CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 13 maggio 2025
Cassazione n. 20970/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] altra parte: Ministero dell'Economia e delle Finanze avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Lecce. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Lecce, quale giudice della riparazione, con l'ordinanza impugnata ha respinto la domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita nell'ambito di un procedimento penale per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.; reato dal quale è stato definitivamente assolto. 2. Avverso la suddetta ordinanza, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso l'interessato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 314 cod. proc. pen., laddove la Corte territoriale ha ritenuto connotato da colpa grave il comportamento del [OSCURATO:PERSONA] il quale, raggiunto da ordinanza cautelare a seguito del contenuto di intercettazioni telefoniche, aveva omesso di chiarire subito la sua posizione, avvalendosi, appena arrestato, della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio di garanzia.3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Si è costituito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, concludendo per la reiezione del ricorso. 5. Il ricorso è fondato. 6. L'ordinanza impugnata, nel ravvisare la colpa grave dell'interessato nel silenzio iniziale serbato dal ricorrente, omettendo di analizzare eventuali ulteriori comportamenti ostativi che abbiano dato causa alla detenzione, si deve considerare erronea in diritto, alla luce del mutato quadro legislativo in tema di riparazione per ingiusta detenzione. Infatti, sulla base della nuova formulazione dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. - introdotta dall'art. 4, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 188/2021, in vigore dal 14.12.2021 - l'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di non rispondere "non incide sul diritto alla riparazione", sicché il rigetto dell'istanza non può, in ogni caso, fondarsi su tale elemento. 7. Le superiori considerazioni impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla competente Corte di appello, che provvederà anche alla regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Lecce cui demanda, altresì, la regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso il 13 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA] est