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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 20686/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

NELLO Salvatore [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]MESSINA Salvatore [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nato a (UCRAINA) il[OSCURATO:DATA_NASCITA] OUESLATI Melik [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 12/06/2025 della Corte d'appello di PalermoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;svolta la relazione dalla Consigliera Gabriella [OSCURATO:PERSONA];udito il Procuratore generale, in persona della sostituta Laura [OSCURATO:PERSONA], la quale ha conclusochiedendo il rigetto di tutti i ricorsi;uditi altresì l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Palermo per [OSCURATO:PERSONA] Salvatore eGAROFALO [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso; nonchél'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Palermo per [OSCURATO:PERSONA] Gaetano e MESSINA Salvatore,il quale ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza, con la quale il Tribunalecittadino, all’esito di abbreviato, aveva condannato Salvatore [OSCURATO:PERSONA], SalvatoreOUESLATI alle pene ritenute di giustizia, per più ipotesi di cui all’art. 73, commi 1 e4, d.P.R. n. 309 del 1990, avendo ritenuto provata l’esistenza di più piazze dispaccio, dislocate nel cuore del quartiere Sperone di Palermo, la cui operatività erastata accertata nel corso di un’indagine effettuata nell’estate del 2021.2.

La Corte territoriale, richiamato il contenuto dei gravami , ha concluso per la loroinfondatezza, ricostruendo l’origine dell’indagine, espletata sulle tre piazzecontemporaneamente, attraverso la predisposizione di un sistema divideosorveglianza, installato nei punti di interesse e di servizi di controllo miratipresso gli acquirenti che avevano condotto al sequestro di singoli quantitativi disostanza stupefacente.Descritto il modus operandi degli imputati, il giudice del gravame ha dato atto che,in base a quanto direttamente osservato dai militari , era stato possibile ricostruireben 9080 cessioni, fra queste anche quelle per le quali si erano ritenuti sussistenti glielementi costitutivi dei reati contestati agli imputati, odierni ricorrenti .

Ha, peraltro,ritenuto prive di pregio le argomentazioni difensive intese a confutare la legittimità ela stessa univocità del compendio probatorio, ricavato dalle immagini tratte dallavideoregistrazione, dando conto di quella che ha definito “sala regia” allestita pressoil comando che, a sua volta, era in stretto contatto radio-telefonico con gli operantisul campo.

Costoro erano stati pronti a intervenire, ove possibile senzacompromettere l’indagine, presso gli acquirenti allontanatisi dal luogo dello scambioe, all’esito di quei controlli, avevano rinvenuto le dosi acquistate .

Quel giudice ha,quindi, ritenuto che gli elementi così ricavati avessero ricevuto idoneo riscontro allaluce dei sequestri operati in qualche caso, procedendo alla descrizione analitica dellemodalità attraverso le quali era organizzata l’attività illecita , sulla quale si rinvia allapag. 5 della sentenza impugnata.

Nel rispondere alle doglianze difensive comuni, poi,la Corte territoriale ha escluso che, nelle fattispecie esaminate, si fosse in presenzadi un’attività riconducibile al c.d. piccolo spaccio: l’indagine aveva messo in lucel’esistenza di vere e proprie piazze di spaccio, cosicché, a prescindere dai quantitatividi volta in volta trattati, certamente esigui ove singolarmente considerati, lasistematicità e ripetizione delle cessioni, molte delle quali non riscontrate, ma cadutecomunque sotto l’osservazione degli operanti, erano indicative di un commercioininterrotto di droga, grazie a una organizzata divisione dei ruoli , tale da garantire ilregolare, durevole smercio delle sostanze, cosicché l’attività illecita, globalmenteconsiderata, non poteva ritenersi di lieve entità e connotata da esigua offensività.Infine, ha rigettato le doglianze inerenti al diniego delle circostanze attenuantigeneriche, ostandovi indici negativi, quali le modalità del fatto, come descritte insentenza, la circostanza che la ripartizione dei ruoli fosse ben organizzata, sì daconsentire la proliferazione delle attività criminose, garantendo una sicura econtinuativa immissione di sostanze diverse, per tipo e quantità, osservando, quantoagli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che gli stessi erano peraltro gravati daprecedenti anche di natura specifica commessi nei cinque anni dall’ultima condanna .Infine, ha confermato, per il secondo, la ritenuta recidiva sulla scorta delle modalitàdei fatti, tali da rappresentare chiara manifestazione della sua maggiore pericolositàe di un’accresciuta capacità a delinquere, vieppiù considerate le precedenti condanne.3.

Avverso la sentenza hanno proposto ricorsi i difensori degli imputati.3.1.

L’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], ha formulato quattro motivi, deducendoviolazione di legge e vizio della motivazione.In particolare, con la prima censura, ha contestato l’affermazione della penaleresponsabilità dell’imputato, rilevando che la Corte territoriale non avrebbe valutatola doglianza svolta con il gravame, inerente alle presunte 73 cessioni, opponendo lamancanza di riscontri, i soggetti trovati in possesso di piccolissime dosi di hashishnon essendo stati sentiti a s.i.t., in difetto di videoriprese audio o di captazione deidialoghi, cosicché resterebbero solo immagini dal significato non univoco.Con un secondo motivo, ha censurato la mancata riqualificazione dei fatti inaltrettante ipotesi di cui all’art. 73 comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990: la Corteavrebbe dovuto considerare solo otto, ipotetiche cessioni, siccome riscontrate e lavalutazione avrebbe dovuto essere particolarmente rigorosa, versandosi in un’ipotesiche la difesa ha assimilato alla c.d. droga parlata.

Sotto altro profilo, ha poievidenziato che la fattispecie più lieve è riscontrabile anche in ipotesi di cessioniplurime e continuative a consumatori finali, poste in essere con una organizzazionerudimentale di mezzi e persone.Con il terzo motivo, ha censurato il trattamento sanzionatorio, avuto riguardo aldiniego delle circostanze attenuanti generiche, strumento che il legislatore haapprontato per un più congruo adeguamento della pena.Infine, con l’ultimo motivo, ha censurato la dosimetria della pena, avuto riguardoagli aumenti per la continuazione, in seguito ai quali si sarebbe prodotta unatriplicazione della pena base: il primo giudice, infatti, aveva individuato la pena basedi anni due e mesi cinque di reclusione ed euro 6.500,00 di multa, aumentandola sinoa anni otto e mesi due (pari a un mese per ogni episodio); ma, tenuto conto dellimite legale, la stessa non avrebbe potuto superare anni sei e mesi nove direclusione ed euro 13.800,00 di multa, da ridursi ad anni quattro e mesi sei ed euro9.200,00 per il rito.

Inoltre, la Corte avrebbe operato una valutazione cumulativa enon in base a un giudizio personalizzato.3.2.

L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per OUESLATI, ha formulato sette motivi.Con il primo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione quanto allautilizzabilità delle videoregistrazioni: i giudici del merito avrebbero omesso di indicarela qualità e nitidezza delle immagini visionate, nulla precisando anche in ordine allacontinuità e integrità delle riprese, alla possibilità di identificare con certezza isoggetti ritratti e alla assenza di selezione o interpretazione soggettiva del materialeacquisito.Con il secondo, ha dedotto analoghi vizi quanto all’operato riconoscimento, inidoneoe carente da un punto di vista giustificativo, non essendo stato effettuato con legaranzie di legge, la pregressa conoscenza del soggetto da parte delle forzedell’ordine risalendo a una carcerazione preventiva senza specificazione delle relativecircostanze.Con il terzo, ha dedotto vizio della motivazione quanto alla ritenuta immediatezzadell’osservazione e del controllo grazie al collegamento radiotelefonico tra gli operantie la sala di regia, l’imputato non essendo mai stato fermato, identificato o controllatonell’immediatezza dei fatti, né gli acquirenti intercettati, cosicché mancherebbe ogniriscontro diretto che colleghi lo stesso ai singoli episodi di cessione.Con il quarto, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione quantoall’impiego dell’elemento della notorietà dell’imputato alle forze dell’ordine qualeindice di colpevolezza, atteso che precedenti misure cautelari o contatti con le forzedell’ordine non costituiscono prova e neppure indizio di colpevolezza, in spregio alprincipio di presunzione di innocenza.Con il quinto, ha dedotto analoghi vizi con riferimento alla prova del ruolo di “palo”in capo all’imputato: trattasi di affermazione priva di fondamento probatorio, nonessendo state individuate condotte specifiche, univoche e consapevoli, riconducibili atale ruolo, essendo a tal fine insufficiente la mera presenza sul luogo dei fatti,mancando la prova dell’accordo criminoso e del contributo causale concreto.Con il sesto, ha dedotto vizio della motivazione e travisamento probatorio quanto alfotogramma indicativo del correo: la Corte avrebbe valorizzato un fotogramma nelquale l’imputato era ritratto mentre indicava all’acquirente il soggetto ClaudioCERNIGLIARO, ma l’immagine non restituirebbe la prova della colpevolezzadell’attività illecita, essendo mancato un confronto con spiegazioni alternative lecite.Con il settimo, infine, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazionequanto alla prova delle due asserite cessioni: l’affermazione sarebbe priva diriscontri, atteso che le immagini non consentirebbero di identificare con certezza lasostanza come stupefacente, così venendo meno il collegamento tra l’imputato e ilrinvenimento della droga sugli acquirenti, in difetto di sequestri d i sostanza.3.3.

L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorsi per [OSCURATO:PERSONA], MESSINA e,quale sostituto processuale dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche per [OSCURATO:PERSONA] eGAROFALO.Quanto ai primi due, con atti di analogo contenuto, ha formulato tre motivi.Con il primo, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e il secondo nell’interesse di MESSINA, hadedotto violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla mancatariqualificazione dei fatti in ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 ,tenuto conto dell ’unica cessione contestata all ’[OSCURATO:PERSONA] e del numero esiguo diquelle presunte a carico del MESSINA.

L’incedere argomentativo seguito dai giudiciterritoriali sarebbe in contrasto con la previsione dell’art. 74, comma 6, stesso d.P.R.,in base al quale è punita la condotta di chi si associ per commettere più fatti ai sensidell’art. 73, comma 5.

Cosicché, dare rilievo alla circostanza che lo spaccio avvenissein base a una divisione dei ruoli o che si fosse in presenza di una vera e propriapiazza di spaccio varrebbe quanto togliere rilievo alla disposizione di cui all’art. 74,comma 6 richiamato, l’ipotesi più lieve essendo compatibile anche con lo svolgimentodi un’attività di spaccio non occasionale, ma continuativa.Con il secondo motivo, per [OSCURATO:PERSONA], ha dedotto vizio della motivazione quantoalla mancata esclusione dell’aggravante di cui all’art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309 del1990, osservando che la ratio della previsione sarebbe quella di attribuire unospecifico disvalore penale al coinvolgimento di più persone, non nel medesimo reato,bensì nel medesimo ruolo, nella consapevolezza, da parte di tutti i correi, di agirericoprendo il medesimo ruolo operativo.Con il terzo motivo, di contenuto sovrapponibile per entrambi, ha dedotto violazionedi legge e vizio della motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuantigeneriche, rilevando il difetto di una giustificazione alla stregua dei parametri legali,soprattutto considerato il reale disvalore penale della condotta, alla luce delquantitativo irrisorio di stupefacente ceduto.Con il primo motivo, formulato per MESSINA, ha dedotto vizio della motivazionequanto all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato: i giudici hannoritenuto in capo allo stesso il ruolo di “palo” o vedetta, senza tuttavia spiegare afavore di chi egli lo avrebbe svolto, le riprese mostrando semplicemente il MESSINAfermo per strada.

Sotto altro profilo, poi, la difesa ha rilevato che i giudici avevanoritenuto che il MESSINA si fosse alternato con il CHIOVARO nello svolgimento di taleruolo, senza tuttavia considerare che quest’ultimo era stato assolto dall’imputazioneascrittagli, nell’ambito di un separato procedimento.3.4.

Lo stesso Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], haformulato tre motivi, con i quali ha dedotto violazione di legge e vizio dellamotivazione, in relazione all’affermazione di penale responsabilità, alla mancatariqualificazione dei fatti in ipotesi di cui all ’art. 73 comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 eal diniego delle circostanze attenuanti generiche.In particolare, quanto al primo punto, ha ritenuto che l ’affermazione di penaleresponsabilità fosse stata affidata a elementi inidonei, non avendo i giudici del meritospiegato in forza di quali riscontri abbiano ritenuto integrata la condotta ascritta,essendo insufficiente la sola attività di videoregistrazione, con estrapolazione difotogrammi tali da non consentire un riconoscimento dei soggetti ripresi, solo in unadelle ventuno cessioni essendo stato operato il sequestro dello stupefacente .Quanto al secondo, ha rilevato che la sola divisione dei ruoli e l’esistenza di unapiazza di spaccio non sarebbero circostanze idonee a escludere la ricorrenza dellafattispecie di minore offensività, pena la vanificazione dell’ ipotesi di cui all’art. 74comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990.Infine, quanto al terzo, ha opposto l’assenza di giustificazione del diniego delbeneficio alla luce del reale disvalore della condotta, soprattutto in relazione alquantitativo irrisorio di stupefacente ceduto e alla condizione di assolutaincensuratezza dell’imputato.3.5.

Il predetto avv. [OSCURATO:PERSONA], nella stessa veste, ha formulato quattro motivinell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], con i quali ha dedotto violazione di legge e vizio dellamotivazione.Il primo motivo ha riguardato l ’affermazione di penale responsabilità che ildeducente ha ritenuto affidata a elementi inidonei, vale a dire le immaginidell’attività di videoregistrazione, senza che i giudici avessero spiegato se il soggettoripreso fosse effettivamente l’imputato nelle dodici occasioni contestategli.Con il secondo, ha contestato la mancata riqualificazione delle condotte in ipotesirilevanti ai sensi dell’art. 73 comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 , ritenendo del tuttoillogica, oltre che contraddittoria, la motivazione del diniego alla stregua dellaesistenza di una piazza di spaccio e della sistematicità e ripetizione delle cessioni, ciòvanificando l’apposita previsione dell’art. 74, comma 6., stesso d.P.R. e ponendosi incontrasto con i principi giurisprudenziali sul punto.Il terzo motivo ha riguardato, invece, la mancata esclusione della recidiva ,nonostante la difesa avesse opposto che l’azione criminale non costituiva indice diuna più grave inclinazione a un comportamento antisociale o di una progressione dipericolosità, alla luce dell’effettivo disvalore delle condotte contestate nel presenteprocesso.Infine, con il quarto motivo, si è contestato il diniego delle circostanze attenuantigeneriche: già nei motivi d’appello si era lamentata l’eccessività della pena, anchealla luce del mancato riconoscimento del beneficio di che trattasi e i giudiciterritoriali, senza tener conto del reale disvalore della condotta, soprattutto riportataal quantitativo irrisorio di stupefacente ceduto, hanno confermato il diniego senzaprendere in esame tale circostanza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi sono tutti inammissibili.2.

L’esame delle doglianze, invero reiterative di quelle rassegnate al giudice del gravame,rende necessaria una premessa di ordine generale quanto alla natura del sindacato dilegittimità, in ipotesi di c.d. doppia sentenza conforme, nella quale cioè la strutturagiustificativa della sentenza di appello è andata a saldarsi con quella di primo grado, cosìfinendo per formare un unico complessivo corpo argomentativo.

Situazione che si presentacertamente allorquando i giudici del gravame abbiano esaminato le censure proposte dagliappellanti con criteri omogenei a quelli del primo giudice e operato frequenti riferimenti aipassaggi logico giuridici della prima sentenza, concordando nell'analisi e nella valutazione deglielementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3 n. 44418 del 16/07/2013, Rv,257595 - 01).

Ciò vale a maggior ragione allorché i motivi di gravame, come nella specie, nonabbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminatee ampiamente chiarite nella decisione impugnata (Sez. 3 n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012,Rv. 252615 - 01).3.

Il tenore delle censure, inoltre, impone di ricordare che sono completamente estranei alvaglio di legittimità gli aspetti del giudizio che si sostanzino nella valutazione enell’apprezzamento del significato degli elementi probatori, profili inerenti interamente almerito e come tali non valutabili dalla Corte di cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato ilpercorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità dicensure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultatoprobatorio.

Al giudice di legittimità, infatti, sono precluse la rilettura degli elementidi fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversiparametri di ricostruzione e valutazione di essi, indicati dal ricorrente come maggiormenteplausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice delmerito (Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482 - 01; n. 5465 del 04/11/2020, dep.2021, Rv. 280601 – 01; Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099 - 01).4.

Alla stregua di tali principi, sono manifestamente infondati, oltre che generici, il primomotivo formulato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MESSINA e tutti imotivi formulati nell’interesse di OUESLATI.I ricorrenti si sono limitati a contestare la prova della penale responsabilità per i reatisingolarmente ascritti, opponendo l’inidoneità degli elementi valorizzati per mancanza diriscontri a ciò che in diretta gli operanti avevano percepito grazie al monitoraggio dellecessioni.

Si tratta, invero, di accertamenti riversati in apposita informativa e portati alla direttascelta processuale degli imputati.Le doglianze, peraltro, sono anche generiche e in fatto.Si afferma che le immagini non restituirebbero la prova di quanto osservato, per mancanzadi audio e, in alcuni casi, per mancanza di sequestro e non univocità delle riprese.

Si tratta,tuttavia, di argomentazioni in fatto, sulle quali la Corte del merito ha reso una congruarisposta, descrivendo le condotte osservate, attraverso le quali era stato posto in essere unvero e proprio schema comportamentale (vedi pag. 5 della sentenza impugnata), in alcuni casi(ove non fosse messa in pericolo l’intera indagine) comprovato dal sequestro di sostanza.

Laripetitività di tale schema ha consentito di ritenere provato l’accertamento anche delle cessionidi droga non repertata.

Anche i ruoli (palo, vedetta, cassiere, pusher) sono stati ricondotti alleimmagini riprese e la loro perfetta sinergia dimostra, ancora una volta, il livello diorganizzazione degli imputati e l’entità del traffico giornalmente gestito e delle sostanzeimmesse nel mercato.Infine, quanto all’argomento speso dalla difesa del MESSINA, inerente all’intervenutaassoluzione del coimputato con il quale, secondo la prospettazione accusatoria, il MESSINA sisarebbe alternato nella sorveglianza della zona, deve rilevarsi che la difesa si è limitata a darconto di quel dato processuale, senza tuttavia confrontarsi con gli ulteriori elementi valorizzatia suo carico.

A pag. 11 della sentenza censurata, infatti, si è spiegato che la sua funzione divedetta, lungi dal derivare dal cambio con il CHIOVARO, è stata confermata da quantoosservato il 03/08/2021 allorquando egli aveva segnalato l’arrivo di una volante ai pushersdella piazza.

Peraltro, in tre, distinti episodi, egli era stato immortalato nell’atto di cederesostanza stupefacente, in un caso addirittura crack (capo 13 della imputazione), dal che si èricavata la sua duplice veste di vedetta e cedente.5.

Tutti i ricorrenti, tranne OUESLATI, hanno formulato un motivo inerente alla mancatariqualificazione delle condotte quali ipotesi rilevanti ai sensi dell’art. 73 comma 5, d.P.R. n. 309del 1990, facendo leva sul fatto che i giudici del merito avrebbero valorizzato elementi (quali lacontinuità e sistematicità delle condotte e l’esistenza di piazze di spaccio) che finirebbero con ilvanificare la previsione della associazione dedita al piccolo spaccio, ai sensi dell’art. 74, comma6, d.P.R. n. 309 del 1990.Il ragionamento è privo di pregio e necessita di un rinvio ai principi ai quali questa Corteintende dare continuità, uniformandovisi ai fini della presente decisione, non prima di operareuna premessa sugli interventi che hanno riguardato l’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.5.1.

La norma, com’è noto, è stata da ultimo più volte novellata: dall’art. 4, comma 3, delD.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, nella L. 13 novembre 2023, n.159, con l’inserimento dell’aggravante della non occasionalità per i fatti previsti dal primoperiodo del comma 5; nuovamente dall’art. 5, comma 1-bis, D. L. 24 febbraio 2026, n. 23,convertito, con modificazioni, nella L. 24 aprile 2026, n. 54 con la previsione che il fatto non siconsidera di lieve entità quando, per l'allestimento di mezzi o di strumenti ovvero per lemodalità dell'azione, le condotte di cui al comma 1 risultano poste in essere in modocontinuativo e abituale.Sicché la questione posta dai difensori è certamente valutabile alla stregua della piùfavorevole disposizione vigente al momento dei fatti, ma deve essere esaminata in base aiprincipi già formatisi sul punto.5.2.

Intanto, il riferimento all’art. 74 comma 6 cit. è del tutto fuorviante: ai fini dellaconfigurabilità del reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti costituitaal fine di commettere fatti di lieve entità, fattispecie autonoma di reato e non mera ipotesiRv. 250352 – 01), non è sufficiente considerare la natura dei singoli episodi di cessioneaccertati in concreto, ma occorre valutare il momento genetico dell'associazione, nel senso cheessa deve esser stata costituita per commettere cessioni di stupefacente di lieve entità, maanche le potenzialità dell'organizzazione, con riferimento ai quantitativi di sostanze che ilgruppo è in grado di procurarsi (Sez. 3, n. 44837 del 06/02/2018, Rv. 274696 – 01), essendonecessario che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieveentità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggioregravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientrantinella previsione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (Sez. 6, n. 49921 del25/01/2018, Rv. 274287 – 02, in cui, in motivazione, la Corte ha escluso la sussistenza di taledelitto, valorizzando la concreta capacità operativa, l'articolata organizzazione e la capacità diapprovvigionamento continuo e sistematico di sostanza stupefacente; n. 1642 del 09/10/2019,dep. 2020, Rv. 278098 - 01).Quanto alla configurabilità dell’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, stesso d.P.R., invece, lastessa è stata esclusa nel caso in cui l'attività di spaccio sia svolta in un contesto organizzato lecui caratteristiche, quali il controllo di un'apprezzabile zona del territorio, l'impiego di mezzifunzionali a tale scopo, l'accertata reiterazione delle condotte e la disponibilità di tipologiedifferenziate di sostanze, pur se in quantitativi non rilevanti, siano sintomatiche della capacitàdell'autore del reato di diffondere in modo sistematico lo stupefacente (Sez. 2, n. 5869 del28/11/2023, dep. 2024, Rv. 285997 – 01).Cosicché, non coglie nel segno l’osservazione difensiva, atteso che la previsione di cui all’art.74 comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990 presuppone, comunque, il momento programmaticoproprio del reato associativo, cioè un accordo avente a oggetto la realizzazione di più ipotesi dicui all’art. 73, comma 5, in ciò ravvisandosi la specificità di tale reato.5.3.

La questione, in realtà, postula una adeguata valutazione complessiva degli elementidella fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalladisposizione (Sez.

U, 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076 – 01; Sez. 4, n. 50257 del05/10/2023, Rv. 285706 – 01), valutazione che non può esser condotta in base al solo datoquantitativo – come sembrano ritenere le difese – risultante cioè dalla ricognizione statistica suun campione di sentenze che hanno riconosciuto la minore gravità del fatto (Sez. 3, n. 12551del 14/02/2023, Rv. 284319 - 01; Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022, Rv. 284149 - 03).E, nella specie, i motivi articolati dalle difese sono del tutto generici, mancando ogniriferimento fattuale, oltre alle singole quantità di volta in volta cedute, quanto all’esistenza deipresupposti della invocata derubricazione, a fronte della valorizzazione, da parte dei giudicid’appello, delle modalità dell’azione criminosa e della dirimente circostanza che, nella specie,gli imputati avevano realizzato vere e proprie piazze di spaccio, aventi come riferimento luoghiben precisi di un quartiere del capoluogo siciliano; costoro, agendo in sintonia, avevano messoa punto un modus operandi evocativo di un contesto organizzato, più che di una casuale eoccasionale ripetizione di illeciti della stessa tipologia.

Ciò che le indagini hanno fotografato èuna vera e propria “filiera” interdipendente di traffico illecito, inteso alla immissione nelmercato di droghe di vario genere (vedi pag. 9 della sentenza appellata).Nella specie, dunque, è dirimente la valorizzazione della circostanza che gli imputatiavessero impiantato vere e proprie piazze di spaccio, i giudici del merito avendo dato contodella presenza di un'articolata organizzazione di vedette e controllo, posta a supporto e difesadella zona, nonché della turnazione dei soggetti dediti allo spaccio, così da garantire lo smerciosenza soluzione di continuità, non essendosi, dunque, fermati alla sola abitualità del luogo dismercio, noto ai clienti, o alla compresenza di più soggetti che si occupano della cessione conspecifica ripartizione dei ruoli, così come precisato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n.37077 del 30/06/2021, Rv. 282111 – 01).5.5.

Alla luce di quanto precede, deve ritenersi, pertanto, la manifesta infondatezza delsecondo motivo formulato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di MESSINA e diGAROFALO e del primo, formulato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].6.

Sono manifestamente infondate tutte le censure inerenti al diniego dellegeneriche (terzo motivo, formulato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e MESSINA e quarto, formulato nell ’interesse di [OSCURATO:PERSONA]).Intanto, va rilevato che con esse non sono stati neppure indicati elementi di rilievoignorati dai giudici territoriali .

In ogni caso, quanto all’onere motivazionale del giudice incaso di diniego, va ricordato che esso può essere legittimamente adempiuto evidenziandol'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riformadell'art. 62 bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, a tal fine, non è più sufficiente il solostato di incensuratezza dell'imputato, nella specie peraltro non riscontrabile (Sez. 4, n. 32872del 08/06/2022, Rv. 283489 – 01; Sez. 2 n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826 - 01; Sez. 7 n.39396 del 27/05/2016, Rv. 268475 - 01; Sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737 - 01;Sez. 1 n. 33506 del 07/07/2010, Rv. 247959 - 01).

Peraltro, nella specie, la motivazione sullaquale si regge la decisione dei giudici territoriali è congrua, avuto riguardo alla ratio delladisposizione di cui all’art. 62 bis, cod. pen., quella cioè di adeguare la pena al caso concreto: èin ragione di ciò che al giudice di merito non è richiesto di esprimere una valutazione circa ognisingola deduzione difensiva, rientrando il riconoscimento delle circostanze generichenell’ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deveessere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circal’adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 2, n.9299 del 7/11/2018, dep. 2019, Rv. 275640 - 01).

La Corte territoriale ha, in effetti, motivatoil diniego tenuto conto, per tutti gli imputati, delle modalità del fatto, della ripartizione benorganizzata dei ruoli e dell’effetto di proliferazione delle attività illecite, da cui era derivatal’immissione continua di stupefacenti sul mercato; laddove, per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], igiudici hanno altresì valorizzato la loro negativa personalità, in quanto soggetti gravati danumerosi precedenti penali, per di più specifici.7.

È manifestamente infondato anche il quarto motivo formulato nell’interesse del l’imputatoLa difesa ha formulato generiche doglianze di incongruità, senza evidenziare errori, néviolazioni di legge.

Il diritto vivente ha già chiarito che, in tema di reato continuato, il giudice,nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la penabase, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno deireati satellite (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269 – 01), ma ha pure precisato che ilgrado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlatoall'entità degli stessi, tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto diproporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati ilimiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulomateriale di pene.

Anche successivamente si è ribadito che la graduazione della pena, anche inrelazione agli aumenti per i reati satellite, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, ilquale, in caso di aumenti applicati in misura contenuta, può adempiere al relativo obbligomotivazionale anche in maniera sintetica, attraverso il mero richiamo alla gravità dei fatti o aicriteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Rv. 288800 – 01, poichéin tal caso è escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale riconosciuto dall’art. 132 cod.pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Rv. 284005 – 01).Ciò è quanto avvenuto nella specie, in cui il primo giudice aveva individuato la pena base el’entità dei singoli aumenti, tutti uguali e contenuti, per ciascuno dei 73 reati satellite,applicando, infine, il criterio moderatore legale di cui all’art. 81 cod. pen.8.

È manifestamente infondato anche il secondo motivo formulato nell’interessedell’[OSCURATO:PERSONA].La difesa ha fornito una interpretazione non condivisibile della ratio del maggior disvaloreassegnato alla circostanza di che trattasi.Si è infatti chiarito che, ai fini della configurabilità dell'aggravante del concorso di tre o piùpersone di cui all'art. 73, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è richiesto che la pluralità disoggetti agenti abbia cooperato a una delle condotte tipiche, quali, esemplificativamente,l'offerta, l'intermediazione, l'acquisto, la detenzione, non essendo, invece, necessario che talepluralità abbia concorso nella commissione di ciascuna delle condotte previste dalla normaincriminatrice, concretamente contestate (Sez. 4, n. 36960 del 09/10/2025, Rv. 288661 – 01).In quella sede, si è precisato che, nei casi di compravendita o di cessione, deve evidentementeverificarsi se il contributo concorsuale abbia riguardato le condotte di almeno due persone oltrea quelle necessarie, cioè il venditore e il compratore (o il cedente e il cessionario), ciò inquanto, la maggiore offensività conseguente al numero delle persone può ritenersi sussistentese esso è superiore a quello che è sufficiente ad integrare la condotta tipica.

Ne consegue che,se il reato si realizza tramite una compravendita o una cessione (che coinvolgononecessariamente due persone), perché tale maggiore offensività possa essere reputatasussistente non basta il concorso di una terza persona (Sez. 4, n. 36960/2025, inmotivazione).

In tali ipotesi, la maggior pericolosità dell'assetto partecipativo discende dallapresenza di due persone in più oltre a quelle necessarie per la consumazione del reato base,sicché, se la realizzazione del reato richiede la presenza di un venditore e di un compratore (oquella di un cedente e di un cessionario) queste due persone, necessariamente compresenti,devono essere «assunte ad unità» (Sez. 6, n. 7949 del 18/04/1995, Rv. 201848; Sez. 4, n.36616 del 04710/2006, Rv. 235375 – 01).Essa, peraltro, sussiste in tutte le ipotesi di reato commesso da tre o più persone e nonpresuppone, tra i concorrenti, un vincolo diverso o più intenso del normale concorso nel reato(Sez. 3, n. 8163 del 26/11/2009, dep. 2010, Rv. 246212 – 01, in cui, in motivazione, la Corteha precisato che è proprio il concorso materiale e psicologico di tre o più persone nelmedesimo fatto ad essere ritenuto, di per sé, indice di maggiore gravità del fatto e di maggiorepericolosità degli imputati).Ciò premesso, nella specie, la difesa non si è confrontata con la ricostruzione del modusoperandi fornita dai giudici territoriali, quanto al capo 14) ascritto all’imputato.

Nell’occorso,l’osservazione aveva consentito di accertare che presso la piazza di spaccio di PassaggioGiuffrida, il concorrente [OSCURATO:PERSONA], giunto nella piazza, aveva consegnato all’imputato unpanetto di hashish e quest’ultimo, a sua volta, lo aveva consegnato, non a un cliente, bensì alpusher Pietro ARGERI.

Trattasi di un ruolo preciso, non confondibile con quello del cedente odel cessionario della droga, alla stregua del quale del tutto correttamente, dunque, è stataritenuta la contestata aggravante.9.

È manifestamente infondato, infine, il terzo motivo, formulato nell’interesse delGAROFALO.Il primo giudice aveva valorizzato, ai fini del giudizio di maggior pericolosità espressodall’imputato con la ricaduta criminosa, la sua negativa personalità, dedotta dai plurimi e graviprecedenti penali, tenuto conto che costui aveva riportato due precedenti specifici nelquinquennio antecedente alla contestazione.

Nel rispondere al gravame, la Corte territoriale haritenuto il nuovo reato espressione di una maggior pericolosità, ponendosi nel solco delleprecedenti condanne per fatti analoghi, entro il quinquennio, valorizzando, altresì, le modalitàdella nuova condotta.Le censure difensive si traducono in una critica del tutto generica che non introduce elementiidonei a intaccare il ragionamento giustificativo svolto dai giudici del doppio grado,ragionamento, peraltro, coerente con i principi più volte affermati dalla giurisprudenza, per iquali, è richiesto al giudice uno specifico onere motivazionale che, tuttavia, può essereadempiuto anche implicitamente (Sez. 6, n. 14937 del 14/03/2018, Rv. 272803 – 01, infattispecie nella quale la Corte ha annullato la sentenza di appello che, a fronte di una specificadeduzione in ordine alla applicata recidiva, ha omesso ogni motivazione sulla conferma dellasua sussistenza procedendo direttamente al bilanciamento con le attenuanti generiche; n.56972 del 20/06/2018, Rv. 274782 – 01, in cui, in motivazione, la Corte ha chiarito che taledovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fattoche la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale giàavviato).10.

Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende,non ravvisandosi ragioni di esonero rispetto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n.186/2000).

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/05/2026La Consigliera est.

Il PresidenteGABRIELLA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NELLO Salvatore [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]MESSINA Salvatore [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nato a (UCRAINA) il[OSCURATO:DATA_NASCITA] OUESLATI Melik [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 12/06/2025 della Corte d'appello di PalermoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;svolta la relazione dalla Consigliera Gabriella [OSCURATO:PERSONA];udito il Procuratore generale, in persona della sostituta Laura [OSCURATO:PERSONA], la quale ha conclusochiedendo il rigetto di tutti i ricorsi;uditi altresì l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Palermo per [OSCURATO:PERSONA] Salvatore eGAROFALO [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso; nonchél'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Palermo per [OSCURATO:PERSONA] Gaetano e MESSINA Salvatore,il quale ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza, con la quale il Tribunalecittadino, all’esito di abbreviato, aveva condannato Salvatore [OSCURATO:PERSONA], SalvatoreOUESLATI alle pene ritenute di giustizia, per più ipotesi di cui all’art. 73, commi 1 e4, d.P.R. n. 309 del 1990, avendo ritenuto provata l’esistenza di più piazze dispaccio, dislocate nel cuore del quartiere Sperone di Palermo, la cui operatività erastata accertata nel corso di un’indagine effettuata nell’estate del 2021.2. La Corte territoriale, richiamato il contenuto dei gravami , ha concluso per la loroinfondatezza, ricostruendo l’origine dell’indagine, espletata sulle tre piazzecontemporaneamente, attraverso la predisposizione di un sistema divideosorveglianza, installato nei punti di interesse e di servizi di controllo miratipresso gli acquirenti che avevano condotto al sequestro di singoli quantitativi disostanza stupefacente.Descritto il modus operandi degli imputati, il giudice del gravame ha dato atto che,in base a quanto direttamente osservato dai militari , era stato possibile ricostruireben 9080 cessioni, fra queste anche quelle per le quali si erano ritenuti sussistenti glielementi costitutivi dei reati contestati agli imputati, odierni ricorrenti . Ha, peraltro,ritenuto prive di pregio le argomentazioni difensive intese a confutare la legittimità ela stessa univocità del compendio probatorio, ricavato dalle immagini tratte dallavideoregistrazione, dando conto di quella che ha definito “sala regia” allestita pressoil comando che, a sua volta, era in stretto contatto radio-telefonico con gli operantisul campo. Costoro erano stati pronti a intervenire, ove possibile senzacompromettere l’indagine, presso gli acquirenti allontanatisi dal luogo dello scambioe, all’esito di quei controlli, avevano rinvenuto le dosi acquistate . Quel giudice ha,quindi, ritenuto che gli elementi così ricavati avessero ricevuto idoneo riscontro allaluce dei sequestri operati in qualche caso, procedendo alla descrizione analitica dellemodalità attraverso le quali era organizzata l’attività illecita , sulla quale si rinvia allapag. 5 della sentenza impugnata. Nel rispondere alle doglianze difensive comuni, poi,la Corte territoriale ha escluso che, nelle fattispecie esaminate, si fosse in presenzadi un’attività riconducibile al c.d. piccolo spaccio: l’indagine aveva messo in lucel’esistenza di vere e proprie piazze di spaccio, cosicché, a prescindere dai quantitatividi volta in volta trattati, certamente esigui ove singolarmente considerati, lasistematicità e ripetizione delle cessioni, molte delle quali non riscontrate, ma cadutecomunque sotto l’osservazione degli operanti, erano indicative di un commercioininterrotto di droga, grazie a una organizzata divisione dei ruoli , tale da garantire ilregolare, durevole smercio delle sostanze, cosicché l’attività illecita, globalmenteconsiderata, non poteva ritenersi di lieve entità e connotata da esigua offensività.Infine, ha rigettato le doglianze inerenti al diniego delle circostanze attenuantigeneriche, ostandovi indici negativi, quali le modalità del fatto, come descritte insentenza, la circostanza che la ripartizione dei ruoli fosse ben organizzata, sì daconsentire la proliferazione delle attività criminose, garantendo una sicura econtinuativa immissione di sostanze diverse, per tipo e quantità, osservando, quantoagli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che gli stessi erano peraltro gravati daprecedenti anche di natura specifica commessi nei cinque anni dall’ultima condanna .Infine, ha confermato, per il secondo, la ritenuta recidiva sulla scorta delle modalitàdei fatti, tali da rappresentare chiara manifestazione della sua maggiore pericolositàe di un’accresciuta capacità a delinquere, vieppiù considerate le precedenti condanne.3. Avverso la sentenza hanno proposto ricorsi i difensori degli imputati.3.1. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], ha formulato quattro motivi, deducendoviolazione di legge e vizio della motivazione.In particolare, con la prima censura, ha contestato l’affermazione della penaleresponsabilità dell’imputato, rilevando che la Corte territoriale non avrebbe valutatola doglianza svolta con il gravame, inerente alle presunte 73 cessioni, opponendo lamancanza di riscontri, i soggetti trovati in possesso di piccolissime dosi di hashishnon essendo stati sentiti a s.i.t., in difetto di videoriprese audio o di captazione deidialoghi, cosicché resterebbero solo immagini dal significato non univoco.Con un secondo motivo, ha censurato la mancata riqualificazione dei fatti inaltrettante ipotesi di cui all’art. 73 comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990: la Corteavrebbe dovuto considerare solo otto, ipotetiche cessioni, siccome riscontrate e lavalutazione avrebbe dovuto essere particolarmente rigorosa, versandosi in un’ipotesiche la difesa ha assimilato alla c.d. droga parlata. Sotto altro profilo, ha poievidenziato che la fattispecie più lieve è riscontrabile anche in ipotesi di cessioniplurime e continuative a consumatori finali, poste in essere con una organizzazionerudimentale di mezzi e persone.Con il terzo motivo, ha censurato il trattamento sanzionatorio, avuto riguardo aldiniego delle circostanze attenuanti generiche, strumento che il legislatore haapprontato per un più congruo adeguamento della pena.Infine, con l’ultimo motivo, ha censurato la dosimetria della pena, avuto riguardoagli aumenti per la continuazione, in seguito ai quali si sarebbe prodotta unatriplicazione della pena base: il primo giudice, infatti, aveva individuato la pena basedi anni due e mesi cinque di reclusione ed euro 6.500,00 di multa, aumentandola sinoa anni otto e mesi due (pari a un mese per ogni episodio); ma, tenuto conto dellimite legale, la stessa non avrebbe potuto superare anni sei e mesi nove direclusione ed euro 13.800,00 di multa, da ridursi ad anni quattro e mesi sei ed euro9.200,00 per il rito. Inoltre, la Corte avrebbe operato una valutazione cumulativa enon in base a un giudizio personalizzato.3.2. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per OUESLATI, ha formulato sette motivi.Con il primo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione quanto allautilizzabilità delle videoregistrazioni: i giudici del merito avrebbero omesso di indicarela qualità e nitidezza delle immagini visionate, nulla precisando anche in ordine allacontinuità e integrità delle riprese, alla possibilità di identificare con certezza isoggetti ritratti e alla assenza di selezione o interpretazione soggettiva del materialeacquisito.Con il secondo, ha dedotto analoghi vizi quanto all’operato riconoscimento, inidoneoe carente da un punto di vista giustificativo, non essendo stato effettuato con legaranzie di legge, la pregressa conoscenza del soggetto da parte delle forzedell’ordine risalendo a una carcerazione preventiva senza specificazione delle relativecircostanze.Con il terzo, ha dedotto vizio della motivazione quanto alla ritenuta immediatezzadell’osservazione e del controllo grazie al collegamento radiotelefonico tra gli operantie la sala di regia, l’imputato non essendo mai stato fermato, identificato o controllatonell’immediatezza dei fatti, né gli acquirenti intercettati, cosicché mancherebbe ogniriscontro diretto che colleghi lo stesso ai singoli episodi di cessione.Con il quarto, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione quantoall’impiego dell’elemento della notorietà dell’imputato alle forze dell’ordine qualeindice di colpevolezza, atteso che precedenti misure cautelari o contatti con le forzedell’ordine non costituiscono prova e neppure indizio di colpevolezza, in spregio alprincipio di presunzione di innocenza.Con il quinto, ha dedotto analoghi vizi con riferimento alla prova del ruolo di “palo”in capo all’imputato: trattasi di affermazione priva di fondamento probatorio, nonessendo state individuate condotte specifiche, univoche e consapevoli, riconducibili atale ruolo, essendo a tal fine insufficiente la mera presenza sul luogo dei fatti,mancando la prova dell’accordo criminoso e del contributo causale concreto.Con il sesto, ha dedotto vizio della motivazione e travisamento probatorio quanto alfotogramma indicativo del correo: la Corte avrebbe valorizzato un fotogramma nelquale l’imputato era ritratto mentre indicava all’acquirente il soggetto ClaudioCERNIGLIARO, ma l’immagine non restituirebbe la prova della colpevolezzadell’attività illecita, essendo mancato un confronto con spiegazioni alternative lecite.Con il settimo, infine, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazionequanto alla prova delle due asserite cessioni: l’affermazione sarebbe priva diriscontri, atteso che le immagini non consentirebbero di identificare con certezza lasostanza come stupefacente, così venendo meno il collegamento tra l’imputato e ilrinvenimento della droga sugli acquirenti, in difetto di sequestri d i sostanza.3.3. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorsi per [OSCURATO:PERSONA], MESSINA e,quale sostituto processuale dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche per [OSCURATO:PERSONA] eGAROFALO.Quanto ai primi due, con atti di analogo contenuto, ha formulato tre motivi.Con il primo, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e il secondo nell’interesse di MESSINA, hadedotto violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla mancatariqualificazione dei fatti in ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 ,tenuto conto dell ’unica cessione contestata all ’[OSCURATO:PERSONA] e del numero esiguo diquelle presunte a carico del MESSINA. L’incedere argomentativo seguito dai giudiciterritoriali sarebbe in contrasto con la previsione dell’art. 74, comma 6, stesso d.P.R.,in base al quale è punita la condotta di chi si associ per commettere più fatti ai sensidell’art. 73, comma 5. Cosicché, dare rilievo alla circostanza che lo spaccio avvenissein base a una divisione dei ruoli o che si fosse in presenza di una vera e propriapiazza di spaccio varrebbe quanto togliere rilievo alla disposizione di cui all’art. 74,comma 6 richiamato, l’ipotesi più lieve essendo compatibile anche con lo svolgimentodi un’attività di spaccio non occasionale, ma continuativa.Con il secondo motivo, per [OSCURATO:PERSONA], ha dedotto vizio della motivazione quantoalla mancata esclusione dell’aggravante di cui all’art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309 del1990, osservando che la ratio della previsione sarebbe quella di attribuire unospecifico disvalore penale al coinvolgimento di più persone, non nel medesimo reato,bensì nel medesimo ruolo, nella consapevolezza, da parte di tutti i correi, di agirericoprendo il medesimo ruolo operativo.Con il terzo motivo, di contenuto sovrapponibile per entrambi, ha dedotto violazionedi legge e vizio della motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuantigeneriche, rilevando il difetto di una giustificazione alla stregua dei parametri legali,soprattutto considerato il reale disvalore penale della condotta, alla luce delquantitativo irrisorio di stupefacente ceduto.Con il primo motivo, formulato per MESSINA, ha dedotto vizio della motivazionequanto all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato: i giudici hannoritenuto in capo allo stesso il ruolo di “palo” o vedetta, senza tuttavia spiegare afavore di chi egli lo avrebbe svolto, le riprese mostrando semplicemente il MESSINAfermo per strada. Sotto altro profilo, poi, la difesa ha rilevato che i giudici avevanoritenuto che il MESSINA si fosse alternato con il CHIOVARO nello svolgimento di taleruolo, senza tuttavia considerare che quest’ultimo era stato assolto dall’imputazioneascrittagli, nell’ambito di un separato procedimento.3.4. Lo stesso Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], haformulato tre motivi, con i quali ha dedotto violazione di legge e vizio dellamotivazione, in relazione all’affermazione di penale responsabilità, alla mancatariqualificazione dei fatti in ipotesi di cui all ’art. 73 comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 eal diniego delle circostanze attenuanti generiche.In particolare, quanto al primo punto, ha ritenuto che l ’affermazione di penaleresponsabilità fosse stata affidata a elementi inidonei, non avendo i giudici del meritospiegato in forza di quali riscontri abbiano ritenuto integrata la condotta ascritta,essendo insufficiente la sola attività di videoregistrazione, con estrapolazione difotogrammi tali da non consentire un riconoscimento dei soggetti ripresi, solo in unadelle ventuno cessioni essendo stato operato il sequestro dello stupefacente .Quanto al secondo, ha rilevato che la sola divisione dei ruoli e l’esistenza di unapiazza di spaccio non sarebbero circostanze idonee a escludere la ricorrenza dellafattispecie di minore offensività, pena la vanificazione dell’ ipotesi di cui all’art. 74comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990.Infine, quanto al terzo, ha opposto l’assenza di giustificazione del diniego delbeneficio alla luce del reale disvalore della condotta, soprattutto in relazione alquantitativo irrisorio di stupefacente ceduto e alla condizione di assolutaincensuratezza dell’imputato.3.5. Il predetto avv. [OSCURATO:PERSONA], nella stessa veste, ha formulato quattro motivinell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], con i quali ha dedotto violazione di legge e vizio dellamotivazione.Il primo motivo ha riguardato l ’affermazione di penale responsabilità che ildeducente ha ritenuto affidata a elementi inidonei, vale a dire le immaginidell’attività di videoregistrazione, senza che i giudici avessero spiegato se il soggettoripreso fosse effettivamente l’imputato nelle dodici occasioni contestategli.Con il secondo, ha contestato la mancata riqualificazione delle condotte in ipotesirilevanti ai sensi dell’art. 73 comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 , ritenendo del tuttoillogica, oltre che contraddittoria, la motivazione del diniego alla stregua dellaesistenza di una piazza di spaccio e della sistematicità e ripetizione delle cessioni, ciòvanificando l’apposita previsione dell’art. 74, comma 6., stesso d.P.R. e ponendosi incontrasto con i principi giurisprudenziali sul punto.Il terzo motivo ha riguardato, invece, la mancata esclusione della recidiva ,nonostante la difesa avesse opposto che l’azione criminale non costituiva indice diuna più grave inclinazione a un comportamento antisociale o di una progressione dipericolosità, alla luce dell’effettivo disvalore delle condotte contestate nel presenteprocesso.Infine, con il quarto motivo, si è contestato il diniego delle circostanze attenuantigeneriche: già nei motivi d’appello si era lamentata l’eccessività della pena, anchealla luce del mancato riconoscimento del beneficio di che trattasi e i giudiciterritoriali, senza tener conto del reale disvalore della condotta, soprattutto riportataal quantitativo irrisorio di stupefacente ceduto, hanno confermato il diniego senzaprendere in esame tale circostanza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono tutti inammissibili.2. L’esame delle doglianze, invero reiterative di quelle rassegnate al giudice del gravame,rende necessaria una premessa di ordine generale quanto alla natura del sindacato dilegittimità, in ipotesi di c.d. doppia sentenza conforme, nella quale cioè la strutturagiustificativa della sentenza di appello è andata a saldarsi con quella di primo grado, cosìfinendo per formare un unico complessivo corpo argomentativo. Situazione che si presentacertamente allorquando i giudici del gravame abbiano esaminato le censure proposte dagliappellanti con criteri omogenei a quelli del primo giudice e operato frequenti riferimenti aipassaggi logico giuridici della prima sentenza, concordando nell'analisi e nella valutazione deglielementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3 n. 44418 del 16/07/2013, Rv,257595 - 01). Ciò vale a maggior ragione allorché i motivi di gravame, come nella specie, nonabbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminatee ampiamente chiarite nella decisione impugnata (Sez. 3 n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012,Rv. 252615 - 01).3. Il tenore delle censure, inoltre, impone di ricordare che sono completamente estranei alvaglio di legittimità gli aspetti del giudizio che si sostanzino nella valutazione enell’apprezzamento del significato degli elementi probatori, profili inerenti interamente almerito e come tali non valutabili dalla Corte di cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato ilpercorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità dicensure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultatoprobatorio. Al giudice di legittimità, infatti, sono precluse la rilettura degli elementidi fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversiparametri di ricostruzione e valutazione di essi, indicati dal ricorrente come maggiormenteplausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice delmerito (Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482 - 01; n. 5465 del 04/11/2020, dep.2021, Rv. 280601 – 01; Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099 - 01).4. Alla stregua di tali principi, sono manifestamente infondati, oltre che generici, il primomotivo formulato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MESSINA e tutti imotivi formulati nell’interesse di OUESLATI.I ricorrenti si sono limitati a contestare la prova della penale responsabilità per i reatisingolarmente ascritti, opponendo l’inidoneità degli elementi valorizzati per mancanza diriscontri a ciò che in diretta gli operanti avevano percepito grazie al monitoraggio dellecessioni. Si tratta, invero, di accertamenti riversati in apposita informativa e portati alla direttascelta processuale degli imputati.Le doglianze, peraltro, sono anche generiche e in fatto.Si afferma che le immagini non restituirebbero la prova di quanto osservato, per mancanzadi audio e, in alcuni casi, per mancanza di sequestro e non univocità delle riprese. Si tratta,tuttavia, di argomentazioni in fatto, sulle quali la Corte del merito ha reso una congruarisposta, descrivendo le condotte osservate, attraverso le quali era stato posto in essere unvero e proprio schema comportamentale (vedi pag. 5 della sentenza impugnata), in alcuni casi(ove non fosse messa in pericolo l’intera indagine) comprovato dal sequestro di sostanza. Laripetitività di tale schema ha consentito di ritenere provato l’accertamento anche delle cessionidi droga non repertata. Anche i ruoli (palo, vedetta, cassiere, pusher) sono stati ricondotti alleimmagini riprese e la loro perfetta sinergia dimostra, ancora una volta, il livello diorganizzazione degli imputati e l’entità del traffico giornalmente gestito e delle sostanzeimmesse nel mercato.Infine, quanto all’argomento speso dalla difesa del MESSINA, inerente all’intervenutaassoluzione del coimputato con il quale, secondo la prospettazione accusatoria, il MESSINA sisarebbe alternato nella sorveglianza della zona, deve rilevarsi che la difesa si è limitata a darconto di quel dato processuale, senza tuttavia confrontarsi con gli ulteriori elementi valorizzatia suo carico. A pag. 11 della sentenza censurata, infatti, si è spiegato che la sua funzione divedetta, lungi dal derivare dal cambio con il CHIOVARO, è stata confermata da quantoosservato il 03/08/2021 allorquando egli aveva segnalato l’arrivo di una volante ai pushersdella piazza. Peraltro, in tre, distinti episodi, egli era stato immortalato nell’atto di cederesostanza stupefacente, in un caso addirittura crack (capo 13 della imputazione), dal che si èricavata la sua duplice veste di vedetta e cedente.5. Tutti i ricorrenti, tranne OUESLATI, hanno formulato un motivo inerente alla mancatariqualificazione delle condotte quali ipotesi rilevanti ai sensi dell’art. 73 comma 5, d.P.R. n. 309del 1990, facendo leva sul fatto che i giudici del merito avrebbero valorizzato elementi (quali lacontinuità e sistematicità delle condotte e l’esistenza di piazze di spaccio) che finirebbero con ilvanificare la previsione della associazione dedita al piccolo spaccio, ai sensi dell’art. 74, comma6, d.P.R. n. 309 del 1990.Il ragionamento è privo di pregio e necessita di un rinvio ai principi ai quali questa Corteintende dare continuità, uniformandovisi ai fini della presente decisione, non prima di operareuna premessa sugli interventi che hanno riguardato l’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.5.1. La norma, com’è noto, è stata da ultimo più volte novellata: dall’art. 4, comma 3, delD.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, nella L. 13 novembre 2023, n.159, con l’inserimento dell’aggravante della non occasionalità per i fatti previsti dal primoperiodo del comma 5; nuovamente dall’art. 5, comma 1-bis, D. L. 24 febbraio 2026, n. 23,convertito, con modificazioni, nella L. 24 aprile 2026, n. 54 con la previsione che il fatto non siconsidera di lieve entità quando, per l'allestimento di mezzi o di strumenti ovvero per lemodalità dell'azione, le condotte di cui al comma 1 risultano poste in essere in modocontinuativo e abituale.Sicché la questione posta dai difensori è certamente valutabile alla stregua della piùfavorevole disposizione vigente al momento dei fatti, ma deve essere esaminata in base aiprincipi già formatisi sul punto.5.2. Intanto, il riferimento all’art. 74 comma 6 cit. è del tutto fuorviante: ai fini dellaconfigurabilità del reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti costituitaal fine di commettere fatti di lieve entità, fattispecie autonoma di reato e non mera ipotesiRv. 250352 – 01), non è sufficiente considerare la natura dei singoli episodi di cessioneaccertati in concreto, ma occorre valutare il momento genetico dell'associazione, nel senso cheessa deve esser stata costituita per commettere cessioni di stupefacente di lieve entità, maanche le potenzialità dell'organizzazione, con riferimento ai quantitativi di sostanze che ilgruppo è in grado di procurarsi (Sez. 3, n. 44837 del 06/02/2018, Rv. 274696 – 01), essendonecessario che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieveentità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggioregravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientrantinella previsione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (Sez. 6, n. 49921 del25/01/2018, Rv. 274287 – 02, in cui, in motivazione, la Corte ha escluso la sussistenza di taledelitto, valorizzando la concreta capacità operativa, l'articolata organizzazione e la capacità diapprovvigionamento continuo e sistematico di sostanza stupefacente; n. 1642 del 09/10/2019,dep. 2020, Rv. 278098 - 01).Quanto alla configurabilità dell’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, stesso d.P.R., invece, lastessa è stata esclusa nel caso in cui l'attività di spaccio sia svolta in un contesto organizzato lecui caratteristiche, quali il controllo di un'apprezzabile zona del territorio, l'impiego di mezzifunzionali a tale scopo, l'accertata reiterazione delle condotte e la disponibilità di tipologiedifferenziate di sostanze, pur se in quantitativi non rilevanti, siano sintomatiche della capacitàdell'autore del reato di diffondere in modo sistematico lo stupefacente (Sez. 2, n. 5869 del28/11/2023, dep. 2024, Rv. 285997 – 01).Cosicché, non coglie nel segno l’osservazione difensiva, atteso che la previsione di cui all’art.74 comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990 presuppone, comunque, il momento programmaticoproprio del reato associativo, cioè un accordo avente a oggetto la realizzazione di più ipotesi dicui all’art. 73, comma 5, in ciò ravvisandosi la specificità di tale reato.5.3. La questione, in realtà, postula una adeguata valutazione complessiva degli elementidella fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalladisposizione (Sez. U, 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076 – 01; Sez. 4, n. 50257 del05/10/2023, Rv. 285706 – 01), valutazione che non può esser condotta in base al solo datoquantitativo – come sembrano ritenere le difese – risultante cioè dalla ricognizione statistica suun campione di sentenze che hanno riconosciuto la minore gravità del fatto (Sez. 3, n. 12551del 14/02/2023, Rv. 284319 - 01; Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022, Rv. 284149 - 03).E, nella specie, i motivi articolati dalle difese sono del tutto generici, mancando ogniriferimento fattuale, oltre alle singole quantità di volta in volta cedute, quanto all’esistenza deipresupposti della invocata derubricazione, a fronte della valorizzazione, da parte dei giudicid’appello, delle modalità dell’azione criminosa e della dirimente circostanza che, nella specie,gli imputati avevano realizzato vere e proprie piazze di spaccio, aventi come riferimento luoghiben precisi di un quartiere del capoluogo siciliano; costoro, agendo in sintonia, avevano messoa punto un modus operandi evocativo di un contesto organizzato, più che di una casuale eoccasionale ripetizione di illeciti della stessa tipologia. Ciò che le indagini hanno fotografato èuna vera e propria “filiera” interdipendente di traffico illecito, inteso alla immissione nelmercato di droghe di vario genere (vedi pag. 9 della sentenza appellata).Nella specie, dunque, è dirimente la valorizzazione della circostanza che gli imputatiavessero impiantato vere e proprie piazze di spaccio, i giudici del merito avendo dato contodella presenza di un'articolata organizzazione di vedette e controllo, posta a supporto e difesadella zona, nonché della turnazione dei soggetti dediti allo spaccio, così da garantire lo smerciosenza soluzione di continuità, non essendosi, dunque, fermati alla sola abitualità del luogo dismercio, noto ai clienti, o alla compresenza di più soggetti che si occupano della cessione conspecifica ripartizione dei ruoli, così come precisato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n.37077 del 30/06/2021, Rv. 282111 – 01).5.5. Alla luce di quanto precede, deve ritenersi, pertanto, la manifesta infondatezza delsecondo motivo formulato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di MESSINA e diGAROFALO e del primo, formulato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].6. Sono manifestamente infondate tutte le censure inerenti al diniego dellegeneriche (terzo motivo, formulato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e MESSINA e quarto, formulato nell ’interesse di [OSCURATO:PERSONA]).Intanto, va rilevato che con esse non sono stati neppure indicati elementi di rilievoignorati dai giudici territoriali . In ogni caso, quanto all’onere motivazionale del giudice incaso di diniego, va ricordato che esso può essere legittimamente adempiuto evidenziandol'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riformadell'art. 62 bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, a tal fine, non è più sufficiente il solostato di incensuratezza dell'imputato, nella specie peraltro non riscontrabile (Sez. 4, n. 32872del 08/06/2022, Rv. 283489 – 01; Sez. 2 n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826 - 01; Sez. 7 n.39396 del 27/05/2016, Rv. 268475 - 01; Sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737 - 01;Sez. 1 n. 33506 del 07/07/2010, Rv. 247959 - 01). Peraltro, nella specie, la motivazione sullaquale si regge la decisione dei giudici territoriali è congrua, avuto riguardo alla ratio delladisposizione di cui all’art. 62 bis, cod. pen., quella cioè di adeguare la pena al caso concreto: èin ragione di ciò che al giudice di merito non è richiesto di esprimere una valutazione circa ognisingola deduzione difensiva, rientrando il riconoscimento delle circostanze generichenell’ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deveessere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circal’adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 2, n.9299 del 7/11/2018, dep. 2019, Rv. 275640 - 01). La Corte territoriale ha, in effetti, motivatoil diniego tenuto conto, per tutti gli imputati, delle modalità del fatto, della ripartizione benorganizzata dei ruoli e dell’effetto di proliferazione delle attività illecite, da cui era derivatal’immissione continua di stupefacenti sul mercato; laddove, per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], igiudici hanno altresì valorizzato la loro negativa personalità, in quanto soggetti gravati danumerosi precedenti penali, per di più specifici.7. È manifestamente infondato anche il quarto motivo formulato nell’interesse del l’imputatoLa difesa ha formulato generiche doglianze di incongruità, senza evidenziare errori, néviolazioni di legge. Il diritto vivente ha già chiarito che, in tema di reato continuato, il giudice,nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la penabase, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno deireati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269 – 01), ma ha pure precisato che ilgrado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlatoall'entità degli stessi, tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto diproporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati ilimiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulomateriale di pene. Anche successivamente si è ribadito che la graduazione della pena, anche inrelazione agli aumenti per i reati satellite, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, ilquale, in caso di aumenti applicati in misura contenuta, può adempiere al relativo obbligomotivazionale anche in maniera sintetica, attraverso il mero richiamo alla gravità dei fatti o aicriteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Rv. 288800 – 01, poichéin tal caso è escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale riconosciuto dall’art. 132 cod.pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Rv. 284005 – 01).Ciò è quanto avvenuto nella specie, in cui il primo giudice aveva individuato la pena base el’entità dei singoli aumenti, tutti uguali e contenuti, per ciascuno dei 73 reati satellite,applicando, infine, il criterio moderatore legale di cui all’art. 81 cod. pen.8. È manifestamente infondato anche il secondo motivo formulato nell’interessedell’[OSCURATO:PERSONA].La difesa ha fornito una interpretazione non condivisibile della ratio del maggior disvaloreassegnato alla circostanza di che trattasi.Si è infatti chiarito che, ai fini della configurabilità dell'aggravante del concorso di tre o piùpersone di cui all'art. 73, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è richiesto che la pluralità disoggetti agenti abbia cooperato a una delle condotte tipiche, quali, esemplificativamente,l'offerta, l'intermediazione, l'acquisto, la detenzione, non essendo, invece, necessario che talepluralità abbia concorso nella commissione di ciascuna delle condotte previste dalla normaincriminatrice, concretamente contestate (Sez. 4, n. 36960 del 09/10/2025, Rv. 288661 – 01).In quella sede, si è precisato che, nei casi di compravendita o di cessione, deve evidentementeverificarsi se il contributo concorsuale abbia riguardato le condotte di almeno due persone oltrea quelle necessarie, cioè il venditore e il compratore (o il cedente e il cessionario), ciò inquanto, la maggiore offensività conseguente al numero delle persone può ritenersi sussistentese esso è superiore a quello che è sufficiente ad integrare la condotta tipica. Ne consegue che,se il reato si realizza tramite una compravendita o una cessione (che coinvolgononecessariamente due persone), perché tale maggiore offensività possa essere reputatasussistente non basta il concorso di una terza persona (Sez. 4, n. 36960/2025, inmotivazione). In tali ipotesi, la maggior pericolosità dell'assetto partecipativo discende dallapresenza di due persone in più oltre a quelle necessarie per la consumazione del reato base,sicché, se la realizzazione del reato richiede la presenza di un venditore e di un compratore (oquella di un cedente e di un cessionario) queste due persone, necessariamente compresenti,devono essere «assunte ad unità» (Sez. 6, n. 7949 del 18/04/1995, Rv. 201848; Sez. 4, n.36616 del 04710/2006, Rv. 235375 – 01).Essa, peraltro, sussiste in tutte le ipotesi di reato commesso da tre o più persone e nonpresuppone, tra i concorrenti, un vincolo diverso o più intenso del normale concorso nel reato(Sez. 3, n. 8163 del 26/11/2009, dep. 2010, Rv. 246212 – 01, in cui, in motivazione, la Corteha precisato che è proprio il concorso materiale e psicologico di tre o più persone nelmedesimo fatto ad essere ritenuto, di per sé, indice di maggiore gravità del fatto e di maggiorepericolosità degli imputati).Ciò premesso, nella specie, la difesa non si è confrontata con la ricostruzione del modusoperandi fornita dai giudici territoriali, quanto al capo 14) ascritto all’imputato. Nell’occorso,l’osservazione aveva consentito di accertare che presso la piazza di spaccio di PassaggioGiuffrida, il concorrente [OSCURATO:PERSONA], giunto nella piazza, aveva consegnato all’imputato unpanetto di hashish e quest’ultimo, a sua volta, lo aveva consegnato, non a un cliente, bensì alpusher Pietro ARGERI. Trattasi di un ruolo preciso, non confondibile con quello del cedente odel cessionario della droga, alla stregua del quale del tutto correttamente, dunque, è stataritenuta la contestata aggravante.9. È manifestamente infondato, infine, il terzo motivo, formulato nell’interesse delGAROFALO.Il primo giudice aveva valorizzato, ai fini del giudizio di maggior pericolosità espressodall’imputato con la ricaduta criminosa, la sua negativa personalità, dedotta dai plurimi e graviprecedenti penali, tenuto conto che costui aveva riportato due precedenti specifici nelquinquennio antecedente alla contestazione. Nel rispondere al gravame, la Corte territoriale haritenuto il nuovo reato espressione di una maggior pericolosità, ponendosi nel solco delleprecedenti condanne per fatti analoghi, entro il quinquennio, valorizzando, altresì, le modalitàdella nuova condotta.Le censure difensive si traducono in una critica del tutto generica che non introduce elementiidonei a intaccare il ragionamento giustificativo svolto dai giudici del doppio grado,ragionamento, peraltro, coerente con i principi più volte affermati dalla giurisprudenza, per iquali, è richiesto al giudice uno specifico onere motivazionale che, tuttavia, può essereadempiuto anche implicitamente (Sez. 6, n. 14937 del 14/03/2018, Rv. 272803 – 01, infattispecie nella quale la Corte ha annullato la sentenza di appello che, a fronte di una specificadeduzione in ordine alla applicata recidiva, ha omesso ogni motivazione sulla conferma dellasua sussistenza procedendo direttamente al bilanciamento con le attenuanti generiche; n.56972 del 20/06/2018, Rv. 274782 – 01, in cui, in motivazione, la Corte ha chiarito che taledovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fattoche la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale giàavviato).10. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende,non ravvisandosi ragioni di esonero rispetto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n.186/2000). P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/05/2026La Consigliera est. Il PresidenteGABRIELLA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20686/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris