Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 48685/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATf0

1. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono ascritti i reati di detenzione e porto di tre armi clandestine (capo A), di ricettazione di due armi con matricola abrasa (capo B) e di un fucile di provenienza furtiva (capo C).

Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] viene ascritto l'ulteriore delitto di detenzione di due ordigni esplosivi artigianali (capo E).

Fatti aggravati dalla finalità di agevolare il clan Contini e commessi avvalendosi del metodo mafioso, accertati in Napoli il 16 ottobre 2018.

2. Con sentenza in data 18 novembre 2020 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha dichiarato gli imputati colpevoli dei reati loro ascritti e, ritenuta l'aggravante contestata e la recidiva ascritta al solo [OSCURATO:PERSONA], li ha condannati alla pena di anni sette e mesi quattro di reclusione ed C 3.000 di multa, [OSCURATO:PERSONA], e alla pena di anni otto e mesi otto di reclusione ed C 3.000 di multa, Contini.

A seguito di una così detta stesa compiuta nel pomeriggio del 16 ottobre 2018 all'interno del rione Luzzatti in Napoli da diversi giovani, a bordo di motocicli, le forze dell'ordine si impegnavano in un inseguimento, all'esito del quale, dapprima, veniva tratto in arresto [OSCURATO:PERSONA], caduto con il suo scooter.

La partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al raid nel rione Luzzatti veniva ritenuta sulla base dei dati indiziari relativi al ruolo apicale del medesimo all'interno di sodalizio di stampo camorristico e alla documentazione video relativa alla fase preparatoria, alla quale era stato presente anche il Contini.

3. Con sentenza in data 4 giugno 2021 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena inflitta ad anni cinque di reclusione ed C 2.000 di multa, per [OSCURATO:PERSONA], e ad anni sei e mesi quattro di reclusione ed C 2.000 di multa, per Contini, con conferma nel resto.

Nel giudizio di appello le difese hanno rinunciato ai motivi di appello diversi da quelli relativi al trattamento sanzionatorio, riconoscimento delle attenuanti generiche ed esclusione della recidiva per Contini. [OSCURATO:PERSONA], la pena è stata così quantificata: per il più grave delitto di porto di arma clandestina, la pena base di anni quattro di reclusione ed C 1.000 di multa, aumentata per l'aggravante speciale ad anni sei di reclusione ed C 1.500 di multa, ed aumentata per la continuazione di mesi tre di reclusione ed C 300 di multa per i residui reati di porto di arma clandestina e di mesi due di reclusione ed C 150 di multa per ciascun reato di detenzione illegale di arma e di ricettazione; la pena complessiva di anni sette e mesi sei di reclusione ed C 3.000 di multa è stata, infine, ridotta per la scelta del rito abbreviato. [OSCURATO:PERSONA], la pena è stata così quantificata: per il più grave delitto di porto di arma clandestina, la pena base di anni cinque di reclusione ed C 1.200 di multa, aumentata per la recidiva mrtlItza reiterata, specifica e infraquinquennale e l'aggravante speciale ad anni otto e mesi quattro di reclusione ed C 2.000 di multa, ed aumentata per la continuazione di mesi due di reclusione ed C 250 di multa per i residui reati ascritti al capo B e di mesi due di reclusione ed C 100 di multa per ciascuno dei reati ascritti ai capi C ed E; la pena complessiva di anni nove e mesi sei di reclusione ed C 3.000 di multa è stata, infine, ridotta per la scelta del rito abbreviato.

4. I difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

4.1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato, con l'unico motivo, il difetto di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche, non operata nella massima estensione.

4.2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato, con il primo motivo, violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva.

La condanna riguarda fatti commessi in data 16 ottobre 2018, antecedente rispetto alla data di consumazione (il 24 novembre 2018) dei reati oggetto di una precedente condanna specifica, non considerabile, quindi, ai fini della recidiva.

Inoltre, la precedente applicazione della recidiva era stata illegittima e quindi nel presente procedimento non poteva essere ritenuta la recidiva reiterata.

Inoltre, l'applicazione della recidiva non risulta motivatg, essendo stata omessa la verifica della relazione tra il nuovo reato e i precedenti.

Con il secondo motivo viene denunciato il difetto di motivazione del diniego delle attenuanti generiche.

5. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] Va dichiarata l'inammissibilità di entrambi i ricorsi.

1. Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], l'unico motivo è di merito, generico e manifestamente infondato.

La difesa si duole che il secondo giudice non avrebbe risposto a quanto argomentato nel giudizio di appello in ordine alle attenuanti generiche, ed aggiunge che il diniego sarebbe fondato su una motivazione illogica, in quanto il ricorrente, soggetto incensurato, non solo aveva ammesso le proprie responsabilità, ma aveva anche rinunciato, in parte, ai motivi di appello.

Ora, la sentenza di appello, alla pagina 32, ha specificamente motivato il diniego delle attenuanti generiche, rilevando, in relazione all'elemento valorizzato dalla difesa, che il ricorrente aveva ammesso le proprie responsabilità senza riferire alcunchè in ordine ai correi e alla causale, atteggiamento che quindi era stato valutato come idoneo a giustificare una riduzione della pena base del reato più grave, ma non anche a fondare il riconoscimento delle attenuanti generiche.

Dunque, il motivo di ricorso, laddove denuncia assenza di motivazione, è manifestamente infondato, mentre, dove censura per illogicità le argomentazioni svolte dal secondo giudice, è generico, in quanto non si confronta con la motivazione resa dai giudici del merito, tra loro concordi sul punto, e di merito, in quanto si risolve nella riproposizione di argomenti già valutati con motivazione che risulta priva di vizi logici o giuridici.

2. Il ricorso del difensore di [OSCURATO:PERSONA] riguarda l'applicazione della recidiva e il diniego delle attenuanti generiche.

2.1. In relazione alla recidiva, il primo motivo denuncia, innanzitutto, la violazione dell'art. 99 cod. pen., in quanto, da una parte, la precedente applicazione della recidiva era illegittima e quindi, nel presente procedimento, non poteva essere ritenuta la recidiva reiterata e, dall'altra, la precedente condanna era stata pronunciata per reati commessi successivamente a quelli oggetto del presente procedimento e quindi non poteva essere considerata ai fini del giudizio sulla recidiva.

Si tratta di motivi non consentiti.

Con l'atto di appello la richiesta di esclusione della recidiva era stata fondata sul carattere facoltativo e discrezionale, e non obbligatorio, della sua applicazione, come affermato dalla giurisprudenza e come determinato, nel caso della recidiva ai sensi dell'art. 99, quinto comma, cod. pen., dalla pronuncia n. 185/2015 della Corte costituzionale.

Con il primo motivo di ricorso, invece, la difesa denuncia la violazione dell'art. 99 cod. pen. in relazione a profili che non sono stati oggetto di impugnazione con l'atto di appello e quindi i motivi risultano non consentiti, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. 2.2.

Lo stesso motivo primo ha denunciato difetto di motivazione del giudizio di applicazione della recidiva.

In particolare, la difesa, dato atto che il secondo giudice aveva motivato sul punto, ha censurato la motivazione perché "omessa, apparente, contraddittoria e manifestamente illogica" non risultando verificata la relazione tra i precedenti e il nuovo reato.

Il motivo è manifestamente infondato.

Il secondo giudice, sul punto, ha rilevato che i precedenti riguardavano fatti commessi in epoca prossima e in relazione a contesti di criminalità organizzata, di tal che i nuovi reati risultavano significativi di "maggiore pericolosità sociale".

La Corte territoriale ha dunque compiuto e motivato il giudizio sulla recidiva, che concerne il fatto se il nuovo reato, considerato unitamente ai precedenti, esprime, o meno, una maggiore capacità a delinquere.

2.3. Il secondo motivo riguarda il diniego delle attenuanti generiche.

A fronte di un motivo di appello che aveva fondato la richiesta di attenuanti generiche sul rilievo che "non possono essere negate solo in considerazione della gravità del reato", la sentenza di appello ha confermato il diniego delle attenuanti generiche, svolgendo le già indicate argomentazioni, in linea con quanto già esposto dal primo giudice, che, alla pagina 50, aveva motivato il diniego delle attenuanti generiche per "la gravità dei fatti accertati" e "la personalità degli imputati, ricostruita, tra l'altro, sulla scorta dei plurimi precedenti".

Il secondo motivo denuncia che la motivazione resa sul punto - laddove erano stati valorizzati i precedenti, la gravità del fatto e l'assenza di collaborazione - era contraddittoria, rispetto alla diminuzione della misura della pena base, apparente e manifestamente illogica, non potendo l'atteggiamento silente nel processo costituire elemento a carico dell'imputato, e in violazione del divieto di bis in idem sostanziale, essendo i precedenti penali già valutati ai fini della recidiva.

Il motivo è manifestamente infondato.Infatti, la sentenza appellata non compie contraddittorie valutazioni sulla gravità dei fatti, bensì, nella commisurazione della pena base e degli aumenti per la continuazione, ha ritenuto, valutando gli indici di cui all'art. 133 cod. pen., eccessive le scelte operate dal primo giudice ed ha quindi proceduto ad una riduzione della pena inflitta.

Il richiamo ai precedenti penali è funzionale alla considerazione della capacità a delinquere, che è l'altro indice alla stregua del quale, ai sensi dell'art.133 cod. pen., deve essere formulato il giudizio sulle attenuanti generiche.

Infine, il comportamento processuale non è stato il dato che ha fondato il diniego delle attenuanti generiche, bensì è stato considerato dal giudice che ha evidenziato come da esso non potessero trarsi elementi idonei a giustificare, in positivo, il riconoscimento delle attenuanti generiche.

3. Va dunque dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000,

00. P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al paga

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATf0 1. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono ascritti i reati di detenzione e porto di tre armi clandestine (capo A), di ricettazione di due armi con matricola abrasa (capo B) e di un fucile di provenienza furtiva (capo C). Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] viene ascritto l'ulteriore delitto di detenzione di due ordigni esplosivi artigianali (capo E). Fatti aggravati dalla finalità di agevolare il clan Contini e commessi avvalendosi del metodo mafioso, accertati in Napoli il 16 ottobre 2018. 2. Con sentenza in data 18 novembre 2020 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha dichiarato gli imputati colpevoli dei reati loro ascritti e, ritenuta l'aggravante contestata e la recidiva ascritta al solo [OSCURATO:PERSONA], li ha condannati alla pena di anni sette e mesi quattro di reclusione ed C 3.000 di multa, [OSCURATO:PERSONA], e alla pena di anni otto e mesi otto di reclusione ed C 3.000 di multa, Contini. A seguito di una così detta stesa compiuta nel pomeriggio del 16 ottobre 2018 all'interno del rione Luzzatti in Napoli da diversi giovani, a bordo di motocicli, le forze dell'ordine si impegnavano in un inseguimento, all'esito del quale, dapprima, veniva tratto in arresto [OSCURATO:PERSONA], caduto con il suo scooter. La partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al raid nel rione Luzzatti veniva ritenuta sulla base dei dati indiziari relativi al ruolo apicale del medesimo all'interno di sodalizio di stampo camorristico e alla documentazione video relativa alla fase preparatoria, alla quale era stato presente anche il Contini. 3. Con sentenza in data 4 giugno 2021 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena inflitta ad anni cinque di reclusione ed C 2.000 di multa, per [OSCURATO:PERSONA], e ad anni sei e mesi quattro di reclusione ed C 2.000 di multa, per Contini, con conferma nel resto. Nel giudizio di appello le difese hanno rinunciato ai motivi di appello diversi da quelli relativi al trattamento sanzionatorio, riconoscimento delle attenuanti generiche ed esclusione della recidiva per Contini. [OSCURATO:PERSONA], la pena è stata così quantificata: per il più grave delitto di porto di arma clandestina, la pena base di anni quattro di reclusione ed C 1.000 di multa, aumentata per l'aggravante speciale ad anni sei di reclusione ed C 1.500 di multa, ed aumentata per la continuazione di mesi tre di reclusione ed C 300 di multa per i residui reati di porto di arma clandestina e di mesi due di reclusione ed C 150 di multa per ciascun reato di detenzione illegale di arma e di ricettazione; la pena complessiva di anni sette e mesi sei di reclusione ed C 3.000 di multa è stata, infine, ridotta per la scelta del rito abbreviato. [OSCURATO:PERSONA], la pena è stata così quantificata: per il più grave delitto di porto di arma clandestina, la pena base di anni cinque di reclusione ed C 1.200 di multa, aumentata per la recidiva mrtlItza reiterata, specifica e infraquinquennale e l'aggravante speciale ad anni otto e mesi quattro di reclusione ed C 2.000 di multa, ed aumentata per la continuazione di mesi due di reclusione ed C 250 di multa per i residui reati ascritti al capo B e di mesi due di reclusione ed C 100 di multa per ciascuno dei reati ascritti ai capi C ed E; la pena complessiva di anni nove e mesi sei di reclusione ed C 3.000 di multa è stata, infine, ridotta per la scelta del rito abbreviato. 4. I difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. 4.1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato, con l'unico motivo, il difetto di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche, non operata nella massima estensione. 4.2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato, con il primo motivo, violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva. La condanna riguarda fatti commessi in data 16 ottobre 2018, antecedente rispetto alla data di consumazione (il 24 novembre 2018) dei reati oggetto di una precedente condanna specifica, non considerabile, quindi, ai fini della recidiva. Inoltre, la precedente applicazione della recidiva era stata illegittima e quindi nel presente procedimento non poteva essere ritenuta la recidiva reiterata. Inoltre, l'applicazione della recidiva non risulta motivatg, essendo stata omessa la verifica della relazione tra il nuovo reato e i precedenti. Con il secondo motivo viene denunciato il difetto di motivazione del diniego delle attenuanti generiche. 5. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] Va dichiarata l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. 1. Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], l'unico motivo è di merito, generico e manifestamente infondato. La difesa si duole che il secondo giudice non avrebbe risposto a quanto argomentato nel giudizio di appello in ordine alle attenuanti generiche, ed aggiunge che il diniego sarebbe fondato su una motivazione illogica, in quanto il ricorrente, soggetto incensurato, non solo aveva ammesso le proprie responsabilità, ma aveva anche rinunciato, in parte, ai motivi di appello. Ora, la sentenza di appello, alla pagina 32, ha specificamente motivato il diniego delle attenuanti generiche, rilevando, in relazione all'elemento valorizzato dalla difesa, che il ricorrente aveva ammesso le proprie responsabilità senza riferire alcunchè in ordine ai correi e alla causale, atteggiamento che quindi era stato valutato come idoneo a giustificare una riduzione della pena base del reato più grave, ma non anche a fondare il riconoscimento delle attenuanti generiche. Dunque, il motivo di ricorso, laddove denuncia assenza di motivazione, è manifestamente infondato, mentre, dove censura per illogicità le argomentazioni svolte dal secondo giudice, è generico, in quanto non si confronta con la motivazione resa dai giudici del merito, tra loro concordi sul punto, e di merito, in quanto si risolve nella riproposizione di argomenti già valutati con motivazione che risulta priva di vizi logici o giuridici. 2. Il ricorso del difensore di [OSCURATO:PERSONA] riguarda l'applicazione della recidiva e il diniego delle attenuanti generiche. 2.1. In relazione alla recidiva, il primo motivo denuncia, innanzitutto, la violazione dell'art. 99 cod. pen., in quanto, da una parte, la precedente applicazione della recidiva era illegittima e quindi, nel presente procedimento, non poteva essere ritenuta la recidiva reiterata e, dall'altra, la precedente condanna era stata pronunciata per reati commessi successivamente a quelli oggetto del presente procedimento e quindi non poteva essere considerata ai fini del giudizio sulla recidiva. Si tratta di motivi non consentiti. Con l'atto di appello la richiesta di esclusione della recidiva era stata fondata sul carattere facoltativo e discrezionale, e non obbligatorio, della sua applicazione, come affermato dalla giurisprudenza e come determinato, nel caso della recidiva ai sensi dell'art. 99, quinto comma, cod. pen., dalla pronuncia n. 185/2015 della Corte costituzionale. Con il primo motivo di ricorso, invece, la difesa denuncia la violazione dell'art. 99 cod. pen. in relazione a profili che non sono stati oggetto di impugnazione con l'atto di appello e quindi i motivi risultano non consentiti, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. 2.2. Lo stesso motivo primo ha denunciato difetto di motivazione del giudizio di applicazione della recidiva. In particolare, la difesa, dato atto che il secondo giudice aveva motivato sul punto, ha censurato la motivazione perché "omessa, apparente, contraddittoria e manifestamente illogica" non risultando verificata la relazione tra i precedenti e il nuovo reato. Il motivo è manifestamente infondato. Il secondo giudice, sul punto, ha rilevato che i precedenti riguardavano fatti commessi in epoca prossima e in relazione a contesti di criminalità organizzata, di tal che i nuovi reati risultavano significativi di "maggiore pericolosità sociale". La Corte territoriale ha dunque compiuto e motivato il giudizio sulla recidiva, che concerne il fatto se il nuovo reato, considerato unitamente ai precedenti, esprime, o meno, una maggiore capacità a delinquere. 2.3. Il secondo motivo riguarda il diniego delle attenuanti generiche. A fronte di un motivo di appello che aveva fondato la richiesta di attenuanti generiche sul rilievo che "non possono essere negate solo in considerazione della gravità del reato", la sentenza di appello ha confermato il diniego delle attenuanti generiche, svolgendo le già indicate argomentazioni, in linea con quanto già esposto dal primo giudice, che, alla pagina 50, aveva motivato il diniego delle attenuanti generiche per "la gravità dei fatti accertati" e "la personalità degli imputati, ricostruita, tra l'altro, sulla scorta dei plurimi precedenti". Il secondo motivo denuncia che la motivazione resa sul punto - laddove erano stati valorizzati i precedenti, la gravità del fatto e l'assenza di collaborazione - era contraddittoria, rispetto alla diminuzione della misura della pena base, apparente e manifestamente illogica, non potendo l'atteggiamento silente nel processo costituire elemento a carico dell'imputato, e in violazione del divieto di bis in idem sostanziale, essendo i precedenti penali già valutati ai fini della recidiva. Il motivo è manifestamente infondato.Infatti, la sentenza appellata non compie contraddittorie valutazioni sulla gravità dei fatti, bensì, nella commisurazione della pena base e degli aumenti per la continuazione, ha ritenuto, valutando gli indici di cui all'art. 133 cod. pen., eccessive le scelte operate dal primo giudice ed ha quindi proceduto ad una riduzione della pena inflitta. Il richiamo ai precedenti penali è funzionale alla considerazione della capacità a delinquere, che è l'altro indice alla stregua del quale, ai sensi dell'art.133 cod. pen., deve essere formulato il giudizio sulle attenuanti generiche. Infine, il comportamento processuale non è stato il dato che ha fondato il diniego delle attenuanti generiche, bensì è stato considerato dal giudice che ha evidenziato come da esso non potessero trarsi elementi idonei a giustificare, in positivo, il riconoscimento delle attenuanti generiche. 3. Va dunque dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al paga
Sentenza Cassazione n. 48685/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris