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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 ottobre 2022

Cassazione n. 34756/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13173/2020 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio, rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL]; - controricorrente lYt\50 Kiun eUva Crtí;141c97.2 avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 2603/4/2019, depositata il 25 settembre 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di wnsiglio del 27 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Puglia rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 938/6/17 della Commissione tributaria provinciale di Bari che aveva parzialmente accolto i ricorsi proposti da [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro gli avvisi di accertamento per II.DD. ed IVA 2009.

La CTR osservava in particolare che anche in appello l'agenzia fiscale non aveva assolto l'onere di allegaz"one e prova rispetto ai costi contestati come indeducibili ed in ordine ai quali già il primo giudice aveva parzialmente annullato gli atti impositivi impugnati, pertanto confermandone la statuizione sul p..into.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate deducendo quattro motivi, pci illustrati con una memoria.

Resistono con controricorso la società contribuente ed il Capozzi. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.

Considerato che: In via preliminare deve rilevarsi l'infondatezza delle eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dai controricorrenti società contribuente e Capozzi.

I mezzi proposti risultano infatti del tutto "autosufficienti", secondo il principio di diritto che «Il riccrso per cassazione - per il principio di autosufficienza - deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicché il ricorrente ha l'onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la r produzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l'indiretta riproduzione» (Cass., n. 14784 del 15%07/2015, Rv. 636120 - 01).

Ciò posto, va prioritariamente trattato, perché pregiudiziale e dirimente, il terzo motivo di ricorso con H quale -ex art. 360, primo comma, n. 4, cod, proc. civ.- l'agenzia fiscale ricorrente si duole della violazione/falsa applicazione degli artt. 36, d.lgs 546/1992, 132, n. 4, cod. proc. civ. affermando il vizio motivazionale "assoluto" della sentenza impugnata.

La censura è fondata.

Questa Corte ha affermato che «La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "en-or in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, r on rer da, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del pro )rio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrara con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 - 01).

La motivazione della sentenza impugnata rientra paradigmaticamente nelle gravi anomalie argomentative individuate in detti arresti giurisprudenziali, dunque, concretizzando un chiaro esempio di "motivazione apparente" ossia del tutto mancante, si pone sicuramente al di sotto del "minimo costituzionale" (cfr. Sez.

U, 8053/2014).

Il percorso argomentativo seguito dai giudice tributario d, appello anzitutto non consente affatto di comprendere se il rigetto deil'appello è dipeso da una ragione processuale (a-specificità dei motivi), come peraltro censuratosi dalla ricorrente coi il primo mezzo, ovvero sostanziale, ossia dal mancato assolvirneni o dell'onere probatorio delle sue pretese da parte dell'Ente impositore.

Questa inestricabile "confusione" tra questioni giuridiche - ontologicamente- diverse di per sé ingenera un dubbio letale sulle "ragioni della decisione", le quali comunque, anche a volerne dare un'interpretazione in un senso ovvero ne l'altro (da cui la formulazione gradata del primo, del secondo e del terzo motivo del ricorso), risultano esposte secondo una modalità assolutamente carente, trattandosi di affermazioni generiche ed apodittiche, con particolare riguardo a non meglio dettagliate considerazion di merito del primo giudice, risultandone in ultima analisi soltanto chiarito (in linea di massima) l'oggetto ossia che la riduzione del quantum debeatur è dipeso da una valutazione della deducibilità dei costi divE rsa da quella agen2 ,ale.

L'accoglimento del mezzo in esame assorbe l'esame delle altre censure (primo motivo: erronea valutazione del contenuto del gravame agenziale; secondo motivo: omessa pronuncia sul gravame agenziale medesimo; quarto motivo: violazione/falsa applicazione degli artt. 109, dPR 917/1986, 19, dPR 633/1972) In conclusione, accolto il ricorso, la sentenza impuonata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per nuovo esame ed anche per le spese del presente giudizio.

PQM La Corte, accoglie il ricorso, cassa fa sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese cel presente giudizio.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13173/2020 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio, rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL]; - controricorrente lYt\50 Kiun eUva Crtí;141c97.2 avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 2603/4/2019, depositata il 25 settembre 2019. Udita la relazione svolta nella camera di wnsiglio del 27 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Puglia rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 938/6/17 della Commissione tributaria provinciale di Bari che aveva parzialmente accolto i ricorsi proposti da [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro gli avvisi di accertamento per II.DD. ed IVA 2009. La CTR osservava in particolare che anche in appello l'agenzia fiscale non aveva assolto l'onere di allegaz"one e prova rispetto ai costi contestati come indeducibili ed in ordine ai quali già il primo giudice aveva parzialmente annullato gli atti impositivi impugnati, pertanto confermandone la statuizione sul p..into. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate deducendo quattro motivi, pci illustrati con una memoria. Resistono con controricorso la società contribuente ed il Capozzi. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. Considerato che: In via preliminare deve rilevarsi l'infondatezza delle eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dai controricorrenti società contribuente e Capozzi. I mezzi proposti risultano infatti del tutto "autosufficienti", secondo il principio di diritto che «Il riccrso per cassazione - per il principio di autosufficienza - deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicché il ricorrente ha l'onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la r produzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l'indiretta riproduzione» (Cass., n. 14784 del 15%07/2015, Rv. 636120 - 01). Ciò posto, va prioritariamente trattato, perché pregiudiziale e dirimente, il terzo motivo di ricorso con H quale -ex art. 360, primo comma, n. 4, cod, proc. civ.- l'agenzia fiscale ricorrente si duole della violazione/falsa applicazione degli artt. 36, d.lgs 546/1992, 132, n. 4, cod. proc. civ. affermando il vizio motivazionale "assoluto" della sentenza impugnata. La censura è fondata. Questa Corte ha affermato che «La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "en-or in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, r on rer da, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del pro )rio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrara con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 - 01). La motivazione della sentenza impugnata rientra paradigmaticamente nelle gravi anomalie argomentative individuate in detti arresti giurisprudenziali, dunque, concretizzando un chiaro esempio di "motivazione apparente" ossia del tutto mancante, si pone sicuramente al di sotto del "minimo costituzionale" (cfr. Sez. U, 8053/2014). Il percorso argomentativo seguito dai giudice tributario d, appello anzitutto non consente affatto di comprendere se il rigetto deil'appello è dipeso da una ragione processuale (a-specificità dei motivi), come peraltro censuratosi dalla ricorrente coi il primo mezzo, ovvero sostanziale, ossia dal mancato assolvirneni o dell'onere probatorio delle sue pretese da parte dell'Ente impositore. Questa inestricabile "confusione" tra questioni giuridiche - ontologicamente- diverse di per sé ingenera un dubbio letale sulle "ragioni della decisione", le quali comunque, anche a volerne dare un'interpretazione in un senso ovvero ne l'altro (da cui la formulazione gradata del primo, del secondo e del terzo motivo del ricorso), risultano esposte secondo una modalità assolutamente carente, trattandosi di affermazioni generiche ed apodittiche, con particolare riguardo a non meglio dettagliate considerazion di merito del primo giudice, risultandone in ultima analisi soltanto chiarito (in linea di massima) l'oggetto ossia che la riduzione del quantum debeatur è dipeso da una valutazione della deducibilità dei costi divE rsa da quella agen2 ,ale. L'accoglimento del mezzo in esame assorbe l'esame delle altre censure (primo motivo: erronea valutazione del contenuto del gravame agenziale; secondo motivo: omessa pronuncia sul gravame agenziale medesimo; quarto motivo: violazione/falsa applicazione degli artt. 109, dPR 917/1986, 19, dPR 633/1972) In conclusione, accolto il ricorso, la sentenza impuonata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per nuovo esame ed anche per le spese del presente giudizio. PQM La Corte, accoglie il ricorso, cassa fa sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese cel presente giudizio.
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