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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2022

Cassazione n. 18183/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2019 del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] Eato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugnato, il GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod proc pen la pena nei termini concordemente richiesta dalle parti.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, LUTZU Giuseppe.

3. Il ricorso è inammissibile

3.1. Il primo motivo è articolato in difetto di interesse in quanto di fatto finalizzato alla esclusione di una attenuante oggetto di applicazione.

3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato assorbente rimanendo la mancanza di punzonatura dell'arma.

3.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato in quanto la definizione di parti essenziali di arma si ricollegano alla infungibilità dei pezzi medesimi.

3.4. Il quarto motivo è inammissibile in quanto - a fronte di una incontestata omologazione dell'accordo sulla pena finale e della altrettanto incontestata presenza di una pena in limiti legittimi - l'eventuale presenza di errori nei calcoli intermedi rimane inammissibile (Sez. 5, Sentenza n. 18304 del 23/01/2019 Rv. 275915 - 01).

Il quinto motivo rimane inammissibile in quanto frutto di erronea riqualificazione dei fatti senza considerare in assoluto la pena finale concordata.

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così decis in Roma, il 5 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] iere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2019 del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] Eato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, il GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod proc pen la pena nei termini concordemente richiesta dalle parti. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, LUTZU Giuseppe. 3. Il ricorso è inammissibile 3.1. Il primo motivo è articolato in difetto di interesse in quanto di fatto finalizzato alla esclusione di una attenuante oggetto di applicazione. 3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato assorbente rimanendo la mancanza di punzonatura dell'arma. 3.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato in quanto la definizione di parti essenziali di arma si ricollegano alla infungibilità dei pezzi medesimi. 3.4. Il quarto motivo è inammissibile in quanto - a fronte di una incontestata omologazione dell'accordo sulla pena finale e della altrettanto incontestata presenza di una pena in limiti legittimi - l'eventuale presenza di errori nei calcoli intermedi rimane inammissibile (Sez. 5, Sentenza n. 18304 del 23/01/2019 Rv. 275915 - 01). Il quinto motivo rimane inammissibile in quanto frutto di erronea riqualificazione dei fatti senza considerare in assoluto la pena finale concordata. 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così decis in Roma, il 5 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] iere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 18183/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris