Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 1980

Cassazione n. 26412/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 11/10/1980 avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con il ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deduce l'erronea applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e dell'art. 192 cod. proc. pen. sulla valutazione della prova e l'insufficiente ed illogicità della motivazione.

Il ricorso è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui si deduce l'erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. quale vizio di violazione di legge - non trattandosi di norma sanzionata da nullità, inutilizzabilità o decadenza - ed il vizio della motivazione che sussiste solo per le motivazioni mancanti - non insufficienti - o manifestamente illogiche.

Quanto all'applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in luogo del comma 1, il motivo è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata.

Il motivo prospetta una lettura alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità; non sono stati dedotti specifici travisamenti delle prove.

La Corte di appello ha rigettato la richiesta difensiva mediante la valutazione complessiva degli elementi di prova emersi: in base alle modalità dell'attività di cessione, ai quantitativi, alla durata nel tempo, ad un certo grado di professionalità nel compimento dell'attività illecita (cfr. pag. 11 e 12 della sentenza di appello).

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 11/10/1980 avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con il ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deduce l'erronea applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e dell'art. 192 cod. proc. pen. sulla valutazione della prova e l'insufficiente ed illogicità della motivazione. Il ricorso è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui si deduce l'erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. quale vizio di violazione di legge - non trattandosi di norma sanzionata da nullità, inutilizzabilità o decadenza - ed il vizio della motivazione che sussiste solo per le motivazioni mancanti - non insufficienti - o manifestamente illogiche. Quanto all'applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in luogo del comma 1, il motivo è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata. Il motivo prospetta una lettura alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità; non sono stati dedotti specifici travisamenti delle prove. La Corte di appello ha rigettato la richiesta difensiva mediante la valutazione complessiva degli elementi di prova emersi: in base alle modalità dell'attività di cessione, ai quantitativi, alla durata nel tempo, ad un certo grado di professionalità nel compimento dell'attività illecita (cfr. pag. 11 e 12 della sentenza di appello). Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 a
Sentenza Cassazione n. 26412/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris