CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 maggio 2021
Cassazione n. 41743/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza di assoluzione, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. L'imputato, mentre si trovava al Pronto soccorso dell'[OSCURATO:PERSONA] di Roma, al fine di opporsi ai pubblici ufficiali, avrebbe minacciato due guardie giurate con un coltello. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore articolando tre motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge processuale; la Corte avrebbe riformato la sentenza di assoluzione sulla base di una non corretta valutazione dell'interrogatorio dell'imputato reso in sede di udienza di convalida di arresto e senza procedere alla rinnovazione dell'atto, ai sensi dell'art. 603, comma 3 - bis, cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità; del reato contestato non sarebbe sussistente il dolo, così come era stato ritenuto dal Tribunale, che aveva valorizzato in tal senso le condizioni psichiche dell'imputato. 2.3. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione quanto alla ritenuta recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, i cui motivi possono essere valutati congiuntamente, è inammissibile. 2. Con una motivazione corretta e priva di illogicità evidenti la Corte di appello ha spiegato come: a) l'imputato avesse ammesso gli addebiti a lui mossi, dichiarando di avere inscenato tutto e di avere portato con sè :l coltello perché già una volta gli era stato rifiutato il ricovero e voleva costringere i sanitari a farlo; b) la motivazione del Tribunale fosse instabile, avendo questo assolto perché non si poteva escludere che l'imputato potesse avere agito in stato delirante e, dunque, non si fosse reso conto delle conseguenze lesive della propria condotta; c) in realtà, diversamente dagli assunti del Giudice di primo grado, nella specie non sarebbe mai stata posta in discussione la capacità di intendere e volere del ricorrente al momento della commissione del fatto e non vi sarebbero elementi concreti per disporre al riguardo accertamenti; d) vi siano le condizioni per ritenere sussistente la contestata recidiva. Rispetto a tale quadro di riferimento i motivi rivelano la loro inammissibilità strutturale non essendo stato spiegato perché: a) la Corte di appello avrebbe dovuto procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa, non essendo state diversamente valutate né le dichiarazioni confessorie rese dall'imputato e neppure quelle degli altri testi; b) nella specie mancherebbe il dolo del reato contestato; c) non avrebbe dovuto essere riconosciuta la contestata recidiva. 3. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'11 maggio 2021. [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] dente Pi ro Silvestri [OSCURATO:PERSONA]