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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 dicembre 2025

Cassazione n. 10548/2026

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ppresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AvvocatoCarmine Paudice (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]);- ricorrente -controAGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);- intimata -avente ad oggetto la correzione di errore materiale che si assumecontenuto nell’ordinanza della Corte di cassazione n. 31453/2025depositata il 2/12/2025 a definizione del ricorso iscritto al n. 129/2016r.g., proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della Sve GroupS.r.l..Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25520/2025Numero sezionale 3129/2026Numero di raccolta generale 10548/2026Data pubblicazione 21/04/2026Con ricorso depositato il 18/12/2015 la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha chiesto lacorrezione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 31453/2025,con la quale questa Corte ha rigettato il ricorso proposto dall’Agenzia delleEntrate nei confronti della società ed ha condannato l’Amministrazione alpagamento delle spese di lite, senza disporre la distrazione delle stesse infavore del difensore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., Avv. [OSCURATO:PERSONA], sebbenequest’ultimo l’avesse espressamente richiesta nel controricorso.L’Agenzia delle Entrate non ha depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA]’istanza va accolta – essendo pacifico che quello lamentato costituisceerrore materiale (Cass. Sez.

U. 16037/2010) - in quanto effettivamentenel controricorso, a pagina 17, nell’ultimo rigo delle conclusioni, l’Avv.[OSCURATO:PERSONA], difensore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., aveva chiesto lacondanna dell’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite «conNon occorre provvedere sulle spese, in quanto il presente procedimentoha natura sostanzialmente amministrativa e, dunque, non è ravvisabile lasoccombenza (Cass. Sez.

U. 29432/2024).

P.Q.MLa Corte dispone la correzione dell’errore materiale contenutonell’ordinanza n. 31453/2025, nel senso che all’ultimo rigo del dispositivo,dopo le parole «e agli accessori di legge» deve aggiungersi: «conDispone che la Cancelleria provveda agli adempimenti di cui agli artt. 288,comma 2°, ultimo inciso c.p.c. e 196-quinquies, comma 5°, disp. att.c.p.c.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/4/2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AvvocatoCarmine Paudice (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]);- ricorrente -controAGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);- intimata -avente ad oggetto la correzione di errore materiale che si assumecontenuto nell’ordinanza della Corte di cassazione n. 31453/2025depositata il 2/12/2025 a definizione del ricorso iscritto al n. 129/2016r.g., proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della Sve GroupS.r.l..Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25520/2025Numero sezionale 3129/2026Numero di raccolta generale 10548/2026Data pubblicazione 21/04/2026Con ricorso depositato il 18/12/2015 la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha chiesto lacorrezione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 31453/2025,con la quale questa Corte ha rigettato il ricorso proposto dall’Agenzia delleEntrate nei confronti della società ed ha condannato l’Amministrazione alpagamento delle spese di lite, senza disporre la distrazione delle stesse infavore del difensore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., Avv. [OSCURATO:PERSONA], sebbenequest’ultimo l’avesse espressamente richiesta nel controricorso.L’Agenzia delle Entrate non ha depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA]’istanza va accolta – essendo pacifico che quello lamentato costituisceerrore materiale (Cass. Sez. U. 16037/2010) - in quanto effettivamentenel controricorso, a pagina 17, nell’ultimo rigo delle conclusioni, l’Avv.[OSCURATO:PERSONA], difensore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., aveva chiesto lacondanna dell’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite «conNon occorre provvedere sulle spese, in quanto il presente procedimentoha natura sostanzialmente amministrativa e, dunque, non è ravvisabile lasoccombenza (Cass. Sez. U. 29432/2024). P.Q.MLa Corte dispone la correzione dell’errore materiale contenutonell’ordinanza n. 31453/2025, nel senso che all’ultimo rigo del dispositivo,dopo le parole «e agli accessori di legge» deve aggiungersi: «conDispone che la Cancelleria provveda agli adempimenti di cui agli artt. 288,comma 2°, ultimo inciso c.p.c. e 196-quinquies, comma 5°, disp. att.c.p.c.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/4/2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 10548/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris