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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 settembre 2017

Cassazione n. 14783/2024

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27958/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con il prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] e con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Viale dell’Umanesimo n. 308 –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12 -controricorso- Oggetto: revocazione 33– 27958 - 2017 – 08/05 /2024 MMF per la revocazione dell’ordinanza della Corte di cassazione, quinta sezione,n. 26532/2014, pronunciata il 23 giugno 2014 e depositata il17 dicembre 2014, non notificata Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08 maggio 2024dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO La contribuente ricorre per la revocazione della sentenza n. 26532/2014 di questa Corte con cui era stato era stato accolto il ricorso per cassazione promosso dall’Amministrazione finanziaria avverso la decisione n. 755/40/07 resa dalla CTR di Roma.

Afferma che in pendenza del secondo grado di giudizio la contribuente revocava l’incarico al precedente difensore dott. [OSCURATO:PERSONA] e contestualmente nominava, quale nuovo difensore, il dott. [OSCURATO:PERSONA], con atto che veniva depositato sia presso la CTR, sia presso l’Ufficio.

La sentenza di secondo grado, favorevole alla contribuente, veniva impugnata innanzi a questa Corte dell’Avvocatura generale dello Stato che notificava però il gravame presso il domicilio del primo difensore, revocato, anziché al domicilio del nuovo difensore nominato.

Il giudizio di cassazione, che non entrava nella sfera di conoscenza della contribuente, si concludeva in favore dell’Amministrazione finanziaria con la sentenza n. 26532/2014, oggetto del presente giudizio, con cui la sentenza di secondo grado veniva cassata con rinvio al giudice del merito.

Solo in seguito, e precisamente in data 27.09.2017, la contribuente apprendeva della riforma della sentenza di secondo grado per effetto della notifica di una nuova cartella esattoriale.

Con ricorso notificato in data 24.11.2017 la contribuente ricorre pertanto a questa Corte per ottenere la revocazione della sentenza in epigrafe indicata.

Replica l’Avvocatura generale dello Stato con tempestivo controricorso.

CONSIDERATO 33– 27958 - 2017 – 08/05 /2024 MMF Con l’unico motivo la parte ricorrente ricorre per la revocazione della sentenza in epigrafe indicata perché basata su errore di fatto risultante dagli atti di causa.

Ne chiede quindi la “revocazione ex artt. 391-bis e 395, co. 4, c.p.c. in quanto l’Ecc.ma Corte di Cassazione ha erroneamente supposto che il ricorso per Cassazione avverso la sentenza della C.T.R. fosse stato notificato alla sig.a [OSCURATO:PERSONA], mentre al contrario nessuna notifica è stata giammai effettuata alla predetta presso il di lei procuratore costituito o al di lei domicilio eletto o ad altro indirizzo a lei riferibile.

La contribuente ha conosciuto l’esistenza del ricorso per cassazione e della sentenza oggi impugnata solo dopo la notifica della cartella di pagamento del 27.09.2017 e dopo l’estrazione di copie presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione.” Evidenzia l’errore in cui è incorsa l’Avvocatura generale dello Stato che ha erroneamente notificato il ricorso al procuratore revocato anziché a quello destinatario di nuova nomina, quest’ultimo peraltro indicato anche nella prima pagina della sentenza della CTR impugnata e quindi risultante anche dagli atti di causa.

Afferma che deve ammettersi la revocazione per vizio del procedimento, deducibile dagli atti di causa, pena la violazione del diritto di difesa sancito dall’art. 24 della Costituzione e dell’art. 3 Cost. per disparità di trattamento, per i quali solleva anche questione di incostituzionalità con richiesta di remissione degli atti alla Consulta.

Il motivo è inammissibile.

Occorre rammentare che la revocazione della sentenza di cassazione è consentita per vizi del procedimento di cui non si sia tenuto conto per un errore di fatto, ovvero per un errore percettivo che può riguardare anche l'esame degli atti dello stesso processo di cassazione (fra le tante Cass. 4 gennaio 2006, n. 24).

Affinché sia ammissibile il ricorso per revocazione è necessario che la valutazione di corretta instaurazione del rapporto processuale sia inficiata non 33– 27958 - 2017 – 08/05 /2024 MMF da un errore di diritto, per avere considerato valida una notificazione altrimenti invalida, ma da un errore di fatto, rilevante quale errore percettivo per avere il giudice supposto esistente un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa e viceversa, secondo quanto chiaramente espresso dall'art. 395 n. 4 cod. proc. civ..

Orbene, questa Corte si è già pronunciata in merito alla questione oggetto dell’odierno giudizio ossia all’ipotesi in cui la notifica non era stata ritualmente eseguita, in quanto effettuata non presso l’ultimo difensore domiciliatario, bensì presso il precedente difensore, sostituito nel corso del giudizio, affermando che «non integra un errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c. l’omesso rilievo di un vizio concernente la ritualità della notificazione dell'atto di impugnazione sotto il profilo del luogo in cui è stata eseguita (Cass.20 dicembre 2016, n. 26278)» (cfr. Cass., V, n. 14610/2021); si veda ancora, da ultimo, con riferimento alla non riconducibilità all’errore di fatto revocatorio dell’omesso esame di una questione processuale, ove anche rilevabile d’ufficio, Cass. sez. 3, 4 maggio 2023, n. 11691.

Pertanto, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile, restando assorbite le ulteriori questioni,rubricate come motivi 2 e 3, afferenti all’eventuale fase rescissoria.

Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la parte contribuente alla rifusione delle spese del giudizio in favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in €.duemilatrecento/00, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente dell’ulteriore importo a titolo di 33– 27958 - 2017 – 08/05 /2024 MMF contributo unificato pari a quello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27958/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con il prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] e con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Viale dell’Umanesimo n. 308 –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12 -controricorso- Oggetto: revocazione 33– 27958 - 2017 – 08/05 /2024 MMF per la revocazione dell’ordinanza della Corte di cassazione, quinta sezione,n. 26532/2014, pronunciata il 23 giugno 2014 e depositata il17 dicembre 2014, non notificata Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08 maggio 2024dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO La contribuente ricorre per la revocazione della sentenza n. 26532/2014 di questa Corte con cui era stato era stato accolto il ricorso per cassazione promosso dall’Amministrazione finanziaria avverso la decisione n. 755/40/07 resa dalla CTR di Roma. Afferma che in pendenza del secondo grado di giudizio la contribuente revocava l’incarico al precedente difensore dott. [OSCURATO:PERSONA] e contestualmente nominava, quale nuovo difensore, il dott. [OSCURATO:PERSONA], con atto che veniva depositato sia presso la CTR, sia presso l’Ufficio. La sentenza di secondo grado, favorevole alla contribuente, veniva impugnata innanzi a questa Corte dell’Avvocatura generale dello Stato che notificava però il gravame presso il domicilio del primo difensore, revocato, anziché al domicilio del nuovo difensore nominato. Il giudizio di cassazione, che non entrava nella sfera di conoscenza della contribuente, si concludeva in favore dell’Amministrazione finanziaria con la sentenza n. 26532/2014, oggetto del presente giudizio, con cui la sentenza di secondo grado veniva cassata con rinvio al giudice del merito. Solo in seguito, e precisamente in data 27.09.2017, la contribuente apprendeva della riforma della sentenza di secondo grado per effetto della notifica di una nuova cartella esattoriale. Con ricorso notificato in data 24.11.2017 la contribuente ricorre pertanto a questa Corte per ottenere la revocazione della sentenza in epigrafe indicata. Replica l’Avvocatura generale dello Stato con tempestivo controricorso. CONSIDERATO 33– 27958 - 2017 – 08/05 /2024 MMF Con l’unico motivo la parte ricorrente ricorre per la revocazione della sentenza in epigrafe indicata perché basata su errore di fatto risultante dagli atti di causa. Ne chiede quindi la “revocazione ex artt. 391-bis e 395, co. 4, c.p.c. in quanto l’Ecc.ma Corte di Cassazione ha erroneamente supposto che il ricorso per Cassazione avverso la sentenza della C.T.R. fosse stato notificato alla sig.a [OSCURATO:PERSONA], mentre al contrario nessuna notifica è stata giammai effettuata alla predetta presso il di lei procuratore costituito o al di lei domicilio eletto o ad altro indirizzo a lei riferibile. La contribuente ha conosciuto l’esistenza del ricorso per cassazione e della sentenza oggi impugnata solo dopo la notifica della cartella di pagamento del 27.09.2017 e dopo l’estrazione di copie presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione.” Evidenzia l’errore in cui è incorsa l’Avvocatura generale dello Stato che ha erroneamente notificato il ricorso al procuratore revocato anziché a quello destinatario di nuova nomina, quest’ultimo peraltro indicato anche nella prima pagina della sentenza della CTR impugnata e quindi risultante anche dagli atti di causa. Afferma che deve ammettersi la revocazione per vizio del procedimento, deducibile dagli atti di causa, pena la violazione del diritto di difesa sancito dall’art. 24 della Costituzione e dell’art. 3 Cost. per disparità di trattamento, per i quali solleva anche questione di incostituzionalità con richiesta di remissione degli atti alla Consulta. Il motivo è inammissibile. Occorre rammentare che la revocazione della sentenza di cassazione è consentita per vizi del procedimento di cui non si sia tenuto conto per un errore di fatto, ovvero per un errore percettivo che può riguardare anche l'esame degli atti dello stesso processo di cassazione (fra le tante Cass. 4 gennaio 2006, n. 24). Affinché sia ammissibile il ricorso per revocazione è necessario che la valutazione di corretta instaurazione del rapporto processuale sia inficiata non 33– 27958 - 2017 – 08/05 /2024 MMF da un errore di diritto, per avere considerato valida una notificazione altrimenti invalida, ma da un errore di fatto, rilevante quale errore percettivo per avere il giudice supposto esistente un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa e viceversa, secondo quanto chiaramente espresso dall'art. 395 n. 4 cod. proc. civ.. Orbene, questa Corte si è già pronunciata in merito alla questione oggetto dell’odierno giudizio ossia all’ipotesi in cui la notifica non era stata ritualmente eseguita, in quanto effettuata non presso l’ultimo difensore domiciliatario, bensì presso il precedente difensore, sostituito nel corso del giudizio, affermando che «non integra un errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c. l’omesso rilievo di un vizio concernente la ritualità della notificazione dell'atto di impugnazione sotto il profilo del luogo in cui è stata eseguita (Cass.20 dicembre 2016, n. 26278)» (cfr. Cass., V, n. 14610/2021); si veda ancora, da ultimo, con riferimento alla non riconducibilità all’errore di fatto revocatorio dell’omesso esame di una questione processuale, ove anche rilevabile d’ufficio, Cass. sez. 3, 4 maggio 2023, n. 11691. Pertanto, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile, restando assorbite le ulteriori questioni,rubricate come motivi 2 e 3, afferenti all’eventuale fase rescissoria. Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte contribuente alla rifusione delle spese del giudizio in favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in €.duemilatrecento/00, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente dell’ulteriore importo a titolo di 33– 27958 - 2017 – 08/05 /2024 MMF contributo unificato pari a quello
Sentenza Cassazione n. 14783/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris