CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04785/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che è inefficace la rinuncia al ricorso sottoscritta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], non essendo tale difensore provvisto della relativa procura speciale (Sez. 2, n. 49480 del 31/10/2023, Esposito, Rv. 285663-01), atteso che la procura in atti, rilasciata il 30/09/2024, non comprende il potere di rinunciare al ricorso; ritenuto che i due motivi di ricorso, che contestano la mancata riqualificazione del fatto come furto anziché come rapina impropria e la mancata rimodulazione in senso più favorevole del trattamento sanzionatorio in quando impedita dalla suddetta mancata riqualificazione, si risolvono, in realtà, nella sollecitazione di una diversa lettura dei dati processuali e di un diverso giudizio di rilevanza delle fonti di prova, sicché non sono consentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha invece esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti logici e giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato (si veda, in particolare, la pag. pag. 4 della sentenza impugnata con riferimento alla configurabilità della rapina impropria nel caso di spintonamento di un addetto a un punto vendita per cercare di allontanarsi e con riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio per il suddetto reato di rapina impropria in senso favorevole, attesa la concessione delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante delle lieve entità del fatto introdotta con la sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, oltre all'esclusione della recidiva); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il