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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 23929/2026

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osto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Roma; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Marilia di Nardo, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 28 novembre 2025 resa nel proc. n. 7158/25 R. S.I.U.S. il Tribunale di sorveglianza di Roma ha revocato la misura alternativa della detenzione domiciliare concessa a [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di sorveglianza di Cagliari con provvedimento del 16 maggio 2025.

11.1. Il Tribunale ha, anzitutto, premesso come sia infondata l'eccezione di incompetenza formulata dalla difesa atteso che il condannato ha usufruito della misura della detenzione domiciliare a Civitavecchia («tanto basta per radicare la competenza di questo Tribunale a norma dell'art. 677 cod. proc. pen.»).

1.2. Nel merito ha evidenziato che il [OSCURATO:PERSONA]: -è stato sottoposto il 19 agosto 2024, nell'ambito di un primo procedimento penale, a misura custodiale in relazione al delitto di detenzione di sostanze stupefacenti, commesso in Aversa nel settembre del 2022.

L'originaria misura della custodia cautelare in carcere, disposta dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, è stata poi sostituita dal Tribunale di Napoli, adito ex art. 309 cod. proc. pen., con provvedimento del 19 agosto (recte: settembre) 2024, con la misura degli arresti domiciliari; - è stato successivamente raggiunto, il 23 settembre 2025, nell'ambito di un distinto procedimento penale, da un provvedimento di massimo rigore perché indagato in relazione al delitto di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso nella data del 5 giugno 2021.

Ha evidenziato che il secondo dei procedimenti penali appena menzionati non ha all'evidenza costituito oggetto di valutazione ad opera del Tribunale di sorveglianza di Cagliari che si è limitato «a verificare i precedenti certificati, nonché i pendenti su Cagliari, Roma e Civitavecchia, benché il territorio campano, unitamente al Lazio, risulta essere luogo prescelto per la commissione di delitti già accertati».

Ha rimarcato come la valutazione dei «plurimi e recenti precedenti...e dei suoi carichi pendenti», imponga di apprezzare la spiccata pericolosità sociale del condannato e come essa si atteggi incompatibile con la prosecuzione della detenzione domiciliare.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Agosto, ricorso per cassazione con il quale lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b).ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, comma 3, e 677 cod. proc. pen., 47 ter e 51 ter legge 26 luglio 1975 n. 354, 25 e 27 Cost.

Il difensore ha anzitutto premesso che l'assistito è stato lungamente sottoposto a restrizione domiciliare, disposta, dapprima, a fra data dal 16 febbraio 2023, ai sensi dell'art. 656, comma 10, cod. proc. pen. e, quindi, a decorrere dal 13 maggio 2025, giusta provvedimento con il quale il Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha, come detto, concesso la misura della detenzione domiciliare.

Ha, quindi, lamentato l'errore in cui è incorso il Tribunale di sorveglianza di Roma nella parte in cui ha affermato la propria competenza a decidere in punto di revoca del beneficio posto che: 1) Il Tribunale di sorveglianza di Cagliari, con provvedimento del 13 maggio 2025, nel concedere la misura della detenzione domiciliare a favore del [OSCURATO:PERSONA] in 2relazione ad una pluralità di sentenze di condanna oggetto di provvedimento di cumulo, ha riconosciuto la propria competenza («ciò posto, ex art. 677, comma 2, cod. proc. pen., l'indicata competenza ...è stata ab origine individuata sia in ragione del luogo di residenza del [OSCURATO:PERSONA], che del luogo in cui fu pronunciata la sentenza di condanna di cui al n. 1 del cumulo»); 2) In precedenza, con ordinanza del 3 dicembre 2024, il Tribunale di sorveglianza di Roma, innanzi alla quale pendeva identica istanza con la quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto l'affidamento in prova al servizio sociale o, in via gradata, la detenzione domiciliare, aveva dichiarato la propria incompetenza a decidere («preso atto della pendenza dell'istanza già incardinata ...innanzi al Tribunale di Sorveglianza di Cagliari») e disposto la trasmissione degli atti al Tribunale ritenuto competente; Ha, pertanto, rappresentato che, in ossequio al principio della perpetuatio jurisdictionis, la competenza territoriale del Tribunale di sorveglianza, una volta radicatasi al momento della presentazione della richiesta di misura alternativa alla detenzione, rimane ferma e che ciò vale, in special modo, anche per quanto riguardo l'individuazione dell'organo competente a decidere in relazione alla richiesta di revoca della stessa misura («appartiene ai sensi dell'art. 677 cod. proc. pen. al Tribunale che ha deliberato la concessione della misura alternativa e non invece al Tribunale di sorveglianza del luogo in cui è in corso l'esecuzione»).

