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CassazionedecretoSezione U

Cassazione n. 16435/2023

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3), ha disposto il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 363-biscod. proc. civ., per la risoluzione della seguente questione di diritto: sel’art. 1 della legge 28 marzo 1991, n. 104 (come richiamato implicitamente dalle altre disposizioni in materia di contabilità di Stato) assuma rilevanza ai fini della individuazione della competenza per territorio nelle cause “passive” della pubblica a mministrazione (centrale) aventi ad oggetto obbligazioni di pagamento,ai sensi degli artt. 25 cod. proc. civ. , 6 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, 1182, terzo e quarto comma, e 1498 cod. civ.

Nel motivare la rilevanza della questione, l’ordinanza dà conto che , nel giudizio a quo, la Casa c ircondariale, costituendosi tramite l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, ha eccepito l’incompetenza del Tribunale adito per essere competente il Tribunale di Roma.

Prosegue, inoltre, evidenziando che, all’esito della prima udienza di comparizione (celebrata exart. 127-ter cod. proc. civ.) , la [OSCURATO:SOCIETA]. ha aderito all’eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla parte convenuta,con richiesta di compensazione delle spese di giudizio, alla luce della “oggettiva controvertibilità della materia del foro territorialmente competente, sulla quale solo da ultimo è stato individuato un indirizzo interpretativo univoco anche in ragione della recentissima pronuncia della Suprema Corte di cassazione (ord. n. 32766/2022 dell’8 novembre 2022)”. [OSCURATO:PERSONA] circondariale – riferisce l’ordinanza – ne ha preso atto, insistendo per la liquidazione delle spese di lite in favore della difesa erariale.

Il Tribunale di Milano, considerata la natura inderogabile del foro delle amministrazioni dello Stato e la connessa inoperatività di un accordo di proroga della competenza, osserva che “il punctum dolens è rappresentato dall’interpretazione delle disposizioni di contabilità pubblica richiamate (in maniera spesso generica) in combinato con i criteri di collegamento processuali deducibili dal codice di rito”.

Nella complessità di tale coordinamento risiederebbe, ad avviso del giudice a quo,la “grave difficoltà interpretativa”,suscettibile di integrare il requisito di cui al n. 2 dell’art. 363- biscod. proc. civ.

Il Tribunale di Milano, in particolare,rileva come la questione, che parrebbe avere una univoca risposta nel senso della sua competenza quale “autorità giudiziaria del luogo in cui ha sede la sezione di tesoreria della provincia in cui il creditore è domiciliato”, risulterebbe, al contrario, posta in discussione da una recente pronuncia (Cass., Sez.

VI-3, 8 novembre 2022, n. 32766, cit.), emessa su regolamento di competenza d’ufficio proposto dallo stesso giudice a quo in un caso analogo.

Il Tribunale rimettente esponeche, secondo la giurisprudenza di legittimità , nella materia contrattuale,n ei casi in cui la p ubblica a mministrazione è convenuta, il foro erariale va individuato nel giudice del luogo ove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione, dovendo ritenersi che, per ipagamenti che non avvengono mediante ruoli, tale è il giudice nella cui circoscrizione si trova la sezione di tesoreria della provincia ove il creditore è domiciliato (Cass.,Sez.

III, 12 luglio 2007, n. 15601; Cass., Sez.

Lav., 17 giugno 2004, n. 11385; Cass., Sez.

I, 1° marzo 1996, n. 1610; Cass., Sez.

I, 29 aprile 1992, n. 5151; Cass., Sez.

I, 20 novembre 1979, n. 6055; Cass. , Sez.

Un., 10 maggio 1974, n. 1329).

Secondo il Tribunale di Milano,da tale consolidato orientamento si sarebbe discostata Cass., Sez.

VI-3, 8 novembre 2022 , n. 32766 .

Tale pronuncia, infatti, se da un lato richiama il principio di diritto secondo cui,con riguardo alle amministrazioni dello Stato, le norme di contabilità non solo individuano il luogo di adempimento dell'obbligazione ma concorrono a fissare, in via diretta, i criteri inderogabili di collegamento in base ai quali si determina il distretto del giudice territorialmente competente per la domanda proposta (che va dunque identificato nel giudice del luogo in cui ha s ede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato che opera nel distretto in cui è sorta l'obbligazione o deve avvenire l’adempimento); dall’altro, conclude che “vertendosi in ipotesi di debiti di denaro della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il pagamento, in applicazione delle regole sulla contabilità di Stato, sarebbe dovuto avvenire presso la tesoreria dell'ente debitore, che ha sede in Roma”, sebbeneil domicilio del creditore fosse in Milano.

Tanto premesso, il rinvio pregiudiziale non può essere ammesso, facendo difetto il requisito della novità della questione, richiesto dall’art. 363-biscod. proc. civ.Difatti, la questione interpretativa, sollevata dal Tribunale di Milano in vista della risoluzione di una questione di competenza, è già stata affrontata e risolta dalla Corte di cassazione.

Numerosi precedenti, richiamati dallo stesso giudice a quo , convergono nell’individuazione del forum destinatae solutionis allorché sia evocata in giudiziouna amministrazione centrale dello Stato per il pagamento di una somma di denaro.

In particolare, chiamata a risolvere un regolamento di competenza d’ufficio sollevato dallo stesso Tribunale di Milano in controversia promossa dalla medesima società di factoring [OSCURATO:SOCIETA]. in qualità di cessionaria di crediti vantati nei confronti della Presidenza del Consiglio di Ministri, questa Corte, con l’ordinanza della VI-3 Sezione 8 novembre 2022, n. 32766,ha posto in luceche, con riguardo alle amministrazioni dello Stato, le norme di contabilità non solo individuano il luogo di adempimentodell'obbligazione ma concorrono a fissare, in via diretta, i criteri inderogabilidi collegamento in base ai quali si determina il distretto del giudice territorialmente competente per la domanda proposta (art.25, secondo comma , cod. proc. civ.).

La conseguenza che se ne è tratta èche quest'ultimo va identificato nel giudice del luogo in cui hasede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato che opera nel distretto in cui è sorta l'obbligazione o deve avvenire l'adempimento, la cui competenza per territorio, integrandocompetenza del foro erariale, va qualificata come funzionale e inderogabile.

In questo contesto, caratterizzato da una sedimentazione giurisprudenziale sul tema della competenza per territorio ne lle controversie che vedono convenuta la P.A., non può esservi spazio per una investitura della Corte di legittimitàcon il nuovo strumento di nomofilachia del rinvio pregiudiziale , essendosi di fronte ad una questione già risolta dalla Corte di cassazione.

Tale esito tanto più si giustifica considerando, per un verso, che lo stesso giudice rimettente è ben consapevole di avere a sua disposizione un indirizzo univoco sul piano dell’enunciazione di principio e mira, piuttosto, a fare emergere sfumature, a suo avviso,non pienamente collimanti nelle pronunce della Corte regolatrice; e tenendo conto, per altro verso, che se è interesse dell’ordinamento processuale la rapida definizione della questione di competenza, per il perseguimento di tale obiettivo il codice appresta il regolamento di competenza e il conflitto di competenza.

P.Q.M. visto l’art. 363-bis cod. proc. civ., dichiara inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribun

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3), ha disposto il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 363-biscod. proc. civ., per la risoluzione della seguente questione di diritto: sel’art. 1 della legge 28 marzo 1991, n. 104 (come richiamato implicitamente dalle altre disposizioni in materia di contabilità di Stato) assuma rilevanza ai fini della individuazione della competenza per territorio nelle cause “passive” della pubblica a mministrazione (centrale) aventi ad oggetto obbligazioni di pagamento,ai sensi degli artt. 25 cod. proc. civ. , 6 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, 1182, terzo e quarto comma, e 1498 cod. civ. Nel motivare la rilevanza della questione, l’ordinanza dà conto che , nel giudizio a quo, la Casa c ircondariale, costituendosi tramite l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, ha eccepito l’incompetenza del Tribunale adito per essere competente il Tribunale di Roma. Prosegue, inoltre, evidenziando che, all’esito della prima udienza di comparizione (celebrata exart. 127-ter cod. proc. civ.) , la [OSCURATO:SOCIETA]. ha aderito all’eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla parte convenuta,con richiesta di compensazione delle spese di giudizio, alla luce della “oggettiva controvertibilità della materia del foro territorialmente competente, sulla quale solo da ultimo è stato individuato un indirizzo interpretativo univoco anche in ragione della recentissima pronuncia della Suprema Corte di cassazione (ord. n. 32766/2022 dell’8 novembre 2022)”. [OSCURATO:PERSONA] circondariale – riferisce l’ordinanza – ne ha preso atto, insistendo per la liquidazione delle spese di lite in favore della difesa erariale. Il Tribunale di Milano, considerata la natura inderogabile del foro delle amministrazioni dello Stato e la connessa inoperatività di un accordo di proroga della competenza, osserva che “il punctum dolens è rappresentato dall’interpretazione delle disposizioni di contabilità pubblica richiamate (in maniera spesso generica) in combinato con i criteri di collegamento processuali deducibili dal codice di rito”. Nella complessità di tale coordinamento risiederebbe, ad avviso del giudice a quo,la “grave difficoltà interpretativa”,suscettibile di integrare il requisito di cui al n. 2 dell’art. 363- biscod. proc. civ. Il Tribunale di Milano, in particolare,rileva come la questione, che parrebbe avere una univoca risposta nel senso della sua competenza quale “autorità giudiziaria del luogo in cui ha sede la sezione di tesoreria della provincia in cui il creditore è domiciliato”, risulterebbe, al contrario, posta in discussione da una recente pronuncia (Cass., Sez. VI-3, 8 novembre 2022, n. 32766, cit.), emessa su regolamento di competenza d’ufficio proposto dallo stesso giudice a quo in un caso analogo. Il Tribunale rimettente esponeche, secondo la giurisprudenza di legittimità , nella materia contrattuale,n ei casi in cui la p ubblica a mministrazione è convenuta, il foro erariale va individuato nel giudice del luogo ove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione, dovendo ritenersi che, per ipagamenti che non avvengono mediante ruoli, tale è il giudice nella cui circoscrizione si trova la sezione di tesoreria della provincia ove il creditore è domiciliato (Cass.,Sez. III, 12 luglio 2007, n. 15601; Cass., Sez. Lav., 17 giugno 2004, n. 11385; Cass., Sez. I, 1° marzo 1996, n. 1610; Cass., Sez. I, 29 aprile 1992, n. 5151; Cass., Sez. I, 20 novembre 1979, n. 6055; Cass. , Sez. Un., 10 maggio 1974, n. 1329). Secondo il Tribunale di Milano,da tale consolidato orientamento si sarebbe discostata Cass., Sez. VI-3, 8 novembre 2022 , n. 32766 . Tale pronuncia, infatti, se da un lato richiama il principio di diritto secondo cui,con riguardo alle amministrazioni dello Stato, le norme di contabilità non solo individuano il luogo di adempimento dell'obbligazione ma concorrono a fissare, in via diretta, i criteri inderogabili di collegamento in base ai quali si determina il distretto del giudice territorialmente competente per la domanda proposta (che va dunque identificato nel giudice del luogo in cui ha s ede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato che opera nel distretto in cui è sorta l'obbligazione o deve avvenire l’adempimento); dall’altro, conclude che “vertendosi in ipotesi di debiti di denaro della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il pagamento, in applicazione delle regole sulla contabilità di Stato, sarebbe dovuto avvenire presso la tesoreria dell'ente debitore, che ha sede in Roma”, sebbeneil domicilio del creditore fosse in Milano. Tanto premesso, il rinvio pregiudiziale non può essere ammesso, facendo difetto il requisito della novità della questione, richiesto dall’art. 363-biscod. proc. civ.Difatti, la questione interpretativa, sollevata dal Tribunale di Milano in vista della risoluzione di una questione di competenza, è già stata affrontata e risolta dalla Corte di cassazione. Numerosi precedenti, richiamati dallo stesso giudice a quo , convergono nell’individuazione del forum destinatae solutionis allorché sia evocata in giudiziouna amministrazione centrale dello Stato per il pagamento di una somma di denaro. In particolare, chiamata a risolvere un regolamento di competenza d’ufficio sollevato dallo stesso Tribunale di Milano in controversia promossa dalla medesima società di factoring [OSCURATO:SOCIETA]. in qualità di cessionaria di crediti vantati nei confronti della Presidenza del Consiglio di Ministri, questa Corte, con l’ordinanza della VI-3 Sezione 8 novembre 2022, n. 32766,ha posto in luceche, con riguardo alle amministrazioni dello Stato, le norme di contabilità non solo individuano il luogo di adempimentodell'obbligazione ma concorrono a fissare, in via diretta, i criteri inderogabilidi collegamento in base ai quali si determina il distretto del giudice territorialmente competente per la domanda proposta (art.25, secondo comma , cod. proc. civ.). La conseguenza che se ne è tratta èche quest'ultimo va identificato nel giudice del luogo in cui hasede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato che opera nel distretto in cui è sorta l'obbligazione o deve avvenire l'adempimento, la cui competenza per territorio, integrandocompetenza del foro erariale, va qualificata come funzionale e inderogabile. In questo contesto, caratterizzato da una sedimentazione giurisprudenziale sul tema della competenza per territorio ne lle controversie che vedono convenuta la P.A., non può esservi spazio per una investitura della Corte di legittimitàcon il nuovo strumento di nomofilachia del rinvio pregiudiziale , essendosi di fronte ad una questione già risolta dalla Corte di cassazione. Tale esito tanto più si giustifica considerando, per un verso, che lo stesso giudice rimettente è ben consapevole di avere a sua disposizione un indirizzo univoco sul piano dell’enunciazione di principio e mira, piuttosto, a fare emergere sfumature, a suo avviso,non pienamente collimanti nelle pronunce della Corte regolatrice; e tenendo conto, per altro verso, che se è interesse dell’ordinamento processuale la rapida definizione della questione di competenza, per il perseguimento di tale obiettivo il codice appresta il regolamento di competenza e il conflitto di competenza. P.Q.M. visto l’art. 363-bis cod. proc. civ., dichiara inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribun
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