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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 5 aprile 2023

Cassazione n. 26874/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 13817 del 2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e già quale legale rappresentante della società Cuomo di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliato in Roma, Via di [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del Direttore degli [OSCURATO:PERSONA] e societari, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 66, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Andrea che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 3111/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 24/12/2019; TRANSAZIONE. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 13817/2020 Cron.

Rep.

C.C. 5/4/2023 C.C. 14/4/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Pistoia ingiunse alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (d’ora in avanti KPI) il pagamento della somma di euro 50.000 alla [OSCURATO:SOCIETA]., a titolo di corrispettivo per la cessione di vari beni facenti parte di un impianto di autolavaggio posto a corredo di un impianto di distribuzione di carburante gestito dalla KPI.

Il decreto fu opposto dalla società debitrice la quale eccepì l’inadempimento, da parte della società Cuomo, in relazione ad una serie di obbligazioni riguardanti i beni da questa ceduti, in esecuzione di un atto di transazione col quale le parti avevano inteso porre fine al contenzioso tra loro esistente.

Nel giudizio si costituì la società creditrice, chiedendo il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.

Il Tribunale, a seguito dello svolgimento di una c.t.u., accolse l’opposizione, revocò il decreto ingiuntivo e condannò la [OSCURATO:SOCIETA]. a pagare alla KPI la somma di euro 70.083, più le spese di giudizio.

Affermò il primo giudice, tra l’altro, che la fattispecie negoziale realizzata tra le parti, nonostante contenesse una clausola transattiva, era un contratto di compravendita, per cui le obbligazioni a carico del venditore (cioè la società Cuomo) erano regolate dall’art. 1477 cod. civ., e fra queste vi era quella di consegnare i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all’uso della cosa.

Da ciò conseguiva che la regolarità urbanistica delle attrezzature compravendute costituiva un elemento essenziale nel sinallagma contrattuale, per cui assumeva rilievo la circostanza che le strutture connesse al jet wash e al car wash fossero parzialmente difformi rispetto alle d.i.a. che le avevano assentite, al punto che ne difettava l’agibilità.

2. La pronuncia è stata impugnata dalla società Cuomo e la Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 24 dicembre 2019, ha rigettato l’appello, ha confermato la decisione del Tribunale e ha condannato l’appellante alla rifusione delle ulteriori spese del grado.

Ha premesso la Corte territoriale, in punto di fatto, che tra le parti era stata stipulata una transazione in data 7 dicembre 2010 in base alla quale la KPI riconosceva alla società Cuomo, a titolo di corrispettivo deibeni di proprietà di quest’ultima, la somma di euro 50.000; a fronte di tale corrispettivo, la società Cuomo si impegnava a trasferire la proprietà, fra l’altro, anche di eventuali beni e attrezzature essenziali al funzionamento del jet wash oggetto di cessione e del car wash già di proprietà della società KPI.

Ciò detto, la Corte d’appello è passata ad esaminare il problema dell’inquadramento giuridico dell’accordo intercorso tra le parti, osservando che la società appellante era partita dal presupposto che la transazione avesse carattere novativo.

Si trattava di stabilire, infatti, quali fossero gli obblighi assunti nella transazione da parte della società Cuomo, ovvero la consegna delle attrezzature e delle strutture connesse al jet wash e al car wash, ai fini di valutare la sussistenza o meno dell’inadempimento.

La corte di merito, dopo aver ricordato la distinzione fra transazione novativa e transazione non novativa, ha aggiunto che nella specie era necessario stabilire se la transazione avesse natura mista; e ciò alla luce del principio giurisprudenziale secondo cui le reciproche concessioni non devono necessariamente limitarsi al rapporto controverso, potendo esse «incidere su diritti e beni estranei alla causa, giacché per il secondo comma dell’art. 1965 cod. civ. è consentito alle parti risolvere la lite costituendo, modificando o estinguendo rapporti diversi da quello oggetto della pretesa e della contestazione».

Nel caso specifico, poiché il contratto aveva ad oggetto il trasferimento a titolo oneroso di un bene e la contemporanea definizione di una lite, la volontà dei contraenti orientava verso la stipulazione di una transazione mista, cioè un contratto nel quale le parti, oltre a transigere una lite, avevano anche pattuito il trasferimento dei beni di cui all’allegato A del contratto, cioè le attrezzature e le strutture afferenti al jet wash e al car wash di proprietà della società Cuomo.

Trattandosi, quindi, di un contratto misto, ad esso doveva essere applicata la disciplina del contratto prevalente; e poiché la funzione economica prevalentemente conseguita era quella di «consentire un proficuo esercizio dell’attività imprenditoriale in questione alla KPI», la transazione era comunque assoggettata alla disciplina della compravendita, almeno per ciò che riguardava la clausola relativa al trasferimento in proprietà dei beni.

Inquadrato in questi termini il rapporto contrattuale, la Corte d’appello ha affermato che la necessità di garantire la regolarità urbanistica dei beni in questione discendeva, comunque, dal principio di buona fede di cui all’art. 1375 cod. civ.; il che era avvalorato, tra l’altro, dalla pacifica circostanza secondo cui il venditore si era interessato per oltre un anno e mezzo «al fine di ottenere le prescritte autorizzazioni dagli organi preposti».

Contrariamente a quanto affermato dall’appellante, poi, la sentenza ha posto in luce come nel caso in esame non potesse trovare applicazione la disciplina dell’art. 936 cod. civ., «che ricorre quando l’opera del terzo non avvenga in esecuzione di un rapporto contrattuale che lo lega al proprietario del fondo, atteso che il Cuomo gestiva l’impianto di distribuzione del carburante in ragione di un contratto di comodato gratuito».

Senza contare che l’abusività delle opere di cui si discute, risultante dalle denunce di inizio attività presentate dalla società Cuomo ed esaminate dal c.t.u., escludeva comunque il suo diritto a percepire un indennizzo, in quanto, se l’esecuzione di opere abusive da parte di un terzo, con materiali propri, su fondo altrui comporti un illecito penale, il proprietario non è tenuto a corrispondergli alcun indennizzo.

La corte di merito, infine, ha rigettato il motivo di appello che prospettava una lesione dell’art. 1460 cod. civ., osservando che nei contratti a prestazioni corrispettive, l’eccezione di inadempimento opera su un piano diverso dal criterio dell’importanza dell’inadempimento rilevante, invece, ai fini della risoluzione del contratto (art. 1455 cod. civ.), perché la prima «involge una valutazione di confronto tra i due inadempimenti, mentre l’art. 1455 cit. importa la oggettiva considerazione del singolo inadempimento», apprezzato nel suo significato di impedimento alla realizzazione del sinallagma.

Doveva pertanto condividersi la valutazione del Tribunale secondo cui l’obbligazione della società Cuomo consisteva nella consegna di beni connotati da conformità urbanistica, per cui la mancanza di detto requisito, accertata dal c.t.u., giustificava il rifiuto di KPI di versare il corrispettivo pattuito.

In relazione, poi, alla sanabilità parziale delle opere, la Corte d’appello ne ha ritenuto l’irrilevanza ai fini dell’inadempimento della società Cuomo, dovendosi considerare l’eccezione di inadempimento della KPI fondata anche in considerazione del fatto che i relativi costi avrebbero dovuto essere sostenuti da quest’ultima, rendendo di fatto incongruo il corrispettivo di euro 50.000 posto a fondamento dell’opposto decreto ingiuntivo.

Quanto al box, la sentenza ha confermato la tesi, risultante dalla c.t.u., secondo cui si trattava di una struttura «destinata a dare un’utilità prolungata nel tempo», a prescindere dalla facilità della sua rimozione.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Firenze propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., con atto affidato a quattro motivi.

Resiste la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 1965 cod. civ. relativo al contratto di transazione.

Secondo il ricorrente, la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere che il contratto concluso tra le parti avesse la natura di transazione mista, con conseguente applicabilità delle norme sulla compravendita.

Dalla lettura dell’atto di transazione, trascritto in parte nel corpo del motivo in esame, risulterebbe, invece, che la cessione dei manufatti era «irrilevante rispetto alla complessiva definizione della lite pendente».

Dopo aver ricordato che tra le parti erano stati conclusi due contratti di fornitura di carburanti e due contratti di cessione in uso gratuito degli impianti di distribuzione, nonché un contratto di affitto di ramo d’azienda, il ricorrente osserva che era insorto un contenzioso per la risoluzione di diritto di quei contratti e la restituzione degli impianti; e che nel corso dei relativi giudizi era intervenuta la transazione.

Poiché quest’ultima aveva ad oggetto la definizione di tutta la complessiva restituzione dell’area di proprietà della KPI, doveva ritenersi evidente che la funzione economica prevalente fosse la definizione della lite pendente, rispetto alla quale avevano un ruolo preponderante la restituzione dell’impianto di distribuzione a marchio Q8, e non il bar tavola calda e l’impianto di autolavaggio.

L’attribuzione patrimoniale in favore della società Cuomo, quindi, prevedeva il trasferimento dei beni «nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, senza disporre alcunché in relazione alla regolarità urbanistica dell’impianto di autolavaggio».

La sentenza impugnata non avrebbe fatto corretta applicazione dei criteri distintivi tra il contratto di transazione e quello di compravendita, non considerando che l’odierna ricorrente non avrebbe mai concluso la transazione senza la corresponsione della somma di euro 50.000 richiesta col decreto ingiuntivo.

1.1. Il motivo non è fondato.

1.2. [OSCURATO:PERSONA] osserva, innanzitutto, che la sentenza impugnata – esercitando un potere di interpretazione del contratto stipulato tra le parti che tipicamente appartiene al giudice di merito – ha stabilito che quel contratto aveva natura di transazione c.d. mista.

Richiamato il testo dell’art. 1965, secondo comma, cod. civ., a norma del quale le reciproche concessioni che sono l’elemento costitutivo tipico del contratto di transazione possono avere ad oggetto «anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione tra le parti», la Corte d’appello ha affermato che nel caso in esame il contratto aveva ad oggetto il trasferimento a titolo oneroso di un bene e la contemporanea definizione di una lite.

Ciò in quanto le attrezzature e le strutture relative al jet wash e al car wash «non formavano oggetto della controversia originaria, afferente, invece, alla restituzione dell’impianto di distribuzione di carburanti che, sempre nell’atto transattivo, il Cuomo si era impegnato a restituire alla KPI (che a sua volta ne accettava la restituzione), unitamente alla licenza per l’esercizio dell’attività di bar svolta presso il distributore medesimo».

Da tale ricostruzione della volontà delle parti – avverso la quale, è bene precisarlo, il ricorrente non prospetta alcuna violazione delle regole in materia di interpretazione del contratto – la Corte d’appello ha tratto la conclusione secondo cui quel contratto doveva essere regolato dalla disciplina del contratto prevalente.

E poiché era «prevalente l’attribuzione patrimoniale dei beni di cui all’allegato A, avuto riguardo alla funzione economica perseguita (cioè l’intenzione di consentire un proficuo esercizio dell’attività imprenditoriale alla KPI»), la transazione doveva ritenersi comunque assoggettata alla disciplina della compravendita.

A completamento di tale ragionamento, la corte di merito ha aggiunto che «anche diversamente argomentando, non essendo la disciplina della compravendita incompatibile con quella della transazione per quanto attiene al profilo in esame, in ogni caso la clausola relativa al trasferimento dei beni sarebbe comunque regolata dalla disciplina della compravendita, essendo la stessa evidentemente sussumibile entro tale schema negoziale».

1.3. Questa ricostruzione in fatto compiuta dal giudice di merito è conforme ai principi già enunciati in argomento.

Giova ricordare, innanzitutto, che le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito, con la sentenza 12 maggio 2008, n. 11656, che in presenza di un contratto misto la relativa disciplina giuridica va individuata in quella risultante dalle norme del contratto tipico nel cui schema sono riconducibili gli elementi prevalenti (cosiddetta teoria dell’assorbimento o della prevalenza), senza escludere ogni rilevanza giuridica degli altri elementi, che sono voluti dalle parti e concorrono a fissare il contenuto e l’ampiezza del vincolo contrattuale, ai quali si applicano le norme proprie del contratto cui essi appartengono, in quanto compatibili con quelle del contratto prevalente.

A questo principio, recentemente ribadito dall’ordinanza 17 ottobre 2019, n. 26485, l’odierna pronuncia intende dare ulteriore continuità.

Facendo poi riferimento, più specificamente, al rapporto tra transazione e compravendita, è opportuno ricordare che questa Corte, con una pronuncia risalente della quale va confermata la perdurante attualità, ha già affermato che, con riguardo al contratto avente ad oggetto il trasferimento a titolo oneroso di un bene e la contemporanea definizione in via transattiva di alcune pendenze fra le parti, l’applicabilità all’intera convenzione delle norme della vendita o della transazione, ovvero la concorrenza delle une e delle altre per ciascun rapporto (in quel caso, al fine della determinazione del prezzo della vendita e del riconoscimento o meno della sua rescindibilità per lesione), postulano, rispettivamente, la riconduzione della convenzione medesima nell’ambito del negozio complesso o misto, ovvero della ipotesi dei negozi solo collegati (sentenza 5 aprile 1984, n. 2217).

Alla luce di questi principi, la sentenza impugnata resiste alle censure del motivo qui in esame.

Non giova al ricorrente, infatti, l’argomento suindicato secondo cui la funzione economica prevalente dell’accordo era la definizione della lite pendente, perché è del tutto condivisibile la motivazione della Corte d’appello là dove ha affermato, come s’è visto, che il trasferimento in proprietà dei beni e delle attrezzature essenziali al funzionamento del jet wash e del car wash avrebbe dovuto comunque essere regolato dalle norme del contratto di compravendita.

D’altra parte, le critiche rivolte alla sentenza e concentrate sull’assunto che si sarebbe dovuto ritenere prevalente, ai fini dell’inquadramento causale del contratto, il profilo della risoluzione della controversia, dimostra di non tenere nella giusta considerazione la globalità delle argomentazioni della Corte d’appello, rispetto alle quali la censura si risolve anche nell’indebita sollecitazione ad una diversa valutazione del quadro probatorio.

Ne consegue l’infondatezza del motivo in esame.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 1375 cod. civ. in tema di buona fede contrattuale.

La parte ricorrente ricorda che, secondo la sentenza impugnata, il comportamento della società Cuomo successivo alla stipulazione della transazione dimostrerebbe che essa prevedeva, in termini di obbligo, la consegna di beni dotati di piena regolarità urbanistica.

Dalla lettura dei documenti acquisiti, fra i quali il ricorrente rammenta la lettera del 28 giugno 2012 inviata dal suo legale alla KPI, risulterebbe invece che la società Cuomo aveva confermato alla controparte di essere pronta ad assumersi gli oneri necessari al fine di ottenere la regolarità urbanistica in oggetto, nel frattempo chiedendo alla KPI di pagare la somma concordata.

I beni, tra l’altro,non erano difformi rispetto al titolo edilizio, quanto piuttosto privi della dichiarazione di fine lavori.

2.1. Il motivo, quando non inammissibile, è comunque privo di fondamento.

La Corte osserva, innanzitutto, che esso è inammissibile là dove sollecita in questa sede un diverso e non consentito esame del merito in ordine alla conformità dei beni rispetto al titolo edilizio, accertamento che è precluso nel giudizio di legittimità.

Quanto alla violazione del principio di buona fede, è sufficiente notare che la sentenza impugnata ha invocato la buona fede come criterio interpretativo relativo al trasferimento in proprietà di un bene, osservando che la regolarità urbanistica del medesimo deve essere garantita in base a tale criterio; ma non ha mai parlato, al contrario, di malafede del Cuomo.

È piuttosto il ricorrente, invece, che, ponendo censure di merito inammissibili, tenta di dimostrare che sarebbe stata la KPI a comportarsi in malafede, il che non ha nulla a che vedere con la motivazione dell’impugnata sentenza; della quale il motivo, in definitiva, mostra di non cogliere la ratio decidendi.

3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 936 cod. civ. in tema di accessione.

Il ricorrente rileva che è esatto, come affermato dalla Corte d’appello, che la disciplina dell’art. 936 cit. prevede che i soggetti non siano legati tra loro da un rapporto contrattuale, ma aggiunge che sarebbe altrettanto vero che detta norma è applicabile se il rapporto contrattuale consente al contraente di costruire sul suolo.

Nello specifico, poi, la sentenza sarebbe errata sia perché ha ritenuto che il box non fosse sanabile perché realizzato a distanza inferiore da quella legale sia perché ha considerato che quell’immobile potesse essere qualificato come “costruzione”, e quindi soggetto alla disciplina delle distanze legali.

Quel box, asseritamente già presente all’epoca della conclusione del contratto di comodato d’uso gratuito del distributore di carburante, sarebbe, secondo il Cuomo, un «volume tecnico adibito a riparo di filtri, pompe e quadri elettrici, come tale sottratto alle distanze legali»; per cui ai fini della sanatoria non era necessaria alcuna convenzione con il proprietario del fondo confinante e il box sarebbe sanabile.

3.1. Il motivo, per certi versi inammissibile, è comunque privo di fondamento.

Sono inammissibili, come facilmente si vede, le censure rivolte a mettere in discussione la ricostruzione dei fatti, sollecitando una non consentita rivalutazione del merito.

In questo ambito sono da ricomprendere tutte le osservazioni riguardanti la natura del bene immobile, il rispetto o meno delle distanze legali e la possibilità di qualificarlo come costruzione.

Quanto all’art. 936 cod. civ., la sentenza impugnata ne ha escluso l’applicabilità per due ragioni: in primo luogo, perché tale norma presuppone la qualità di “terzo” da parte di chi costruisce su suolo altrui, qualità che il Cuomo non aveva nel caso di specie, esistendo tra le parti un rapporto contrattuale (di comodato gratuito); in secondo luogo, perché l’abusività delle opere di cui si discuteva, risultante dalle denunce di inizio attività presentate dalla società Cuomo ed esaminate dal c.t.u., escludeva comunque il diritto dell’odierno ricorrente a percepire un indennizzo (il motivo in esame ammette, in sostanza, che nessuna sanatoria era stata ottenuta in relazione ai beni in questione).

Si tratta, è appena il caso di rilevarlo, di due affermazioni entrambe corrette in diritto e conformi alla giurisprudenza di questa Corte (v. in argomento, tra le altre, le sentenze 14 dicembre 2011, n. 26853, e 6 ottobre 2021, n. 27088); per cui non è chiaro di cosa abbia a dolersi il ricorrente.

4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 1460 cod. civ. in tema di eccezione di inadempimento.

Secondo il ricorrente, sarebbero errati tutti i presupposti richiamati dalla sentenza per ritenere fondata l’eccezione di inadempimento da parte della KPI.

Ed infatti, le opere realizzate dalla società Cuomo erano tutte sanabili, i costi da sostenere per la sanatoria erano esigui e la parte ricorrente se ne era comunque assunto l’onere.

Per cui, in definitiva, anche ammettendo che a carico della società Cuomo esistesse l’obbligo di consegnare beni conformi dal punto di vista urbanistico, considerando il fatto che la stessa si era assunta i relativi oneri, la somma richiesta col decreto ingiuntivo era «legittima e perfettamente esigibile».

4.1. Il motivo, le cui argomentazioni sono in ampia misura ripetitive di quelle già esaminate, è palesemente inammissibile, in quanto volto a sollecitare in questa sede una diversa valutazione di merito, non consentita in sede di legittimità.

5. Il ricorso, pertanto, varigettato.

A tale esito segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 13 agosto 2022, n. 147, sopravvenuto a regolare i compensi professionali.

Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 4.500, di cui euro 200 per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 13817 del 2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e già quale legale rappresentante della società Cuomo di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliato in Roma, Via di [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del Direttore degli [OSCURATO:PERSONA] e societari, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 66, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Andrea che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 3111/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 24/12/2019; TRANSAZIONE. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 13817/2020 Cron. Rep. C.C. 5/4/2023 C.C. 14/4/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Pistoia ingiunse alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (d’ora in avanti KPI) il pagamento della somma di euro 50.000 alla [OSCURATO:SOCIETA]., a titolo di corrispettivo per la cessione di vari beni facenti parte di un impianto di autolavaggio posto a corredo di un impianto di distribuzione di carburante gestito dalla KPI. Il decreto fu opposto dalla società debitrice la quale eccepì l’inadempimento, da parte della società Cuomo, in relazione ad una serie di obbligazioni riguardanti i beni da questa ceduti, in esecuzione di un atto di transazione col quale le parti avevano inteso porre fine al contenzioso tra loro esistente. Nel giudizio si costituì la società creditrice, chiedendo il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo. Il Tribunale, a seguito dello svolgimento di una c.t.u., accolse l’opposizione, revocò il decreto ingiuntivo e condannò la [OSCURATO:SOCIETA]. a pagare alla KPI la somma di euro 70.083, più le spese di giudizio. Affermò il primo giudice, tra l’altro, che la fattispecie negoziale realizzata tra le parti, nonostante contenesse una clausola transattiva, era un contratto di compravendita, per cui le obbligazioni a carico del venditore (cioè la società Cuomo) erano regolate dall’art. 1477 cod. civ., e fra queste vi era quella di consegnare i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all’uso della cosa. Da ciò conseguiva che la regolarità urbanistica delle attrezzature compravendute costituiva un elemento essenziale nel sinallagma contrattuale, per cui assumeva rilievo la circostanza che le strutture connesse al jet wash e al car wash fossero parzialmente difformi rispetto alle d.i.a. che le avevano assentite, al punto che ne difettava l’agibilità. 2. La pronuncia è stata impugnata dalla società Cuomo e la Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 24 dicembre 2019, ha rigettato l’appello, ha confermato la decisione del Tribunale e ha condannato l’appellante alla rifusione delle ulteriori spese del grado. Ha premesso la Corte territoriale, in punto di fatto, che tra le parti era stata stipulata una transazione in data 7 dicembre 2010 in base alla quale la KPI riconosceva alla società Cuomo, a titolo di corrispettivo deibeni di proprietà di quest’ultima, la somma di euro 50.000; a fronte di tale corrispettivo, la società Cuomo si impegnava a trasferire la proprietà, fra l’altro, anche di eventuali beni e attrezzature essenziali al funzionamento del jet wash oggetto di cessione e del car wash già di proprietà della società KPI. Ciò detto, la Corte d’appello è passata ad esaminare il problema dell’inquadramento giuridico dell’accordo intercorso tra le parti, osservando che la società appellante era partita dal presupposto che la transazione avesse carattere novativo. Si trattava di stabilire, infatti, quali fossero gli obblighi assunti nella transazione da parte della società Cuomo, ovvero la consegna delle attrezzature e delle strutture connesse al jet wash e al car wash, ai fini di valutare la sussistenza o meno dell’inadempimento. La corte di merito, dopo aver ricordato la distinzione fra transazione novativa e transazione non novativa, ha aggiunto che nella specie era necessario stabilire se la transazione avesse natura mista; e ciò alla luce del principio giurisprudenziale secondo cui le reciproche concessioni non devono necessariamente limitarsi al rapporto controverso, potendo esse «incidere su diritti e beni estranei alla causa, giacché per il secondo comma dell’art. 1965 cod. civ. è consentito alle parti risolvere la lite costituendo, modificando o estinguendo rapporti diversi da quello oggetto della pretesa e della contestazione». Nel caso specifico, poiché il contratto aveva ad oggetto il trasferimento a titolo oneroso di un bene e la contemporanea definizione di una lite, la volontà dei contraenti orientava verso la stipulazione di una transazione mista, cioè un contratto nel quale le parti, oltre a transigere una lite, avevano anche pattuito il trasferimento dei beni di cui all’allegato A del contratto, cioè le attrezzature e le strutture afferenti al jet wash e al car wash di proprietà della società Cuomo. Trattandosi, quindi, di un contratto misto, ad esso doveva essere applicata la disciplina del contratto prevalente; e poiché la funzione economica prevalentemente conseguita era quella di «consentire un proficuo esercizio dell’attività imprenditoriale in questione alla KPI», la transazione era comunque assoggettata alla disciplina della compravendita, almeno per ciò che riguardava la clausola relativa al trasferimento in proprietà dei beni. Inquadrato in questi termini il rapporto contrattuale, la Corte d’appello ha affermato che la necessità di garantire la regolarità urbanistica dei beni in questione discendeva, comunque, dal principio di buona fede di cui all’art. 1375 cod. civ.; il che era avvalorato, tra l’altro, dalla pacifica circostanza secondo cui il venditore si era interessato per oltre un anno e mezzo «al fine di ottenere le prescritte autorizzazioni dagli organi preposti». Contrariamente a quanto affermato dall’appellante, poi, la sentenza ha posto in luce come nel caso in esame non potesse trovare applicazione la disciplina dell’art. 936 cod. civ., «che ricorre quando l’opera del terzo non avvenga in esecuzione di un rapporto contrattuale che lo lega al proprietario del fondo, atteso che il Cuomo gestiva l’impianto di distribuzione del carburante in ragione di un contratto di comodato gratuito». Senza contare che l’abusività delle opere di cui si discute, risultante dalle denunce di inizio attività presentate dalla società Cuomo ed esaminate dal c.t.u., escludeva comunque il suo diritto a percepire un indennizzo, in quanto, se l’esecuzione di opere abusive da parte di un terzo, con materiali propri, su fondo altrui comporti un illecito penale, il proprietario non è tenuto a corrispondergli alcun indennizzo. La corte di merito, infine, ha rigettato il motivo di appello che prospettava una lesione dell’art. 1460 cod. civ., osservando che nei contratti a prestazioni corrispettive, l’eccezione di inadempimento opera su un piano diverso dal criterio dell’importanza dell’inadempimento rilevante, invece, ai fini della risoluzione del contratto (art. 1455 cod. civ.), perché la prima «involge una valutazione di confronto tra i due inadempimenti, mentre l’art. 1455 cit. importa la oggettiva considerazione del singolo inadempimento», apprezzato nel suo significato di impedimento alla realizzazione del sinallagma. Doveva pertanto condividersi la valutazione del Tribunale secondo cui l’obbligazione della società Cuomo consisteva nella consegna di beni connotati da conformità urbanistica, per cui la mancanza di detto requisito, accertata dal c.t.u., giustificava il rifiuto di KPI di versare il corrispettivo pattuito. In relazione, poi, alla sanabilità parziale delle opere, la Corte d’appello ne ha ritenuto l’irrilevanza ai fini dell’inadempimento della società Cuomo, dovendosi considerare l’eccezione di inadempimento della KPI fondata anche in considerazione del fatto che i relativi costi avrebbero dovuto essere sostenuti da quest’ultima, rendendo di fatto incongruo il corrispettivo di euro 50.000 posto a fondamento dell’opposto decreto ingiuntivo. Quanto al box, la sentenza ha confermato la tesi, risultante dalla c.t.u., secondo cui si trattava di una struttura «destinata a dare un’utilità prolungata nel tempo», a prescindere dalla facilità della sua rimozione. 3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Firenze propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., con atto affidato a quattro motivi. Resiste la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 1965 cod. civ. relativo al contratto di transazione. Secondo il ricorrente, la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere che il contratto concluso tra le parti avesse la natura di transazione mista, con conseguente applicabilità delle norme sulla compravendita. Dalla lettura dell’atto di transazione, trascritto in parte nel corpo del motivo in esame, risulterebbe, invece, che la cessione dei manufatti era «irrilevante rispetto alla complessiva definizione della lite pendente». Dopo aver ricordato che tra le parti erano stati conclusi due contratti di fornitura di carburanti e due contratti di cessione in uso gratuito degli impianti di distribuzione, nonché un contratto di affitto di ramo d’azienda, il ricorrente osserva che era insorto un contenzioso per la risoluzione di diritto di quei contratti e la restituzione degli impianti; e che nel corso dei relativi giudizi era intervenuta la transazione. Poiché quest’ultima aveva ad oggetto la definizione di tutta la complessiva restituzione dell’area di proprietà della KPI, doveva ritenersi evidente che la funzione economica prevalente fosse la definizione della lite pendente, rispetto alla quale avevano un ruolo preponderante la restituzione dell’impianto di distribuzione a marchio Q8, e non il bar tavola calda e l’impianto di autolavaggio. L’attribuzione patrimoniale in favore della società Cuomo, quindi, prevedeva il trasferimento dei beni «nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, senza disporre alcunché in relazione alla regolarità urbanistica dell’impianto di autolavaggio». La sentenza impugnata non avrebbe fatto corretta applicazione dei criteri distintivi tra il contratto di transazione e quello di compravendita, non considerando che l’odierna ricorrente non avrebbe mai concluso la transazione senza la corresponsione della somma di euro 50.000 richiesta col decreto ingiuntivo. 1.1. Il motivo non è fondato. 1.2. [OSCURATO:PERSONA] osserva, innanzitutto, che la sentenza impugnata – esercitando un potere di interpretazione del contratto stipulato tra le parti che tipicamente appartiene al giudice di merito – ha stabilito che quel contratto aveva natura di transazione c.d. mista. Richiamato il testo dell’art. 1965, secondo comma, cod. civ., a norma del quale le reciproche concessioni che sono l’elemento costitutivo tipico del contratto di transazione possono avere ad oggetto «anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione tra le parti», la Corte d’appello ha affermato che nel caso in esame il contratto aveva ad oggetto il trasferimento a titolo oneroso di un bene e la contemporanea definizione di una lite. Ciò in quanto le attrezzature e le strutture relative al jet wash e al car wash «non formavano oggetto della controversia originaria, afferente, invece, alla restituzione dell’impianto di distribuzione di carburanti che, sempre nell’atto transattivo, il Cuomo si era impegnato a restituire alla KPI (che a sua volta ne accettava la restituzione), unitamente alla licenza per l’esercizio dell’attività di bar svolta presso il distributore medesimo». Da tale ricostruzione della volontà delle parti – avverso la quale, è bene precisarlo, il ricorrente non prospetta alcuna violazione delle regole in materia di interpretazione del contratto – la Corte d’appello ha tratto la conclusione secondo cui quel contratto doveva essere regolato dalla disciplina del contratto prevalente. E poiché era «prevalente l’attribuzione patrimoniale dei beni di cui all’allegato A, avuto riguardo alla funzione economica perseguita (cioè l’intenzione di consentire un proficuo esercizio dell’attività imprenditoriale alla KPI»), la transazione doveva ritenersi comunque assoggettata alla disciplina della compravendita. A completamento di tale ragionamento, la corte di merito ha aggiunto che «anche diversamente argomentando, non essendo la disciplina della compravendita incompatibile con quella della transazione per quanto attiene al profilo in esame, in ogni caso la clausola relativa al trasferimento dei beni sarebbe comunque regolata dalla disciplina della compravendita, essendo la stessa evidentemente sussumibile entro tale schema negoziale». 1.3. Questa ricostruzione in fatto compiuta dal giudice di merito è conforme ai principi già enunciati in argomento. Giova ricordare, innanzitutto, che le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito, con la sentenza 12 maggio 2008, n. 11656, che in presenza di un contratto misto la relativa disciplina giuridica va individuata in quella risultante dalle norme del contratto tipico nel cui schema sono riconducibili gli elementi prevalenti (cosiddetta teoria dell’assorbimento o della prevalenza), senza escludere ogni rilevanza giuridica degli altri elementi, che sono voluti dalle parti e concorrono a fissare il contenuto e l’ampiezza del vincolo contrattuale, ai quali si applicano le norme proprie del contratto cui essi appartengono, in quanto compatibili con quelle del contratto prevalente. A questo principio, recentemente ribadito dall’ordinanza 17 ottobre 2019, n. 26485, l’odierna pronuncia intende dare ulteriore continuità. Facendo poi riferimento, più specificamente, al rapporto tra transazione e compravendita, è opportuno ricordare che questa Corte, con una pronuncia risalente della quale va confermata la perdurante attualità, ha già affermato che, con riguardo al contratto avente ad oggetto il trasferimento a titolo oneroso di un bene e la contemporanea definizione in via transattiva di alcune pendenze fra le parti, l’applicabilità all’intera convenzione delle norme della vendita o della transazione, ovvero la concorrenza delle une e delle altre per ciascun rapporto (in quel caso, al fine della determinazione del prezzo della vendita e del riconoscimento o meno della sua rescindibilità per lesione), postulano, rispettivamente, la riconduzione della convenzione medesima nell’ambito del negozio complesso o misto, ovvero della ipotesi dei negozi solo collegati (sentenza 5 aprile 1984, n. 2217). Alla luce di questi principi, la sentenza impugnata resiste alle censure del motivo qui in esame. Non giova al ricorrente, infatti, l’argomento suindicato secondo cui la funzione economica prevalente dell’accordo era la definizione della lite pendente, perché è del tutto condivisibile la motivazione della Corte d’appello là dove ha affermato, come s’è visto, che il trasferimento in proprietà dei beni e delle attrezzature essenziali al funzionamento del jet wash e del car wash avrebbe dovuto comunque essere regolato dalle norme del contratto di compravendita. D’altra parte, le critiche rivolte alla sentenza e concentrate sull’assunto che si sarebbe dovuto ritenere prevalente, ai fini dell’inquadramento causale del contratto, il profilo della risoluzione della controversia, dimostra di non tenere nella giusta considerazione la globalità delle argomentazioni della Corte d’appello, rispetto alle quali la censura si risolve anche nell’indebita sollecitazione ad una diversa valutazione del quadro probatorio. Ne consegue l’infondatezza del motivo in esame. 2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 1375 cod. civ. in tema di buona fede contrattuale. La parte ricorrente ricorda che, secondo la sentenza impugnata, il comportamento della società Cuomo successivo alla stipulazione della transazione dimostrerebbe che essa prevedeva, in termini di obbligo, la consegna di beni dotati di piena regolarità urbanistica. Dalla lettura dei documenti acquisiti, fra i quali il ricorrente rammenta la lettera del 28 giugno 2012 inviata dal suo legale alla KPI, risulterebbe invece che la società Cuomo aveva confermato alla controparte di essere pronta ad assumersi gli oneri necessari al fine di ottenere la regolarità urbanistica in oggetto, nel frattempo chiedendo alla KPI di pagare la somma concordata. I beni, tra l’altro,non erano difformi rispetto al titolo edilizio, quanto piuttosto privi della dichiarazione di fine lavori. 2.1. Il motivo, quando non inammissibile, è comunque privo di fondamento. La Corte osserva, innanzitutto, che esso è inammissibile là dove sollecita in questa sede un diverso e non consentito esame del merito in ordine alla conformità dei beni rispetto al titolo edilizio, accertamento che è precluso nel giudizio di legittimità. Quanto alla violazione del principio di buona fede, è sufficiente notare che la sentenza impugnata ha invocato la buona fede come criterio interpretativo relativo al trasferimento in proprietà di un bene, osservando che la regolarità urbanistica del medesimo deve essere garantita in base a tale criterio; ma non ha mai parlato, al contrario, di malafede del Cuomo. È piuttosto il ricorrente, invece, che, ponendo censure di merito inammissibili, tenta di dimostrare che sarebbe stata la KPI a comportarsi in malafede, il che non ha nulla a che vedere con la motivazione dell’impugnata sentenza; della quale il motivo, in definitiva, mostra di non cogliere la ratio decidendi. 3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 936 cod. civ. in tema di accessione. Il ricorrente rileva che è esatto, come affermato dalla Corte d’appello, che la disciplina dell’art. 936 cit. prevede che i soggetti non siano legati tra loro da un rapporto contrattuale, ma aggiunge che sarebbe altrettanto vero che detta norma è applicabile se il rapporto contrattuale consente al contraente di costruire sul suolo. Nello specifico, poi, la sentenza sarebbe errata sia perché ha ritenuto che il box non fosse sanabile perché realizzato a distanza inferiore da quella legale sia perché ha considerato che quell’immobile potesse essere qualificato come “costruzione”, e quindi soggetto alla disciplina delle distanze legali. Quel box, asseritamente già presente all’epoca della conclusione del contratto di comodato d’uso gratuito del distributore di carburante, sarebbe, secondo il Cuomo, un «volume tecnico adibito a riparo di filtri, pompe e quadri elettrici, come tale sottratto alle distanze legali»; per cui ai fini della sanatoria non era necessaria alcuna convenzione con il proprietario del fondo confinante e il box sarebbe sanabile. 3.1. Il motivo, per certi versi inammissibile, è comunque privo di fondamento. Sono inammissibili, come facilmente si vede, le censure rivolte a mettere in discussione la ricostruzione dei fatti, sollecitando una non consentita rivalutazione del merito. In questo ambito sono da ricomprendere tutte le osservazioni riguardanti la natura del bene immobile, il rispetto o meno delle distanze legali e la possibilità di qualificarlo come costruzione. Quanto all’art. 936 cod. civ., la sentenza impugnata ne ha escluso l’applicabilità per due ragioni: in primo luogo, perché tale norma presuppone la qualità di “terzo” da parte di chi costruisce su suolo altrui, qualità che il Cuomo non aveva nel caso di specie, esistendo tra le parti un rapporto contrattuale (di comodato gratuito); in secondo luogo, perché l’abusività delle opere di cui si discuteva, risultante dalle denunce di inizio attività presentate dalla società Cuomo ed esaminate dal c.t.u., escludeva comunque il diritto dell’odierno ricorrente a percepire un indennizzo (il motivo in esame ammette, in sostanza, che nessuna sanatoria era stata ottenuta in relazione ai beni in questione). Si tratta, è appena il caso di rilevarlo, di due affermazioni entrambe corrette in diritto e conformi alla giurisprudenza di questa Corte (v. in argomento, tra le altre, le sentenze 14 dicembre 2011, n. 26853, e 6 ottobre 2021, n. 27088); per cui non è chiaro di cosa abbia a dolersi il ricorrente. 4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 1460 cod. civ. in tema di eccezione di inadempimento. Secondo il ricorrente, sarebbero errati tutti i presupposti richiamati dalla sentenza per ritenere fondata l’eccezione di inadempimento da parte della KPI. Ed infatti, le opere realizzate dalla società Cuomo erano tutte sanabili, i costi da sostenere per la sanatoria erano esigui e la parte ricorrente se ne era comunque assunto l’onere. Per cui, in definitiva, anche ammettendo che a carico della società Cuomo esistesse l’obbligo di consegnare beni conformi dal punto di vista urbanistico, considerando il fatto che la stessa si era assunta i relativi oneri, la somma richiesta col decreto ingiuntivo era «legittima e perfettamente esigibile». 4.1. Il motivo, le cui argomentazioni sono in ampia misura ripetitive di quelle già esaminate, è palesemente inammissibile, in quanto volto a sollecitare in questa sede una diversa valutazione di merito, non consentita in sede di legittimità. 5. Il ricorso, pertanto, varigettato. A tale esito segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 13 agosto 2022, n. 147, sopravvenuto a regolare i compensi professionali. Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 4.500, di cui euro 200 per
Decreto Cassazione n. 26874/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris