CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2022
Cassazione n. 40522/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 12176/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, di conferma della sentenza del Tribunale di Firenze che l'ha condannato alla pena di mesi otto di reclusione per i reati di minacce e lesioni in continuazione. Rilevato che con successiva memoria, il difensore del ricorrente ha eccepito la omessa notifica dell'avviso di fissazione della odierna udienza; Considerato che l'eccezione processuale è manifestamente infondata, rinvenendosi in atti riscontro della notifica dell'avviso di udienza, effettuata dalla cancelleria della Corte di cassazione, a mezzo P.E.C. del 30 giugno 2022, h. 11.19,50 ( orario di consegna nella casella di posta elettronica dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]). Considerato che il primo motivo di ricorso, che lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al reato di minaccia, è inammissibile, siccome volto a sollecitare una rivalutazione delle deposizioni testimoniali delle persone offese; medesima connotazione che riveste anche la deduzione tendente a contestare la valutazione di merito in ordine alla idoneità offensiva delle parole pronunciate dall'imputato: oltre ad attingere il merito della valutazione, il motivo è comunque manifestamente infondato, alla luce della costante giurisprudenza di legittimità che esclude, ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 612 c.p., che rilevi un effetto intimidatorio in concreto, alla luce della natura di reato di pericolo della fattispecie in esame (Sez. 5, Sentenza n. 9392 del 16/12/2019, Rv. 278664). Considerato che il secondo motivo di ricorso, di denuncia dei medesimi vizi in relazione al complessivo trattamento sanzionatorio ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile, siccome meramente reiterativo a fronte di una motivazione che ha dato conto della gravità del fatto e della assenza di elementi di segno positivo, cui è subordinata la concessione del beneficio. Deve, del resto, ribadirsi che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243) Considerato che li terzo motivo di ricorso, che lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla congruità della quantificazione della provvisionale, è inammissibile, n quanto tale determinazione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non può essere oggetto di doglianza dell'imputato, il quale può far valere le sue ragioni nella sede civile di liquidazione definitiva del danno (Sez. 4, Sentenza n. 12043 del 20/06/1990, Rv. 185232) Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 se