricorso denuncia, ai sensi dell ’ art. 606 , comma 1 , lett. b),c) ed e),cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 62-bis,132 e 133 cod. p en . , 125 e 546 , comma 1 , lett. e ) , c od . p roc . p en . La sentenza impugnata avrebbe motivato i l mancat o riconoscimento delle attenuanti generichecon la rilevante gravità dei reati , l ’ intensità e riprovevolezza del dolo,l’assenza di qualsiasielemento suscettibile di favorevole valutazione , non avendo gli imputati manifestato alcun tangibile segno di resipiscenza. Essa avrebbe,dunque,fornito una motivazione «apparente» siccome comprensiva delle posizioni ditutti gli imputati,senza distinguere per ciascuno di essi. Inoltre,la sentenza impugnata sarebbe censura bile i n quanto mancante di adeguata motivazione in ordine alla commisurazione della pena , determinata in misura non prossima ai minimi edittali. 5. In 28 novembre 2025 il Procuratore generale ha depositato in Cancelleria una sua memoria contenente [OSCURATO:PERSONA],con cui ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi degli imputati. 6. In data 1° dicembre 2025 è pervenuta una memoria a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che in rappresentanza della parte civile [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA],in persona del presidente pro tempore, ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti alla refusione degli onorari e delle spese sostenute dalla parte civile per il presente grado di giudizio,come da nota spese allegata. 7. In data 1° dicembre 2025 è pervenuta una memoria a firma dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA],che in rappresentanza della parte civile [OSCURATO:PERSONA] , in persona del presidente pro tempore,ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. 8. In data 1° dicembre 2025 è pervenuta una memoria a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che in rappresentanza delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] del Commercio, del Turismo , dei Servizi , delle Professioni e delle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Palermo,[OSCURATO:PERSONA] per l’Italia Palermo e [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e dei Servizi – [OSCURATO:PERSONA] di Palermo , ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi o il loro rigetto. 9. In data 1° dicembre 2025 è pervenuta una memoria a firma dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA]Amico,che in rappresentanza della parte civile [OSCURATO:PERSONA] per la Lotta contro le Illegalità e le Mafie “[OSCURATO:PERSONA]”,ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi o il loro rigetto. 10. In data 1° dicembre 2025 è pervenuta una memoria a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA],che in rappresentanza delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] S.C.S. -[OSCURATO:PERSONA] e S.O.S. [OSCURATO:PERSONA],ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. 11. In data 2 dicembre 2025 è pervenuta una memoria a firma dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA],che in rappresentanza della parte civile [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Iricorsiproposti nell’interesse degli imputati sono, nel complesso , in fondat i e,pertanto,devono essere integralmente rigettati . 2. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in cinque motivi. 2.1. Con il primo motivo,il ricorso deduce violazione di legge e illogicità della motivazione nella parte in cui,con riferimento al delitto previsto dall’art. 416-bis, secondo e terzocomma,cod . p en . , ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] si fosse avval so della forza d’intimidazione propria del sodalizio e avesse rivestito il ruolo dicapo dell’organizzazionemafiosa. Va preliminarmente ricordato che,secondo la giurisprudenza di legittimità, la condotta di partecipazione ad un’associazione di tipo mafioso si sostanzia nello stabile inserimento dell’agente nella struttura organizzativa delsodalizio,che deve dimostrarsi idoneo,per le caratteristiche assunte nel caso concreto, a dare luogo alla «messa a disposizione»della consorteria, per il perseguimento dei comuni fini criminosi(Sez. U n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari , Rv. 281889 – 01) . In altri termini, va consid erato partecipe dell ’ organizzazione criminale l’affiliato che «prende parte»attiva al fenomeno associativo, attraverso una condotta fattiva a favore della consorteria,estrinsecantesi in un contributo , anche in forme atipiche , ma effettivo,concreto e visibile alla vita dell’organizzazione criminale, tale da presentare uncarattere di stabilità, che in genere è dimostrato dal la fidelizzazione dei comportamenti,dal rispetto delle gerarchie e delle regole e da l puntuale adempimento degli ordini ricevuti dal gruppo di appartenenza. La sentenza impugnata si è ben allineata all’anzidetta cornice di principio , dando atto,in primo luogo, d i una fitta e articolata trama relazionale intessuta dall’imputatocon esponenti mafiosiappartenenti anche ad altre famiglie e ad altri mandamenti (tra cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , SalvatoreDi [OSCURATO:PERSONA]),che è stata riattivata subito dopo la sua scarcerazione per avvenuta in data 21 gennaio 2016 a seguito dell’espiazione della pena inflittagli con sentenza della Corte di assise di appello di Palermo in data 18 marzo 2002 , irrevocabile il 3luglio 2003, per il delitto di partecipazione all ’associazione mafiosa [OSCURATO:PERSONA] nostra, commessodagli anni ‘90 sino all’arresto in data 9 agosto 2001. Indi , la Corte territoriale ha sottolineato una serie di specifici elementi di fatto indicativi del ruolo rivestito daGaetano [OSCURATO:PERSONA] non già come mero partecipe , quanto come soggetto investito di un ruolo apicale del sodalizio,ovvero:le condotte con cui egli avevaautorizza to o , all ’ opposto , vieta to le attività economic he , talora financo illecite,nel territorio della borgata di competenza della famiglia dell’[OSCURATO:PERSONA] e nel contiguo territorio di [OSCURATO:PERSONA] (si vedano,in proposito, la conversazione del 4 febbraio 2016,citata a pag. 48 della sentenza impugnata ; quella del 8 maggio 2017,n. 18170, tra lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , riportata a pag. 49 di essa ; quelle del2 giugno 2017 e del 25 luglio 2017 , indicate a pag. 50; quella del 2 maggio 2017,riportata a pag. 51 della sentenza impugnata);la fruizione, durante la detenzione,di « cose , giacche , tante cose » fornitegli da [OSCURATO:PERSONA] , titolare del “Trizzano”,noto ristorante della zona , il quale aveva anche tentato, incautamente, di consegnargli, dopo la scarcerazione,una busta con il denaro oggetto del consueto “pizzo”(v. conversazione del 15 aprile 2017 , a pag. 52 della sentenzaimpugnata); le richieste di intercession e da parte di imprenditori locali , come quella per la fornitura di calcestruzzo a favore della società edile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., confiscata nel 2011 dalla Corte di appello di Palermo (v. la conversazione intercettata i l 30 settembre 2016 , a pag. 53); l e richieste di intervento rivoltegli per la risoluzione di controversie,in particolareper il recupero di crediti(v. le conversazioni del 12, 19 e 24 febbraio 2017 , indicate alle pag g . 53 - 54); il sostegno elettorale richiesto gli in occasione delle ele zioni comunali palermitane del 2017 (v. l’intercettazione del16 febbraio 2017di cui all a pag. 54 della sentenza impugnata);il controllo del mercato del pescespada e del tonno nella borgata, realizzato impo nendo , ai commercianti di zona , il prezzo per l’acquisto all’ingrosso della merce (v. quanto riportato alle pag g . 55 e 56 in particolare con riferimento alla telefonata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]); i l controllo delle attività estorsive realizzato per conto e nell’interesse della famiglia mafiosa (v. le conversazioni in data1 settembre 2016 tra [OSCURATO:PERSONA] e il nipote [OSCURATO:PERSONA] ein data 19 marzo 2018tra lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],riportate alle pagg. 56 – 60 della sentenza impugnata). Accanto a tali specifiche circostanze,la sentenza impugnata ha anche valorizzato la presenza dell’imputato,il 13 giugno 2016 , a bordo del peschereccio che accompagnava in mare la “vara”di Sant’[OSCURATO:PERSONA], patrono dell’[OSCURATO:PERSONA].Tale presenza,considerato che a bordo del natante erano stati ammessi soltanto il conducente, la banda musicale e alcuni religiosi , è stata sottolineata , con apprezzamento di merito non manifestamente illogic o , quale circostanz a evocativa,sul piano simbolico,del ruolo riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] nel contesto di riferimento, trattandosi di una cerimonia cui partecipava l’intero quartiere, rientrante nella «competenza territoriale» della famiglia mafiosa. A fronte dell’ampia e articolata motivazioneresa dalla Corte territoriale, che ha individuato una serie di specifici indicatori fattuali del ruolo attivo rivestito da [OSCURATO:PERSONA], finalisticamente orientato al la preservazione del la famiglia mafiosa dell’[OSCURATO:PERSONA],il ricorso,lungi dal confronta rsi criticamente con tale quadro complessivo,attraverso il quale la sentenza impugnata ha dato congrua risposta ai motivi di appello,si è invece soffermato, in maniera rapsodica e frammentaria , soltanto su alcun i passaggi motivazionali , strumentalmente richiamati per sollecitare una rilettura alternativa degli elementi fattuali del la decisione , pacificamente inammissibile in sede di legittimità. Così come inammissibile si rivela il tentativo della difesa di suggerire una differente interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate,peraltro selezionate in maniera ancora una volta frammentata,atteso che l’attribuzione di significato aldato intercettativo costituisce questione di fatto,rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale,ove risulti rispettosa, come nella specie, d e i criteri di congruità e razionalità , si sottrae alla possibilità del sindacato di legittimità (Sez. U , n. 22741 del 26/02/2015,Sebbar, Rv. 263715 - 01). Pertanto, il primo motivo di doglianza si configura , in conclusione, come complessivamenteaspecifico e, in ogni caso , come manifestamente infondato. 2.2. Con il secondo motivo,il ricorso prospetta la violazione degli artt. 56, 110 , 629 cod. pen. e 192 cod. proc. pen., nonché l ’ assenza e l ’illogicità della motivazione e il travisamento della prova in relazione a ll ’ intercettazione del 4 ottobre 2016,riportata a pag. 62 della sentenza impugnata, dalla quale , secondo la difesa,si ricaverebbe che la vittima, [OSCURATO:PERSONA] , doveva ancora essere avvicinata,di tal che la persona che i loquenti indicavano come « spaventata » potrebbe non essere costui. Una conclusione , questa , che secondo il ricor rente sarebbe stata confermata dal racconto del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA],secondo cui i [OSCURATO:PERSONA] erano stati sottoposti ad estorsione dallo stesso collaboratoresu autorizzazione di [OSCURATO:PERSONA] . Tali circostanze , secondo la tesi difensiva, escluderebbero, sul piano logico, l’avvenuta integrazione del tentativo di estorsione contestato. Osserva, sul punto, il Collegio che la lettura del dato probatorio offerta dalla difesa non consente, anche nel confronto con le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] , di configurare alcun travisamento della prova, che la giurisprudenza di legittima rinvienein presenza di una motivazione che abbia rappresentato il dato probatorio in maniera difforme da quello realmente acquisito,quando ciò sia avvenuto in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili,il riscontro di una siffatta non corrispondenza . Al contrario , quella accreditata dal ricorso è soltanto una delle possibili interpretazioni del contenuto dell’intercettazione acquisita,per il tramite di un captatore informatico,il 4 ottobre 2016,sicché deve ritenersi preclusa, in questa sede , ogni operazione rivalutativa intesa a delineare scenari alternativi di ricostruzione della concreta vicenda fattuale. La Corte territoriale, in fatti , ha evidenziato , in particolare a lla pag. 61 , che l’impresa [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.era stata,per anni , sottoposta a estorsione da parte del mandamento mafioso di Resuttana,fin dal periodo in cui esso era diretto da [OSCURATO:PERSONA],anche attraverso l’imposizione di un servizio di vigilanza privata; e, all’uopo,ha ricostruito la successione nella titolarità del diritto alla riscossione, secondo una scansione del tutto armonica, sul piano logico , rispetto al le dichiarazioni diMacaluso. Costui , infatti , ha riferito di essere stato autorizzato all’estorsione da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA],capo mandamento di Resuttana, descrive ndo una modalità operativamantenuta sino al momento del suo arresto nel 2017; laddove la nuova imposizione era stata, invece, realizzata , do po il subentro di [OSCURATO:PERSONA],aun livello organizzativo “ inferiore ” rispetto a quello del mandamento, cioè al livellodella famiglia mafiosa dell’[OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, il racconto del collaboratore non contraddice affatto , sul piano logico , la lettura dell ’ intercettazione del 4 ottobre 2016 offerta dalle due sentenze di merito. Inoltre,la sentenza impugnata ha interpretato la frase «lo stanno andando ad acchiappare» come riferita a un precedente avvicinamento di [OSCURATO:PERSONA] per costringerlo a pagare (attestato dalla conversazione di cui al progressivo n. 5236 tra lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e il nipote,[OSCURATO:PERSONA], avvenuta la notte dell ’ 1 settembre 2016,nella quale il primo diceva «ora lo acchiappo. [OSCURATO:PERSONA], questi di qua ... perché non ha pagato») e agli effetti che questo pregresso episodio aveva prodotto («quello si è spaventato»: v. la conversazione del 4 ottobre 2016 con il fratello [OSCURATO:PERSONA]),per arrivare a concludere che , diversamente da quanto opinato dalla difesa,la pretesa estorsiva era già stata avanzata nei confronti de lla vittima che, seppur spaventata , non aveva ancora pagato , sicché dovevano ritenersi integrati gli estremi del tentativo punibile. E quanto alla chiara identificazione del proposito criminoso,che il ricorso ha genericamente posto in dubbio,essa è stata puntualmente posta in luce attraverso il riferimento alle chiare espressioni utilizzate nelle conversazioni intercettate (v. pag. 62 della sentenza, «questi devono pagare»).Una valutazione , que lla compiuta dai Giudici di merito , che è stata resa con motivazione che, collocandosi nell ’ alveo di una fisiologica opinabilità di apprezzamento del dato probatorio, si rivela immune d a i profili di illogicitàdedotti dalla difesa dell ’ imputato . 2.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce la violazione ederronea applicazione degli artt. 629 cod. pen. e 192 cod. proc. pen.e il vizio di motivazione in relazione al delitto di estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA],contestato al capo 4). Osserva il Collegio che la motivazione resa,sul punto, dalle due sentenze di merito ha puntualmente ripercorso la genesi dell’episodio estorsivo ascritto,quale mandante,a [OSCURATO:PERSONA] e, quale esecutore materiale , a [OSCURATO:PERSONA] , il quale è stato condannato,in via definitiva, in altro procedimento penale. In particolare,dalla conversazione intercettata il 10 maggio 2018 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],riportata alle pagine 67 e 68 della sentenza impugnata , è emerso che il primo aveva dato ordine ai suoi subordinati,dapprima Navarra e,poi, a fronte del rifiuto opposto dacostui, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] , di costringere [OSCURATO:PERSONA] ad allontanarsi dalluogo in cui vendeva anche la birra in assenza dell ’ autorizzazione del clan ([OSCURATO:PERSONA]: «c’è uno che è cornutello, rompigli le corna… » ) ; e che [OSCURATO:PERSONA] , condividendo gli ordini ricevuti , aveva riconosciuto che l ’ ambulante aveva sbagliato verso il capo del sodalizio(«…ha sbagliato nei suoi confronti, zio… » ). Tale ricostruzione,operata con motivazione congrua e logica,è stata avversata a partire da una sorta di travisamento per omissionein cui sarebbe incorsa la sentenza, costituito dalla mancata considerazione di un passaggio della conversazione del 10 maggio 2018 nel quale [OSCURATO:PERSONA] avrebbe affermato chiaramente che la questione non gli interessava e che [OSCURATO:PERSONA] se la doveva sbrigare con «Palu’»,dal momento che egli «non voleva discussioni». In realtà , tale passaggio non si presta affatto,come invece vorrebbe la difesa, a un ’ unica interpretazione, suscettibile di attribuire ictu oculi un opposto significato alla conversazione in parola,quanto a una delle possibili opzioni di senso attribui bili alla conversazione,sicché la censura mossa dalla difesa si configura, in definitiva , come un sindacato della valutazione del dato probatorio da parte del Giudice di merito,pacificamente non consentita in sede di legittimità. 2.4. Con il quarto motivo il ricorso censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 416-bis,quarto comma, cod. pen. e degli artt. 125 , 546 , comma 1 , lett. e),cod. proc. pen.,nonché il vizio della motivazione in relazione alla configurabilità dell’aggravante concernente il carattere armato dell’associazione mafiosa. Osserva,in proposito, il Collegio che , ai sensi dell ’ a rt. 416 - bis , quarto comma , cod. pen.l’associazione mafiosa si considera armata quando i partecipanti abbiano la disponibilità,per il conseguimento delle finalità dell’associazione stessa, di armi o di esplosivi, anche se occultati o tenuti in luogo di deposito e anche se concretamente e fisicamente non siano stati individuati (Sez. 6 , n. 55748 del 14/09/2017,Macrì,Rv. 271743 - 01; Sez. 1 , n. 14255 del 14/06/2016 , dep. 2017 , Ardizzone,Rv. 269839 - 0 1). La consolidata giurisprudenza di legittimità qualifica l’aggravante in parola come oggettiva,per la cui applicazione a carico del singolo partecipe è,dunque, richiesto che costui sia consapevole del possesso , da parte di altri associati,di armi strumentali agli interessi della cosca; o che , comunque , egli lo ignori per errore determinato da colpa (Sez. U,n. 25191 del 27/02/2014, Iavarazzo,Rv. 259589 -01). Tale disponibilità è stata accertata,nel presente processo, a partire da una serie di elementi di prova,costituiti dai contenuti di alcune sentenze irrevocabili, acquisite nel giudizio di appello e legittimamente utilizzabili ai sensi dell’art. 238- biscod. proc. pen. In questa prospettiva, è stato evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] ha fatto parte di [OSCURATO:PERSONA] nostrafin dai primi anni ‘90,come accertato con la sentenza di condanna in data 18 marzo 2002 riportata al n. 5 del casellario; e che,in passato,è statocondannato, con sentenza irrevocabile , per reati di violazione della disciplina delle armi. Inoltre, è stato sottolineato che la famiglia mafiosa dell’[OSCURATO:PERSONA] fa parte del mandamento di Resuttana,i cui esponenti sono stati condannati,con plurime sentenze irrevocabili acquisite in giudizio, per reati di sangue. E soprattutto dalla sentenza della Corte di appello di Palermo emessa,in data 30 giugno 2022,nel parallelo procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (irrevocabile il 7 giugno 2023),è emerso, in più occasioni , che gli associati avevano la disponibilità di armi (si citano le conversazioni intercettate il 15 giugno 2017 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e il 10 gennaio 2018 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). Inoltre,[OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile, unico tra gli odierni imputati,dei delitti di estorsione consumata e tentata, ovvero di reati che, in quanto commessi con minaccia o violenza alla persona , postulavano,inevitabilmente, la possibilità dell ’ uso di armi , la cui disponibilità in capo al sodalizio non avrebbe potuto essere, incolpevolmente , ignorata dall’imputato. Il motivo è,dunque, complessivamente infondato. 2.5. Con il quinto motivo il ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 81,62-bis,133 cod. pen. nonché l’omessa motivazione in relazione alla commisurazione degli aumenti di pena disposti per i reati satellite e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2.5.1. Con riferimento al primo profilo, va ricordato che in tema di reato continuato,il giudice, nel determinare la pena complessiva , oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base,deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U,n. 47127 del 24/06/2021,Pizzone, Rv. 282269 - 01). Nel caso di specie la Corte territoriale ha sottolineato che gli aumenti disposti a titolo di continuazione,determinati dal primo Giudice in 2 anni di reclusione per l’estorsione consumata e in 1 anno di reclusione per quella tentata , dovevano ritenersi congrui,trattandosi di reati pluriaggravati e di elevato allarme sociale , commessi da un soggetto pluripregiudicato e socialmentepericoloso. Ne consegue che la deduzione difensiva relativa a un ’ omessa motivazione sul punto deve ritenersi manifestamente infondata. 2.5.2. Quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche va ricordato che secondo l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,essopuò essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo,a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis,disposta con il dl. 23 maggio 2008,n. 92,convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008,n. 125, per effetto della quale , ai fini della concessione della riduzione di pena, non è più sufficiente l a sol a condizione di incensuratezza dell’imputato (cfr.,ex multis, Sez. 1 , n. 39566 del 16/02/2017 , Starace,Rv. 270986 - 01). Nel caso esaminato la Corte territorialesi è uniformata alla anzidetta cornice di principio,rilevando l’assenza di specifici elementi di fatto in grado di giustificare la riduzione della pena e ha , al contrario , sottolineato la gravità dei reati e l’intensità del dolo, nonché l ’ allarmante biografia criminale dell ’ imputato , indicativa di una spiccatissima pericolosità sociale. Ne consegue,pertanto, la manifesta infondatezza della censura. 3. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in tre motivi. 3.1. Con il primo motivo il ricorso deduce la violazione degli art. 220 e 603 cod.proc. p en . in relazione al rigetto della richiesta di rinnovazione dell ’ istruzione dibattimentale formulata ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen. al fine di disporre una perizia diretta ad accertare «se il primo luogo della registrazione delle conversazioni captate sia avvenuto unicamente presso il server della Procura» , tenuto conto di un asserito anomalo disallineamento temporale di alcune intercettazioni trascritte nei brogliacci. 3.1.1. Va premesso che a norma dell’art. 268,comma 3, cod. proc. pen. , le operazioni di intercettazione possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati presso gli uffici requirenti procedenti. Secondo la giurisprudenza di legittimità tale disposizione non si riferisce al l’ascolto delle conversazioni captate,il quale, al pari delle attività di verbalizzazione ed eventuale riproduzione dei dati,può avvenire “ in remoto ” presso gli uffici della polizia giudiziaria,ma si riferisce, invece, all ’ attività di registrazione , la qu ale , dunque , deve essere avvenuta nei locali della procura della Repubblica mediante l’utilizzo degli impianti ivi esistenti(così Sez. U, n. 36359 del 26/06/2008 , Carli , Rv. 240395 - 01; nella giurisprudenza più recente v. , in termini , Sez. 5 , n. 1781 del 28/10/2021,dep. 2022, Turiano , Rv. 282427 – 01) . Ne consegue , altresì , che la registrazione non può essere effettuata nemmeno presso l’operatore telefonico,il quale deve limitarsi a trasferire il flusso comunicativo, deviandolo presso gli impianti installati presso gli uffici requirenti procedenti,presso i quali, come detto , le intercettazioni devono essere memorizzate. 3.1.2. Nel caso di specie,come già osservato, la difesa aveva adombrato , a partire daun asserito disallineamento temporale di alcune intercettazioni trascritte nei brogliacci,che il segnale del captatore fosse rimbalz ato presso altro server , non presente presso la Procura di Palermo,per poi giungere presso i banchi di ascolto di riferimento,sicché la registrazione del segnale sarebbe avvenut a solo successivamente presso la locale Procura. Ora,già così formulata, la richiesta avrebbe reso superfluo l ’ approfondimento invocato,peraltro richiesto, a pag. 4 dell ’ atto di appello , in maniera del tutto generica, ovverosul presupposto che le questioni difensive avessero trovato una replica,da parte del Tribunale, attraverso obiezioni « non provate » , articolate attraverso «mere valutazioni prive di rilievi tecnici». Infatti, come detto , ciò che rileva,ai sensi dell’art. 268, comma 3 , cod. proc. pen. , è che la registrazione sia avvenuta attraverso gli impianti presenti negli uffici della Procura della Repubblica e non già che il segnale possa essere transitato ilserver dell ’ operatore telefonico . E che,del resto, i dati catturati da captatore informativo , oggetto di registrazione attraverso gli impianti della locale Procura della Repubblica e di successiva memorizzazione nel server dello stesso ufficio , fossero trasmessi dal la centrale dell’operatore telefonico, è circostanza che la stessa sentenza ha dato per acquisito. Tuttavia, come ben spiegato da i Giudici di merito , ciò non aveva comportato affatto il transito dei dati nel server della società noleggiatrice delle apparecchiature,dovendo il ricordato disallineamento temporale imputarsi, nei casi di scarsa copertura,a una procedura di sicurezza che viene attivata in caso di assenza del segnale e in attesa delsuo ripristino, allorché la prima registrazione della conversazione viene memorizzata momentaneamente sul dispositivo, venendo dapprima messa in coda,per poi riprendere la trasmissione ove il device, dopo il ritorno del segnale, dovesse ritentare un nuovo inoltro.Per questa ragione, dunque, ad alcune captazioni era stato attribuito un numero progressivo successivo a quello attribuito a captazioni precedenti,posto che le prime erano state momentaneamente messe in codain attesa del ripristino del segnale. Laricostruzione ora sintetizzata è stata compiuta dai Giudicidi merito a partire dai puntuali chiarimenti forniti, in sede di esame testimoniale , dal vicequestore [OSCURATO:PERSONA],in servizio presso la D.I.A di Palermo, e dall ’ ingegner [OSCURATO:PERSONA], amministratore delegato della società Innova che aveva dato a noleggio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo le apparecchiature tecniche utilizzate per le intercettazioni (si vedanole pagg. da 27 a30 della sentenza impugnata). A partire da tali informazioni la Corte territoriale ha,dunque, ritenuto non necessario procedere al richiesto approfondimento peritale. Tale valutazione è stata adeguatamente motivata,tenuto conto del carattere meramente esplorativo e finanche congetturale della richiesta difensiva , che non è stata formulata , da quanto si ricava dalla sentenza e dal ricorso,a partire da un alternativo scenario ricostruttivo di natura tecnica,mai compiutamente illustrato in sede di appello e di motivi aggiunti. In altri termini,in assenza di valide obiezioni di natura tecnica rispetto alle informazioni acquisite in sede di esame testimoniale , la Corte di appello ha legittimamente ritenuto di non dove r proceder e ad ulteriori approfondimentiattraverso lo strumento della perizia. In questa sede, tuttavia , il ricorso pare soffermarsi non sol tanto sull’ingiustificato rigetto di disporre una perizia sulle modalità della captazione e della relativa registrazione dei dati acquisiti per tale via,ma anche sull’assenza di competenze tecniche in capo ai due testimoni; profilo evidentemente correlato al precedente ma non legato ad esso da un rapporto di implicazione necessaria. In proposito, anche a prescindere dal connotato di novità della censura dedotta,deve osservarsi che il motivo è, comunque , generico e apoditticamente articolato, muovendo esso da un presupposto indimostrato , ovvero che le informazioni riferite dai due testi richiedessero competenze tecniche che essi non possedevano,non rientrando esse n el bagaglio professionale da loro acquisito nel tempo. E tutto ciò,si ribadisce, senza nemmeno ipotizzare spiegazioni alternative a quelle da costoro offerte e senza censurare eventuali imprecisioni espositive o la commissione di veri e propri errori tecnici nella ricostruzione delle modalità di trasmissione dei dati intercettati dal captatore informatico. Donde la complessiva inammissibilità delle relative censure,siccome generiche, aspecifiche e , in ogni caso,manifestamente infondate. 3.2. Con il secondo motivo il ricorso prospetta,invece, la violazione degli artt. 271,267 e 268 cod. p roc . p en . e ciò sotto due distinti profili. 3.2.1. Sotto un primo aspetto la difesa deduce che le intercettazioni disposte in altro procedimento,e precisamente in quello contrassegnato con il n. 7671/07 e relativo all’omicidio dell’agente [OSCURATO:PERSONA] e della moglie,sarebbero affette, nel presente processo,da inutilizzabilità patologica. Ciò in quanto all ’ epoca in cui fu commesso il delitto,il 5 agosto 1989, non era in vigore l’art. 13, l egge n . 203 del 1991,sicché non sarebbe stato possibile applicare la disciplina dettata, in materia di intercettazioni,per i delitti di criminalità organizzata , in relazione ai quali è richiesta la mera esistenza di sufficienti indizi di reitàed è previsto un termine più lungo di durata delle intercettazioni rispetto a quello ordinario contemplato dall’art.268 cod. proc. pen.In ogni caso, si opina che i fatti oggetto delle captazioni in parola non avrebbero riguardato fatti di criminalità mafiosa, posto che l a riconducibilità a tale ambito dell’anzidetto duplice omicidio non sarebbe stata dimostrata,non essendo la condanna di [OSCURATO:PERSONA] divenuta definitiva ed essendo stata la condanna del coimputato,[OSCURATO:PERSONA],annullata con rinvio dalla Corte di cassazione. Osserva,in proposito, il Collegio che la prima deduzione è manifestamente infondata. È, infatti , evidente , stante la natura processuale della disciplina in parola,che per stabilire il regime applicabile non deve farsi riferimento a quello vigente nel momento di commissione del reato,quanto a quello in vigore nel momento in cui erano state autorizzate le intercettazioni,sicché non ha alcun rilievo il fatto che,nel 1989,la disciplina dettata dall’art. 13, legge n. 203 del 1991 non fosse già stata introdotta. Quanto,poi, alle ulteriori argomentazioni difensive , la circostanza che non sia stata ancora dimostrata,con sentenza definitiva, la matrice mafiosa del duplice omicidio non ne impedisce affatto l ’ acquisizione nel presente procedimento , essendo necessario,ai fini della legittima applicazione della disciplina speciale dettata dall’art. 13,legge n. 203 del 1991, che la motivazione del decreto autorizzativo abbiafatto riferimento alla esistenza di sufficienti indizi in ordine alla commissione di un delittodi criminalità organizzata e non certo che vi sia stata una sentenza di condanna definitiva che abbia confermato l’ipotesi accusatoria. Fermo restando che proprio la condanna, sia pure non ancora definitiva , di [OSCURATO:PERSONA] per tale duplice omicidio costituisce il più significativo riscontro alla correttezza dell’originaria qualificazione da parte dei relativi decreti autorizzativi.In ogni caso,questi ultimi sono stati ritenuti motivati in maniera del tutto adeguata attraverso il rinvio alle informative della D.I.A.,sia con riguardo alla sussistenza di sufficienti indizi di reità, sia in relazione alla necessità di avvalersi di tali mezzi investigativi (sul punto si vedano, in particolare,le pagg. 33 e 34 della sentenza impugnata). 