CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 12155/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 4.11.2021 della Corte di Appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente all'applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen. e per il rigetto nel resto; uditi i difensori, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso e al contempo richiesto l'applicazione delle pene detentive brevi ai fini della definizione del procedimento ai sensi dell'art. 20 bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di Appello di Torino ha integralmente confermato la pronuncia resa all'esito del primo grado di giudizio dal Tribunale di Novara che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 37 L. 689/1981 per omessa presentazione all'INPS delle denunce contributive assicurative per i lavoratori dipendenti inerenti ai mesi di novembre 2011 e giugno 2012, condannandolo alla pena, previa dichiarazione di equivalenza delle attenuanti generiche alla recidiva specifica e reiterata contestata, a due mesi e dieci giorni di reclusione. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite dei propri difensori, ricorso per cassazione articolando tre motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.. 2.1. Con il primo motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 37 L.689/1989 e al vizio motivazionale, la configurabilità del reato stante la mancata dimostrazione del dolo specifico, dovendo l'omissione contestata essere preordinata alla relativa omissione contributiva. Rileva come la suddetta finalità risultasse esclusa sia dalla sporadicità degli inadempimenti limitati soltanto a due mensilità, neppure in sequenza fra loro, a fronte di una costante ottemperanza nell'intero arco di vita dell'azienda all'obbligo di denuncia, sia dalla concomitante gravissima crisi di liquidità attraversata dalla società, comprovata sia dal ricorso per l'ammissione al concordato preventivo presentato il 7.11.2012, sia dalla successiva dichiarazione di fallimento, contestando la pertinenza della motivazione incentrata esclusivamente sulla mancata attivazione dell'imputato a fronte degli inadempimenti del consulente del lavoro, incaricato di provvedere all'inoltro delle denunce all'ente previdenziale. 2.2. Con il secondo motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge e al vizio motivazionale, la mancata rilevanza attribuita dalla Corte di appello alle plurime iniziative adottate dall'imputato al fine di trovare una soluzione alla crisi aziendale, così come alla circostanza che il verbale di accertamento relativo agli inadempimenti in contestazione, notificato in data 11.11.2014 al solo Curatore fallimentare, non fosse stato mai portato a conoscenza del ricorrente. Rileva come da tale omissione derivasse l'impossibilità per l'imputato di presentare ricorso all'autorità amministrativa o giudiziaria, così da ottenere la sospensione del procedimento penale, ed eventualmente di provvedere alla successiva regolarizzazione con effetto estintivo del reato, stante la causa di non punibilità prevista dall'art. 2 d.l. 463/1983 per l'ipotesi in cui si sia provveduto al pagamento delle ritenute omesse entro tre mesi dal momento in cui il destinatario dell'obbligo nei confronti dell'ente previdenziale abbia avuto conoscenza del relativo avviso di accertamento. 2.3. Con il terzo motivo lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. formalizzata, in via subordinata rispetto all'assoluzione, dalla difesa nelle conclusioni scritte depositate innanzi alla Corte di appello in data 27.10.2022.Con memoria trasmessa via Pec in data 29.9.2022 all'ufficio della Settima Sezione di questa Corte, cui la causa era stata inizialmente assegnata alla Settima Sezione) la difesa ha ulteriormente sviluppato il terzo motivo concludendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo con il quale si contesta l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato in assenza di una volontà diretta del destinatario dell'obbligo di presentazione dei [OSCURATO:PERSONA] di omettere il versamento dei contributi e dei premi dovuti al personale dipendente, è manifestamente infondato. Il ricorrente, invero, non si confronta con la puntuale motivazione resa dalla sentenza impugnata, nella parte in cui è stata rigettata la prospettazione difensiva, qui nuovamente riproposta, evidenziando come l'inadempimento, seppur limitato a due sole mensilità, non fosse generato da dimenticanza o accidentalità come sembra ventilare la difesa anche con il presente ricorso, ma dipendesse da una precipua scelta dell'imputato espressamente preavvertito dal consulente del lavoro, cui aveva affidato il relativo incarico, comprovata altresì dal successivo mancato versamento dei contributi e dei premi cui le stesse denunce erano riferite. Niente affatto irrilevanti o ultronee risultano le argomentazioni spese dai giudici distrettuali che hanno sottolineato, in risposta alle dichiarazioni dell'imputato che aveva escluso di essere a conoscenza delle suddette omissioni, come il professionista incaricato della relativa incombenza avesse, secondo quanto emerso dalla deposizione dal medesimo resa, deliberatamente omesso per talune mensilità di provvedere all'adempimento delle mansioni demandategli a causa del mancato pagamento delle proprie spettanze, preavvertendo tuttavia il cliente: l'imputato era perciò pienamente consapevole della scadenza del termine entro il quale era chiamato ad adempiere personalmente, inoltrando le denunce in contestazione, agli obblighi nei confronti dell'ente previdenziale. Del resto, avendo fatto seguito a tale inadempimento anche il mancato versamento dei contributi e dei premi relativi alle medesime mensilità, in nessuna illogicità motivazionale può ritenersi essere incorsa la Corte sabauda nella conclamata affermazione di responsabilità conseguente al perfezionamento del reato in relazione tanto all'elemento oggettivo che a quello soggettivo, escludendo che le risultanze istruttorie offrissero elementi dai quali desumere che l'imputato avesse omesso di presentare i [OSCURATO:PERSONA] per finalità diverse da quelle di evadere i versamenti a suo carico. Correttamente, infatti, i giudici del gravame hanno escluso che ricorresse in conseguenza dell'eccepita crisi di liquidità dell'azienda una causa di giustificazione dell'accertato inadempimento all'obbligo dichiarativo incombente sull'imputato, rilevante ai fini del venir meno dell'elemento soggettivo. Muovendo dalla stessa nozione di dolo specifico ad integrare il quale è necessaria la coscienza e volontà della condotta commissiva od omissiva preordinata alla finalità ulteriore contemplata dal legislatore che l'agente deve prendere di mira senza che ne sia necessaria la concreta realizzazione, deve ritenersi che, analogamente alla giurisprudenza formatasi in materia di omessa presentazione della dichiarazione IVA, stante la similitudine dell'impianto strutturale del reato, costituito anch'esso da un'omissione dichiarativa finalizzata all'evasione delle correlate imposte dei redditi o sul valore aggiunto, che anche nel delitto in esame, dove l'omissione avente ad oggetto le denunce contributive assicurative unificate (i cosiddetti [OSCURATO:PERSONA]) assume rilevanza penale se preordinata all'omesso versamento dei contributi o premi dovuti in relazione alle posizioni previdenziali ed assistenziali del personale dipendente, il dolo specifico derivi dalla ricorrenza di elementi fattuali dimostrativi che il soggetto obbligato abbia consapevolmente preordinato l'omessa denuncia all'ente previdenziale all'evasione contributiva a suo carico per quantità superiori alla soglia di rilevanza penale fissata dallo stesso art. 37 L. 689/1981 (così ex multis in relazione al dolo specifico del reato ex art. 5 d. Igs. 74/2000 Sez. 3, n. 7000 del 23/11/2017 - dep. 14/02/2018, Venturini, Rv. 272578). Poiché, invero, l'omessa presentazione delle denunzie evidenzia, come già affermato in un precedente arresto di questa Corte, "l'intenzione del datore di lavoro di evadere l'obbligo contributivo perché, in tal modo, egli non fa conoscere all'I.N.P.S. la propria posizione debitoria rispetto ai rapporti di lavoro che è pur sempre in essere, malgrado egli versi in disagiate condizioni economiche" (Sez. F, Sentenza n. 32348 del 10/08/2010, Simoncini, Rv. 247995; negli stessi termini Sez. 3, 19.2.99, Salmistraro, Rv. 213273), ne consegue che è proprio la conclamata impasse finanziaria della società ad avvalorare, lungi dal configurare una scriminante, l'intenzionalità dell'omissione costituita dall'omessa denuncia all'ente previdenziale della posizione contributiva dei lavoratori subordinati, che mantengono inalterato il proprio diritto in ragione del sottostante rapporto di lavoro, all'evidenza non derogabile per ragioni contingenti. Le gravi difficoltà incontrate nel corso della gestione imprenditoriale non valgono a configurare l'invocata causa di forza maggiore, ricorrente, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di reati tributari, in presenza di un'assoluta impossibilità di ottemperare all'adempimento fiscale legata a fattori imprevedibili che sfuggono al dominio finalistico dell'agente: l'inesigibilità di una condotta alternativa rispetto a quella omissiva adottata dall'imputato impone la dimostrazione che non sia stato altrimenti possibile per l'imputato reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni a suo carico, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, se del caso anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili, che vanno ben oltre la contingenza negativa attraversata dal ricorrente, ponendo peraltro a suo carico specifici e puntuali oneri probatori che con argomentazione intrinsecamente logica la sentenza impugnata ha ritenuto non assolti. Non soltanto la dichiarazione di fallimento della società amministrata dall'imputato è intervenuta oltre un anno dopo le omissioni in contestazione, ma neppure risulta dalla prospettazione difensiva che l'invocata crisi di liquidità dell'azienda fosse legata a fattori improvvisi ed imprevedibili, né che avesse impedito il proseguimento dell'attività imprenditoriale, al contrario avvalorata dalla stessa episodicità degli omessi versamenti evidenziata dallo stesso ricorrente che sottolinea "il perdurante adempimento all'obbligo di denuncia". 2. In ordine al secondo motivo deve essere rilevato che se è vero che l'art. 37, comma 3 legge 689/81, così come modificato dall'art. 116, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, stabilisce che la regolarizzazione dell'inadempienza accertata, anche attraverso dilazione, estingue il reato, ciò nondimeno non è prevista una procedura analoga a quella disciplinata dall'art. 2, comma 1-bis del dl. 463/1983, non risultando che la regolarizzazione tardiva sia soggetta in relazione al suddetto reato a specifici limiti temporali. La disposizione in esame si limita invero a disporre che, qualora l'evasione accertata formi oggetto di ricorso amministrativo o giudiziario, "il procedimento penale e' sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, fino al momento della decisione dell'organo amministrativo o giudiziario di primo grado" (art. 37 cit. secondo comma), aggiungendosi nel terzo comma che "la regolarizzazione dell'inadempienza accertata, anche attraverso dilazione, estingue il reato". Se dunque, in assenza di alcuna previsione normativa, il termine per l'adempimento di mesi tre, dalla notifica del provvedimento di contestazione, previsto dal D.L. 12 settembre 1983 n. 463, conv. in L. 11 novembre 1983 n. 638, è applicabile solo al diverso reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti (Sez. 3, n. 15184 del 14/2/2007, Maionchi, Rv. 236344), ne consegue che in difetto di alcun termine previsto a pena di decadenza, la regolarizzazione ai sensi dell'art. 37 terzo comma L. 689/1981 sia consentita in ogni tempo all'obbligato e che perciò nessuna comunicazione dell'avvenuto accertamento delle violazioni da parte dell'ente previdenziale, possa ritenersi a tal fine dovuta (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 1428 del 18/09/2019, Gargaro, Rv. 277942, nonché Sez. 3, n. 15184 del 14/2/2007, cit., entrambe in motivazione). A fronte della manifesta infondatezza della doglianza difensiva, in nessuna omissione motivazionale può ritenersi essere incorsa la Corte sabauda posto che non può dar luogo all'annullamento della sentenza la mancata pronuncia in ordine ad argomenti che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che invece non siano muniti di portata dirimente ai fini della decisività delle conclusioni raggiunte. Invero, come ripetutamente affermato da questa Corte, nella motivazione della sentenza il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 1149 del 24/10/2005 - dep. 13/01/2006, Mirabilia, Rv. 233187; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018 - dep. 12/02/2019, Currò, Rv. 275500). 3. Anche il terzo motivo, relativo all'omessa pronuncia sulla causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, deve ritenersi inammissibile. Risulta dagli atti processuali, nonché dedotto dallo stesso ricorrente, che la richiesta di applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. sia stata per la prima volta formulata innanzi alla Corte di appello con la memoria in replica alle conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale trasmessa via Pec in data 27.10.2021 (ancorché, con singolare incongruenza cronologica, sia datata 28.10.2021). Anche a voler superare ogni profilo relativo al collegamento della richiesta ai motivi articolati con il ricorso, dei quali i motivi ulteriori devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, anche per ragioni eventualmente non evidenziate, ma pur sempre ricollegabili ai capi ed ai punti già dedotti, la suddetta richiesta avrebbe potuto al più essere formulata con una memoria redatta ai sensi dell'art.585, quarto comma cod. proc. pen. da presentarsi fino a quindici giorni prima dell'udienza fissata alla data del 4.11.2021, ma non certamente con la memoria prevista dall'art. 23 d.l. 137/2020 ai fini della precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, successivamente a quelle rassegnate dal Procuratore Generale, allorquando il termine per l'articolazione di motivi nuovi era irreversibilmente spirato. Alla tardività della richiesta che i giudici di appello non potevano comunque prendere in esame, si aggiunge altresì il rilievo che la Corte distrettuale ha comunque implicitamente disatteso l'invocata applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen. con la scelta di irrogare una pena superiore al minimo edittale e di contenere il giudizio di bilanciamento tra le opposte circostanze in termini di equivalenza, implicante il diniego della minima offensività del fatto. 4. Il ricorso deve essere, in conclusione dichiarato inammissibile, con conseguente preclusione, non essendosi formato un valido rapporto di impugnazione, al rilievo di cause di non punibilità a norma dell'art.129 c.p., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463) Deve, infine, rilevarsi che la richiesta formulata dai difensori nella veste di procuratori speciali dell'imputato di applicazione delle pene sostitutive ai sensi dell'art. 20 bis cod. pen. non può essere rivolta a questa Corte di legittimità, bensì al giudice dell'esecuzione. Dispone infatti l'art. 95, primo comma d. Igs. 150/2022 che il condannato, allorquando il giudizio sia pendente innanzi alla Corte di cassazione alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III L. 689/1981 al G.E. ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen. entro trenta giorni dalla data di irrevocabilità della sentenza, mentre in caso di annullamento della sentenza con rinvio è chiamato a provvedere lo stesso giudice del rinvio. Segue all'esito del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese processuali, nonché in difetto di elementi che consentano di escludere profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in disp