CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 maggio 1982
Cassazione n. 09713/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 05/05/1982 avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO La Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza emessa in data 11/11/2021, in parziale riforma della sentenza emessa dal G.U.P del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 22/06/2015 riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine al contestato reato di tentata estorsione ad anni quattro di reclusione ed euro 2.400,00 di multa. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti relativi alle emergenze probatorie ritenute con doppia valutazione conforme avuto riguardo ai molteplici riscontri alle dichiarazioni della persona offesa evidenziati ed alla qualsiasi assenza di diritto esercitabile da parte dell'imputato sul terreno oggetto di invasione (pag. 11 sentenza di appello); ritenuto che il secondo motivo, che contesta aspetti relativi al trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato, poiché l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590); osservato, pure, che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato dalla Corte territoriale in considerazione delle modalità del fatto e degli altri indicatori anzidetti, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge ed ai canoni di logica, in aderenza ai principi enunciati dagli artt. 132 e 133 cod. pen.; considerato che il terzo motivo che lamenta violazione di legge in ordine alla violazione del divieto di reformatio in peius è manifestamente infondato avuto riguardo alla riduzione della pena finale; inoltre il motivo è pure generico nella misura in cui non indica la pena che sarebbe stata aumentata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2.0 Così deciso in Roma, il fr962 :2 2 , Il