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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 marzo 2023

Cassazione n. 20142/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14339/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 22,presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZAdi CORTE D'APPELLO ANCONA n. 1283/2021 depositata il25/11/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Macerata ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla domanda proposta contro di lui da [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto l’impugnazione per dolo dell’accettazione dell’eredità fatta dall’attrice in relazione alle successioni di Paolo e [OSCURATO:PERSONA], deceduti lasciando quale unica perente la stessa attrice.

Per quanto qui rileva il Tribunale ha rilevato che la domanda era stata proposta nei confronti del soggetto indicato quale autore del dolo,privo di legittimazione, spettando questa ai soli successibili ai sensi dell’art. 565 c.c.

La Corte d’appello di Ancona ha confermato la decisione; essa ha rilevato che la legittimazione del convenuto non si poteva fondare né in quanto (supposto) autore del dolo, né in quanto creditore dei de cuius , e quindi beneficiario dell’accettazione pura e semplice attuata dalla chiamata, fermi restando eventuali profili risarcitori.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un solo motivo, illustrato da memoria.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con unico motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1482, 565 e 1445 c.c., sussistendo la legittimazione del convenuto [OSCURATO:PERSONA] rispetto all’azione proposta, essendo il medesimo autore del dolo e avendo tratto vantaggio diretto dall’accettazione: in dipendenza dell’accettazione egli è divenuto creditore dell’attuale ricorrente per quanto dovuto dai de cuius per i crediti pro fessionali.

La corte territoriale non ha poi considerato che l’attuale ricorrente era la sola parente in vita, non potendosi ritenere che l’azione dovesse essere proposta nei confronti dello Stato, la cui successione, in assenza di successibili, non configura una successione mortis causa.

Il ricorso è infondato.

L’ impugnazione dell’accettazione dell’eredità, per qualsiasi causa, mira a privare di efficacia la stessa accettazione, incidendo in via diretta nella sfera dei chiamati in ordine successivo o in c oncorso con chi abbia impugnato la propria accettazione.

Non si riesce a scorgere alcuna ragione che possa giustificare la legittimazione né del supposto autore del dolo, fatti salvi i profili risarcitori, né del creditore del de cuius in quanto divenuto a seguito dell’accettazione creditore dell’erede.

Il punto è limpidamente colto dalla sentenza impugnata e non occorre aggiungere altro.

Quanto al rilievo, ancora ripreso dalla ricorrente con la memoria, che non esistono ulteriori succe ssibil i, essendo la ricorrente la sola parente dei defunti, è facile replicare che, se così fosse, l’annullamento dell’accettazione renderebbe attuale la successione delle Stato, che, diversamente da quanto si sostiene nel ricorso, è, per opinione unanime, successione di diritto privato a titolo di erede (Cass. n. 2862/1995; n. 1754/1968; n. 1197/1963) e non acquisto originario di beni vacanti nell’esercizio di un potere di appropriazione fondato sulla sovranità.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con addebito di spese.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente, liquidate in € 4.300,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori, come per legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14339/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 22,presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZAdi CORTE D'APPELLO ANCONA n. 1283/2021 depositata il25/11/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Macerata ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla domanda proposta contro di lui da [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto l’impugnazione per dolo dell’accettazione dell’eredità fatta dall’attrice in relazione alle successioni di Paolo e [OSCURATO:PERSONA], deceduti lasciando quale unica perente la stessa attrice. Per quanto qui rileva il Tribunale ha rilevato che la domanda era stata proposta nei confronti del soggetto indicato quale autore del dolo,privo di legittimazione, spettando questa ai soli successibili ai sensi dell’art. 565 c.c. La Corte d’appello di Ancona ha confermato la decisione; essa ha rilevato che la legittimazione del convenuto non si poteva fondare né in quanto (supposto) autore del dolo, né in quanto creditore dei de cuius , e quindi beneficiario dell’accettazione pura e semplice attuata dalla chiamata, fermi restando eventuali profili risarcitori. Avverso tale decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un solo motivo, illustrato da memoria. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con unico motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1482, 565 e 1445 c.c., sussistendo la legittimazione del convenuto [OSCURATO:PERSONA] rispetto all’azione proposta, essendo il medesimo autore del dolo e avendo tratto vantaggio diretto dall’accettazione: in dipendenza dell’accettazione egli è divenuto creditore dell’attuale ricorrente per quanto dovuto dai de cuius per i crediti pro fessionali. La corte territoriale non ha poi considerato che l’attuale ricorrente era la sola parente in vita, non potendosi ritenere che l’azione dovesse essere proposta nei confronti dello Stato, la cui successione, in assenza di successibili, non configura una successione mortis causa. Il ricorso è infondato. L’ impugnazione dell’accettazione dell’eredità, per qualsiasi causa, mira a privare di efficacia la stessa accettazione, incidendo in via diretta nella sfera dei chiamati in ordine successivo o in c oncorso con chi abbia impugnato la propria accettazione. Non si riesce a scorgere alcuna ragione che possa giustificare la legittimazione né del supposto autore del dolo, fatti salvi i profili risarcitori, né del creditore del de cuius in quanto divenuto a seguito dell’accettazione creditore dell’erede. Il punto è limpidamente colto dalla sentenza impugnata e non occorre aggiungere altro. Quanto al rilievo, ancora ripreso dalla ricorrente con la memoria, che non esistono ulteriori succe ssibil i, essendo la ricorrente la sola parente dei defunti, è facile replicare che, se così fosse, l’annullamento dell’accettazione renderebbe attuale la successione delle Stato, che, diversamente da quanto si sostiene nel ricorso, è, per opinione unanime, successione di diritto privato a titolo di erede (Cass. n. 2862/1995; n. 1754/1968; n. 1197/1963) e non acquisto originario di beni vacanti nell’esercizio di un potere di appropriazione fondato sulla sovranità. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con addebito di spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente, liquidate in € 4.300,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori, come per legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di
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