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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2026

Cassazione n. 29410/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

5 della Corte d'appello di Cataniadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];rilevato che i motivi di ricorso, con i quali si lamentano la ritenutasussistenza dell’aggravante di cui all’art. 61 n.5 cod. pen., la mancataconcessione dell’attenuante di “lieve entità” di cui alla sentenza della CorteCostituzionale n. 86 del 2024 ed il mancato giudizio di prevalenza dell’attenuantedi cui all’art. 62 n.4 cod. pen. sulle contestate aggravanti sono riproduttivi dicensure sulle quali la Corte di appello ha già risposto con l’ampia motivazionecontenuta nelle pagine da 3 a 7 della sentenza impugnata, e sono pertantoinammissibili posto che, secondo il consolidato e condivisibile orientamento dilegittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002, Rv. 221693; Sez. 6 n.34521 del 27/06/2013, Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità ilricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi diappello (al più con l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni,meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata)senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù dellequali i motivi di appello non siano stati accolti;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5 della Corte d'appello di Cataniadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];rilevato che i motivi di ricorso, con i quali si lamentano la ritenutasussistenza dell’aggravante di cui all’art. 61 n.5 cod. pen., la mancataconcessione dell’attenuante di “lieve entità” di cui alla sentenza della CorteCostituzionale n. 86 del 2024 ed il mancato giudizio di prevalenza dell’attenuantedi cui all’art. 62 n.4 cod. pen. sulle contestate aggravanti sono riproduttivi dicensure sulle quali la Corte di appello ha già risposto con l’ampia motivazionecontenuta nelle pagine da 3 a 7 della sentenza impugnata, e sono pertantoinammissibili posto che, secondo il consolidato e condivisibile orientamento dilegittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002, Rv. 221693; Sez. 6 n.34521 del 27/06/2013, Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità ilricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi diappello (al più con l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni,meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata)senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù dellequali i motivi di appello non siano stati accolti;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 29410/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris