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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 marzo 2021

Cassazione n. 45936/2021

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA], n.

Napoli [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA], n.

Napoli [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza n. 1977-1993-1997/21 Tribunale di Napoli del 28/05/2021 letti gli atti, ii ricorsi e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità e in subordine il rigetto; sentito per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli ha respinto le istanze di riesame proposte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso quella emessa nei loro confronti dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale in data 25 marzo 2021 di applicazione della custodia cautelare in carcere (nelle more sostituita con gli arresti domiciliari per il solo Cotroneo) in relazione alla imputazione provvisoria di cui agli artt. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e 416-bis.1 cod. pen. (capo 26), per condotte accertate in Caivano (Na) dal 2013 fino al periodo marzo - aprile 2020.

2. Avverso l'ordinanza hanno proposto distinto ricorso per cassazione gli indagati, deducendo le seguenti doglianze 2.1 [OSCURATO:PERSONA] di legge in relazione all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 ed all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. in ordine alla mancata retrodatazione degli effetti dell'ordinanza emessa dal G.i.p. il 25 marzo 2021.

Nell'ambito di un pregresso procedimento l'indagato veniva, infatti, attinto da una ordinanza emessa dallo stesso Ufficio G.i.p. del Tribunale di Napoli per art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione a fatti accertati anche in Caivano a settembre 2017 con condotta pregressa e perdurante e condannato per tale imputazione sia in primo grado che in appello; per tali fatti, il Tribunale del riesame con ordinanza del 13 aprile 2021 disponeva la misura degli arresti domiciliari fuori regione, ma a distanza di pochi giorni interveniva il presente titolo custodiale, con applicazione prima della misura in carcere, poi sostituita da quella detentiva domiciliare. 2.1 [OSCURATO:PERSONA] degli artt. 273 e 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta sussistenza di un quadro di gravità indiziaria in relazione alla valutazione delle chiamate in correità nei confronti dell'indagato, unico elemento indiziante a suo carico nell'ambito del procedimento.

Violazione dell'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. e vizi di motivazione riguardo all'omessa considerazione che a partire dal 2016 il ricorrente risulta ininterrottamente detenuto e al momento dell'esecuzione dell'ordinanza si trovava fuori regione (Calabria) in regime di affidamento terapeutico ex art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990.

In particolare il Tribunale di Sorveglianza ha già valutato ai sensi dell'art. 58- quater

I. n. 354 del 1975 la condanna per evasione (art. 385 cod. pen.) risalente ad oltre cinque anni addietro, tanto che ha ritenuto concedibile la misura alternativa dell'affidamento in prova ex art. 94 cit.

La situazione non è stata, tuttavia, adeguatamente considerata dal Tribunale quale elemento idoneo a superare la presunzione di adeguatezza della misura carceraria ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono infondati e vanno rigettati.

2. [OSCURATO:PERSONA] critica mossa dal ricorrente all'ordinanza impugnata attiene alla mancata applicazione della regola di retrodatazione degli effetti dell'ordinanza cautelare genetica ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. in relazione a precedente titolo custodiale emesso nei propri confronti ancora per violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.4 La doglianza è infondata.

Uno dei presupposti per l'applicazione di tale regola consiste, infatti, nella circostanza che l'ordinanza cronologicamente successiva (in concreto quella del Giudice per le indagini preliminari del 15 marzo 2021) deve riguardare gli stessi fatti ovvero fatti diversi commessi prima dell'emissione dell'ordinanza cronologicamente antecedente.

Il presente caso - invero già prospettato dal ricorrente al Tribunale di Napoli e piuttosto frequente nelle dinamiche processuali per reati di criminalità organizzata - si riferisce, invece, all'emissione di una successiva ordinanza coercitiva riguardante un reato di natura associativa, la cui condotta di partecipazione si è protratta dopo l'emissione della precedente ordinanza, atteso che la prima, emessa nel 2018, aveva ad oggetto una condotta di partecipazione manifestatasi in varie località (Olanda, Napoli, Caivano e Frattamaggiore) nel settembre 2017 e perdurante in epoca successiva, mentre quella impugnata concerne una condotta partecipativa accertata in Caivano a partire dal 2013 fino ai mesi di marzo - aprile 2020.

A prescindere dalla nemmeno dedotta identità del fatto di partecipazione, si verte, dunque, in una situazione processuale in ordine alla quale la costante giurisprudenza di questa Corte di cassazione esclude l'applicabilità dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. difettando la condizione dell'anteriorità dei fatti (v. per tutte Sez.

U n. 14535 del 19/12/2006, Librato, Rv. 235910; Sez. 6, n. 52015 del 17/10/2018, Bencivenga, Rv. 274511).

La pretesa difensiva di procedere ad un verifica in concreto delle date cui le ordinanze si riferiscono ed entro le quali devono ritenersi consumate le specifiche condotte di partecipazione attribuite al ricorrente risulta, invece, correttamente riferita al giudice di merito (pag. 2 ricorso) e non può evidentemente trovare riscontro nella pronuncia del giudice di legittimità, la cui funzione è limitata alla verifica che alla fattispecie, definita nei suoi confini di fatto, sia applicato un principio conforme a legge, come avvenuto nel caso in esame.

3. [OSCURATO:PERSONA] l'impugnazione proposta da tale ricorrente deve essere respinta.

La prima censura si traduce in un invito rivolto al giudice di legittiltà a sindacare nel merito la valenza dimostrativa degli elementi indiziari che il ha posto a sostegno della misura coercitiva e di cui il Tribunale ha ribadito la rilevanza.

Non rientra, infatti, tra i compiti della Corte di cassazione valutare il concreto contenuto delle chiamate in correità dei collaboratori di giustizia (pag. 1-8 ricorso), specie nel caso in cui, come quello in esame, non venga neppure allegata, al di là della mera indicazione dell'articolo 192 cod. proc. pen., la violazione del criterio di valutazione di cui al comma 3 di detta previsione normativa.

Considerazioni più articolate richiede l'esame della doglianza inerente la adeguatezza della misura custodiale in carcere.

Il ricorrente deduce di trovarsi ininterrottamente in stato di detenzione dallo anno 2016 e che all'atto dell'applicazione della presente misura custodiale si trovava in regime di affidamento terapeutico ex art. 94 d.P.R. ed in concreto collocato in una località della Calabria, lontano dal teatro delle condotte che gli vengono ascritte.

Il problema riguarda ovviamente l'applicazione della misura cautelare in carcere in relazione alla presunzione relativa di adeguatezza espressa dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in rapporto alla peculiarità della condizione processuale del ricorrente, determinata dalla pendenza di un concomitante procedimento a suo carico.

A tale fine è presente nell'incarto processuale pervenuto a questa Corte di legittimità l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Salerno del 23 gennaio 2019, che pronunciandosi a favore della liberazione anticipata, disponeva l'avvio dell'affidamento in prova, utile elemento per valutare l'eventuale superamento di quella presunzione.

L'esame del provvedimento evidenzia, tuttavia, che la ragione posta alla base dell'accoglimento della richiesta di affidamento in prova è stato il buon comportamento carcerario serbato dall'istante, che lo ha reso meritevole del beneficio della liberazione anticipata in quanto "seriamente intenzionato ad intraprendere un percorso comunitario".

Nessun accenno, invece, ad una eventuale presa di distanza dal contesto associativo in cui erano maturate le condotte ascrittegli o ad una espressa rescissione dei legami con il citato contesto, non necessariamente tradottasi nell'avvio di un percorso collaborativo con la giustizia, che costituiscono gli elementi suscettibili di dare dimostrazione di un definitivo allontanamento dal gruppo criminale, a meno che quest'ultimo non venga di per sé meno (ex pluribus su tali aspetti v. da ultimo Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, Giardino).

4. Al rigetto di d ricorso segue, come per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M. rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA], n. Napoli [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA], n. Napoli [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza n. 1977-1993-1997/21 Tribunale di Napoli del 28/05/2021 letti gli atti, ii ricorsi e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità e in subordine il rigetto; sentito per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli ha respinto le istanze di riesame proposte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso quella emessa nei loro confronti dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale in data 25 marzo 2021 di applicazione della custodia cautelare in carcere (nelle more sostituita con gli arresti domiciliari per il solo Cotroneo) in relazione alla imputazione provvisoria di cui agli artt. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e 416-bis.1 cod. pen. (capo 26), per condotte accertate in Caivano (Na) dal 2013 fino al periodo marzo - aprile 2020. 2. Avverso l'ordinanza hanno proposto distinto ricorso per cassazione gli indagati, deducendo le seguenti doglianze 2.1 [OSCURATO:PERSONA] di legge in relazione all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 ed all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. in ordine alla mancata retrodatazione degli effetti dell'ordinanza emessa dal G.i.p. il 25 marzo 2021. Nell'ambito di un pregresso procedimento l'indagato veniva, infatti, attinto da una ordinanza emessa dallo stesso Ufficio G.i.p. del Tribunale di Napoli per art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione a fatti accertati anche in Caivano a settembre 2017 con condotta pregressa e perdurante e condannato per tale imputazione sia in primo grado che in appello; per tali fatti, il Tribunale del riesame con ordinanza del 13 aprile 2021 disponeva la misura degli arresti domiciliari fuori regione, ma a distanza di pochi giorni interveniva il presente titolo custodiale, con applicazione prima della misura in carcere, poi sostituita da quella detentiva domiciliare. 2.1 [OSCURATO:PERSONA] degli artt. 273 e 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta sussistenza di un quadro di gravità indiziaria in relazione alla valutazione delle chiamate in correità nei confronti dell'indagato, unico elemento indiziante a suo carico nell'ambito del procedimento. Violazione dell'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. e vizi di motivazione riguardo all'omessa considerazione che a partire dal 2016 il ricorrente risulta ininterrottamente detenuto e al momento dell'esecuzione dell'ordinanza si trovava fuori regione (Calabria) in regime di affidamento terapeutico ex art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990. In particolare il Tribunale di Sorveglianza ha già valutato ai sensi dell'art. 58- quater I. n. 354 del 1975 la condanna per evasione (art. 385 cod. pen.) risalente ad oltre cinque anni addietro, tanto che ha ritenuto concedibile la misura alternativa dell'affidamento in prova ex art. 94 cit. La situazione non è stata, tuttavia, adeguatamente considerata dal Tribunale quale elemento idoneo a superare la presunzione di adeguatezza della misura carceraria ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono infondati e vanno rigettati. 2. [OSCURATO:PERSONA] critica mossa dal ricorrente all'ordinanza impugnata attiene alla mancata applicazione della regola di retrodatazione degli effetti dell'ordinanza cautelare genetica ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. in relazione a precedente titolo custodiale emesso nei propri confronti ancora per violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.4 La doglianza è infondata. Uno dei presupposti per l'applicazione di tale regola consiste, infatti, nella circostanza che l'ordinanza cronologicamente successiva (in concreto quella del Giudice per le indagini preliminari del 15 marzo 2021) deve riguardare gli stessi fatti ovvero fatti diversi commessi prima dell'emissione dell'ordinanza cronologicamente antecedente. Il presente caso - invero già prospettato dal ricorrente al Tribunale di Napoli e piuttosto frequente nelle dinamiche processuali per reati di criminalità organizzata - si riferisce, invece, all'emissione di una successiva ordinanza coercitiva riguardante un reato di natura associativa, la cui condotta di partecipazione si è protratta dopo l'emissione della precedente ordinanza, atteso che la prima, emessa nel 2018, aveva ad oggetto una condotta di partecipazione manifestatasi in varie località (Olanda, Napoli, Caivano e Frattamaggiore) nel settembre 2017 e perdurante in epoca successiva, mentre quella impugnata concerne una condotta partecipativa accertata in Caivano a partire dal 2013 fino ai mesi di marzo - aprile 2020. A prescindere dalla nemmeno dedotta identità del fatto di partecipazione, si verte, dunque, in una situazione processuale in ordine alla quale la costante giurisprudenza di questa Corte di cassazione esclude l'applicabilità dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. difettando la condizione dell'anteriorità dei fatti (v. per tutte Sez. U n. 14535 del 19/12/2006, Librato, Rv. 235910; Sez. 6, n. 52015 del 17/10/2018, Bencivenga, Rv. 274511). La pretesa difensiva di procedere ad un verifica in concreto delle date cui le ordinanze si riferiscono ed entro le quali devono ritenersi consumate le specifiche condotte di partecipazione attribuite al ricorrente risulta, invece, correttamente riferita al giudice di merito (pag. 2 ricorso) e non può evidentemente trovare riscontro nella pronuncia del giudice di legittimità, la cui funzione è limitata alla verifica che alla fattispecie, definita nei suoi confini di fatto, sia applicato un principio conforme a legge, come avvenuto nel caso in esame. 3. [OSCURATO:PERSONA] l'impugnazione proposta da tale ricorrente deve essere respinta. La prima censura si traduce in un invito rivolto al giudice di legittiltà a sindacare nel merito la valenza dimostrativa degli elementi indiziari che il ha posto a sostegno della misura coercitiva e di cui il Tribunale ha ribadito la rilevanza. Non rientra, infatti, tra i compiti della Corte di cassazione valutare il concreto contenuto delle chiamate in correità dei collaboratori di giustizia (pag. 1-8 ricorso), specie nel caso in cui, come quello in esame, non venga neppure allegata, al di là della mera indicazione dell'articolo 192 cod. proc. pen., la violazione del criterio di valutazione di cui al comma 3 di detta previsione normativa. Considerazioni più articolate richiede l'esame della doglianza inerente la adeguatezza della misura custodiale in carcere. Il ricorrente deduce di trovarsi ininterrottamente in stato di detenzione dallo anno 2016 e che all'atto dell'applicazione della presente misura custodiale si trovava in regime di affidamento terapeutico ex art. 94 d.P.R. ed in concreto collocato in una località della Calabria, lontano dal teatro delle condotte che gli vengono ascritte. Il problema riguarda ovviamente l'applicazione della misura cautelare in carcere in relazione alla presunzione relativa di adeguatezza espressa dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in rapporto alla peculiarità della condizione processuale del ricorrente, determinata dalla pendenza di un concomitante procedimento a suo carico. A tale fine è presente nell'incarto processuale pervenuto a questa Corte di legittimità l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Salerno del 23 gennaio 2019, che pronunciandosi a favore della liberazione anticipata, disponeva l'avvio dell'affidamento in prova, utile elemento per valutare l'eventuale superamento di quella presunzione. L'esame del provvedimento evidenzia, tuttavia, che la ragione posta alla base dell'accoglimento della richiesta di affidamento in prova è stato il buon comportamento carcerario serbato dall'istante, che lo ha reso meritevole del beneficio della liberazione anticipata in quanto "seriamente intenzionato ad intraprendere un percorso comunitario". Nessun accenno, invece, ad una eventuale presa di distanza dal contesto associativo in cui erano maturate le condotte ascrittegli o ad una espressa rescissione dei legami con il citato contesto, non necessariamente tradottasi nell'avvio di un percorso collaborativo con la giustizia, che costituiscono gli elementi suscettibili di dare dimostrazione di un definitivo allontanamento dal gruppo criminale, a meno che quest'ultimo non venga di per sé meno (ex pluribus su tali aspetti v. da ultimo Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, Giardino). 4. Al rigetto di d ricorso segue, come per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di c