Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 01742/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: Anbsc avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione del [OSCURATO:PERSONA] le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso Letta la memoria depositata nell'interesse della ricorrente [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 10 aprile 2024, la Corte di appello di Perugia, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di revoca, presentata da [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto l’ordinanza emessa il 13 gennaio 2021 con la quale lo stesso giudice aveva rigettato l’opposizione proposta contro il precedente provvedimento del 20 luglio 2020 emesso dalla medesima Corte con il quale era stata respinta la richiesta di revoca del sequestro preventivo e della confisca di un immobile intestato alla [OSCURATO:PERSONA], ma riconducibile al fratello [OSCURATO:PERSONA], condannato, con sentenza della Corte di appello di Perugia del 3 luglio 2016, irrevocabile il 27 marzo 2018, per il delitto di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

Con l’ordinanza impugnata, il giudice dell’esecuzione ha disatteso le allegazioni difensive fondate, essenzialmente, su due elementi di novità costituiti da una relazione tecnica del 9 novembre 2022 e dalle dichiarazioni, acquisite in sede di indagini difensive, rese da soggetti, parenti della istante, che avevano partecipato alla edificazione, in economia, del manufatto oggetto di ablazione.

2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dei propri difensori, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con il quale ha eccepito violazione di legge, relativamente agli artt. 240 bis cod. pen. e 85 bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e vizio di motivazione, con particolare riferimento alla mancata esecuzione di una perizia di stima sul valore materiale, e non di mercato, del bene confiscato.

A tale proposito, ha ampiamente argomentato sul punto della novità dell’elemento costituito dalla relazione tecnica in relazione all’effettivo valore dell’immobile, con riguardo al profilo della congruità dell’acquisizione patrimoniale rispetto alle effettive disponibilità economiche della ricorrente.

Strettamente connesso a tale profilo, sarebbe anche quello fatto valere mediante i verbali delle dichiarazioni dei parenti della [OSCURATO:PERSONA] che hanno preso parte alla realizzazione del manufatto.

Anche tale, nuova, circostanza ove congruamente valutata, avrebbe consentito di fare emergere il reale costo di realizzazione dell’immobile, con la conseguente rivisitazione del giudizio di compatibilità con le risorse finanziarie della [OSCURATO:PERSONA].

A tale scopo, si sarebbe resa necessaria, contrariamente a quanto deciso dalla Corte di appello di Perugia, l’effettuazione di una perizia di stima.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Nell’interesse della ricorrente è stata depositata memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere qualificato come opposizione ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. 2.

Si verte in tema di istanza del terzo proposta davanti al giudice dell’esecuzione ed avente ad oggetto la revoca dell’ordinanza con la quale è stata rigettata l’opposizione avverso il decreto di sequestro e confisca.

È stata chiesta, sostanzialmente, la revoca della confisca allargata disposta ai sensi degli artt.240 bis cod. pen. e85 bis, d.P.R. n. 309 del 1990.

Trova applicazione, pertanto, il combinato disposto degli artt. 667, comma 4, 666 e 676 cod. proc. pen. in base ai quali il giudice dell’esecuzione provvede de plano, sulla richiesta originaria e, in seguito all’opposizione, previa instaurazione del contraddittorio e fissazione dell’udienza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen.

A nulla rileva che, sulla richiesta iniziale si sia proceduto all’esito di udienza, come nel caso di specie.

La ricostruzione delle modalità con le quali provvede il giudice dell’esecuzione non muta, infatti, nel caso in cui questi abbia irritualmente provveduto nelle forme dell’udienza camerale di cui all’art. 666, comma 3, cod. proc. pen.; anche per tale ipotesi la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità afferma che «avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione - sia che questi abbia deciso "de plano" ai sensi dell'art. 667, quarto comma, cod. proc. pen. sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. - è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato l'eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis", con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente» (fra le molte, Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 265538; Sez. 5, n. 16018 del 18/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263437; Sez. 1, n. 6290 del 04/11/2014, dep. 2015, Citarella, Rv. 262877; più recentemente, Sez. 1, n. 8294 del 09/02/2021, Giarletta, Rv. 280533).

Proprio nella materia di interesse, è stato, anche di recente, condivisibilmente, affermato che «in tema di confisca, avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato il ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis", con conseguente trasmissione degli atti al giudice 2 competente» (Sez. 2, n. 8645 del 09/11/2022, dep. 2023, Cedric, Rv. 284403).

In tal senso, indirettamente, anche la decisione secondo cui «in tema di confisca, l'opposizione avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca emessa dal giudice dell'esecuzione all'esito di udienza camerale, anziché "de plano", deve essere decisa, a pena di nullità assoluta del provvedimento, previa instaurazione del contraddittorio tra le parti, ai sensi dell'art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 15636 del 24/01/2023, Autostrada del Brennero, Rv. 284512).

4. Ne deriva che la ricorrente, nel proporre opposizione avverso l’ordinanza pronunciata dal giudice dell’esecuzione, avrebbe dovuto adire lo stesso giudice che ha emesso il provvedimento secondo quanto previsto dall’art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

Operando, tuttavia, il citato principio di conservazione delle impugnazioni, il ricorso per cassazione proposto non deve essere dichiarato inammissibile, potendo procedersi alla sua qualificazione, a norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

Da quanto esposto discende la qualificazione del ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] come opposizione, con conseguente trasmissione degli atti al giudice dell’esecuzione competente ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Riqualificato il ricorso come opposizione ai s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: Anbsc avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione del [OSCURATO:PERSONA] le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso Letta la memoria depositata nell'interesse della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 10 aprile 2024, la Corte di appello di Perugia, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di revoca, presentata da [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto l’ordinanza emessa il 13 gennaio 2021 con la quale lo stesso giudice aveva rigettato l’opposizione proposta contro il precedente provvedimento del 20 luglio 2020 emesso dalla medesima Corte con il quale era stata respinta la richiesta di revoca del sequestro preventivo e della confisca di un immobile intestato alla [OSCURATO:PERSONA], ma riconducibile al fratello [OSCURATO:PERSONA], condannato, con sentenza della Corte di appello di Perugia del 3 luglio 2016, irrevocabile il 27 marzo 2018, per il delitto di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Con l’ordinanza impugnata, il giudice dell’esecuzione ha disatteso le allegazioni difensive fondate, essenzialmente, su due elementi di novità costituiti da una relazione tecnica del 9 novembre 2022 e dalle dichiarazioni, acquisite in sede di indagini difensive, rese da soggetti, parenti della istante, che avevano partecipato alla edificazione, in economia, del manufatto oggetto di ablazione. 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dei propri difensori, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con il quale ha eccepito violazione di legge, relativamente agli artt. 240 bis cod. pen. e 85 bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e vizio di motivazione, con particolare riferimento alla mancata esecuzione di una perizia di stima sul valore materiale, e non di mercato, del bene confiscato. A tale proposito, ha ampiamente argomentato sul punto della novità dell’elemento costituito dalla relazione tecnica in relazione all’effettivo valore dell’immobile, con riguardo al profilo della congruità dell’acquisizione patrimoniale rispetto alle effettive disponibilità economiche della ricorrente. Strettamente connesso a tale profilo, sarebbe anche quello fatto valere mediante i verbali delle dichiarazioni dei parenti della [OSCURATO:PERSONA] che hanno preso parte alla realizzazione del manufatto. Anche tale, nuova, circostanza ove congruamente valutata, avrebbe consentito di fare emergere il reale costo di realizzazione dell’immobile, con la conseguente rivisitazione del giudizio di compatibilità con le risorse finanziarie della [OSCURATO:PERSONA]. A tale scopo, si sarebbe resa necessaria, contrariamente a quanto deciso dalla Corte di appello di Perugia, l’effettuazione di una perizia di stima. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. Nell’interesse della ricorrente è stata depositata memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere qualificato come opposizione ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. 2. Si verte in tema di istanza del terzo proposta davanti al giudice dell’esecuzione ed avente ad oggetto la revoca dell’ordinanza con la quale è stata rigettata l’opposizione avverso il decreto di sequestro e confisca. È stata chiesta, sostanzialmente, la revoca della confisca allargata disposta ai sensi degli artt.240 bis cod. pen. e85 bis, d.P.R. n. 309 del 1990. Trova applicazione, pertanto, il combinato disposto degli artt. 667, comma 4, 666 e 676 cod. proc. pen. in base ai quali il giudice dell’esecuzione provvede de plano, sulla richiesta originaria e, in seguito all’opposizione, previa instaurazione del contraddittorio e fissazione dell’udienza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen. A nulla rileva che, sulla richiesta iniziale si sia proceduto all’esito di udienza, come nel caso di specie. La ricostruzione delle modalità con le quali provvede il giudice dell’esecuzione non muta, infatti, nel caso in cui questi abbia irritualmente provveduto nelle forme dell’udienza camerale di cui all’art. 666, comma 3, cod. proc. pen.; anche per tale ipotesi la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità afferma che «avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione - sia che questi abbia deciso "de plano" ai sensi dell'art. 667, quarto comma, cod. proc. pen. sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. - è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato l'eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis", con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente» (fra le molte, Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 265538; Sez. 5, n. 16018 del 18/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263437; Sez. 1, n. 6290 del 04/11/2014, dep. 2015, Citarella, Rv. 262877; più recentemente, Sez. 1, n. 8294 del 09/02/2021, Giarletta, Rv. 280533). Proprio nella materia di interesse, è stato, anche di recente, condivisibilmente, affermato che «in tema di confisca, avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato il ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis", con conseguente trasmissione degli atti al giudice 2 competente» (Sez. 2, n. 8645 del 09/11/2022, dep. 2023, Cedric, Rv. 284403). In tal senso, indirettamente, anche la decisione secondo cui «in tema di confisca, l'opposizione avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca emessa dal giudice dell'esecuzione all'esito di udienza camerale, anziché "de plano", deve essere decisa, a pena di nullità assoluta del provvedimento, previa instaurazione del contraddittorio tra le parti, ai sensi dell'art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 15636 del 24/01/2023, Autostrada del Brennero, Rv. 284512). 4. Ne deriva che la ricorrente, nel proporre opposizione avverso l’ordinanza pronunciata dal giudice dell’esecuzione, avrebbe dovuto adire lo stesso giudice che ha emesso il provvedimento secondo quanto previsto dall’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Operando, tuttavia, il citato principio di conservazione delle impugnazioni, il ricorso per cassazione proposto non deve essere dichiarato inammissibile, potendo procedersi alla sua qualificazione, a norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. Da quanto esposto discende la qualificazione del ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] come opposizione, con conseguente trasmissione degli atti al giudice dell’esecuzione competente ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. P.Q.M. Riqualificato il ricorso come opposizione ai s
Sentenza Cassazione n. 01742/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris