CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 24 gennaio 2022
Cassazione n. 29395/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sptfle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 cod. proc. pen., il Tribunale di L'Aquila ha confermato l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di L'Aquila di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], gravemente indiziato di essere partecipe di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 -capo 1), di due episodi di illecita detenzione e cessione di stupefacenti (art. 73 comma 1 d.P.R. n.309/1990- capi 2 e 9) e di un tentativo di estorsione (artt. 56 e 629 cod. pen - capo 19) ( e ha annullato invece la misura in relazione al reato di porto in luogo pubblico di fucile di cui al capo 24). 2. Avverso l'ordinanza, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore, formulando tre motivi. 2.1. Con il primo, ha dedotto inosservanza o erronea applicazione di legge, nonché mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza della nullità dell'interrogatorio di garanzia. Con l'impugnazione, il ricorrente ha, preliminarmente, ricostruito la sequenza della esecuzione dell'ordinanza cautelare ed i successivi adempimenti, rilevando che: la misura era stata eseguita il giorno 24.1.2022; il giorno successivo alle ore 13:27 il difensore era stato avvisato telefonicamente dalla cancelleria del Giudice per le indagini preliminari che per le ore 15.00 dello stesso giorno era stato fissato interrogatorio di garanzia dell'indagato e, sempre alle ore 13:27, al difensore era stato notificato via pec l'avviso della fissazione dell'interrogatorio con avvertimento della possibilità di svolgere l'attività defensionale per via telematica, ovvero presso il luogo di detenzione dell'assistito previa comunicazione almeno 60 minuti prima dell'udienza e con avviso anche del deposito degli atti ex art. 293 cod. proc. pen. Osserva, dunque, che, in ragione della esposta scansione temporale il difensore non era stato in grado di effettuare copia degli atti in vista dell'interrogatorio e raggiungere il luogo di detenzione in modo da presenziare e si era così verificata una lesione del diritto di difesa con conseguente nullità ex art. 178 lett c) dell'interrogatorio di garanzia, eccepita prontamente prima dell'inizio dell'interrogatorio. Ciò premesso lamenta che il Tribunale, cui la censura era stata posta, nel replicare che si trattava di questione non deducibile in sede di riesame, in quanto la nullità dell'interrogatorio avrebbe dovuto essere dedotta davanti al giudice del provvedimento genetico, non avrebbe tenuto conto che la eccezione era stata formulata davanti al Gip prima dello svolgimento dell'interrogatorio, onde la riproposizione della medesima questione avrebbe comportato solo un inutile appesantimento. 2.2 Con il secondo motivo ha dedotto violazione della legge processuale, ed in specie degli artt. 273 comma 1 e comma 1 bis cod. proc pen, e mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento ai reati oggetto di incolpazione provvisoria su indicati. Lamenta il ricorrente che il Tribunale, nel replicare alle censure già fatte valere in sede di impugnazione, avrebbe adottato una motivazione illogica e svincolata dalle risultanze in atti e non avrebbe considerato che [OSCURATO:PERSONA] non era concorrente nei reati fine su indicati, ma solo "connivente" e si era trovato presente nelle varie occasioni di cui alle imputazioni solo perché figlio di [OSCURATO:PERSONA], sicché anche la contestazione relativa alla partecipazione alla associazione, fondata essenzialmente sul coinvolgimento nei reati fine, in assenza di questi ultimi, verrebbe a cadere. 2.3 Con il terzo motivo ha dedotto la violazione di legge processuale ed in specie dell'art. 275 cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta adeguatezza della sola misura della custodia in carcere alla salvaguardia delle esigenze cautelari. Lamenta il ricorrente che il Tribunale avrebbe omesso di considerare che MICI è soggetto assai giovane ed alla prima esperienza carceraria e che tutti gli altri associati erano anch'essi ristretti ed avrebbe altresì omesso di considerare che la presunzione dettata dall'art. 275 cod. proc. pen per il reato di associazione finalizzata al narcotraffico è relativa. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2.11 primo motivo è inammissibile in quanto, come rilevato da Tribunale, nel procedimento di riesame non è deducibile, né rilevabile d'ufficio, la questione inerente all'inefficacia della misura coercitiva per asserita mancanza, tardività o comunque invalidità dell'interrogatorio previsto dall'art. 294 cod. proc. pen., a nulla rilevando che essa sia proposta unitamente ad altre questioni inerenti a vizi genetici del provvedimento impugnato; ne consegue che la predetta questione non può costituire neanche oggetto di ricorso per cassazione ex art. 311 cod.proc. pen. (in tal senso sez. 2 n. 39084 del 25/05/2018 non massimata nella quale di richiama anche la pronuncia delle Sezioni Unite n. 45246 del 19 luglio 2012, P.M. in proc. Polcino, a parere delle quali «l'estinzione di una misura cautelare può (...) verificarsi ope legis, per caducazione automatica conseguente al verificarsi di determinati eventi che non incidono di regola né sulla validità del provvedimento applicativo né sui presupposti di applicazione della misura; si tratta quindi di eventi sopravvenuti che determinano la perdita di efficacia della misura ma non ne precludono la rinnovazione, salve le limitazioni previste dall'art. 307 cod. proc. pen. per la sostituzione della custodia cautelare caducata per decorso dei termini massimi di durata. E per questa ragione la giurisprudenza ha sempre escluso che le cause di caducazione ope legis delle misure cautelari personali possano essere dedotte con le impugnazioni proponibili contro le ordinanze applicative. In particolare deve escludersi che con la richiesta di riesame possa essere dedotta la caducazione della custodia cautelare per omissione o invalidità dell'interrogatorio ex art. 294 cod. proc. pen., che va dedotta con richiesta al giudice per le indagini preliminari, in quanto non attiene alle condizioni di legittimità e di merito per l'adozione della misura"). 2.1. Il ricorrente, dunque, avrebbe dovuto avanzare la richiesta di perdita di efficacia della misura per nullità dell'interrogatorio di garanzia all'organo competente a pronunciarsi, ovvero al giudice per le indagini preliminari, e solo, in caso di rigetto, investire della questione il Tribunale del Riesame in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen. 2.2. In ogni caso, anche a voler affrontare la questione nel merito, è dirimente la circostanza che il difensore non ha chiesto in sede di interrogatorio che lo stesso fosse differito, al fine di prendere visione compiuta degli atti. La Corte di legittimità ha, infatti, chiarito che la ristrettezza del termine intercorrente tra avviso e compimento dell'atto, quale possibile causa della lesione del diritto di difesa, deve essere valutata in ragione della particolare funzione dell'atto di garantire l'immediato contatto tra la persona privata della libertà ed il giudice della cautela: si dovrà verificare se, nel caso concreto, il difensore abbia avuto la effettiva possibilità di esercitare il suo mandato, tenendo conto della distanza tra il luogo ove svolge la sua attività e quello in cui l'atto si compie, della disponibilità e rapidità dei mezzi di collegamento e della facoltà di presentare motivata istanza di differimento dell'interrogatorio nel caso di comprovata difficoltà di presenziare personalmente e di impossibilità di nominare sostituti (sez. 2 n. 26343 del 24/07/2020, Fortunato, Rv. 279652). Nel caso di specie, dunque, essendosi il difensore limitato ad eccepire in sede di interrogatorio, la nullità dell'atto, e non avendo invece, come ben avrebbe potuto, chiesto il differimento dello stesso, non si è verificata alcuna concreta lesione del diritto di difesa. 3. Infondato è il secondo motivo, con cui in maniera generica il ricorrente contesta la valutazione operata dal Tribunale in ordine alla gravità del compendio indiziario. 3.1. E' principio consolidiato quello per cui «in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito» ( Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazze/li, Rv. 276976 - 01). L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 c.p.p. è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. Ne consegue che non sono consentite censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice dì merito (quanto al contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, pare sufficiente richiamare il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, rinviandosi sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584, in motivazione; Sezioni Unite n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Con riferimento specifico al mezzo di prova delle intercettazioni, questa Corte ha stabilito che «in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337). 3.2. Il Tribunale ha dato atto preliminarmente che in sede di esecuzione della misura nell'abitazione occupata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati trovati: nel sottoscala 900 grammi di cocaina, un'arma con matricola abrasa; nella stanza di Dritan un bilancino di precisione ed un minimo quantitativo di cocaina e nella stanza di Jozef un machete ed un coltello a serramanico. Indi il Tribunale si è soffermato sugli elementi a sostegno della gravità indiziaria dei singoli reati ed in particolare: -con riferimento alla vicenda di cui al capo 2 di incolpazione provvisoria sul contenuto di una conversazione (n. 4164 Rit 347/2019 ) nel corso della quale il ricorrente parlava con Dritan di una sostanza da tagliare e rivendere, registrata dopo che i due si erano incontrati con altri associati ed in particolare con [OSCURATO:PERSONA], appena rientrato dalla Germania; -con riferimento alla vicenda di cui al capo 9 di incolpazione provvisoria sul fatto che [OSCURATO:PERSONA], sottoposto agli arresti domiciliari con autorizzazione a lavorare presso una concessionaria, era stato fermato e trovato in possesso di 200 grammi di cocaina, subito dopo che [OSCURATO:PERSONA] lo aveva raggiunto all'interno della concessionaria; dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], il padre di questi aveva chimato [OSCURATO:PERSONA] per lamentarsi dell'accaduto; - con riferimento alla vicenda di cui al capo 19, sul fatto che, nella notte in cui vi era stato un attentato dinamitardo presso un night club, la cui gestrice era stata già vittima di condotte estorsive poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] su mandato di [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo si era trovato nei pressi del locale, come comprovato dalle celle agganciate dal suo telefono cellulare, ed il figlio [OSCURATO:PERSONA] aveva inseguito con l'auto [OSCURATO:PERSONA], il quale lavorava in detto locale; -con riferimento, infine, al reato associativo, sulla sussitenza degli elementi sintomatici di una stabile struttura (emersa nelle indagini anche per effetto delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]), ovvero la programmazione di un numero indeterminato di cessione di cocaina; la stabile frequentazione tra gli associati, legati da vincoli famigliari o di antica conoscenza con il capo [OSCURATO:PERSONA]; la distinzione dei ruoli per cui [OSCURATO:PERSONA] operava come capo, mentre il suo braccio destro Pinto e altri componenti operavano come organizzatori e corrieri; l'uso condiviso di autovetture e la disponibilità di armi; l'organizzazione di importanti approvvigionamenti di cocaina trasportati tramite auto staffette; i rapporti con altre orgnaizzazioni criminali, quale quella facente capo a [OSCURATO:PERSONA], esponente di spicco della 'ndrangheta in Calabria; il controllo del territorio tramite la gestione di attività economiche e dei servizi di security dei locali notturni. Nell'ambito di tale associazione i giudici hanno tratteggiato il ruolo di [OSCURATO:PERSONA], quale partecipe, in ausilio al padre Dritan nelle attività estorsive, con il compito di svolgere attività di spaccio. 3.3. Si tratta di motivazione congrua e logica, coerenti con i dati acquisiti nel corso delle indagini, con cui viene delineata una condotta operativa di [OSCURATO:PERSONA] che va ben al di là della mera connivenza e rispetto alla quale le censure del ricorrente sono del tutto aspecifiche e come tali inidonee e scalfire il percorso argomentativo adottato. 4. Il terzo motivo è infondato. I giudici hanno richiamato la presunzione relativa di adeguatezza della misura del carcere che, ai sensi dell'art 275 cod. proc. pen, assiste il reato di cui all'art. 74 d. P.R. n. 309/1990 ed hanno rilevato l'assenza di elementi in grado di vincere detta presunzione, a nulla rilevando le circostanze addotte dal ricorrente, ovvero la incensuratezza, la giovane età ed il ruolo asseritamente complementare svolto, stante l'assenza di segnali deponenti per un distacco di [OSCURATO:PERSONA] dal contesto associativo. Si tratta di motivazione logica, rispettosa del dettato normativo e coerente con il compendio richiamato, rispetto alla quale il ricorrente ha mosso censure generiche e inidonee a incrinare il percorso argomentativo. 5. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito all'art. 94 c. 1 ter disp. att. del c.p.p. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli ad