3.2.2. Sotto un secondo profilo, la difesa deduce il carattere apparente della motivazione resa con riferimento ai decreti di autorizzazione delle intercettazioni emessi nel presente procedimento; e ciò in quanto essi riport erebber o , pedissequamente,il contenuto della prima nota di polizia giudiziaria del 26 ottobre 2015,la qualenon riporterebbe l’esistenza di indizi gravi e/o sufficienti,atteso che nel lungo e ininterrotto periodo di detenzionedi [OSCURATO:PERSONA], dal 2001 al 2016 , non sarebbero emersi a suo carico indizi di coinvolgimento in attività criminali , anche perché egli era sottoposto al regime dell’art. 41-bis Ord. pen. , che gli impediva qualunque collegamento con la cosca. Pertanto, l ’ oggetto delle intercettazioni avrebbe potuto riguardare soltanto la circostanza nuova costituita dall’esito dell’incidente probatorio dei due collaboratori,il cui contenuto era noto e favorevole a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],non potendo l’intercettazione supportare alcuna responsabilità del detenuto e apparendo, pertanto , non assolutamente indispensabile ai fini della prova.Solo formale sarebbe, dunque , la motivazione della sentenza nella parte in cui riterrebbe che i decreti disposti nel presente procedimento abbiano motivato congruamente le ragioni di condivisione delle note della polizia giudiziaria, dalle quali si trarreb bero elementi per ritenere che lo stesso [OSCURATO:PERSONA], all’indomani della sua scarcerazione , avesse ripreso il comando della famiglia mafiosa dell’[OSCURATO:PERSONA],anche avvalendosi del contributo dei familiari. In particolare,la sentenza non motiverebbe sulle ragioni della permanenza delle esigenze che giustificavano l’intercettazione. In proposito deve,nondimeno, rilevarsi che i decreti di autorizzazione delle intercettazioni disposte nel presente procedimento,come pure i decreti di proroga, risultanocongruamente motivati, innanzitutto sotto il profilo della configurabilità dei sufficienti indizi.I provvedimenti in questione, infatti, hanno fatto puntuale richiamo alle informative di reato nelle quali sono stati indicati plurimi elementi di fatto in ordine al contributo reso da [OSCURATO:PERSONA] alla riorganizzazione della famiglia mafiosa dell’[OSCURATO:PERSONA] da parte del fratello [OSCURATO:PERSONA],subito dopo la sua scarcerazione.Del pari, essi hanno indicato , secondo quanto stabilito dagli artt. 266 e 271 cod. proc. pen.,le ragioni della assoluta necessità delle proroghe (si veda quanto esattamente riportato alle pagg. da 34 a 36 della sentenza impugnata). Ne consegue, dunque, la complessiva infondatezza delle censure svolte con il secondo motivo. 3.3. Con il terzo motivo il ricorso denuncia la violazione dell’art. 416-bis,primo e terzo comma,cod. pen., in relazione al l ’ erronea configurabilità della fattispecie associativaa carico dell ’ imputato , anche sotto il profilo del vizio di motivazione . Richiamate le considerazioni già svolte nell’analisi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] per quanto concerne i principi giurisprudenziali in materia di condotta partecipativa a un’associazione mafiosa,deve osservarsi che la Corte territoriale ha posto a fondamento dell’affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] innanzitutto il dialogo del 7 agosto 2016 con il coimputato [OSCURATO:PERSONA] , valorizzando,altresì, talune conversazioni ritenute utili al fine di stabilire quale fosse la finalità dell’incontro tra i due. In particolare,secondo la ricostruzione accolta dalle sentenze di merito,l’abboccamento era stato concordato al fine di accertare chi avesse portato a conoscenza di [OSCURATO:PERSONA] il fatto che i fratelli di quest’ultimo,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , durante la sua detenzione si erano appropriati di gran parte del denaro provento dell’attività estorsivache era stato ad essi consegnato proprio da Costae,dunque, senza destinarlo , se non in minima parte,al mantenimento in carcere del congiunto.Dall’intercettazione in parola era , in particolare, emerso che [OSCURATO:PERSONA] aveva interpellato le vittime delle estorsioni compiute dallo stessoCosta, individuate in [OSCURATO:PERSONA] e in [OSCURATO:PERSONA];e che quest’ultimoaveva indicato nei fratelli dello stesso [OSCURATO:PERSONA] i destinatari finali delle somme estorte. C oerentemente con tale premessa le sentenze dimerito hanno evidenziato come, in occasione del dialogo del 7 agosto 2016,[OSCURATO:PERSONA] amme sso di avere ritirato da [OSCURATO:PERSONA] , insieme al fratello,denaro derivante dalle estorsioni, negando di averlo ricevuto in al tr e occasioni ma venendo smentito dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] , che gli r icordava di avere effettuato delle ulteriori dazioni di denaro destinate alla famiglia mafiosa e al fratello detenuto, soggiungendo però di non sapere quale fosse stato il loro successivo utilizzo (si vedano, sul punto, le pag ine da 73 a 76 della sentenza impugnata).Inoltre, le sentenze hanno richiamato i dialoghi tra [OSCURATO:PERSONA] e il nipote,[OSCURATO:PERSONA] , i n data 1 settembre 2016 , in cui i l primo si lamentava dell’ingente quantità di denaro dell’organizzazione che era stato «mangiato»dai fratelli (v.pag. 79 della sent enza impugnata) ; nonché la conversazione del 14 luglio 2017,nella quale [OSCURATO:PERSONA] rimproverava il fratello [OSCURATO:PERSONA] di avere estorto , insieme al l ’ altro fratello [OSCURATO:PERSONA] , del denaro nel quartiere («prendevano soldi da chiunque», riportata alle pag. 337 e 338 della perizia , secondo quanto indicato a pag. 80 della sentenza impugnata),ma di non averlo utilizzato per le esigenze della famiglia mafiosa e per il suo mantenimento («se ne sono mangiati assai…»,v. pag. 80 della sentenza) , ricevendo l ’ ammissione del fratello di avere ricevuto dei soldi dall ’ imprenditore [OSCURATO:PERSONA] , seppure in misura inferiore aquanto indicato dal fratello («[OSCURATO:PERSONA] mi diceva a me, mi diceva due milioni al mese vi davo…»,v. p ag. 81 della sent enza impugnata). Infine , le sentenze hanno riportato la conversazione del 24 luglio 2017 tra [OSCURATO:PERSONA], la sorella Gaetana,la madre [OSCURATO:PERSONA] e la nipote , [OSCURATO:PERSONA] , nella quale il primo raccontava ai familiari di avere scoperto che,per moltissimi anni, i fratelli,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si erano appropriati dei proventi delle estorsioni raccolte,per loro conto,da [OSCURATO:PERSONA], facendo riferimento ai soldi corrisposti da un gioielliere,rimasto ignoto, e dall ’ imprenditore [OSCURATO:PERSONA] ; e , in particolare , di averesaputo da llo stesso [OSCURATO:PERSONA] che costui , fin dal 1997 , era solito consegnare mensilmente due milioni e mezzo di lire a [OSCURATO:PERSONA] PaoloScotto (si vedano le pag. 82 e ss. della sentenza impugnata). Ancora,nella conversazione del 25 marzo 2017,[OSCURATO:PERSONA], parlando col fratello [OSCURATO:PERSONA] , gli raccontava di avere appreso da [OSCURATO:PERSONA],vittima di estorsione, che costui , dal 1996 , aveva consegnato ogni mese a [OSCURATO:PERSONA] un milione e mezzo di lire (v. pag. 84-85 della sentenza impugnata).Infine, l a Corte ha riporta to la conversazion e del10 aprile 2017, relativa alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla programmazione di un danneggiamento - a fini estorsivi - verso l ’ imprenditore FrancoTramuto. Dal complesso di tali acquisizioni istruttorie,la Corte di appello ha tratto concreti elementi per pervenire, alla stregua di un corretto procedimento di inferenza logico-giuridica, alla conclusione che l ’ imputato si fosse reso responsabile della contestata partecipazione alla consorteria mafios a , avuto riguardo al suo stabile impegno nel settore delle estorsionie nella gestione della cassa della famiglia mafiosa dell’Arenelladurante la detenzione del fratello,nonché all’esercizio in prima persona dell’attività estorsiva nell’interesse del sodalizio , essendo stato in ciò coinvolto dal fratello [OSCURATO:PERSONA] successivamente al la sua scarcerazione. A fronte di un’interpretazione delcontenuto delle intercettazioni caratterizzate daun linguaggio tutt ’ altro che criptico , il ricorso , per converso, ha finito per proporre una lettura alternativa di esse,senza sostanzialmente confrontarsi con le motivazioni della sentenza impugnata,che aveva già correttamente valutato tali argomenti,oggetto dei motivi di appello. Un ’ operazione , questa, non consentita nel giudiziodi legittimità, ove può essere dedotto unicamente un travisamento del contenuto di un’intercettazione(o di un qualunque dato probatorio), c he deve accompagnarsiall’indicazione di un contenuto difforme da quello reale e sempre che la difformità risulti decisiva e incontestabile.Ciò che, come condivisibilmente evidenziato in sede di requisitoria scritta dal Procuratore generale,deve essere esclusonel caso di specie. 4. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] si articola in tre motivi. 4.1. Con il primo motivo,il ricorso deduce la violazione degli artt. 416 - bis cod. pen.,125, 191 , 192 , 530 , 533 , 546 , comma 1 , lett. e ) , cod. proc. pen. e la incompletezza, contradditorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al capo 2) dell’imputazione.Nel dettaglio la difesa lamenta che le sentenze di merito avrebberodesunto l’affiliazione al sodalizio mafioso di [OSCURATO:PERSONA] dalla conversazionedel 7 agosto 2016 con [OSCURATO:PERSONA], nonché dalle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA],in realtà riferibili a vicende antecedenti ai fatti in contestazione e, dunque , in violazione del principio di correlazione tra fatto contestato e sentenza;dichiarazioni, quelle di [OSCURATO:PERSONA], che sarebbero, comunque, inattendibili , poiché affette da progressione accusatoria , intrinsecamente contraddittorie e prive di riscontri estrinseci individualizzanti. Osserva il Collegio che le due sentenz e di merito ha nno valorizzato una pluralità diconversazioni (come quelle del 7 agosto 2016 , del 24 luglio 2017 , del 19 marzo 2018),nelle quali [OSCURATO:PERSONA] era uno dei direttiinterlocutori o nelle quali a ltri sodalifacevano specifici riferimenti alla sua persona, a partire dalle quali è stato delineato,in maniera tutt’altro che illogica, il ruolo dal medesimo ricoperto quale addetto alla riscossione del “pizzo” imposto a d alcuni imprenditori (tra cui [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e un gioielliere non meglio individuato ) , i cui proventi venivano poi versati alla famiglia mafiosa. Secondo quanto emerso dal complesso delle acquisizioni istruttorie, tale attività di riscossione è stata svolta , nel tempo , dapprima su disposizione di [OSCURATO:PERSONA], indi di [OSCURATO:PERSONA] e , ancora , durante la detenzione di [OSCURATO:PERSONA],dei fratelli di costui, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; e all’atto della scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA] la manifestazione di disponibilità associativa è statada [OSCURATO:PERSONA] mantenuta anche verso quest’ultimo ( v . quanto riportato alle pagg. da 71 a89 della sentenza impugnata),tanto da indurlo ad avanzare la richiesta, presentata a [OSCURATO:PERSONA], di una formale affiliazione alla cosca , come attestato d a lla conversazione del 19 marzo 2018 (progr.n. 168 ) riportata alle pag g . 85 e 86 della sentenza impugnata. Su tali basi,la Corte territoriale ha correttamente respinto il rilievo difensivo , avanzato con il primomotivo di appello, circa un eventuale difetto di correlazione tra l’imputazione e la statuizione di condanna, atteso che le condotte ascritte a [OSCURATO:PERSONA] sono state ritenute indicative, in maniera tutt’altro che illogica, della sua stabilemessa a disposizione a servizio della consorteria mafiosa e d ella piena consapevolezza e volontà di contribuireal perseguimento degli scopi e del programma criminoso delsodalizio. E ciò conformemente al consolidato indirizzo secondo cui, trattandosi di delitto «a forma libera», la condotta di partecipazione all’associazione può assumere forme e contenuti differenti,indipendentemente da un atto formale di affiliazione, nella specie, come detto, mancante (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 4864 del 17/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 269207 - 01). Del pari la Corte di appello hacondivisibilmente rigettato la censura difensiva, riproposta con l’odierno ricorso,circa la rilevanza della mancata contestazione di reati-scopo ai fini della configurabilità di una sua partecipazione al sodalizio mafioso,richiamando il consolidato orientamento interpretativo secondo cui la commissione di reati-fine non è necessaria né in relazione a lla sussistenza dell’associazione,né con riferimento alla prova della sussistenza della condotta di partecipazione (v. per i reati associativi in genere, ex multisSez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Scarcello,Rv. 280703 – 02 ; e, per il delitto di associazione mafiosa, Sez. 5, n. 32020 del 16/03/2018, Capraro, Rv. 273571 -01). Quanto, poi,alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], oggetto dei rilievi difensivi sia nell’atto di appello, sia nell’odierno ricorso, la sentenza impugnata ha sottolineato che esse non sono state utilizzate per l ’ a ffermazione della responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], che è stata fondata su un ampio compendio intercettativo e sulle risultanze dei servizi mirati di osservazione, controllo e pedinamento (v. quanto riportato, al riguardo, a pag. 29 della sentenza di appello). 4.2. Con il secondo motivo la difesa deduce violazione degli artt. 416 - bis , quarto comma,cod. pen., 125 , 546 , comma 1 , lett. e ) , cod. proc. pen. , nonché il vizio della motivazione in relazione alla configurabilitàdell’aggravante prevista dal quarto comma dell’art. 416-biscod. pen., concernente il carattere armato dell’associazione mafiosa. In particolare, il ricorso deduce la mancata dimostrazione,nell’ambito del presente processo,del possesso di armi da parte di [OSCURATO:PERSONA],sicché la configurabilità dell’aggravante sarebbe stata motivata sulla base di un mero dato sociologico-criminale. Richiamate le considerazioni già svolte,in termini generali, con riferimento al quarto motivo del ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],osserva il Collegio cheanche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] , come degli altri due imputati , neè stata evidenziata la risalente appartenenza alla consorteria mafiosa, tale da consentirglidi essere a conoscenza della presenza di armi nella disponibilità del sodalizio,incardinato in un mandamento , quello di Resuttana , i cui appartenenti si sono resi responsabili, negli anni , di episodi assai sanguinosi , ovviamente commessi con l’uso di armi. Nel caso specifico di [OSCURATO:PERSONA],inoltre, il su o stabile ruolo di esattore del “pizzo”alle dirette dipendenze,da ultimo, proprio di [OSCURATO:PERSONA] non gli consentiva,in ogni caso,di ignorare incolpevolmente la disponibilità di armi da parte del sodalizio mafios o , tenuto conto che il settore criminale cui era preposto,quello dei reati estorsivi, rendeva inevitabile che alle armi dovesse farsi ricorso,stante la commissione degli stessi con minaccia o violenza alla persona. 4.3. Con l’ultimo motivo,la difesa deduce laviolazione d egli artt. 62 - bis, 132 , 133 cod. pen.,125 e 546,comma 1, lett. e ) , cod. proc. pen. , anche sotto il profilo della mancanza o apparenza della motivazione, in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generichee in relazione alla concreta commisurazione della pena. 4.3.1. Con riferimento al primo profilo,la Corte territoriale ha evidenziato la mancata acquisizione di concreti elementi di fatto in grado di giustificar n e l’applicazione e ha,per converso, sottolineato , al fine di motivare la conclusione sfavorevole all’imputato,la gravità dei reati commessi nonché l a significativa intensità del dolo.Ora, a prescindere dal fatto che dall ’ incontestata sintesi dei motivi di appello contenuti nella sentenza impugnata non erano stati allegati specifici elementi valutabilifavorevolmente per la riduzione di pena, va osservato che nemmeno l’odierno ricorso indica le ragioni per cui le attenuanti generiche avrebbe dovuto essere riconosciute, le quali rendano , dunque , viziata la motivazione con cui i Giudici di merito hanno esercitato il potere discrezionale loro riconosciuto in tale ambito. E ciò tanto più ove si consideri l’ormai consolidato principio giurisprudenziale secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo,a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis,disposta con il d.l. 23 maggio 2008,n. 92,convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008,n. 125, per effetto della quale , ai fini della concessione della riduzione di pena, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato(così Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri,Rv. 283489 - 01 ) . Ne consegue che,pertanto, non può in alcun modo condividersi la prospettazione difensiva secondo cui,nella specie, si sarebbe al cospetto di una motivazione «apparente». 4.3.2. Quanto,poi, alle censure in punto di motivazione sulla commisurazione della pena,va osservato che già la sentenza di primo grado aveva precisato che la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] erastata determinata in misura corrispondente al minimo edittale (v. pag. 170 della sentenza di primo grado), sicché non è dato comprendere il senso della censura, se non rispetto alla riproposizione della questione, testé ritenuta infondata , relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti ritenuti esistenti. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono,i ricorsidevono essere rigettat i , con condanna deiricorrenti al pagamento delle spese processuali. Inoltre, gli imputati devono essere condannatialla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] nazionale per la lotta contro le illegalità e le mafie “ [OSCURATO:PERSONA]”, [OSCURATO:PERSONA] S.C.S. [OSCURATO:PERSONA] , S . o . s . [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] imprese per l’Italia Palermo, [OSCURATO:PERSONA] delle associazioni antiracket e antiusura italiane eCentro studi ed iniziative culturali [OSCURATO:PERSONA] che devono essere liquidate in complessivi 4.500 euro in favore ciascuna di esse, ai sensi degli artt. 12 e 16, d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37 del 2018, tenuto conto -in relazione alle voci precisate nella nota spese depositata - dell’attività svolta e delle questioni trattate, cui devono aggiungersi gli accessori di legge, costituiti, ex art. 2, d.m. n. 55 del 2014, dalle spese forfettarie, da calcolarsi in misura del 15%, oltre all’IVA e al contributo per la Cassa previdenziale, da computarsi sull’imponibile. [OSCURATO:PERSONA] essere, altresì, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute, nel presente giudizio,dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che, tenuto conto degli anzidetti parametri, devono essere liquida t
Sentenza Cassazione n. 07704/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris