CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 12736/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] CUI 071HB6N nato il 20%06/1995 [OSCURATO:PERSONA] CUI 071HAKO nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] CUI 071HCOY nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] CUI 0615U4S nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] CUI 071HD6X nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] CUI 071HD3F nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di TrarieMAI udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Trapani, con ordinanza in data 18 ottobre 2024, ha convalidato il fermo eseguito dalla polizia giudiziaria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 12, commi 1 e 3 lett. a) e b) e 3 lett b), d.lgs. 286 del 1998. 2. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso gli indagati che, a mezzo del comune difensore, in un unico atto, hanno dedotto la violazione di legge in relazione agli artt. 97 e 558 cod. proc. pen. in relazione alla mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza di convalida al difensore di fiducia, celebrata alla presenza del difensore in precedenza designato di ufficio. 3. In data 26 novembre 2024 è pervenuta la requisitoria scritta con la quale il Sost. Proc. Gen. dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] chiede che i ricorsi siano dichiarati inammissibili. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono infondati. 2. In un unico motivo la difesa deduce la nullità dell'ordinanza in quanto il difensore di fiducia nominato dagli indagati non avrebbe ricevuto la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza. La doglianza è infondata. 2.1. Dagli atti, come indicato nel comune atto di ricorso, risulta che all'atto del fermo e nei momenti immediatamente successivi gli indagati non hanno nominato alcun difensore e che, pertanto, gli è stato designato un difensore d'ufficio. Dagli stessi atti, come sempre riconosciuto nei ricorsi, si evince anche che il difensore designato di ufficio, poi presente in udienza, è stato tempestivamente avvisato della celebrazione dell'udienza e che la nomina del difensore di fiducia è sopravvenuta solo ed esclusivamente nel corso della stessa. 2.2. Nel caso di specie l'udienza si è regolarmente tenuta in presenza del difensore di fiducia e non è configurabile alcuna nullità. L'avviso al difensore di fiducia non era dovuto in quanto la nomina dello stesso, intervenuta dopo l'adozione del decreto di fissazione dell'udienza camerale, non può considerarsi tempestiva. Come ribadito in due occasioni dalle Sezioni unite di questa Corte, infatti, «l'avviso di fissazione dell'udienza deve essere effettuato al difensore di fiducia dell'imputato che rivestiva tale qualità all'atto della fissazione dell'udienza e non anche all'avvocato che acquisti solo successivamente tale veste, in quanto con l'emissione dell'avviso si cristallizza la situazione processuale relativa agli adempimenti di cancelleria (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 - 01; Sez. U, n. 8 del 06/07/1990, Scarpa, Rv. 185438; e, tra le altre, Sez. 6, n. 18360 del 24/02/2003, D'Ottavi, Rv. 225895; Sez. 5, n. 48088 del 08/11/2004, Stefanelli, Rv. 230511; Sez. 1, n. 19442 del 23/04/2008, Errante, Rv. 240289 in tema di procedimento di sorveglianza). Pertanto, in caso di nomina formalizzata successivamente alla notificazione dell'avviso di udienza, il difensore scelto dall'imputato ha il diritto di intervenire alla stessa, ma non di essere avvisato, spettando al suo assistito informarlo della relativa data (Sez. 6, n. 27059 del 27/05/2008, Skuqi, Rv. 240582 in tema di udienza di convalida; Sez. 1, n. 20788 del 03/03/2009, Romeo, Rv. 243676)». 3. Il rigetto dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così