CassazionesentenzaSezione LDecisione del 1 giugno 2021
Cassazione n. 17381/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28546/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N.33, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l’[OSCURATO:PERSONA] dell’ ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1705/2021 depositata il 01/06/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato decaduto l’attuale ricorrente dal diritto ad aver riliquidata la quota B della pensione di anzianità liquidatagli con decorrenza ottobre 1981, sulla quale erano stati liquidati supplementi di pensione (nel novembre 1998 e luglio 2009), sulla base delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 8. D.lgs. n. 182/1997, senza l'applicazione del tetto massimo di cui all'art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971. La Corte, in particolare, ha ritenuto che la fattispecie ricadesse nell'ambito di applicazione dell'art. 38, lett. d), d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), che ha esteso il regime della decadenza di cui all'art. 47, d.P.R. n. 639/1970, anche alle domande di riliquidazione della pensione e, ravvisato il decorso di oltre un triennio tra la data di entrata in vigore della novella legislativa (6.7.2011) e quella di proposizione del giudizio di primo grado (giugno 2016), ha dichiarato inammissibile la domanda di riliquidazione, compensando tuttavia le spese. Avverso tali statuizioni [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura, ulteriormente illustrato con memoria. L'INPS ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 47, d.P.R. n. 639/1970 come modificato dall'art. 38, comma 4, d.l. n. 98/2011 (conv. in l. n. 111/2011) e dell'art. 252 disp.att. cod.civ.,per avere applicato la novella all’art. 47 cit. anche alle prestazioni liquidate in data successiva alla sua entrata in vigore (6 luglio 2011). Con il secondo motivo si deducono le medesime violazioni dubitando della legittimità costituzionale delle disposizioni citate per violazione degli artt.3,36,38,97 cost. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 38, comma 4, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), 47, d.P.R. n. 639/1970, e 6, d.l. n. 103/1991 (conv. con l. n. 166/1991), per avere la Corte territoriale rigettato interamente la domanda piuttosto che applicare la decadenza limitatamente ai ratei pregressi ultratriennali. Nel presente giudizio si dibatte sulla possibilità, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, che la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio ovvero, in generale, ogni differenza comunque dovuta per il titolo in relazione al quale è richiesto l'adeguamento o il ricalcolo; orbene, il dibattito è stato risolto nel primo senso da numerosi precedenti di questa Corte (per tutte Cass. n. 17, 430 del 2021, nn. 123, 4858 e 38015 del 2022). Se, infatti, la decadenzadefinisce una volta per tutte, anche nell'interesse della stabilità dei conti pubblici, l'ammontare della prestazione da erogare, essa è però ipotizzabile solo in quei casi in cui la prestazione nel suo nucleo essenziale sia comunque riconosciuta e mantenuta, trattandosi di prestazione costituzionalmente protetta ed imprescrittibile. Ciò deriva dalla lettera delle disposizioni applicabili, posto che l'art. 47, comma 6, estende alle azioni di riliquidazione i commi 2 e 3, in relazione ai quali il D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6, convertito in L. 1° giugno 1991, n. 166, chiarisce che il decorso dei termini previsti dal citato D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, commi 2 e 3, "determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale", precisando poi che in caso di mancata proposizione del ricorso amministrativo i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei. In relazione alla natura del termine decadenziale in genere, esso è stato riferito ai singoli ratei (vedi Cass. 13104 del 2003; n. 152 del 1999; n. 2364 del 2004), in ragione della loro autonoma cadenza temporale. L'art. 6 non riguarda però solo la domanda di pensione, e dunque il caso in cui la pensione sia negata in toto, ma ha portata generale, potendo dunque applicarsi anche alla domanda di riliquidazione. Ciò è confermato proprio dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38, che ha modificato la disciplina del 1970, sia aggiungendo all'art. 47 un comma 2, secondo cui le decadenza si applica alle azioni giudiziarie avente oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito, sia aggiungendo, dopo l'art. 47, un art. 47-bis, a norma del quale "si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui alla L. 9 marzo 1988, n. 88, art. 24, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni". L'intento del legislatore, anche in tema di ricalcoli pensionistici, è dunque quello di continuare a incidere unicamente sui ratei pregressi e tale interpretazione trova conferma anche dai lavori preparatori e dalla relazione che accompagna l'art. 38, dove si afferma che a differenza del diritto al trattamento pensionistico, di per sé imprescrittibile, il diritto ai singoli reati è considerato soggetto a prescrizione in quanto considerato dalla giurisprudenza di contenuto esclusivamente patrimoniale, periodicamente risorgente e limitatamente disponibile. L'interpretazione che limita ai ratei l'applicazione dei termini di prescrizione e decadenza anche nel caso di riliquidazioni è in linea con i principi affermati in materia dalla Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità di principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative (tra le altre, Corte Costituzionale 26 febbraio 2010, n. 71; Corte Costituzionale 22 luglio 1999, n. 345; Corte Costituzionale 15 luglio 85, n. 203). Una diversa interpretazione (che applicasse la decadenza all'intera pretesa di rideterminazione travolgendo i ratei futuri ed infratriennali) sarebbe del resto incompatibile con la Costituzione tutte le volte in cui la misura della prestazione riconosciuta o pagata non salvaguardi il nucleo essenziale della prestazione, come nel caso che solo una parte esigua della prestazione sia riconosciuta e pagata dall'ente previdenziale. Per tali casi, ritenere il diritto alle differenze pensionistiche perduto per decadenza comporterebbe di fatto la vanificazione del diritto alla pensione, innetto contrasto con l'art. 38 Cost. Sarebbe peraltro non agevole individuare (per ciascuna prestazione periodica), in difetto di criteri legali o costituzionali espliciti, quale sia il nucleo essenziale della prestazione pensionistica non comprimibile. L'applicazione della decadenza della domanda di riliquidazione ai soli ratei pregressi oltre il triennio e non all'intera pretesa del privato attua, del resto, un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l'obiettivo decorso del tempo assicurato dalla decadenza mobile, che comunque sanziona il pensionato in modo significativo con la perdita dell'integrazione dei ratei ultratriennali rispetto alla domanda giudiziale. Per converso, alcun bilanciamento tra gli opposti interessi sarebbe assicurato dall'accoglimento della tesi opposta, che produrrebbe una pensione decurtata per sempre in modo contra legem, con effetto completamente ablativo del diritto alle differenze (a fronte di una situazione di ignoranza del pensionato in ordine all'esatto importo della prestazione, che potrebbe protrarsi per anni) e con incidenza normalmente rilevante su una situazione soggettiva costituzionalmente protetta. Può dunque affermarsi che, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale. In definitiva, va accolto il terzo motivo, rigettati il primo e il secondo. La sentenza impugnata che non si è attenuta ai principi su estesi va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla stessa Corte d’appello, in diversa composizione, che si atterrà a quanto sin qui detto e provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, rigettati gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla stess