CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2023
Cassazione n. 35170/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 1 dicembre 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Vasto in data 3 maggio 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna per il reato di estorsione continuata, riducendo la pena inflitta dal primo giudice a seguito dell'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 94 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata sotto il profilo motivazionale in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, risulta del tutto generico, in quanto, a fronte della pronuncia che a pagina 3 ha congruamente evidenziato come la colpevolezza emergesse dal credibile racconto delle persone offese, peraltro corroborato da quanto riferito dalla zia del prevenuto, non indica gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen.; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta la mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 649 cod. pen., risulta meramente riproduttivo di profili già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla corte di appello, che alle pagine 3 e 4 ha escluso che l'invocata causa di non punibilità potesse trovare applicazione nel caso di tentata estorsione commessa con violenza alle persone, ferma restando l'esclusione espressa disposta dall'ultimo comma per l'estorsione consumata, contestata e ritenuta nel caso di specie; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 luglio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]