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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 02531/2023

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iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso la sentenza emessa il 26/05/2022 dalla Corte di appello di Ancona; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 10 dicembre 2019 il Tribunale di Fermo giudicava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato ascrittogli, ai sensi degli artt. 110 e 424 cod. pen., condannando l'imputato, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva, alla pena di nove mesi di reclusione. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, veniva condannato alle pene accessorie di legge, al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA].

2. Con sentenza emessa il 26 maggio 2022 la Corte di appello di Ancona, pronunciandosi sull'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], confermava la decisione appellata e condannava l'appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali.

L'appellante, inoltre, venica condannato alla rifusione delle spese sostenute in giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA].

3. I fatti di reato oggetto di contestazione riguardano il danneggiamento seguito da incendio dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA], targata [OSCURATO:TARGA], di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], cagionato da [OSCURATO:PERSONA], a Fermo, la notte del 6 dicembre 2015.

La responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], innanzitutto, si riteneva dimostrata sulla base delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], che indicava l'imputato quale autore del danneggiamento incendiario della sua autovettura, individuando la causale dell'azione criminosa in un gesto ritorsivo nei suoi confronti, determinato dall'opposizione della vittima alla relazione sentimentale intrapresa dalla figlia, [OSCURATO:PERSONA], con il ricorrente.

Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], al contempo, si ritenevano corroborate dal contenuto della conversazione intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il 24 dicembre 2015, che era stata registrata privatamente dalla persona offesa su una pen -drive ed era stata acquisita dal Tribunale di Fermo all'udienza del 22 gennaio 2019.

Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi l'imputato [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alle pene di cui in premessa.

3. Avverso la sentenza di appello l'imputato [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, articolando tre censure difensive.Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, richiesta ex art. 603 cod. proc. pen., finalizzata a verificare il contenuto del colloquio intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il 24 dicembre 2015, registrato privatamente dalla persona offesa su una pen-drive e acquisito dal Tribunale di Fermo il 22 gennaio 2019.

Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto degli elementi costitutivi del reato contestato a [OSCURATO:PERSONA] ex art. 424 cod. pen., atteso che le modalità con cui l'attività illecita si era concretizzata, posta in essere con il posizionamento di un petardo sotto il veicolo della vittima, non consentivano di ritenere sussistenti gli elementi costitutivi del delitto ascritto all'imputato.

Con il terzo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza anziché di equivalenza, che si imponeva alla luce del modesto disvalore degli accadimenti criminosi e dell'erronea valutazione della condizione di recidivo specifico infraquinquennale del ricorrente.

Tale condizione, infatti, era stata affermata erroneamente, sulla base della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. emessa il 13 dicembre 2006 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Fermo, relativa a un reato commesso in epoca successiva al delitto per cui si procede in questa sede, posto in essere il 6 dicembre 2015.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato.

2. Deve ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui si si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, richiesta ex art. 603 3 tr' cod. proc. pen., finalizzata a verificare il contenuto del colloquio intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il 24 dicembre 2015, registrato privatamente dalla persona offesa su una pen -drive e acquisito dal Tribunale di Fermo il 22 gennaio 2019.

Osserva il Collegio che il compendio probatorio acquisito nei giudizi di merito non consentiva di ritenere necessarie le attività istruttorie invocate nell'interesse dell'imputato, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., atteso che le fonti di prova - incentrate sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] - non consentivano di ritenere necessaria la verifica della genuinità del colloquio registrato nella pen -drive controversa.

Le dichiarazioni della persona offesa, del resto, sono confermate dalla testimonianza resa il 10 dicembre 2019 dalla figlia, [OSCURATO:PERSONA], che riferiva di avere appreso dall'imputato che «era stato lui il mandante e altri due amici suoi [...1».

Le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], peraltro, assumono una valenza ex se decisiva per la formulazione del giudizio di colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA], dovendosi, in proposito, richiamare la giurisprudenza di questa Corte, che esclude l'applicazione dei parametri dell'art. 192 cod. proc. pen. alle accuse delle persone offese, affermando: «Le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone» (Sez.

U, n. 4161 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214-01).

Ne discende che rispetto a questa, incontroversa, ricostruzione degli accadimenti criminosi, l'espletamento di ulteriori verifiche dibattimentali, tenuto conto dell'univocità del compendio probatorio acquisito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], non era necessario ex art. 603 cod. proc. pen., risultando inidoneo a disarticolare il percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello di Ancona.

Pertanto, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale formulata nel giudizio di secondo grado nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] non era meritevole di accoglimento, dovendosi rilevare che a questo strumento processuale si può ricorrere «solo quando il giudice ritenga "di non poter decidere allo stato degli atti", sussistendo tale impossibilità unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l'incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza» (Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228-01).Le considerazioni esposte impongono di ritenere infondato il primo motivo di ricorso.

3. Parimenti infondato deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto degli elementi costitutivi del reato contestato a [OSCURATO:PERSONA] ex art. 424 cod. pen., atteso che le modalità con cui l'attività illecita si era concretizzata, posta in essere con il posizionamento di un petardo sotto il veicolo della vittima, non consentivano di ritenere sussistenti gli elementi costitutivi del delitto ascritto all'imputato.

Osserva il Collegio che le caratteristiche del danneggiamento incendiario dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], descritte nella relazione redatta il 6 dicembre 2015 dai Vigili del Fuoco intervenuti sul posto, non lasciano spazio per interpretazioni alternative a quelle poste a fondamento delle decisioni di merito.

Rispetto a tali, incontroverse, connotazioni, dunque, privo di rilievo appare il richiamo difensivo allo strumento utilizzato per provocare il danneggiamento incendiario, che risulta irrilevante ai fini della configurazione del delitto di cui all'art. 424 cod. pen.

In questa cornice, occorre rilevare che questa Corte, in più occasioni, ha chiarito quali sono gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 424 cod. pen., certamente riscontrati nelle condotta di [OSCURATO:PERSONA], affermando: «Il reato di danneggiamento seguito da incendio richiede, come elemento costitutivo, il sorgere di un pericolo di incendio, sicché non è ravvisabile qualora il fuoco appiccato abbia caratteristiche tali che da esso non possa sorgere detto pericolo per cui, in questa eventualità o in quella nella quale chi, nell'appiccare il fuoco alla cosa altrui al solo scopo di danneggiarla, raggiunge l'intento senza cagionare né un incendio né il pericolo di un incendio, è configurabile il reato di danneggiamento, mentre se detto pericolo sorge o se segue l'incendio, il delitto contro il patrimonio diventa più propriamente un delitto contro la pubblica incolumità e trovano applicazione, rispettivamente, gli articoli 423 e 424 cod. pen.» (Sez. 2, n. 47415 del 17/10/2014, Giagnoni, Rv. 260832-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 16925 del 04/03/2010, Paragona, Rv. 246660-01; Sez. 1, n. 11061 del 29/02/1988, Iannone, Rv. 179712-01).

Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del secondo motivo di ricorso.4.

Deve, infine, ritenersi infondato il terzo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza anziché di equivalenza, che si imponeva alla luce del modesto disvalore degli accadimenti criminosi e dell'erronea valutazione della condizione di recidivo del ricorrente.

Secondo la difesa del ricorrente, la condizione di recidivo specifico infraquinquennale di [OSCURATO:PERSONA] era stata erroneamente valutata dalla Corte di appello di Ancona, sulla base della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. emessa il 13 dicembre 2006 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Fermo, relativa a un reato commesso, tra il 9 gennaio 2016 e il 22 maggio 2016, in epoca successiva ai fatti per i quali si procede in questa sede, posti in essere il 6 dicembre 2015.

Osserva il Collegio che il trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA], quantificato in nove mesi di reclusione, discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti di reato contestati ex artt. 110 e 424 cod. pen., che venivano vagliati dal Giudice di appello nel rispetto dei parametri previsti dall'art.133 cod. pen., tenuto conto del contesto ritorsivo nel quale si era concretizzato il danneggiamento incendiario dell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA], che non consentiva il riconoscimento delle attenuanti generiche, pur concesse, in regime di prevalenza.

Ne discende che, tenuto conto dell'anagrafe giudiziaria del ricorrente e del disvalore dei fatti di reato che gli venivano contestati, nella sentenza impugnata, veniva formulato un giudizio dosimetrico conforme ai parametri previsti dall'art.133 cod. pen., nel valutare il quale non si può non ribadire che - al contrario di quanto dedotto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] - la pena risulta congrua rispetto alla gravità dei reati oggetto di vaglio.

Né sussistono le incongruità dosimetriche censurate dalla difesa del ricorrente con riferimento alla condizione di recidivo dell'imputato, attestata dalla sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari dalla Pretura di Fermo, divenuta irrevocabile 20 dicembre 1998, con cui veniva patteggiata la pena di quattro mesi e quindici giorni di reclusione per il reato di appropriazione indebita; condanna rispetto alla quale privo di rilievo appare il richiamo della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., emessa il 13 dicembre 2006 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Fermo, pur dovendosi escludere la natura infraquinquennale della recidiva, erroneamente contestata, che non vale a inficiare il giudizio di equivalenza formulato nei giudizi di merito.

Si consideri, in ogni caso, che il giudizio di comparazione circostanziale può essere censurato in sede di legittimità solo quando costituisca il risultato di un valutazione dosimetrica arbitraria o di un ragionamento illogico e non anche quando la soluzione adottata rappresenti l'espressione del potere discrezionale del giudice di merito, atteso che, come, più volte, affermato da questa Corte, le statuizioni «relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione [...]» (Sez. 2, n. 31543 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pennelli, Rv. 270450-01).

Queste ragioni impongono di ribadire l'inammissibilità del terzo motivo di ricorso.

5. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente il rigetto del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Consegue, infine, a tali statuizioni la condanna dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano in complessivi 3.700,00 euro, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difes

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso la sentenza emessa il 26/05/2022 dalla Corte di appello di Ancona; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 10 dicembre 2019 il Tribunale di Fermo giudicava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato ascrittogli, ai sensi degli artt. 110 e 424 cod. pen., condannando l'imputato, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva, alla pena di nove mesi di reclusione. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, veniva condannato alle pene accessorie di legge, al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con sentenza emessa il 26 maggio 2022 la Corte di appello di Ancona, pronunciandosi sull'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], confermava la decisione appellata e condannava l'appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali. L'appellante, inoltre, venica condannato alla rifusione delle spese sostenute in giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA]. 3. I fatti di reato oggetto di contestazione riguardano il danneggiamento seguito da incendio dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA], targata [OSCURATO:TARGA], di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], cagionato da [OSCURATO:PERSONA], a Fermo, la notte del 6 dicembre 2015. La responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], innanzitutto, si riteneva dimostrata sulla base delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], che indicava l'imputato quale autore del danneggiamento incendiario della sua autovettura, individuando la causale dell'azione criminosa in un gesto ritorsivo nei suoi confronti, determinato dall'opposizione della vittima alla relazione sentimentale intrapresa dalla figlia, [OSCURATO:PERSONA], con il ricorrente. Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], al contempo, si ritenevano corroborate dal contenuto della conversazione intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il 24 dicembre 2015, che era stata registrata privatamente dalla persona offesa su una pen -drive ed era stata acquisita dal Tribunale di Fermo all'udienza del 22 gennaio 2019. Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi l'imputato [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alle pene di cui in premessa. 3. Avverso la sentenza di appello l'imputato [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, articolando tre censure difensive.Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, richiesta ex art. 603 cod. proc. pen., finalizzata a verificare il contenuto del colloquio intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il 24 dicembre 2015, registrato privatamente dalla persona offesa su una pen-drive e acquisito dal Tribunale di Fermo il 22 gennaio 2019. Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto degli elementi costitutivi del reato contestato a [OSCURATO:PERSONA] ex art. 424 cod. pen., atteso che le modalità con cui l'attività illecita si era concretizzata, posta in essere con il posizionamento di un petardo sotto il veicolo della vittima, non consentivano di ritenere sussistenti gli elementi costitutivi del delitto ascritto all'imputato. Con il terzo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza anziché di equivalenza, che si imponeva alla luce del modesto disvalore degli accadimenti criminosi e dell'erronea valutazione della condizione di recidivo specifico infraquinquennale del ricorrente. Tale condizione, infatti, era stata affermata erroneamente, sulla base della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. emessa il 13 dicembre 2006 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Fermo, relativa a un reato commesso in epoca successiva al delitto per cui si procede in questa sede, posto in essere il 6 dicembre 2015. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 2. Deve ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui si si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, richiesta ex art. 603 3 tr' cod. proc. pen., finalizzata a verificare il contenuto del colloquio intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il 24 dicembre 2015, registrato privatamente dalla persona offesa su una pen -drive e acquisito dal Tribunale di Fermo il 22 gennaio 2019. Osserva il Collegio che il compendio probatorio acquisito nei giudizi di merito non consentiva di ritenere necessarie le attività istruttorie invocate nell'interesse dell'imputato, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., atteso che le fonti di prova - incentrate sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] - non consentivano di ritenere necessaria la verifica della genuinità del colloquio registrato nella pen -drive controversa. Le dichiarazioni della persona offesa, del resto, sono confermate dalla testimonianza resa il 10 dicembre 2019 dalla figlia, [OSCURATO:PERSONA], che riferiva di avere appreso dall'imputato che «era stato lui il mandante e altri due amici suoi [...1». Le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], peraltro, assumono una valenza ex se decisiva per la formulazione del giudizio di colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA], dovendosi, in proposito, richiamare la giurisprudenza di questa Corte, che esclude l'applicazione dei parametri dell'art. 192 cod. proc. pen. alle accuse delle persone offese, affermando: «Le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone» (Sez. U, n. 4161 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214-01). Ne discende che rispetto a questa, incontroversa, ricostruzione degli accadimenti criminosi, l'espletamento di ulteriori verifiche dibattimentali, tenuto conto dell'univocità del compendio probatorio acquisito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], non era necessario ex art. 603 cod. proc. pen., risultando inidoneo a disarticolare il percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello di Ancona. Pertanto, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale formulata nel giudizio di secondo grado nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] non era meritevole di accoglimento, dovendosi rilevare che a questo strumento processuale si può ricorrere «solo quando il giudice ritenga "di non poter decidere allo stato degli atti", sussistendo tale impossibilità unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l'incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza» (Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228-01).Le considerazioni esposte impongono di ritenere infondato il primo motivo di ricorso. 3. Parimenti infondato deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto degli elementi costitutivi del reato contestato a [OSCURATO:PERSONA] ex art. 424 cod. pen., atteso che le modalità con cui l'attività illecita si era concretizzata, posta in essere con il posizionamento di un petardo sotto il veicolo della vittima, non consentivano di ritenere sussistenti gli elementi costitutivi del delitto ascritto all'imputato. Osserva il Collegio che le caratteristiche del danneggiamento incendiario dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], descritte nella relazione redatta il 6 dicembre 2015 dai Vigili del Fuoco intervenuti sul posto, non lasciano spazio per interpretazioni alternative a quelle poste a fondamento delle decisioni di merito. Rispetto a tali, incontroverse, connotazioni, dunque, privo di rilievo appare il richiamo difensivo allo strumento utilizzato per provocare il danneggiamento incendiario, che risulta irrilevante ai fini della configurazione del delitto di cui all'art. 424 cod. pen. In questa cornice, occorre rilevare che questa Corte, in più occasioni, ha chiarito quali sono gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 424 cod. pen., certamente riscontrati nelle condotta di [OSCURATO:PERSONA], affermando: «Il reato di danneggiamento seguito da incendio richiede, come elemento costitutivo, il sorgere di un pericolo di incendio, sicché non è ravvisabile qualora il fuoco appiccato abbia caratteristiche tali che da esso non possa sorgere detto pericolo per cui, in questa eventualità o in quella nella quale chi, nell'appiccare il fuoco alla cosa altrui al solo scopo di danneggiarla, raggiunge l'intento senza cagionare né un incendio né il pericolo di un incendio, è configurabile il reato di danneggiamento, mentre se detto pericolo sorge o se segue l'incendio, il delitto contro il patrimonio diventa più propriamente un delitto contro la pubblica incolumità e trovano applicazione, rispettivamente, gli articoli 423 e 424 cod. pen.» (Sez. 2, n. 47415 del 17/10/2014, Giagnoni, Rv. 260832-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 16925 del 04/03/2010, Paragona, Rv. 246660-01; Sez. 1, n. 11061 del 29/02/1988, Iannone, Rv. 179712-01). Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del secondo motivo di ricorso.4. Deve, infine, ritenersi infondato il terzo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza anziché di equivalenza, che si imponeva alla luce del modesto disvalore degli accadimenti criminosi e dell'erronea valutazione della condizione di recidivo del ricorrente. Secondo la difesa del ricorrente, la condizione di recidivo specifico infraquinquennale di [OSCURATO:PERSONA] era stata erroneamente valutata dalla Corte di appello di Ancona, sulla base della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. emessa il 13 dicembre 2006 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Fermo, relativa a un reato commesso, tra il 9 gennaio 2016 e il 22 maggio 2016, in epoca successiva ai fatti per i quali si procede in questa sede, posti in essere il 6 dicembre 2015. Osserva il Collegio che il trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA], quantificato in nove mesi di reclusione, discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti di reato contestati ex artt. 110 e 424 cod. pen., che venivano vagliati dal Giudice di appello nel rispetto dei parametri previsti dall'art.133 cod. pen., tenuto conto del contesto ritorsivo nel quale si era concretizzato il danneggiamento incendiario dell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA], che non consentiva il riconoscimento delle attenuanti generiche, pur concesse, in regime di prevalenza. Ne discende che, tenuto conto dell'anagrafe giudiziaria del ricorrente e del disvalore dei fatti di reato che gli venivano contestati, nella sentenza impugnata, veniva formulato un giudizio dosimetrico conforme ai parametri previsti dall'art.133 cod. pen., nel valutare il quale non si può non ribadire che - al contrario di quanto dedotto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] - la pena risulta congrua rispetto alla gravità dei reati oggetto di vaglio. Né sussistono le incongruità dosimetriche censurate dalla difesa del ricorrente con riferimento alla condizione di recidivo dell'imputato, attestata dalla sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari dalla Pretura di Fermo, divenuta irrevocabile 20 dicembre 1998, con cui veniva patteggiata la pena di quattro mesi e quindici giorni di reclusione per il reato di appropriazione indebita; condanna rispetto alla quale privo di rilievo appare il richiamo della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., emessa il 13 dicembre 2006 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Fermo, pur dovendosi escludere la natura infraquinquennale della recidiva, erroneamente contestata, che non vale a inficiare il giudizio di equivalenza formulato nei giudizi di merito. Si consideri, in ogni caso, che il giudizio di comparazione circostanziale può essere censurato in sede di legittimità solo quando costituisca il risultato di un valutazione dosimetrica arbitraria o di un ragionamento illogico e non anche quando la soluzione adottata rappresenti l'espressione del potere discrezionale del giudice di merito, atteso che, come, più volte, affermato da questa Corte, le statuizioni «relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione [...]» (Sez. 2, n. 31543 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pennelli, Rv. 270450-01). Queste ragioni impongono di ribadire l'inammissibilità del terzo motivo di ricorso. 5. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente il rigetto del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue, infine, a tali statuizioni la condanna dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano in complessivi 3.700,00 euro, oltre accessori di legge. P.Q.M. Rigetta il ricorso il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difes
Sentenza Cassazione n. 02531/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris