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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 34735/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Giovanni B. Bertolino, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1 Con ordinanza del 28 aprile 2026 il G.U.P. del Tribunale per i minorenni diTaranto, in funzione di [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, ha dichiarato «manifestamenteinammissibile» e rigettato «nel merito» l’istanza con la quale il difensore diXXXXXXXXXXXXXXXX aveva contestato la legittimità del provvedimento diunificazione di pene concorrenti emesso dal Pubblico ministero il 9 aprile 2026(«eseguito con l’arresto e la conduzione presso l’I.P.M. di Bari in data 10 aprile2026…per la espiazione…della pena residua di anni 2, mesi 4 e giorni 19 direclusione, oltre…il pagamento della somma di euro 705,00 di multa»), nonché laprecedente ordinanza del 7 aprile 2026 con la quale è stata disposta la revocadel beneficio della sospensione condizionale della pena.1.1. [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ha anzitutto premesso che, secondo laprospettazione difensiva, il provvedimento di cumulo sarebbe illecito in quanto:a) emesso entro il termine di giorni dieci dalla comunicazione dell’ordinanzacon la quale il Tribunale di sorveglianza aveva respinto l’istanza di applicazione dimisura alternativa (e, quindi, in pendenza del termine per il ricorso inCassazione);b) fondato, poi, su un’ordinanza di revoca della sospensione condizionaledella pena pronunciata nei confronti del XXXXXXXXXXaffetta da nullità assolutaperché non notificata a quest’ultimo ed al suo difensore di fiducia e, ancor prima,perchè adottata senza fissazione di udienza e senza aver garantito ilcontraddittorio;c) inficiato, infine, da un calcolo erroneo non avendo il Pubblico ministerodeterminato la detrazione di pena spettante sulla scorta della previsionenormativa di cui all’art. 10 d. l.vo n. 121/18 e, quindi, nella misura maggioratapari a 75 giorni per ogni semestre («così non pervenendo alla più esattadeterminazione della pena residua in quella di minore durata di anni uno, mesiundici e giorni venti di reclusione»).1.2. [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ha ritenuto infondate le doglianzedifensive.Ha in specie evidenziato che:- il motivo di cui al superiore punto a) è manifestamente inammissibile.Dal combinato disposto degli artt. 678, 666, comma 7, cod. proc. pen. e 71-ter,primo comma, legge 354/75, si evince con chiarezza che l’ordinanza delTribunale di sorveglianza che abbia rigettato la richiesta di ammissione a misurealternative alla detenzione è immediatamente esecutiva anche ove sia statoproposto ricorso per Cassazione o non sia ancora decorso il termine per proporredetta impugnazione;- il motivo di cui al superiore punto b) è infondato.

Il decreto di fissazionedell’udienza deputata alla valutazione dell’istanza di revoca del beneficio di cuiall’art. 163 cod. pen. avanzata dal Pubblico ministero è stato regolarmentenotificato al XXXXXXXXXXed al difensore di ufficio «in assenza di uno di fiduciaspecificamente nominato per quella fase di incidente di esecuzione».

L’udienza èstata, infine, celebrata il 7 aprile 2026 alla presenza del detto difensore enell’assenza dell’interessato (cui la notifica era stata ritualmente rinnovata) enella stessa data è stata emessa ordinanza con la quale è stato revocato ilbeneficio di cui all’art. 163 cod. pen. concesso al XXXXXXXXXXcon sentenza dellaCorte di appello di Lecce del 23 maggio 2025.

Anche detta ordinanza è statapuntualmente notifica al XXXXXXXXXX e al suo difensore di ufficio.

Tra i soggettilegittimi destinatari di detta notifica non può essere ricompreso l’avv.[OSCURATO:PERSONA], sia perché nominato dal XXXXXXXXXX quale suo difensoredi fiducia solo l’11 aprile 2026, sia perché la precedente investitura, operata nellafase di cognizione a mezzo nomina ed elezione di domicilio del 21 dicembre 2024(«rilasciati l’uno e l’altra per la impugnazione della sentenza di primo grado edepositato presso la Corte di appello adita»), non assume, secondo consolidatoorientamento della giurisprudenza di legittimità, rilievo nella fase esecutiva.

Lacircostanza per la quale l’ordinanza di revoca è stata notificata all’interessatosolo il 13 aprile non assume alcun rilievo («non vizia la sequenza procedimentalee determina solo lo slittamento del termine per l’eventuale proposizione delricorso in cassazione»).

La revoca del beneficio è stata disposta ricorrendo lacausa obbligatoria di cui all’art. 168, primo comma n. 2, cod. pen., sicchè lapronuncia del giudice dell’esecuzione ha valenza meramente dichiarativa.

Ilpubblico ministero poteva quindi mettere in esecuzione la pena sospesa senzanemmeno attendere il provvedimento di revoca.- il motivo di cui al superiore punto c) è infondato.

Il beneficio dellaliberazione anticipata per i soggetti minorenni non opera nell’attualità nellamisura di settantacinque giorni per ogni semestre.

Detta più ampiadeterminazione è stata introdotta dal d.l. n. 146/13, convertito in l. 10/14, macon un orizzonte applicativo limitato sino alla data del 24 dicembre 2015.

Ilcalcolo operato dal Pubblico ministero è, pertanto, esente da errori.2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l’assistenza dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Maccaferri, ricorso per cassazione articolato in due motivi di seguito riassunti aisensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.Il difensore premette in fatto che nella data del 29 gennaio 2026 la Procuradella Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Taranto aveva emessoordine di esecuzione, sospeso ai sensi dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., inrelazione alla pena di giorni ventinove di reclusione ed euro 250,00 di multa,residuo della sanzione al XXXXXXXXXX inflitta con sentenza del G.U.P. delTribunale per i minorenni di Taranto n. 58/2025, definitiva il 31 ottobre 2025.Evidenzia come il provvedimento in questione fosse stato notificato aldifensore di fiducia, l’avv. [OSCURATO:PERSONA]del foro di Ferrara, che aveva neitermini di legge avanzato istanza di affidamento in prova al servizio sociale («contale atto, l’avv. [OSCURATO:PERSONA]dava impulso alla procedura di sorveglianza,assumendo la veste di difensore legittimato per la fase esecutiva relativa allasentenza n. 58/2025»).Rimarca come nella stessa data del 29 gennaio 2026 il Pubblico ministeroavesse richiesto al G.U.P. la revoca della sospensione condizionale della penaconcessa con sentenza della Corte di appello di Taranto irrevocabile il 10 maggio2025 e come il decidente abbia messo in moto la prescritta proceduranominando al XXXXXXXXXX un difensore di ufficio, senza dare, quindi, avviso aldifensore di fiducia.Aggiunge che, a seguito della disposta revoca della sospensione condizionaledella pena, il Pubblico ministero procedente, nell’emettere il 9 aprile 2026 unprovvedimento di cumulo di pene concorrenti (nella misura di anni due, mesiquattro e giorni diciannove di reclusione), ha indicato che il condannato eraassistito di fiducia dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].Tanto evidenziato, lamenta:2.1.

Violazione degli artt. 656, comma 5, 666, comma 3, 674, 178,lett. c), e 179 cod. proc. pen.

Nullità assoluta dell’ordinanza con la quale è statadisposta la revoca della sospensione condizionale della pena per omessa notificadell’avviso di fissazione dell’udienza al difensore legittimato ai sensi dell’art. 656,commi 5 e 6, cod. proc. pen.Il difensore censura la determinazione assunta dal [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzioneevidenziando come il procedimento n. 5/26 S.I.E.P., instauratosi a seguito dellarichiesta di revoca della sospensione condizionale, si sia inserito nella medesimafase esecutiva portante il n. 2/26 S.I.E.P. messa in moto a seguito dell’emissionedel primo ordine di carcerazione sospeso ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen.Sostiene, per l’effetto, che, i due procedimenti sopra menzionati, seppurformalmente separati, risultano funzionalmente collegati, «riferendosi allamedesima sentenza» ed essendo la revoca della sospensione il «presupposto delcumulo» adottato il 9 aprile 2026.Afferma, sulla scorta di ciò, che il difensore di fiducia già nominato nellaprocedura esecutiva n. 2/26 S.I.E.P., in ossequio al principio della continuitàdella fase esecutiva, era l’unico legittimato ad assistere il condannato anche inrelazione a quella portante il n. 5/26 e come l’intervenuta nomina di un difensoredi ufficio sia, per l’effetto, causa di nullità assoluta ai sensi dell’art. 178 e 179cod. proc. pen.Evidenzia come l’argomento cui il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione è ricorso perritenere la procedura valida si scontri con gli approdi interpretativi al riguardoelaborati dalla giurisprudenza di legittimità.Lamenta come lo stesso decidente abbia omesso di confrontarsi con il parereespresso dal Pubblico ministero che, nel corso dell’udienza camerale tenutasi il28 aprile 2026, ha convenuto con la difesa circa la sussistenza di una causa dinullità.2.2.

Violazione degli artt. 666, commi 3 e 4, 674 cod. proc. pen.Vizio di motivazione.Il difensore contesta l’errore in cui è incorso il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione che,respingendo l’eccezione di nullità, ha ritenuto che la nomina del difensoreeffettuata per il giudizio di cognizione non sia efficace in fase esecutiva.

Haomesso di considerare che, nel caso in esame, un difensore di fiducia era statogià nominato proprio per la fase esecutiva, in un contesto in cui il procedimentoper la revoca della sospensione si inserisce – divenendone elementodeterminante – nella procedura esecutiva che ha condotto all’emissione delprovvedimento di cumulo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Le censure articolate dal ricorrente, esaminabili unitariamente in ragionedella loro comune matrice giuridica e della sostanziale sovrapponibilità dellequestioni devolute, si rivelano prive di fondamento e non meritano, pertanto,accoglimento.

Attraverso l'ordinanza impugnata il decidente ha, invero, fattocorretta applicazione dei principi regolatori in subiecta materia e dei pertinenticanoni ermeneutici elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.2.

Il ricorso muove da un presupposto ermeneutico che non può esserecondiviso, esso postulando che la nomina del difensore di fiducia effettuata nelgiudizio di cognizione, in presenza della già intervenuta instaurazione dellaprocedura prevista dall’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., sia destinata aspiegare efficacia anche nell’ambito di un diverso ed autonomo procedimentoesecutivo, ancorché a quello funzionalmente o cronologicamente collegato.Detta prospettazione si pone, tuttavia, in insanabile contrasto con ilconsolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui lanomina fiduciaria conferita nel corso della fase di cognizione non è suscettibile diestendere automaticamente i propri effetti all’autonoma e distinta fasedell’esecuzione, la cui instaurazione rimane soltanto eventuale oltre che,all’evidenza, subordinata all’irrevocabilità della decisione (Sez. 1, n. 26881 del26/05/2015, Rv. 264027; Sez. 1, n. 5972 del 18/11/2014, dep. 2015, Rv.262307; Sez. 4, n. 28950 del 11/04/2002, Rv. 222225).Tale approdo interpretativo trova coerente fondamento nella disciplinagenerale dettata dall’art. 96, comma 2, cod. proc. pen., che individua la nominadel difensore di fiducia quale atto destinato a spiegare i propri effetti nell’ambitodel procedimento dinanzi all’autorità procedente cui essa viene resa ocomunicata.Ne consegue che, ove la dichiarazione intervenga nel corso del giudizio dicognizione, restano prive di rilievo le eventuali espressioni volte ad estendernegenericamente l’efficacia ad una futura fase esecutiva, la quale, al momento delconferimento dell’incarico, risulta ancora priva di una concreta causagiustificatrice e di uno specifico oggetto processuale cui riferirsi (Sez. 1, n. 14177del 14/03/2018, Rv. 272629).E’ noto che il principio appena richiamato subisca, nondimeno, una limitataderoga con riferimento allo speciale procedimento disciplinato dall’art. 656,comma 5, cod. proc. pen.La norma, infatti, nell’ambito del peculiare meccanismo di sospensionedell’ordine di esecuzione funzionale alla proposizione dell’istanza di accesso allemisure alternative alla detenzione, dispone espressamente che tanto l’ordine diesecuzione quanto il contestuale decreto di sospensione siano notificati, oltre cheal condannato, anche al difensore che abbia assistito quest’ultimo nel giudizio dicognizione, salvo che sia nel frattempo intervenuta una diversa nomina nellafase esecutiva ormai instaurata.Detta previsione assume, però, carattere eccezionale e risponde ad una ratiochiaramente circoscritta all’esigenza di assicurare l’effettività del diritto di difesanella particolare sequenza procedimentale delineata dal citato art. 656, comma5, cod. proc. pen.; proprio per tale sua peculiare funzione, essa non èsuscettibile di applicazione estensiva ad ulteriori e differenti procedimentiesecutivi, ai quali continua pertanto ad applicarsi la regola generaledell’autonomia della fase dell’esecuzione rispetto a quella della cognizione (Sez.1, n. 22945 del 04/05/2017, Rv. 270971).Ne consegue che, al di fuori dell’ipotesi specificamente contemplata dallarichiamata disposizione, e in assenza di una nomina fiduciaria validamenteconferita nel corso dell’esecuzione e riferibile a tale fase processuale, deveritenersi pienamente legittimo il ricorso alla designazione di un difensore d’ufficioai sensi dell’art. 97 cod. proc. pen.3.

Sulla scorta di dette considerazioni, il ricorso deve essere rigettato.

Inragione della minore età del ricorrente all'epoca dei fatti non se ne deve disporrela condanna al pagamento delle spese processuali, ciò in applicazione dell'art. 29d.lgs. n. 272 del 1989 ma va, piuttosto, stabilito che siano omesse, per l’ipotesidi diffusione del presente provvedimento, le generalità e gli altri dati identificativiai sensi dell’art. 52 d. lgs. n. 196/03.

P.Q.MRigetta il ricorso.Così è deciso, 16/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Giovanni B. Bertolino, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1 Con ordinanza del 28 aprile 2026 il G.U.P. del Tribunale per i minorenni diTaranto, in funzione di [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, ha dichiarato «manifestamenteinammissibile» e rigettato «nel merito» l’istanza con la quale il difensore diXXXXXXXXXXXXXXXX aveva contestato la legittimità del provvedimento diunificazione di pene concorrenti emesso dal Pubblico ministero il 9 aprile 2026(«eseguito con l’arresto e la conduzione presso l’I.P.M. di Bari in data 10 aprile2026…per la espiazione…della pena residua di anni 2, mesi 4 e giorni 19 direclusione, oltre…il pagamento della somma di euro 705,00 di multa»), nonché laprecedente ordinanza del 7 aprile 2026 con la quale è stata disposta la revocadel beneficio della sospensione condizionale della pena.1.1. [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ha anzitutto premesso che, secondo laprospettazione difensiva, il provvedimento di cumulo sarebbe illecito in quanto:a) emesso entro il termine di giorni dieci dalla comunicazione dell’ordinanzacon la quale il Tribunale di sorveglianza aveva respinto l’istanza di applicazione dimisura alternativa (e, quindi, in pendenza del termine per il ricorso inCassazione);b) fondato, poi, su un’ordinanza di revoca della sospensione condizionaledella pena pronunciata nei confronti del XXXXXXXXXXaffetta da nullità assolutaperché non notificata a quest’ultimo ed al suo difensore di fiducia e, ancor prima,perchè adottata senza fissazione di udienza e senza aver garantito ilcontraddittorio;c) inficiato, infine, da un calcolo erroneo non avendo il Pubblico ministerodeterminato la detrazione di pena spettante sulla scorta della previsionenormativa di cui all’art. 10 d. l.vo n. 121/18 e, quindi, nella misura maggioratapari a 75 giorni per ogni semestre («così non pervenendo alla più esattadeterminazione della pena residua in quella di minore durata di anni uno, mesiundici e giorni venti di reclusione»).1.2. [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ha ritenuto infondate le doglianzedifensive.Ha in specie evidenziato che:- il motivo di cui al superiore punto a) è manifestamente inammissibile.Dal combinato disposto degli artt. 678, 666, comma 7, cod. proc. pen. e 71-ter,primo comma, legge 354/75, si evince con chiarezza che l’ordinanza delTribunale di sorveglianza che abbia rigettato la richiesta di ammissione a misurealternative alla detenzione è immediatamente esecutiva anche ove sia statoproposto ricorso per Cassazione o non sia ancora decorso il termine per proporredetta impugnazione;- il motivo di cui al superiore punto b) è infondato. Il decreto di fissazionedell’udienza deputata alla valutazione dell’istanza di revoca del beneficio di cuiall’art. 163 cod. pen. avanzata dal Pubblico ministero è stato regolarmentenotificato al XXXXXXXXXXed al difensore di ufficio «in assenza di uno di fiduciaspecificamente nominato per quella fase di incidente di esecuzione». L’udienza èstata, infine, celebrata il 7 aprile 2026 alla presenza del detto difensore enell’assenza dell’interessato (cui la notifica era stata ritualmente rinnovata) enella stessa data è stata emessa ordinanza con la quale è stato revocato ilbeneficio di cui all’art. 163 cod. pen. concesso al XXXXXXXXXXcon sentenza dellaCorte di appello di Lecce del 23 maggio 2025. Anche detta ordinanza è statapuntualmente notifica al XXXXXXXXXX e al suo difensore di ufficio. Tra i soggettilegittimi destinatari di detta notifica non può essere ricompreso l’avv.[OSCURATO:PERSONA], sia perché nominato dal XXXXXXXXXX quale suo difensoredi fiducia solo l’11 aprile 2026, sia perché la precedente investitura, operata nellafase di cognizione a mezzo nomina ed elezione di domicilio del 21 dicembre 2024(«rilasciati l’uno e l’altra per la impugnazione della sentenza di primo grado edepositato presso la Corte di appello adita»), non assume, secondo consolidatoorientamento della giurisprudenza di legittimità, rilievo nella fase esecutiva. Lacircostanza per la quale l’ordinanza di revoca è stata notificata all’interessatosolo il 13 aprile non assume alcun rilievo («non vizia la sequenza procedimentalee determina solo lo slittamento del termine per l’eventuale proposizione delricorso in cassazione»). La revoca del beneficio è stata disposta ricorrendo lacausa obbligatoria di cui all’art. 168, primo comma n. 2, cod. pen., sicchè lapronuncia del giudice dell’esecuzione ha valenza meramente dichiarativa. Ilpubblico ministero poteva quindi mettere in esecuzione la pena sospesa senzanemmeno attendere il provvedimento di revoca.- il motivo di cui al superiore punto c) è infondato. Il beneficio dellaliberazione anticipata per i soggetti minorenni non opera nell’attualità nellamisura di settantacinque giorni per ogni semestre. Detta più ampiadeterminazione è stata introdotta dal d.l. n. 146/13, convertito in l. 10/14, macon un orizzonte applicativo limitato sino alla data del 24 dicembre 2015. Ilcalcolo operato dal Pubblico ministero è, pertanto, esente da errori.2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l’assistenza dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Maccaferri, ricorso per cassazione articolato in due motivi di seguito riassunti aisensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.Il difensore premette in fatto che nella data del 29 gennaio 2026 la Procuradella Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Taranto aveva emessoordine di esecuzione, sospeso ai sensi dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., inrelazione alla pena di giorni ventinove di reclusione ed euro 250,00 di multa,residuo della sanzione al XXXXXXXXXX inflitta con sentenza del G.U.P. delTribunale per i minorenni di Taranto n. 58/2025, definitiva il 31 ottobre 2025.Evidenzia come il provvedimento in questione fosse stato notificato aldifensore di fiducia, l’avv. [OSCURATO:PERSONA]del foro di Ferrara, che aveva neitermini di legge avanzato istanza di affidamento in prova al servizio sociale («contale atto, l’avv. [OSCURATO:PERSONA]dava impulso alla procedura di sorveglianza,assumendo la veste di difensore legittimato per la fase esecutiva relativa allasentenza n. 58/2025»).Rimarca come nella stessa data del 29 gennaio 2026 il Pubblico ministeroavesse richiesto al G.U.P. la revoca della sospensione condizionale della penaconcessa con sentenza della Corte di appello di Taranto irrevocabile il 10 maggio2025 e come il decidente abbia messo in moto la prescritta proceduranominando al XXXXXXXXXX un difensore di ufficio, senza dare, quindi, avviso aldifensore di fiducia.Aggiunge che, a seguito della disposta revoca della sospensione condizionaledella pena, il Pubblico ministero procedente, nell’emettere il 9 aprile 2026 unprovvedimento di cumulo di pene concorrenti (nella misura di anni due, mesiquattro e giorni diciannove di reclusione), ha indicato che il condannato eraassistito di fiducia dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].Tanto evidenziato, lamenta:2.1. Violazione degli artt. 656, comma 5, 666, comma 3, 674, 178,lett. c), e 179 cod. proc. pen. Nullità assoluta dell’ordinanza con la quale è statadisposta la revoca della sospensione condizionale della pena per omessa notificadell’avviso di fissazione dell’udienza al difensore legittimato ai sensi dell’art. 656,commi 5 e 6, cod. proc. pen.Il difensore censura la determinazione assunta dal [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzioneevidenziando come il procedimento n. 5/26 S.I.E.P., instauratosi a seguito dellarichiesta di revoca della sospensione condizionale, si sia inserito nella medesimafase esecutiva portante il n. 2/26 S.I.E.P. messa in moto a seguito dell’emissionedel primo ordine di carcerazione sospeso ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen.Sostiene, per l’effetto, che, i due procedimenti sopra menzionati, seppurformalmente separati, risultano funzionalmente collegati, «riferendosi allamedesima sentenza» ed essendo la revoca della sospensione il «presupposto delcumulo» adottato il 9 aprile 2026.Afferma, sulla scorta di ciò, che il difensore di fiducia già nominato nellaprocedura esecutiva n. 2/26 S.I.E.P., in ossequio al principio della continuitàdella fase esecutiva, era l’unico legittimato ad assistere il condannato anche inrelazione a quella portante il n. 5/26 e come l’intervenuta nomina di un difensoredi ufficio sia, per l’effetto, causa di nullità assoluta ai sensi dell’art. 178 e 179cod. proc. pen.Evidenzia come l’argomento cui il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione è ricorso perritenere la procedura valida si scontri con gli approdi interpretativi al riguardoelaborati dalla giurisprudenza di legittimità.Lamenta come lo stesso decidente abbia omesso di confrontarsi con il parereespresso dal Pubblico ministero che, nel corso dell’udienza camerale tenutasi il28 aprile 2026, ha convenuto con la difesa circa la sussistenza di una causa dinullità.2.2. Violazione degli artt. 666, commi 3 e 4, 674 cod. proc. pen.Vizio di motivazione.Il difensore contesta l’errore in cui è incorso il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione che,respingendo l’eccezione di nullità, ha ritenuto che la nomina del difensoreeffettuata per il giudizio di cognizione non sia efficace in fase esecutiva. Haomesso di considerare che, nel caso in esame, un difensore di fiducia era statogià nominato proprio per la fase esecutiva, in un contesto in cui il procedimentoper la revoca della sospensione si inserisce – divenendone elementodeterminante – nella procedura esecutiva che ha condotto all’emissione delprovvedimento di cumulo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Le censure articolate dal ricorrente, esaminabili unitariamente in ragionedella loro comune matrice giuridica e della sostanziale sovrapponibilità dellequestioni devolute, si rivelano prive di fondamento e non meritano, pertanto,accoglimento. Attraverso l'ordinanza impugnata il decidente ha, invero, fattocorretta applicazione dei principi regolatori in subiecta materia e dei pertinenticanoni ermeneutici elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.2. Il ricorso muove da un presupposto ermeneutico che non può esserecondiviso, esso postulando che la nomina del difensore di fiducia effettuata nelgiudizio di cognizione, in presenza della già intervenuta instaurazione dellaprocedura prevista dall’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., sia destinata aspiegare efficacia anche nell’ambito di un diverso ed autonomo procedimentoesecutivo, ancorché a quello funzionalmente o cronologicamente collegato.Detta prospettazione si pone, tuttavia, in insanabile contrasto con ilconsolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui lanomina fiduciaria conferita nel corso della fase di cognizione non è suscettibile diestendere automaticamente i propri effetti all’autonoma e distinta fasedell’esecuzione, la cui instaurazione rimane soltanto eventuale oltre che,all’evidenza, subordinata all’irrevocabilità della decisione (Sez. 1, n. 26881 del26/05/2015, Rv. 264027; Sez. 1, n. 5972 del 18/11/2014, dep. 2015, Rv.262307; Sez. 4, n. 28950 del 11/04/2002, Rv. 222225).Tale approdo interpretativo trova coerente fondamento nella disciplinagenerale dettata dall’art. 96, comma 2, cod. proc. pen., che individua la nominadel difensore di fiducia quale atto destinato a spiegare i propri effetti nell’ambitodel procedimento dinanzi all’autorità procedente cui essa viene resa ocomunicata.Ne consegue che, ove la dichiarazione intervenga nel corso del giudizio dicognizione, restano prive di rilievo le eventuali espressioni volte ad estendernegenericamente l’efficacia ad una futura fase esecutiva, la quale, al momento delconferimento dell’incarico, risulta ancora priva di una concreta causagiustificatrice e di uno specifico oggetto processuale cui riferirsi (Sez. 1, n. 14177del 14/03/2018, Rv. 272629).E’ noto che il principio appena richiamato subisca, nondimeno, una limitataderoga con riferimento allo speciale procedimento disciplinato dall’art. 656,comma 5, cod. proc. pen.La norma, infatti, nell’ambito del peculiare meccanismo di sospensionedell’ordine di esecuzione funzionale alla proposizione dell’istanza di accesso allemisure alternative alla detenzione, dispone espressamente che tanto l’ordine diesecuzione quanto il contestuale decreto di sospensione siano notificati, oltre cheal condannato, anche al difensore che abbia assistito quest’ultimo nel giudizio dicognizione, salvo che sia nel frattempo intervenuta una diversa nomina nellafase esecutiva ormai instaurata.Detta previsione assume, però, carattere eccezionale e risponde ad una ratiochiaramente circoscritta all’esigenza di assicurare l’effettività del diritto di difesanella particolare sequenza procedimentale delineata dal citato art. 656, comma5, cod. proc. pen.; proprio per tale sua peculiare funzione, essa non èsuscettibile di applicazione estensiva ad ulteriori e differenti procedimentiesecutivi, ai quali continua pertanto ad applicarsi la regola generaledell’autonomia della fase dell’esecuzione rispetto a quella della cognizione (Sez.1, n. 22945 del 04/05/2017, Rv. 270971).Ne consegue che, al di fuori dell’ipotesi specificamente contemplata dallarichiamata disposizione, e in assenza di una nomina fiduciaria validamenteconferita nel corso dell’esecuzione e riferibile a tale fase processuale, deveritenersi pienamente legittimo il ricorso alla designazione di un difensore d’ufficioai sensi dell’art. 97 cod. proc. pen.3. Sulla scorta di dette considerazioni, il ricorso deve essere rigettato. Inragione della minore età del ricorrente all'epoca dei fatti non se ne deve disporrela condanna al pagamento delle spese processuali, ciò in applicazione dell'art. 29d.lgs. n. 272 del 1989 ma va, piuttosto, stabilito che siano omesse, per l’ipotesidi diffusione del presente provvedimento, le generalità e gli altri dati identificativiai sensi dell’art. 52 d. lgs. n. 196/03. P.Q.MRigetta il ricorso.Così è deciso, 16/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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