CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2022
Cassazione n. 45598/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Torino che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, così diversamente qualificata la condotta contestata come estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA]. Avverso la detta pronunzia propone ricorso l'imputato deducendo: - violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di una condotta minacciosa; - violazione di legge in merito alla sussistenza di una condizione di procedibilità e cioè di una querela sporta dalla persona offesa che non è da identificarsi in [OSCURATO:PERSONA] ma nel di lei figlio; - violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto consumato anziché solo tentato; - violazione di legge in ordine alla mancata valutazione del motivo di appello con cui si invocava una riduzione della pena inflitta. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la sussistenza delle minacce è manifestamente infondato e generico poiché la Corte ha ribadito il giudizio di positiva attendibilità nei confronti della persona offesa, osservando che le sue dichiarazioni hanno trovato conforto anche in elementi esterni e nello stato di agitazione manifestato dalla persona offesa dinanzi agli agenti di PG. Considerato che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché la Corte ha spiegato che le espressioni minacciose sono state rivolte alla Spampinato, anche se il debitore era il figlio di costei; pertanto correttamente la querela è stata presentata da quest'ultima. Che anche il terzo motivo di ricorso è generico poiché reitera la censura già proposta in appello, che è stata respinta in base alle dichiarazioni rese dalla persona offesa. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile poiché con l'appello si invocava la concessione delle attenuanti generiche e la riduzione della pena, in modo generico non confrontandosi con la motivazione resa dal primo giudice, che ha ritenuto congrua la pena di sei mesi di reclusione, invero molto contenuta, in ragione delle caratteristiche della vicenda e della personalità dell'imputato gravato da diversi precedenti penali.A fronte di un motivo di gravame generico, la Corte non era tenuta a motivare in modo specifico . Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 15 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]