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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34967/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Lecce, con sentenza dell'Il aprile 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Lecce il 4 giugno 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di rapina.

Rilevato che i primi due motivi di ricorso, con cui si contesta la sussistenza della colpevolezza dell'imputato per il delitto di rapina a lui ascritto e se ne invoca la derubricazione in quello di furto, è inammissibile perché finalizzato a prefigurare un'alternativa ricostruzione della vicenda, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già ampiamente affrontati e disattesi con corretti argomenti giuridici, privi dei lamentati vizi, poiché il giudice di merito, indicando gli elementi alla stregua dei quali è stato ricostruito il fatto - evidenziando che la minacciosità della condotta dell'imputato deriva dalla valutazione complessiva del comportamento dell'imputato, il quale ha realizzato una condotta intimidatoria tale da incutere paura e funzionale alla sottrazione del ciclomotore, secondo lo schema della rapina propria, potendo la minaccia avere anche natura implicita (pag. 3 sent. impugnata) - ha fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «in tema di rapina, la minaccia costitutiva del reato, oltre che palese, esplicita e determinata, può essere manifestata in modi e forme differenti, ovvero in maniera implicita, larvata, indiretta e indeterminata, essendo solo necessario che sia idonea a incutere timore e a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali in cui questa versa» (Sez. 2, n.27649 del 09/03/2021, Salvia, Rv. 281467-01; Sez. 2, n. 44347 del 25/11/2010, Angelini, Rv. 249183-01).

Pertanto, in ossequio alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «ricorre il delitto di rapina quando la condotta violenta sia stata esercitata per vincere la resistenza della persona offesa, anche ove la "res" sia particolarmente aderente al corpo del possessore e la violenza si estenda necessariamente alla persona, dovendo il soggetto attivo superarne la resistenza e non solo la forza di coesione inerente alla normale relazione fisica tra possessore e cosa sottratta, giacché in tal caso è la violenza stessa - e non lo strappo - a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione; si configura, invece, il delitto di furto con strappo quando la violenza sia immediatamente rivolta verso la cosa, seppur possa avere ricadute sulla persona che la detiene» (Sez. 2, n. 16899 del 21/02/2019, Melegari, Rv. 276558-01) la Corte territoriale ha correttamente qualificato il fatto nel delitto di rapina stante il ricorso ad un fare intimidatorio diretto alle persone offese, tale da incutere paura, anche per la personalità dell'imputato; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., è inammissibile, poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello che, in aderenza alla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale «ai fini della configurabilità dell'attenuante prevista dall'art. 62, n. 6, cod. pen., è necessario che la riparazione del danno, oltre che volontaria e integrale, sia effettiva, dovendo la somma proposta a titolo risarcitorio essere offerta alla parte lesa in modo da consentire alla stessa di conseguirne la concreta e incondizionata disponibilità nel rispetto delle prescrizioni civilistiche relative al versamento diretto del danaro o con forme equipollenti che rivelino la volontà dell'imputato di eliminare, per quanto possibile, le conseguenze dannose del reato» (Sez. 2, n. 25579 del 01/03/2022, Becciu, Rv. 283628-01), ha logicamente escluso l'attenuante, non risultando alcuna condotta risarcitoria in favore della parte civile e non potendo essere considerata condotta riparatoria l'abbandono del motociclo, peraltro danneggiato, successivamente all'episodio predatorio (pag. 5); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Lecce, con sentenza dell'Il aprile 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Lecce il 4 giugno 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di rapina. Rilevato che i primi due motivi di ricorso, con cui si contesta la sussistenza della colpevolezza dell'imputato per il delitto di rapina a lui ascritto e se ne invoca la derubricazione in quello di furto, è inammissibile perché finalizzato a prefigurare un'alternativa ricostruzione della vicenda, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già ampiamente affrontati e disattesi con corretti argomenti giuridici, privi dei lamentati vizi, poiché il giudice di merito, indicando gli elementi alla stregua dei quali è stato ricostruito il fatto - evidenziando che la minacciosità della condotta dell'imputato deriva dalla valutazione complessiva del comportamento dell'imputato, il quale ha realizzato una condotta intimidatoria tale da incutere paura e funzionale alla sottrazione del ciclomotore, secondo lo schema della rapina propria, potendo la minaccia avere anche natura implicita (pag. 3 sent. impugnata) - ha fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «in tema di rapina, la minaccia costitutiva del reato, oltre che palese, esplicita e determinata, può essere manifestata in modi e forme differenti, ovvero in maniera implicita, larvata, indiretta e indeterminata, essendo solo necessario che sia idonea a incutere timore e a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali in cui questa versa» (Sez. 2, n.27649 del 09/03/2021, Salvia, Rv. 281467-01; Sez. 2, n. 44347 del 25/11/2010, Angelini, Rv. 249183-01). Pertanto, in ossequio alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «ricorre il delitto di rapina quando la condotta violenta sia stata esercitata per vincere la resistenza della persona offesa, anche ove la "res" sia particolarmente aderente al corpo del possessore e la violenza si estenda necessariamente alla persona, dovendo il soggetto attivo superarne la resistenza e non solo la forza di coesione inerente alla normale relazione fisica tra possessore e cosa sottratta, giacché in tal caso è la violenza stessa - e non lo strappo - a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione; si configura, invece, il delitto di furto con strappo quando la violenza sia immediatamente rivolta verso la cosa, seppur possa avere ricadute sulla persona che la detiene» (Sez. 2, n. 16899 del 21/02/2019, Melegari, Rv. 276558-01) la Corte territoriale ha correttamente qualificato il fatto nel delitto di rapina stante il ricorso ad un fare intimidatorio diretto alle persone offese, tale da incutere paura, anche per la personalità dell'imputato; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., è inammissibile, poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello che, in aderenza alla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale «ai fini della configurabilità dell'attenuante prevista dall'art. 62, n. 6, cod. pen., è necessario che la riparazione del danno, oltre che volontaria e integrale, sia effettiva, dovendo la somma proposta a titolo risarcitorio essere offerta alla parte lesa in modo da consentire alla stessa di conseguirne la concreta e incondizionata disponibilità nel rispetto delle prescrizioni civilistiche relative al versamento diretto del danaro o con forme equipollenti che rivelino la volontà dell'imputato di eliminare, per quanto possibile, le conseguenze dannose del reato» (Sez. 2, n. 25579 del 01/03/2022, Becciu, Rv. 283628-01), ha logicamente escluso l'attenuante, non risultando alcuna condotta risarcitoria in favore della parte civile e non potendo essere considerata condotta riparatoria l'abbandono del motociclo, peraltro danneggiato, successivamente all'episodio predatorio (pag. 5); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d
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