CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2022
Cassazione n. 29771/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto i giudici di merito hanno dato conto del fatto che egli era uscito dall'abitazione in cui era ristretto, violando consapevolmente il limite prescritto, non essendo rilevante la totale sottrazione ai controlli; Considerato che il secondo motivo, riguardante il diniego delle attenuanti generiche, è volto a sollecitare un diverso e non consentito giudizio di merito, a fronte di quanto non arbitrariamente rilevato dalla Corte, che ha valorizzato in senso contrario i plurimi precedenti dai quali il ricorrente è gravato; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente