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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 2026

Cassazione n. 04169/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricòrre per Cassazione avverso il provvedimento con il quale terkvi3 il Tribunale di sorveglianza di tCgtani4 ha rigettato l'istanza di affidamento in prova, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale fondato la sua valutazione sulla gravità dei fatti in esecuzione, pretermettendo la giusta valutazione in ordine a quanto emergente dalla relazione di sintesi, ed incorrendo in travisamento con riferimento all'indicazione di una pendenza (per omicidio tentato del 2007), invero non esistente, ma frutto di un mancato aggiornamento del registro informatico; [OSCURATO:PERSONA] che la concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, che deve verificare, al di fuori di ogni automatismo, la meritevolezza del condannato in relazione al beneficio richiesto e l'idoneità di quest'ultimo a facilitarne il reinserimento sociale (Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01); Osservato che, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, il Tribunale ha preso atto delle positive valutazioni in ordine al percorso carcerario del condannato, di cui alla relazione di sintesi del 22/05/2025; del pari, diversamente da quanto denunciato, l'errore nell'indicazione dell'esistenza di una pendenza invero inesistente, appare, dalla lettura dell'ordinanza, del tutto irrilevante, e comunque non decisiva, avendo il Tribunale fondato il provvedimento reiettivo oltre che sulla gravità dei fatti in esecuzione, principalmente sull'esito negativo della misura alternativa della semilibertà fruita nel 2020, e revocata ne 2021 "per fatti addebitabili al condannato"; [OSCURATO:PERSONA], a tale proposito, che i Giudici specializzati hanno evidenziato come il condannato abbia mostrato di minimizzare le criticità sorte in quell'occasione, mancando quindi di comprenderne il disvalore; Ritenuto, pertanto, che la valutazione di merito condotta dal Tribunale di sorveglianza risulta sottratta a qualunque possibilità di sindacato in sede di legittimità, risultando altresì conforme al principio di gradualità nell'accesso ai benefici extra-murari.

Sul punto, si deve ribadire che il Tribunale di sorveglianza, "anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni" (Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo, Rv. 276213).

Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 08 gennaio 2026 Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricòrre per Cassazione avverso il provvedimento con il quale terkvi3 il Tribunale di sorveglianza di tCgtani4 ha rigettato l'istanza di affidamento in prova, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale fondato la sua valutazione sulla gravità dei fatti in esecuzione, pretermettendo la giusta valutazione in ordine a quanto emergente dalla relazione di sintesi, ed incorrendo in travisamento con riferimento all'indicazione di una pendenza (per omicidio tentato del 2007), invero non esistente, ma frutto di un mancato aggiornamento del registro informatico; [OSCURATO:PERSONA] che la concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, che deve verificare, al di fuori di ogni automatismo, la meritevolezza del condannato in relazione al beneficio richiesto e l'idoneità di quest'ultimo a facilitarne il reinserimento sociale (Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01); Osservato che, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, il Tribunale ha preso atto delle positive valutazioni in ordine al percorso carcerario del condannato, di cui alla relazione di sintesi del 22/05/2025; del pari, diversamente da quanto denunciato, l'errore nell'indicazione dell'esistenza di una pendenza invero inesistente, appare, dalla lettura dell'ordinanza, del tutto irrilevante, e comunque non decisiva, avendo il Tribunale fondato il provvedimento reiettivo oltre che sulla gravità dei fatti in esecuzione, principalmente sull'esito negativo della misura alternativa della semilibertà fruita nel 2020, e revocata ne 2021 "per fatti addebitabili al condannato"; [OSCURATO:PERSONA], a tale proposito, che i Giudici specializzati hanno evidenziato come il condannato abbia mostrato di minimizzare le criticità sorte in quell'occasione, mancando quindi di comprenderne il disvalore; Ritenuto, pertanto, che la valutazione di merito condotta dal Tribunale di sorveglianza risulta sottratta a qualunque possibilità di sindacato in sede di legittimità, risultando altresì conforme al principio di gradualità nell'accesso ai benefici extra-murari. Sul punto, si deve ribadire che il Tribunale di sorveglianza, "anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni" (Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo, Rv. 276213). Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 08 gennaio 2026 Il Consigliere estensor
Sentenza Cassazione n. 04169/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris