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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 luglio 1977

Cassazione n. 36150/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/07/1977 avverso la sentenza del 24/02/2021 del TRIBUNALE di ISERNIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che censura la motivazione posta a base dell'affermazione della responsabilità penale per il reato di cui all'art. 18 comma 1, lett. g), 55 T.U. n. 81 del 2008; artt. 36 commi 1 e 2, 55 TU n. 81 del 2008; art 37 comma 1, 55 T.U. n. 81 del 2008; artt. 36 comma 1, 55 T.U. n. 81 del 2008 non è proponibile in questa sede perché si tratta di censura meramente fattuale, diretta alla rivalutazione delle prove, segnatamente della testimonianza dell'ispettore del lavoro e a proporre una alternativa ricostruzione dei fatti dedotta in via meramente ipotetica (e dunque generica) che non è consentita in questa sede.

Ritenuto che il secondo motivo che deduca la violazione di legge in relazione al diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ai sensi dell'art. 131 bis cod.pen. è manifestamente infondata.

Come è noto, la speciale causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. è applicabile, ai sensi del comma 1, ai soli reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore, nel massimo, a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta.

La rispondenza ai limiti di pena rappresenta, tuttavia, soltanto la prima delle condizioni per l'esclusione della punibilità.

Infatti, la norma richiede, congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale del citato articolo, la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento.

Quanto al primo requisito - particolare tenuità dell'offesa- si articola, a sua volta, in due "indici-requisiti", che sono la modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'art. 133 c.p., (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell'azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato intensità del dolo o grado della colpa).

Al giudice, pertanto, spetta di rilevare se, sulla base dei due "indici-requisiti" della modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p., comma 1, sussista la particolare tenuità dell'offesa e, poi, che con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento.

Il Tribunale di Isernia ha escluso l'applicazione della causa di non punibilità in ragione dell'offesa non tenue e dei gravi rischi per i lavoratori per le mansioni svolte in cantiere.

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M. n Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/07/1977 avverso la sentenza del 24/02/2021 del TRIBUNALE di ISERNIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che censura la motivazione posta a base dell'affermazione della responsabilità penale per il reato di cui all'art. 18 comma 1, lett. g), 55 T.U. n. 81 del 2008; artt. 36 commi 1 e 2, 55 TU n. 81 del 2008; art 37 comma 1, 55 T.U. n. 81 del 2008; artt. 36 comma 1, 55 T.U. n. 81 del 2008 non è proponibile in questa sede perché si tratta di censura meramente fattuale, diretta alla rivalutazione delle prove, segnatamente della testimonianza dell'ispettore del lavoro e a proporre una alternativa ricostruzione dei fatti dedotta in via meramente ipotetica (e dunque generica) che non è consentita in questa sede. Ritenuto che il secondo motivo che deduca la violazione di legge in relazione al diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ai sensi dell'art. 131 bis cod.pen. è manifestamente infondata. Come è noto, la speciale causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. è applicabile, ai sensi del comma 1, ai soli reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore, nel massimo, a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta. La rispondenza ai limiti di pena rappresenta, tuttavia, soltanto la prima delle condizioni per l'esclusione della punibilità. Infatti, la norma richiede, congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale del citato articolo, la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Quanto al primo requisito - particolare tenuità dell'offesa- si articola, a sua volta, in due "indici-requisiti", che sono la modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'art. 133 c.p., (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell'azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato intensità del dolo o grado della colpa). Al giudice, pertanto, spetta di rilevare se, sulla base dei due "indici-requisiti" della modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p., comma 1, sussista la particolare tenuità dell'offesa e, poi, che con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento. Il Tribunale di Isernia ha escluso l'applicazione della causa di non punibilità in ragione dell'offesa non tenue e dei gravi rischi per i lavoratori per le mansioni svolte in cantiere. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. n Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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