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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 3 marzo 2022

Cassazione n. 34632/2022

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la seguente SENTENZA ,sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] H [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso il decreto del 02-12-2021 del P.M. presso il Tribunale di Brescia; 'visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dai Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] l. iviirko Barcena, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cessazione avverso il decreto del 2 dicembre 2021, con cui il P.M. presso il Tribunale di Brescia aveva disposto il dissequestro parziale, per l'importo di 20.144,47 curo, della somma di denaro già sottoposta a sequestro preventivo in relazione al reato di cui all'art. 10 quater del d,.Igs. n:74 del 2000.

2. Con l'unico motivo di ricorso, la' difesa deduce l'abnormità del decreto impugnato, osservando che, nel caso di specie, il P.M., investito della richiesta difensiva di dissequestro dei conti bancari avvinti da cautela reale per un importo pari alle rate già versate dall'indagato, avrebbe dovuto rendere parere negativo ai dissequestro, da trasmettere al G.I.P. ai sensi dell'art. 321 comma 3 cod. proc. pen., posto che l'art. 321 appena richiamato inibisce al P.M. il provvedimento negativo (quale di fatto si configura il mancato accoglimento dell'istanza difensiva per gli importi indicati nel piano di rientro), devolvendo la decisione sulle richieste di dissequestro al giudice per le indagini preliminari.

Aggiunge la difesa che il Tribunale del Riesame di Brescia, dinanzi al quale era stato inizialmente impugnato il decreto del P.M., ha dichiarato inammissibile il relativo appello cautelare con ordinanza del 3 marzo 2022, stabilendo che il decreto :n questione è ricorribile,solo per cassazione, in quanto atto estraneo alla sfera di attribUziOni del P.M., dovendosi pertanto ritenere l'odierno ricorso tempestivo, in quanto unico mezzo idoneo a superare un'anomala stasi processuale, cui può porsi rimedio solo con l'odierna impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché tardivamente proposto.

1. Occorre premettere che, avverso il provvedimento impugnato, ovvero il dissequestro parziale reso dal P.M. il 2 dicembre 2021, la difesa dì Barcella ha Proposto appello ex art. 322 bis cod. proc. pen., appello dichiarato inammissibile dal Tribunale del Riesame di Brescia con ordinanza del 3 marzo 2022.

La decisione dei giudici dell'impugnazione cautelare è stata fondata sul principio elaborato da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 15459 del 13/03/2018, Rv. 272698), secondo cui ii provvedimento con cui il P.M., in luogo di trasmettere al G.I.P., con le proprie valutazioni negative, la richiesta di revoca di sequestro preventivo, proceda a rigettarla direttamente è abnorme e, pertanto, rìcorribile per cessazione, in quanto provvedimento estraneo alla sua sfera dì attribuzioni, potendo egli solo disporre la revoca, con decreto motivato, del sequestro preventivo durante la fase delle indagini preliminari ed essendogli, invece, inibito il relativo provvedimento negativo, devoluto alla cognizione del giudice.Di qui la conclusione dell'ordinanza impugnata secondo cui dell'atto di appello proposto dall'indaoato non poteva essere investito il Tribunale del Riesame.

Tale determinazione appare corretta, dovendosi solo aggiungere che l'odierna impugnazione, per quanto corretta per quel tipo di atto, non può essere considerata tempestiva, in quanto proposta il 18 marzo 2022, a -fronte di un decreto reso il 2 dicembre 2021 e comunicato all'interessato il 6 dìcembre 2021.

Sui punto deve infatti richiamarSí la condivisa affermazione di questa Corte -(cfr. Sez. 6, n. 32395 del 13/06/2019, Rv. 276477), secondo cui anche i provvedimenti abnormi sono sottoposti alla disciplina dei termini di irnpugnazione di cui all'art. 585 cod. proc. pen., che decorrono dal momento in cui !Interessato ha avuto conoscenza legale o effettiva del provvedimento.

I termini non operano nel solo caso in cui la dedotta abnormità sia qualificata da un'anomalia funzionale, così • radicale e congenita da produrre una stesi processua:e superabile unicamente con il ricorso per cessazione.

È stato invero chiarito in proposito (cfr. Sez.

Un., n. 26 del 24.11.1999, dep. 26.1,2000, Rv. n. 215094, Sez. 2, n. 7320 del 10.12..2013, dep. 14.2.2014, Rv. n. 259159 e Sez. 2, n. 2484 del 21/10/2014, dep. 2015, Rv. 262275) che è affetto da .abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e la stranezza dei contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma 'anche quello che, pur costituendo in astratto manifestazione di un legittimo potere, sl esplichi-al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al dì là dì ogni ragionevole limite, con la ulteriore precisazione che l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale (allorché l'atto, per la sua singolarità„ si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale), quanto il profilo funzionale (quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stesi dei processo e l'impossibilità di proseguirlo).

Ora, nel caso. di specie, deve escludersi che l'abnormità del provvedimento impugnato possa essere definita funzionale, atteso che non è stata prodotta alcuna stasi processuale e in ogni caso l'interessato, venuto a conoscenza del parziale dissequestro indebitamente disposto dal P.M., è stato comunque posto nella condizione di agire avverso la pur erronea iniziativa assunta dal P.M.

4. Ribadita la tardività dell'impugnazione prevista per la tipologia del provvedimento abnorme de quo, il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di Barceila deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giudno 2000_, e unhnOenato Che non vi é ragione di ritenere che il ricorso sia stata prege-ntato SeZriza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità', si dispone infine che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA ,sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] H [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso il decreto del 02-12-2021 del P.M. presso il Tribunale di Brescia; 'visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dai Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] l. iviirko Barcena, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cessazione avverso il decreto del 2 dicembre 2021, con cui il P.M. presso il Tribunale di Brescia aveva disposto il dissequestro parziale, per l'importo di 20.144,47 curo, della somma di denaro già sottoposta a sequestro preventivo in relazione al reato di cui all'art. 10 quater del d,.Igs. n:74 del 2000. 2. Con l'unico motivo di ricorso, la' difesa deduce l'abnormità del decreto impugnato, osservando che, nel caso di specie, il P.M., investito della richiesta difensiva di dissequestro dei conti bancari avvinti da cautela reale per un importo pari alle rate già versate dall'indagato, avrebbe dovuto rendere parere negativo ai dissequestro, da trasmettere al G.I.P. ai sensi dell'art. 321 comma 3 cod. proc. pen., posto che l'art. 321 appena richiamato inibisce al P.M. il provvedimento negativo (quale di fatto si configura il mancato accoglimento dell'istanza difensiva per gli importi indicati nel piano di rientro), devolvendo la decisione sulle richieste di dissequestro al giudice per le indagini preliminari. Aggiunge la difesa che il Tribunale del Riesame di Brescia, dinanzi al quale era stato inizialmente impugnato il decreto del P.M., ha dichiarato inammissibile il relativo appello cautelare con ordinanza del 3 marzo 2022, stabilendo che il decreto :n questione è ricorribile,solo per cassazione, in quanto atto estraneo alla sfera di attribUziOni del P.M., dovendosi pertanto ritenere l'odierno ricorso tempestivo, in quanto unico mezzo idoneo a superare un'anomala stasi processuale, cui può porsi rimedio solo con l'odierna impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché tardivamente proposto. 1. Occorre premettere che, avverso il provvedimento impugnato, ovvero il dissequestro parziale reso dal P.M. il 2 dicembre 2021, la difesa dì Barcella ha Proposto appello ex art. 322 bis cod. proc. pen., appello dichiarato inammissibile dal Tribunale del Riesame di Brescia con ordinanza del 3 marzo 2022. La decisione dei giudici dell'impugnazione cautelare è stata fondata sul principio elaborato da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 15459 del 13/03/2018, Rv. 272698), secondo cui ii provvedimento con cui il P.M., in luogo di trasmettere al G.I.P., con le proprie valutazioni negative, la richiesta di revoca di sequestro preventivo, proceda a rigettarla direttamente è abnorme e, pertanto, rìcorribile per cessazione, in quanto provvedimento estraneo alla sua sfera dì attribuzioni, potendo egli solo disporre la revoca, con decreto motivato, del sequestro preventivo durante la fase delle indagini preliminari ed essendogli, invece, inibito il relativo provvedimento negativo, devoluto alla cognizione del giudice.Di qui la conclusione dell'ordinanza impugnata secondo cui dell'atto di appello proposto dall'indaoato non poteva essere investito il Tribunale del Riesame. Tale determinazione appare corretta, dovendosi solo aggiungere che l'odierna impugnazione, per quanto corretta per quel tipo di atto, non può essere considerata tempestiva, in quanto proposta il 18 marzo 2022, a -fronte di un decreto reso il 2 dicembre 2021 e comunicato all'interessato il 6 dìcembre 2021. Sui punto deve infatti richiamarSí la condivisa affermazione di questa Corte -(cfr. Sez. 6, n. 32395 del 13/06/2019, Rv. 276477), secondo cui anche i provvedimenti abnormi sono sottoposti alla disciplina dei termini di irnpugnazione di cui all'art. 585 cod. proc. pen., che decorrono dal momento in cui !Interessato ha avuto conoscenza legale o effettiva del provvedimento. I termini non operano nel solo caso in cui la dedotta abnormità sia qualificata da un'anomalia funzionale, così • radicale e congenita da produrre una stesi processua:e superabile unicamente con il ricorso per cessazione. È stato invero chiarito in proposito (cfr. Sez. Un., n. 26 del 24.11.1999, dep. 26.1,2000, Rv. n. 215094, Sez. 2, n. 7320 del 10.12..2013, dep. 14.2.2014, Rv. n. 259159 e Sez. 2, n. 2484 del 21/10/2014, dep. 2015, Rv. 262275) che è affetto da .abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e la stranezza dei contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma 'anche quello che, pur costituendo in astratto manifestazione di un legittimo potere, sl esplichi-al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al dì là dì ogni ragionevole limite, con la ulteriore precisazione che l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale (allorché l'atto, per la sua singolarità„ si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale), quanto il profilo funzionale (quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stesi dei processo e l'impossibilità di proseguirlo). Ora, nel caso. di specie, deve escludersi che l'abnormità del provvedimento impugnato possa essere definita funzionale, atteso che non è stata prodotta alcuna stasi processuale e in ogni caso l'interessato, venuto a conoscenza del parziale dissequestro indebitamente disposto dal P.M., è stato comunque posto nella condizione di agire avverso la pur erronea iniziativa assunta dal P.M. 4. Ribadita la tardività dell'impugnazione prevista per la tipologia del provvedimento abnorme de quo, il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di Barceila deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giudno 2000_, e unhnOenato Che non vi é ragione di ritenere che il ricorso sia stata prege-ntato SeZriza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità', si dispone infine che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi
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