CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2024
Cassazione n. 46526/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA A1vr3VA CI io(. (YI letto il ricorso proposto nell'interesse di egaffEE~I~ avverso e(' sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello dato atto che, nell'impossibilità di acquisire il provvedimento originale, è stato comunque esaminato il dispositivo inserito nel CED del Ministero dell'Interno, dal quale era possibile evincere gli orari e le modalità entro le quali il ricorrente poteva svolgere attività lavorativa; rilevato che, in ordine alla dedotta particolare tenuità del fatto, la motivazione non presenta vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà e, quindi, è insuscettibile di censure in sede di legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 Il Consigliere stensore La Presidente