Ha, poi, evidenziato, nel merito della decisione, che non sussistono i presupposti per disporre la revoca del beneficio avendo il [OSCURATO:PERSONA] sempre rispettato le prescrizioni impostegli e collocandosi il fatto per il quale è stato sottoposto a misura di massimo rigore, peraltro commesso non già nel territorio di Napoli ma a Villaperuccio (Ca), in epoca di gran lunga antecedente al momento in cui la detenzione domiciliare è stata concessa.

Ha rimarcato, peraltro, come detta misura custodiale sia stata emessa dal G.I.P. del Tribunale di Cagliari (e non di Napoli), di talchè risulta erronea l'indicazione operata dal Tribunale di Roma che ha motivato la revoca anche sul fatto che «il territorio campano, unitamente al Lazio, risulta essere il luogo prescelto per la commissione di delitti già accertati». [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

2. Il primo motivo con il quale il difensore ha contestato la competenza del Tribunale di sorveglianza di Roma è infondato.

Il principio di diritto sul quale il motivo di ricorso risulta articolato (Sez. 1 n. 43571 del 6/11/2002, Capocchia, Rv. 222988-01: «in tema di affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari, 3come disciplinato dall'art. 94 del T.U. in materia di stupefacenti, emanato con D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, la competenza a decidere in ordine alla revoca appartiene, ai sensi dell'art. 677 cod. proc. pen., al Tribunale di Sorveglianza che ha deliberato la concessione della misura alternativa e non invece al Tribunale di Sorveglianza del luogo in cui è in corso l'esecuzione.

Si tratta, infatti, di un procedimento unitario, che si articola dal momento dell'applicazione a quello della conclusione della misura stessa, costituita dall'esito positivo o negativo ovvero dalla revoca»), costituisce, invero, una voce datata, prontamente abbandonata e, pertanto, isolata nel panorama della giurisprudenza di legittimità.

Costituisce, di contro, espressione di un orientamento ormai consolidato ed al quale questo collegio intende assicurare continuità quello per il quale la competenza sulla revoca della misura alternativa concessa al detenuto appartiene sempre al Tribunale del luogo in cui è in corso di esecuzione la misura, attesa l'autonomia del procedimento di revoca rispetto a quello di ammissione del medesimo beneficio (cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 19732 del 20/03/2003, Giunta, Rv. 224853 - 01: «In tema di misure alternative alla detenzione, nel caso in cui siano diversi il tribunale di sorveglianza che dispose la misura - nella specie, la detenzione domiciliare - e quello nella cui giurisdizione si trova il luogo in cui è in corso l'espiazione della misura, spetta a quest'ultimo la competenza a provvedere all'eventuale revoca.., in attuazione dell'art. 677, comma 2, cod. proc. pen. ...data l'autonomia del procedimento di revoca rispetto a quello di ammissione alla misura alternativa. (Sez. 1, n. 19732 del 20/03/2003, Giunta, Rv. 224853 - 01).

3. Anche il secondo motivo non è meritevole di condivisione.

Va premesso che in tema di misure alternative alla detenzione domiciliare, il comportamento che ne giustifica la revoca non deve essere necessariamente successivo alla concessione della misura, rilevando a tal fine esclusivamente la sua natura negativa ai fini della permanenza della misura premiale, ben potendo tale circostanza essere sconosciuta dal Tribunale di sorveglianza al momento della concessione della misura e pertanto non valutabile (Sez. 1, n. 28841 del 17/05/2019, Tinnirello, Rv. 276394-01).

Orbene,• al netto di un erroneo riferimento in ordine il luogo di commissione di taluno dei reati per i quali il [OSCURATO:PERSONA] è stato sottoposto a provvedimento di rigore, il Tribunale, adeguandosi al canone ermeneutico appena ricordato, ha reputato che i procedimento penali pendenti, non tutti conosciuti all'atto della concessione del beneficio della detenzione domiciliare, siano dimostrativi, ove sistematicamente considerati, di un livello di pericolosità sociale incompatibile con il mantenimento del beneficio.

Trattasi, a parere di questo collegio, di un apparato motivazionale privo di inciampi di natura logica o argornentativo con il quale, peraltro, il difensore non si è di fatto 4confrontato prospettando, in tal modo, un motivo di doglianza affetto da patente genericità che lo rende irricevibile nella presente sede.

4. Sulla scorta delle considerazioni appena svolte si impone il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Roma; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Marilia di Nardo, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 28 novembre 2025 resa nel proc. n. 7158/25 R. S.I.U.S. il Tribunale di sorveglianza di Roma ha revocato la misura alternativa della detenzione domiciliare concessa a [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di sorveglianza di Cagliari con provvedimento del 16 maggio 2025. 11.1. Il Tribunale ha, anzitutto, premesso come sia infondata l'eccezione di incompetenza formulata dalla difesa atteso che il condannato ha usufruito della misura della detenzione domiciliare a Civitavecchia («tanto basta per radicare la competenza di questo Tribunale a norma dell'art. 677 cod. proc. pen.»). 1.2. Nel merito ha evidenziato che il [OSCURATO:PERSONA]: -è stato sottoposto il 19 agosto 2024, nell'ambito di un primo procedimento penale, a misura custodiale in relazione al delitto di detenzione di sostanze stupefacenti, commesso in Aversa nel settembre del 2022. L'originaria misura della custodia cautelare in carcere, disposta dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, è stata poi sostituita dal Tribunale di Napoli, adito ex art. 309 cod. proc. pen., con provvedimento del 19 agosto (recte: settembre) 2024, con la misura degli arresti domiciliari; - è stato successivamente raggiunto, il 23 settembre 2025, nell'ambito di un distinto procedimento penale, da un provvedimento di massimo rigore perché indagato in relazione al delitto di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso nella data del 5 giugno 2021. Ha evidenziato che il secondo dei procedimenti penali appena menzionati non ha all'evidenza costituito oggetto di valutazione ad opera del Tribunale di sorveglianza di Cagliari che si è limitato «a verificare i precedenti certificati, nonché i pendenti su Cagliari, Roma e Civitavecchia, benché il territorio campano, unitamente al Lazio, risulta essere luogo prescelto per la commissione di delitti già accertati». Ha rimarcato come la valutazione dei «plurimi e recenti precedenti...e dei suoi carichi pendenti», imponga di apprezzare la spiccata pericolosità sociale del condannato e come essa si atteggi incompatibile con la prosecuzione della detenzione domiciliare. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Agosto, ricorso per cassazione con il quale lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b).ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, comma 3, e 677 cod. proc. pen., 47 ter e 51 ter legge 26 luglio 1975 n. 354, 25 e 27 Cost. Il difensore ha anzitutto premesso che l'assistito è stato lungamente sottoposto a restrizione domiciliare, disposta, dapprima, a fra data dal 16 febbraio 2023, ai sensi dell'art. 656, comma 10, cod. proc. pen. e, quindi, a decorrere dal 13 maggio 2025, giusta provvedimento con il quale il Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha, come detto, concesso la misura della detenzione domiciliare. Ha, quindi, lamentato l'errore in cui è incorso il Tribunale di sorveglianza di Roma nella parte in cui ha affermato la propria competenza a decidere in punto di revoca del beneficio posto che: 1) Il Tribunale di sorveglianza di Cagliari, con provvedimento del 13 maggio 2025, nel concedere la misura della detenzione domiciliare a favore del [OSCURATO:PERSONA] in 2relazione ad una pluralità di sentenze di condanna oggetto di provvedimento di cumulo, ha riconosciuto la propria competenza («ciò posto, ex art. 677, comma 2, cod. proc. pen., l'indicata competenza ...è stata ab origine individuata sia in ragione del luogo di residenza del [OSCURATO:PERSONA], che del luogo in cui fu pronunciata la sentenza di condanna di cui al n. 1 del cumulo»); 2) In precedenza, con ordinanza del 3 dicembre 2024, il Tribunale di sorveglianza di Roma, innanzi alla quale pendeva identica istanza con la quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto l'affidamento in prova al servizio sociale o, in via gradata, la detenzione domiciliare, aveva dichiarato la propria incompetenza a decidere («preso atto della pendenza dell'istanza già incardinata ...innanzi al Tribunale di Sorveglianza di Cagliari») e disposto la trasmissione degli atti al Tribunale ritenuto competente; Ha, pertanto, rappresentato che, in ossequio al principio della perpetuatio jurisdictionis, la competenza territoriale del Tribunale di sorveglianza, una volta radicatasi al momento della presentazione della richiesta di misura alternativa alla detenzione, rimane ferma e che ciò vale, in special modo, anche per quanto riguardo l'individuazione dell'organo competente a decidere in relazione alla richiesta di revoca della stessa misura («appartiene ai sensi dell'art. 677 cod. proc. pen. al Tribunale che ha deliberato la concessione della misura alternativa e non invece al Tribunale di sorveglianza del luogo in cui è in corso l'esecuzione»). Ha, poi, evidenziato, nel merito della decisione, che non sussistono i presupposti per disporre la revoca del beneficio avendo il [OSCURATO:PERSONA] sempre rispettato le prescrizioni impostegli e collocandosi il fatto per il quale è stato sottoposto a misura di massimo rigore, peraltro commesso non già nel territorio di Napoli ma a Villaperuccio (Ca), in epoca di gran lunga antecedente al momento in cui la detenzione domiciliare è stata concessa. Ha rimarcato, peraltro, come detta misura custodiale sia stata emessa dal G.I.P. del Tribunale di Cagliari (e non di Napoli), di talchè risulta erronea l'indicazione operata dal Tribunale di Roma che ha motivato la revoca anche sul fatto che «il territorio campano, unitamente al Lazio, risulta essere il luogo prescelto per la commissione di delitti già accertati». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento. 2. Il primo motivo con il quale il difensore ha contestato la competenza del Tribunale di sorveglianza di Roma è infondato. Il principio di diritto sul quale il motivo di ricorso risulta articolato (Sez. 1 n. 43571 del 6/11/2002, Capocchia, Rv. 222988-01: «in tema di affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari, 3come disciplinato dall'art. 94 del T.U. in materia di stupefacenti, emanato con D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, la competenza a decidere in ordine alla revoca appartiene, ai sensi dell'art. 677 cod. proc. pen., al Tribunale di Sorveglianza che ha deliberato la concessione della misura alternativa e non invece al Tribunale di Sorveglianza del luogo in cui è in corso l'esecuzione. Si tratta, infatti, di un procedimento unitario, che si articola dal momento dell'applicazione a quello della conclusione della misura stessa, costituita dall'esito positivo o negativo ovvero dalla revoca»), costituisce, invero, una voce datata, prontamente abbandonata e, pertanto, isolata nel panorama della giurisprudenza di legittimità. Costituisce, di contro, espressione di un orientamento ormai consolidato ed al quale questo collegio intende assicurare continuità quello per il quale la competenza sulla revoca della misura alternativa concessa al detenuto appartiene sempre al Tribunale del luogo in cui è in corso di esecuzione la misura, attesa l'autonomia del procedimento di revoca rispetto a quello di ammissione del medesimo beneficio (cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 19732 del 20/03/2003, Giunta, Rv. 224853 - 01: «In tema di misure alternative alla detenzione, nel caso in cui siano diversi il tribunale di sorveglianza che dispose la misura - nella specie, la detenzione domiciliare - e quello nella cui giurisdizione si trova il luogo in cui è in corso l'espiazione della misura, spetta a quest'ultimo la competenza a provvedere all'eventuale revoca.., in attuazione dell'art. 677, comma 2, cod. proc. pen. ...data l'autonomia del procedimento di revoca rispetto a quello di ammissione alla misura alternativa. (Sez. 1, n. 19732 del 20/03/2003, Giunta, Rv. 224853 - 01). 3. Anche il secondo motivo non è meritevole di condivisione. Va premesso che in tema di misure alternative alla detenzione domiciliare, il comportamento che ne giustifica la revoca non deve essere necessariamente successivo alla concessione della misura, rilevando a tal fine esclusivamente la sua natura negativa ai fini della permanenza della misura premiale, ben potendo tale circostanza essere sconosciuta dal Tribunale di sorveglianza al momento della concessione della misura e pertanto non valutabile (Sez. 1, n. 28841 del 17/05/2019, Tinnirello, Rv. 276394-01). Orbene,• al netto di un erroneo riferimento in ordine il luogo di commissione di taluno dei reati per i quali il [OSCURATO:PERSONA] è stato sottoposto a provvedimento di rigore, il Tribunale, adeguandosi al canone ermeneutico appena ricordato, ha reputato che i procedimento penali pendenti, non tutti conosciuti all'atto della concessione del beneficio della detenzione domiciliare, siano dimostrativi, ove sistematicamente considerati, di un livello di pericolosità sociale incompatibile con il mantenimento del beneficio. Trattasi, a parere di questo collegio, di un apparato motivazionale privo di inciampi di natura logica o argornentativo con il quale, peraltro, il difensore non si è di fatto 4confrontato prospettando, in tal modo, un motivo di doglianza affetto da patente genericità che lo rende irricevibile nella presente sede. 4. Sulla scorta delle considerazioni appena svolte si impone il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P. P.Q.M