CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12885/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché presenta motivi non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Perugia, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale di Perugia in data 6 giugno 2019, ha ridotto in mesi otto di reclusione la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di reingresso illegale dopo l'eseguita espulsione, di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. L'imputato, ricorrendo a mezzo del difensore, chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. L'unico motivo dedotto è manifestamente infondato in quanto non scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e afferente al trattamento punitivo, benché questo sia sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. Ed invero, deve rammentarsi che, in tema di attenuanti generiche, il giudice di merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivaziane è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e, dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269). Nel caso in esame, il provvedimento risulta immune dai vizi denunciati, avendo il giudice di merito negato le attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. a causa sia dei precedenti penali dell'imputato, sia della sua indole criminosa. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente 211 pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.